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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:398
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0424_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2024 –

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C‑424/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera, contenente clausole abusive relative alla rivalutazione e al tasso di cambio – Nullità di tale contratto – Effetti restitutori – Diritto di ritenzione» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Contratto di mutuo ipotecario – Annullamento del contratto – Invocazione di un diritto di ritenzione da parte dell’ente creditizio – Giurisprudenza nazionale che subordina la restituzione delle somme dovute dall’ente all’offerta del consumatore di restituire o di garantire la restituzione dell’intera prestazione – Inammissibilità – Esistenza di rimborsi già effettuati in esecuzione del contratto – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 34, 37, 38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso da un ente creditizio con un consumatore, a causa del carattere abusivo di talune clausole di detto contratto, l’invocazione, da parte di tale ente, di un diritto di ritenzione comporta che la possibilità, per lo stesso consumatore, di ottenere il pagamento delle somme al quale detto ente è condannato in forza degli effetti restitutori dell’accertamento del carattere abusivo di tali clausole sia subordinata all’offerta contestuale da parte di detto consumatore di restituire o di garantire la restituzione integrale della prestazione fornita a quest’ultimo dal medesimo ente in forza di detto contratto, indipendentemente dai rimborsi già effettuati in esecuzione dello stesso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0424_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑424/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera, contenente clausole abusive relative alla rivalutazione e al tasso di cambio – Nullità di tale contratto – Effetti restitutori – Diritto di ritenzione» Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Contratto di mutuo ipotecario – Annullamento del contratto – Invocazione di un diritto di ritenzione da parte dell’ente creditizio – Giurisprudenza nazionale che subordina la restituzione delle somme dovute dall’ente all’offerta del consumatore di restituire o di garantire la restituzione dell’intera prestazione – Inammissibilità – Esistenza di rimborsi già effettuati in esecuzione del contratto – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 34, 37, 38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo cui, nel contesto dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso da un ente creditizio con un consumatore, a causa del carattere abusivo di talune clausole di detto contratto, l’invocazione, da parte di tale ente, di un diritto di ritenzione comporta che la possibilità, per lo stesso consumatore, di ottenere il pagamento delle somme al quale detto ente è condannato in forza degli effetti restitutori dell’accertamento del carattere abusivo di tali clausole sia subordinata all’offerta contestuale da parte di detto consumatore di restituire o di garantire la restituzione integrale della prestazione fornita a quest’ultimo dal medesimo ente in forza di detto contratto, indipendentemente dai rimborsi già effettuati in esecuzione dello stesso.
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