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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31280/2026

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lentano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.Uditi i difensori dei ricorrenti e specificamente:- l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento dei motivi di ricorso;-l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'accoglimento del ricorso;- l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso e chiesto di pronunciare l’assoluzione dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha riformatoparzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 20 aprile 2023 especificamente:a) quanto a [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la prescrizione del reato associativo di cui alcapo A), ha confermato le condanne per i reati contestati ai capi C) (bancarottafraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto di Diamants.r.l., dichiarata fallita in data 28 marzo 2014), F) sub b, punti 1 e 2 (bancarottaper operazioni dolose, quale socio occulto e consulente dell’amministratore di fattodi [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita in data 12 dicembre 2016) e G) (bancarottafraudolenta documentale e per operazioni dolose, quale socio occulto e consulentedell’amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 27ottobre 2015);b) quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per i reati contestatial capo E) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché peroperazioni dolose, in successione quale Presidente del consiglio diamministrazione, amministratore unico e liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita in data 25 settembre 2014);c) quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per i reati contestati alcapo H), alinea 1 e 2 (bancarotta impropria di cui all’art. 223 comma 2 L. Fall.quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita in data 3aprile 2017).2.

Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso le difesedegli imputati sopra indicati, articolando i motivi di seguito illustrati nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sangalli, articolando cinque motivi.3.1.

Con il primo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio dimotivazione laddove la sentenza impugnata, pur dichiarando prescritto il reatoassociativo di cui al capo A), ne presupponeva la persistenza quale elementodimostrativo dei reati scopo contestati negli ulteriori capi oggetto di condanna.3.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il capo C).

Deduce in particolare: a)carenza di idonei elementi probatori a fondamento dell’attribuzione al ricorrentedella qualifica di amministratore di fatto a fronte del suo trasferimento all’esteronel 2013; b) mancata indicazione di atti di gestione riferibili al [OSCURATO:PERSONA] e nonsemplicemente a soggetti con lui in contatto; c) omessa valutazione del fatto chesolo due delle diciassette condotte distrattive contestate facevano riferimento alPirro; d) carenza di motivazione in ordine alle condotte riferibili al ricorrente edalla loro valenza causale rispetto alla determinazione o aggravamentodell’insolvenza; e) carenza di elementi per fondare l’imputazione di bancarottadocumentale; f) in generale, adozione di una inversione dell’onere della prova deireati, anche mediante la valorizzazione della mancata allegazione di versionealternativa da parte dell’imputato; g) omessa valutazione della comunicazione diMetal [OSCURATO:PERSONA] in data 10 giugno 2011 recante informazioni sulla conservazionedella documentazione contabile della società [OSCURATO:SOCIETA] per intese con il medesimoPirro.3.3.

Con il terzo motivo prospetta violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il capo F, punto b).

Deduce: a) omessarisposta ai motivi di appello in ordine a genericità della qualifica di socio occultoomessa valutazione della versione offerta dall’imputato, nonché della“testimonianza decisiva e risolvente offerta dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA]”; c) carentedimostrazione di condotte rilevanti dell’imputato e dell’efficienza causale dellecomunicazioni al mercato rispetto al fallimento; d) impropria valorizzazione di unaconversazione del 9 maggio 2013 successiva al comunicato del precedente 6maggio, come tale da riguardarsi come mero post factum; e) omessa risposta allecensure svolte con riguardo a: «cronologia dal 06/05 al 09/05/2013»,«separazione [OSCURATO:PERSONA], perizie di cessione di fine giugno 2013 e nesso causalecon il default del 2016».3.4.

Con il quarto motivo si duole di violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il capo G).

Deduce: a) omessaindicazione degli elementi posti a fondamento della qualifica di concorrente qualesocio occulto; b) omessa valutazione e motivazione in ordine alla circostanza cheal momento della commissione dei fatti l’imputato era all’estero; c) con particolareriguardo alla bancarotta documentale, incoerenza con l’assoluzione per analogofatto in relazione al capo F, punto a); d) carente motivazione sulla ricostruzionecome operazione unitaria di vicende distanti nel tempo, le ultime delle qualiintervenute quando erano cessati i contatti tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA]; e) omessavalutazione della perizia dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il ricorrente, smentiva «siala tesi della "perizia strumentale", sia il nesso causale tra l'operazione di giugno2013 e il dissesto 2015».3.5.

Con il quinto motivo deduce erronea determinazione del trattamentosanzionatorio, sulla base della valutazione negativa della mancata comparizione ingiudizio a fornire la propria versione, senza considerare circostanze favorevoli alricorrente come l’avvenuta transazione con il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi.4.1.

Con il primo prospetta violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento dell’elemento oggettivo dei reaticontestati al [OSCURATO:PERSONA] al capo E).

Deduce che la sentenza impugnata: a) nonaveva considerato che i fatti di dissipazione e le operazioni dolose non eranoimputabili al ricorrente, il quale era mero amministratore di diritto; b) aveva sultema assunto una conclusione dissonante con le ragioni dell’affermazione dellaestraneità del ricorrente rispetto alla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA]; c) avevadi fatto imputato al [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità oggettiva da posizione; d) nonaveva valorizzato il significato effettivo della denuncia presentata dal ricorrentein data 11 novembre 2014; e) non aveva considerato l’attività riparatoria tentatadall’imputato nei limiti delle proprie risorse economiche. [OSCURATO:SOCIETA], con riguardo allacontestazione della bancarotta documentale di cui al punto b) del capo E) si duoledel fatto che: a) l’imputazione contestava tanto la forma specifica quanto quellagenerale; b) la decisione non aveva considerato che la documentazione era stataconservata presso la sede legale di via Tunisia e che, secondo le informazioniofferte dall’imputato, era reperibile presso il server; c) difettava la prova del dolospecifico.4.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione alla dimostrazione del contributo concorsuale edell’elemento soggettivo dei reati in capo al [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, quanto aifatti di dissipazione ed alle condotte dolose si duole della circostanza che: a) erastato imputato al ricorrente un dolo eventuale incoerente con la sua realesituazione di prestanome; b) non era stata fornita risposta alle censure articolatecon l’atto di appello.

Con riguardo alla bancarotta documentale deduce che: a)erano state incompatibilmente contestate congiuntamente l’omessa tenuta e latenuta in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari; b) non era stato indicato alcun ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella sparizione dellescritture; c) non era stata spiegata la ricorrenza del dolo specifico.4.3.

Con il terzo motivo si duole di violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione allo scostamento della pena dal minimo edittale, almancato riconoscimento di attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, n. 6,cod. pen.

Deduce che la sentenza impugnata: a) non aveva valorizzato ledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], pur avendole riconosciute utili al complessivoaccertamento; b) nemmeno aveva considerato che il ricorrente si era attivato perelidere le conseguenze del reato mettendo anche a disposizione la somma di euro16.000 che costituiva l’insieme delle risorse di cui aveva disponibilità; c) non erastato valorizzato il tempo trascorso dai fatti; d) non era stato valutato che modestoo non meglio determinato era il danno derivato dal reato.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eIvana [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.5.1.

Con il primo si duole di vizio della motivazione anche per travisamentodella prova.

Deduce che la sentenza impugnata: a) non aveva valutatocriticamente la deposizione del teste Bignami, pur portatore di un interesse nellavicenda; b) aveva omesso di considerare le dichiarazioni spontanee dell’imputatoche aveva dato conto del proprio ruolo di mero amministratore formale a frontedella concentrazione dei poteri gestori nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) non avevavalutato adeguatamente la carenza di dolo in capo al ricorrente, né sotto il profilorappresentativo né sotto quello volitivo.5.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio dimotivazione, in quanto la Corte d’appello non aveva tenuto conto delle allegazionidell’imputato laddove aveva spiegato che non aveva avuto alcun concreto ruolonella fallita e che, quando aveva chiesto delucidazioni ai gestori effettivi suimancati pagamenti delle ritenute dei dipendenti, era stato rassicurato che tuttosarebbe stato sanato con l’arrivo di finanziamenti.6.

Su richiesta delle difese, si è svolta discussione in pubblica udienza, incui le parti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono complessivamente tutti infondati, presentando profili diinammissibilità, nei termini di seguito indicati.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato.2.1.

Giova premettere brevemente che i giudici di merito, mediante unalettura complessiva dei fatti integrativi delle singole vicende di bancarotta, hannoricostruito uno scenario nel quale operava una associazione volta ad acquisire edepredare società in crisi che poi erano lasciate fallire.

Associazione in cui Pirroagiva quale promotore e organizzatore insieme a [OSCURATO:PERSONA] (erroneamentetrascritto, in alcune parti della sentenza, come Gaietti) e [OSCURATO:PERSONA] con ilconcorso di altri semplici partecipi.Strumento generale di acquisizione delle partecipazioni, in via diretta omeno, era la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano amministratori. [OSCURATO:PERSONA],dottore commercialista, era individuato quale soggetto che progettava le strategiedi acquisizione delle società e selezionava le persone da inserire in ruoli formaliall'interno delle aziende acquisite, contribuendo talvolta alla redazione eall'asseverazione delle domande di concordato preventivo, mantenendo altresìcontatti con i legali di riferimento.Molte delle imprese neocostituite o controllate dal gruppo legato alla Multi900 erano state dichiarate fallite, tale esito avendo registrato appunto la Elephydras.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la Elettroimi, IKF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA],la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Per lo più, nei casi così individuati, i soggetti sopra indicati, dopo averestromesso le originarie compagini, si appropriavano del patrimonio dell'impresa,cedendo o affittando rami d'azienda a nuove società appositamente costituite.

Intale quadro, il ricorso al concordato preventivo in bianco, non seguito dapresentazione del piano, costituiva espediente che consentiva alle newco diguadagnare tempo prima del fallimento, che, poi, inesorabilmente seguiva.Le intercettazioni avevano poi indicato il diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] inalcune specifiche operazioni, correlate ai fallimenti della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo C),[OSCURATO:SOCIETA] (capo F), I.K.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (capo G).La sentenza di appello, pur confermando l’esistenza della associazione el’inserimento nella stessa del [OSCURATO:PERSONA], aveva segnato nella fine del 2013 il confinetemporale della partecipazione del ricorrente, per l’effetto dichiarando prescrittonei suoi confronti il reato sub A).2.2.

Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamenteinfondato.2.2.1.

Merita rimarcarsi che, a fronte del proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza impugnata in ordine al reato associativo di cui al capoA) per intervenuta prescrizione, la difesa del medesimo [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto cheil quadro offerto dalla rete associativa abbia costituito strumento dellaargomentazione dimostrativa degli altri reati («Risulta contradditorio mantenereun vincolo non più valutabile quale "sfondo" per la determinazione dellasussistenza degli altri capi di incolpazione e per la determinazione della pena»).2.2.2.

Il motivo è, in primo luogo, manifestamente infondato.Al riguardo, la circostanza che il prevenuto sia stato prosciolto dallafattispecie associativa in nessun modo impedisce di valorizzare gli elementi che,al riguardo, sono stati acquisiti in ordine alla rete di collegamenti tra i soggettisopra menzionati, al carattere seriale del loro coinvolgimento in fatti analoghi, alloro consolidato modus operandi.

Ciò in quanto: a) in generale, lo stessoaccertamento nel merito del reato associativo che non smentisca le singolecomponenti fattuali non impedisce di per sé di impiegarne il contenuto qualescenario dimostrativo dei reati fine; b) nel caso specifico, in cui sul tema del reatoassociativo il giudizio si è arrestato alla pronuncia di prescrizione, senza alcunaccertamento positivo o negativo e senza che tale pronuncia sia stata impugnata,a fortiori nessuna preclusione può dirsi prodotta a valorizzare i medesimi elementifattuali nella prospettiva di delineare lo scenario entro cui valutare i singoli reatifine residuati quali oggetto di giudizio.In tal senso a nessuna fondata censura si espone la sentenza impugnataladdove ha assunto il menzionato compendio di risultanze quale base delriconoscimento di un sistema in cui il ricorrente si collocava all’apice del sodalizioche, facendo leva sul gruppo più o meno direttamente controllato, acquisiva ladisponibilità di rami di società in crisi finanziaria, ne depredava i patrimoniindirizzandoli verso destinazioni non sempre individuabili, ricorreva a concordatiin bianco per allungare i tempi di gestione fraudolenta, il tutto impiegando testedi legno o soggetti in posizione subalterna.Nella situazione processuale determinatasi, quindi, il ricorrente può sìdedurre la eventuale illogicità del valore dimostrativo degli elementi fattuali cosìimpiegati e delle inferenze concretamente tratte dalla sentenza in ordine ai singolitemi residuati quali oggetto di giudizio, ma non anche invocare una inesistentepreclusione a tale impiego logico-dimostrativo.2.2.3.

In termini connessi, il motivo si mostra privo di specificità siccomenon correlato alla struttura argomentativa della sentenza impugnata.

Ed invero,questa non è pervenuta alle conclusioni in ordine alle singole imputazioniassumendo come presupposto il reato associativo, postulandone una sorta dirilevanza ultra-attiva rispetto alla prescrizione.

Più semplicemente,indipendentemente dalle sorti in sé dell’imputazione sub A), oggetto dellapronuncia di estinzione, ha vagliato i singoli fatti nel contesto loro offerto da quellache era la rete di relazioni e collaborazioni in cui trovavano base e strumenti,riconoscendo come il quadro associativo fosse comunque sotteso alle singolevicende in esame.2.2.3.1.

In tal senso, la sentenza impugnata ha argomentato in ordine allaesistenza dell’associazione che aveva gestito i percorsi di acquisizione ed avvio alfallimento delle specifiche società (pp. 50-59).In particolare, ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA], mettendo anche a frutto ilportato della propria competenza professionale, emergesse già nelleintercettazioni quale soggetto cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva per ricevereistruzioni gestorie nei passaggi salienti.

Secondo la sentenza, presso lo studio delprevenuto si era svolta «buona parte delle conversazioni rilevanti captate inambientale, intercorse fra vari protagonisti o personaggi della vicenda, checoncernono le società da far ammettere a concordato le loro quote epartecipazioni, il valore delle medesime»; interlocuzioni in cui risultava che fosseil [OSCURATO:PERSONA] a dettare la strategia.La Corte di appello ha altresì composto la sinossi delle vicende delle singolesocietà inserite nella rete controllata dal gruppo così perimetrato, lasciando cosìemergere non solo il modus operandi già sopra accennato, ma lo spostamentostrumentale di asset da una società all’altra secondo le impostazioni ed i tempi diuna comune regia.

In tale connessione, la sentenza ha richiamato, in funzioneesemplificativa, la sequenza generata nel circuito specifico dalla presentazionedell’istanza di fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

Laddove, al fine di «non compromettere ilbilancio di IKF al 31.12.2012, in vista del concordato, [OSCURATO:PERSONA] venne ceduta ingran fretta, e simulatamente, alla società [OSCURATO:PERSONA]: anche di tale operazioneparlarono GALETTl e [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione del 21.05.2013 riportata in nota10 a p. 24».

Chiave di lettura, questa, destinata a replicarsi in ordine ad una seriedi altre vicende che, registrando il fluire degli asset verso le società in cui il gruppoconcentrava i propri interessi, evidenziavano l’operatività della rete comune.Entro tale cornice, di per sé fattualmente eloquente, la sentenza hacorroborato le conclusioni in ordine al ruolo centrale del [OSCURATO:PERSONA] mediante una seriedi apporti dichiarativi.

In tal senso, in generale, venivano in rilievo le dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] che indicava nel ricorrente la figura con autonomo ruolo di riferimentoanche in opposizione al [OSCURATO:PERSONA], pure individuato quale altro capo del gruppo.Nel medesimo senso valevano risultanze ed apporti dichiarativi emersi nellespecifiche vicende.Su tale piano, la sentenza ha richiamato l’apporto del [OSCURATO:PERSONA] che: a)evidenziatosi sin dal 2007 , si era consolidato attraverso [OSCURATO:SOCIETA] e con la vicendadi [OSCURATO:PERSONA]; b) chiariva, appunto come i vertici del sodalizio, fra cui il [OSCURATO:PERSONA],avevano ideato «di concerto un sistema illecito di gestione delle società medianteaffitti di rami d'azienda da altre società realmente produttive, onde evitare,mediante investimenti promessi e mai realizzati, di impegnare capitali propri edepredando le società acquisite, la cui sopravvivenza a tali scopi venivaprocrastinata artificiosamente attraverso la proposizione di concordati in bianco,ma già dall'origine scientemente destinate al fallimento».Nella medesima linea la sentenza ha potuto valorizzare, nel contesto dellavicenda della [OSCURATO:SOCIETA]., le dichiarazioni rese al Curatore dal liquidatore Frisonche ha riferito « di non aver mai davvero gestito DIAMANT, poiché le società in cuiegli era impegnato venivano amministrate di fatto da [OSCURATO:PERSONA]».

Affermazioni,queste, che la sentenza ha ritenuto avvalorate da intercettazioni e dati di contestopuntualmente indicati.

Secondo la sentenza, la rete era all’opera anche nellavicenda del fallimento IKF Tecnology e delle collegate vicende di cessione del piro-gassificatore, con ricostruzione che si avvaleva pure delle dichiarazioni offerte daitesti assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.2.3.2.

A fronte del complesso di risultanze e valutazioni su cui la sentenzaimpugnata ha fondato la propria conclusione in ordine alla operatività del gruppodelinquenziale e del ruolo apicale nello stesso rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] emerge conimmediata evidenza la carenza di specificità del motivo articolato nei termini soprarichiamati.2.3.

Il secondo motivo è inammissibile.2.3.1.

La composita doglianza ha riguardo alla condanna per i reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione al fallimentoDiamant s.r.l. oggetto del capo C).

In sintesi, secondo il ricorrente, la sentenza, inrelazione ai reati così individuati, non aveva idoneamente motivato in ordine alruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], al suo contributo alla commissione deifatti in rilievo, alla efficienza causale delle condotte nella determinazione delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., alla sussistenza della bancarotta documentale edalla sua riferibilità al [OSCURATO:PERSONA].2.3.2.

In linea generale, la sentenza, dopo avere richiamato in terminiadesivi gli elementi e l’analisi offerta sul tema dalla conforme sentenza di primogrado (pp. 20-24), ha svolto le proprie specifiche considerazioni sul capo in esame(pp. 55-57), avvalendosi anche delle già esposte risultanze in ordine all’operativitàdell’associazione criminale.In particolare, secondo la ricostruzione del Tribunale, richiamata dalla Cortedi appello, la società sorta nel 2004 con la denominazione di [OSCURATO:PERSONA].r.l., dopo essere stata posta in liquidazione nel settembre 2010 ed avere mutatola denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]., era divenuta inoperativa nel 2010, passando,nel tempo, attraverso vari amministratori, fino a che il 5 agosto 2010 era statonominato liquidatore [OSCURATO:PERSONA].

Personaggio, questo, che come giàesposto, aveva poi dichiarato di essere stato nominato dal [OSCURATO:PERSONA].

L’andamento dellasocietà era cresciuto sino al 2007 per poi deflettere sino alla cessazione nel 2010.Nei periodi immediatamente precedenti a tale epilogo, era intervenuta unacessione di beni aziendali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza, peraltro, che ladocumentazione riscontrasse siffatto passaggio di risorse o fornisse informazionisul corrispettivo.

Ulteriori elementi indicavano che parte dei beni aziendali eranostati trasferiti a [OSCURATO:PERSONA], alla quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso inlocazione i beni aziendali ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA].Nel contempo, erano rilevati trasferimenti finanziari dalla fallita ad altrepersone fisiche e giuridiche tra cui due versamenti nel 2009 al [OSCURATO:PERSONA] per euro138.000,00 ed euro 85.000, oltre ad altri versamenti agli amministratori dellasocietà.Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] emergeva dal quadro complessivo che, anche mediante leintercettazioni, ne registrava il controllo e la regia su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Era confermato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da ulteriori testi.In un quadro in cui emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto un piano pertrasferire all’estero la [OSCURATO:SOCIETA]., era presentata un’istanza di concordato inbianco, all’esito del quale, non essendo stato presentato alcun piano, la societàera dichiarata fallita in data 28 marzo 2014.2.3.3.

Nel contesto generale così tracciato, il motivo in esame, in primoluogo, deduce che la sentenza impugnata non aveva offerto concreti elementi peraffermare il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA].In consecuzione, poi, la censura investe il fatto che la sentenza non hadimostrato un atto concreto, eziologicamente efficiente, che fosse imputabile alPirro, cui, oltretutto, si riferivano soltanto due delle diciassette operazionidissipative contestate.L’assunto nemmeno si confronta con il florido compendio che la sentenzaadduce sul tema laddove: a) muove dal quadro generale che vedeva il [OSCURATO:PERSONA] qualeideatore delle strategie del gruppo che gestiva le azioni predatorie sulle societàpoi destinate al fallimento; b) indica gli specifici interventi svolti dal ricorrente nellaconcreta vicenda in esame.2.3.3.1.

La sentenza impugnata, in primo luogo, all’interno del più vastoquadro associativo, ha ripreso la ricostruzione svolta sul tema specifico dalTribunale, che aveva riconosciuto il ruolo di amministratore di fatto della fallitaDiamant s.r.l. sulla scorta delle intercettazioni e del controllo esercitato medianteil [OSCURATO:PERSONA], suo stretto collaboratore persino nel corso della procedura fallimentare.Prima ancora delle accennate dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il controllo del [OSCURATO:PERSONA] sullasocietà, esercitato dietro lo schermo dei ruoli formali del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e, primadi lui, dello [OSCURATO:PERSONA], era riscontrato dalla natura delle operazioni, tra cui quella incui era stato sottoscritto il contratto di subfornitura con [OSCURATO:PERSONA], societàriconducibile allo stesso imputato in quanto controllata da [OSCURATO:PERSONA], la quale eradirettamente riferibile al [OSCURATO:PERSONA].

Sempre secondo l’accertamento del Tribunale,anche a seguito della cessazione dell'attività dell'impresa nel 2010, il [OSCURATO:PERSONA] avevacontinuato a influenzare le decisioni riguardanti i soggetti che dovevano esserechiamati a ricoprire le cariche formali e la destinazione dell'azienda, secondoquanto confermato dal [OSCURATO:PERSONA].2.3.3.2.

A fronte del motivo di appello sul punto, la Corte territoriale haconfermato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in forza di una serie di elementi convergenti (cfr.sentenza impugnata pp. 52-55).

Sulla scorta di intercettazioni ed elementicircostanziali, tra cui il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato accompagnato dal [OSCURATO:PERSONA], stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delmedesimo liquidatore laddove aveva riferito di essere stato prescelto per il ruolodall’attuale ricorrente che aveva conservato la gestione di fondo della fallita.

Comeaccennato, in tal senso, la sentenza impugnata ha ritenuto eloquente il riscontrotratto dalla captazione di conversazioni (in particolare quella riportata alla nota23, p. 42 della sentenza) che confermavano che il [OSCURATO:PERSONA] era stato proposto dalPirro come amministratore unico anche nella società [OSCURATO:SOCIETA]Come indicato dalla sentenza, nello stesso senso era registrato che laporzione di documentazione della fallita, pur lacunosa, era recuperata in contestoche ne riconduceva la disponibilità al [OSCURATO:PERSONA].

Le scritture erano appunto inviate alCuratore Petriello dal [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del ricorrente.

In tale quadro, assumevasignificato anche una missiva che, inviata al [OSCURATO:PERSONA] ed acquisita dal Curatore,faceva riferimento alla disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] a proseguire acustodire nella propria sede sociale la documentazione della fallita [OSCURATO:SOCIETA] ("nelnoto armadio presso il nostro ufficio amministrativo"), indicando che ciò avvenivagrazie a "intese verbali con il dr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]".La sentenza aveva ravvisato riscontri dell’ingerenza del ricorrente inspecifiche e salienti vicende della fallita.

In particolare, il ruolo di indirizzo daquesto esercitato sul [OSCURATO:PERSONA] era emerso dalle conversazioni intercettate tra i due,con partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] e da quelle intercorse ancora con [OSCURATO:PERSONA] oltre che conil Lezza, amministratore apparente di [OSCURATO:PERSONA], società pure nelle mani delPirro.In alcune intercettazioni intercorse nell'aprile 2013 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],costoro facevano persino riferimento a un non meglio precisato progetto del Pirrodi spostare [OSCURATO:SOCIETA]. all'estero, consueta tecnica volta ad impedire o,comunque, ritardare la dichiarazione di fallimento, secondo modalità alternativa aquella del concordato in bianco.La motivazione qui in esame, poi, supportava le conclusioni sul temaspecifico con argomenti tratti dal già illustrato piano generale su cui si era vistaagire la rete associativa caratterizzata da uno specifico modus operandi.In tal senso, l’intervento del sodalizio facente capo (anche) al [OSCURATO:PERSONA] simanifestava nel coinvolgimento della società [OSCURATO:PERSONA], partecipata dallasocietà [OSCURATO:PERSONA], riferibile a [OSCURATO:PERSONA].

La riferibilità della [OSCURATO:PERSONA] alricorrente è argomentata in termini inequivoci da una serie di intercettazionipuntualmente riportate in cui il [OSCURATO:PERSONA] insisteva sulla necessità di evitarne ilfallimento ovvero si informava della situazione debitoria della medesima,valutando i rischi di una bancarotta preferenziale o della possibilità di spostarealtrove gli utili.L’impronta del già evidenziato modus operandi della associazione facentecapo al [OSCURATO:PERSONA] risulta qui fondatamente ravvisata dalla Corte di appello nel fatto chela [OSCURATO:PERSONA] è risultata destinataria di cespiti provenienti dalla fallita senzache siano emerse prestazioni corrispettive.La sentenza, dimostrata così la penetrante e pervasiva ingerenza del Pirronella vita della fallita, si è fatta carico anche di replicare all’obiezione secondo cuifaceva difetto l’evidenza di lucro o utilità dirette o indirette che il ricorrente avessetratto dalle vicende in esame.

In particolare, ha essenzialmente argomentato perl’irrilevanza della questione a fronte della dimostrazione del ruolo nel sistema cheaveva depauperato la società [OSCURATO:SOCIETA] nel caso specifico, nel quadro di più ampiaindicati nel paragrafo che precede - come [OSCURATO:PERSONA] fosse uno degli ideatori, se nonil principale ideatore, del "sistema" illecito che coinvolse le società fallite,determinandone il destino, non si potrà che concludere, come fatto in primo grado,nel senso del necessario apporto materiale di [OSCURATO:PERSONA] alla intera programmazionecriminosa»).2.3.4.

Si tratta di compendio che, in aderenza al materiale offertodall’istruttoria, con precisa consequenzialità logica, fonda la ricostruzione di uncontrollo complessivo del [OSCURATO:PERSONA] sulla società e sulle singole operazioni qui in rilievo.Controllo attuato e manifestato in forme dirette ed indirette, in tal senso valendola nomina dell’amministratore di diritto della fallita, la ingerenza nelle svolteessenziali della gestione, la gestione delle cessioni della fase finale che hannoassunto specifica valenza distrattiva mediante la [OSCURATO:PERSONA], appunto riferibileal ricorrente.La motivazione, quindi, da un lato, ha ricostruito senza illogicità l’apparatovolto al controllo della fallita e della fase in cui nella stessa si sono consumati ifatti distrattivi o dissipativi; dall’altro, ha dato conto di come tali operazioni fosseroavvenute sotto la gestione del ricorrente che agiva quale vero e proprio registadella vicenda.Né vale l’argomento che il [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito all’estero sul finire del 2013e, quindi, prima che l’operazione si fosse conclusa con il fallimento, intervenuto indata 28 marzo 2014.In primo luogo, gli elementi fattuali indicano che il [OSCURATO:PERSONA] aveva impostato levicende anche successive, programmando un trasferimento all’estero della societàanche se questo non aveva poi trovato attuazione, avendo poi la amministrazionecercato di ritardare il fallimento con il consueto concordato in bianco.È comunque sufficiente rimarcare che il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva ancora il suo ruoloquando gli atti di dissipazione/distrazione erano compiuti, tra l’altro in un momentosostanzialmente prossimo a quello che, pochi mesi più tardi, aveva registrato ilfallimento che sanciva formalmente uno stato di dissesto da tempo determinatosinella società.2.3.5.

La ricostruzione operata fonda anche la conclusione che hariconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]La nozione di amministratore di fatto rinviene il suo fondamento sistematiconel principio di effettività che postula la ricongiunzione della responsabilitàall’esercizio fattuale del potere cui inerisce.2.3.5.1.

Appunto in applicazione del più generale principio di effettività (cfr.art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008; art. 136 d.lgs. n. 385 del 1993; art. 5 d.lgs. n. 231del 2001), consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che, in tema dibancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 leggefall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non giàrapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti inessere in adempimento della qualifica ricoperta” (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020,Rv. 280550 - 03).Secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto, introdottadall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativodei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi,necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensìad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionaleo episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzinol'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase dellasequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempioi rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionaledell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale,contrattuale o disciplinare (v.

Sez. 5 - , n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv.280550 - 03; Sez. 5 n. 45134 del 27/06/2019, rv. 277540-01; Sez. 5, n. 15652del 10/02/2020, n. 15652, n.m.).Non è, appunto, necessario che l’amministratore di fatto eserciti tutti ipoteri dell’amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società,l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modocontinuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione,precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamentel'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'eserciziodi un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale(cfr. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, rv. 277540-01).2.3.5.2.

In generale, secondo quanto discende dall’elaborazione delladottrina e giurisprudenza civilistiche, il potere-dovere dell’amministratore siarticola in: 1) potere di promuovere l'attività dell'assemblea (potere di iniziativa);2) di eseguire le relative deliberazioni (potere di esecuzione); 3) di decidere sugli2364, n. 5, cod. civ.); 4) di manifestare all'esterno la volontà della società (poteredi rappresentanza: cfr. art. 2384, primo comma, cod. civ.); 5) di tenuta dellescritture contabili.È naturale che, con riguardo all’amministratore di fatto, figura che, per suointrinseco carattere è volta a non manifestare formalmente il proprio ruoloeffettivo, assumano elettivo rilievo i profili sostanziali gestori.

In tal senso, gli attidi gestione, alla stregua dei criteri già evidenziati, devono essere significativi(criterio qualitativo) e non meramente occasionali (criterio quantitativo-temporale).

La dottrina indica come requisito significativo, ove pure nonessenziale, la ricorrenza di elementi rivelatori dell'esercizio di poteri di "altadirezione", tali, cioè, da porre il soggetto privo della qualifica formale in condizionedi decidere del destino commerciale e finanziario dell'impresa.

Per converso, conriguardo alla figura dell’amministratore indiretto, spesso costituita dal socio dimaggioranza: a) non è sufficiente l’esercizio dei diritti spettanti per legge allamaggioranza assembleare; b) neppure basta la semplice fissazione (anche extra-assembleare) di direttive di massima o di risultato.

Si richiede, invece, che ilsoggetto indirizzi in modo puntuale e pervasivo l'attività degli amministratoriformali.2.3.5.3.

Ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ad un soggetto,sono stati ad esempio ritenuti indici idonei:1) la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, confunzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commercialedell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispettoall'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operativitàdell'ente (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01]2) il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività diimpresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costanteassenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo daparte dei dipendenti (Sez. 5, Sentenza n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273 –01);3) il peso decisivo rivestito dal soggetto nella conduzione della società (Sez. 5,Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428 – 01).2.3.5.4.

Poste le premesse coordinate ermeneutiche, non si apprezzanointerferenze e, comunque, difficoltà concettuali di distinzione tra la figuradell’amministratore di fatto, nelle varie declinazioni originate dai profili evidenziati,e quella del consulente, la relativa operazione potendo soltanto porre questioni sulconcreto piano probatorio nei casi, non infrequenti, in cui sotto le vesti dellaconsulenza si occulti l’ingerenza gestoria.

È, per il resto, evidente che l’attività diconsulenza si connota per i contenuti di studio, proposta, facendole difetto, invece,i tratti correlati al potere di scegliere tra le opzioni di cui si siano per tale viaindividuate possibilità e convenienze.2.3.6.

Le sentenze di merito hanno applicato i canoni così richiamatiriconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., comesopra ricostruito.In tal senso, correttamente è stato attribuito rilievo alla circostanza chel’attuale ricorrente non solo avesse scelto l’amministratore di diritto,individuandolo prima nello [OSCURATO:PERSONA], poi nel [OSCURATO:PERSONA] - circostanza che di per sépoteva rapportarsi ad un ruolo di socio occulto -, ma anche ne avesse direttol’operato.Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, poi, era il [OSCURATO:PERSONA] adimpostare le strategie della società, senza arrestarsi ad un’attività di proposta, macreando le condizioni per la loro attuazione anche mediante il controllocomplessivamente esercitato sul gruppo.

Era sempre il [OSCURATO:PERSONA] a indirizzare le sceltesull’impiego degli asset della società verso altre persone fisiche o giuridicheinserite nella medesima rete.

Il tutto nel quadro in cui, oltretutto, significativaparte del flusso delle risorse distratte era indirizzato o verso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] o versosocietà nelle quali il medesimo aveva cointeressenze.In modo congruo, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che il ruolodel [OSCURATO:PERSONA] potesse contenersi nel profilo del mero consulente, riconoscendovi i trattipropri dell’amministratore di fatto.2.3.7.

Con l’argomentazione così articolata il motivo di ricorso non siconfronta realmente reiterando questioni cui la sentenza impugnata ha offertorisposte puntuali e coerenti con i principi.La censura di non avere dato conto del vantaggio conseguito dal ricorrenteappare persino incomprensibile a fronte di conformi sentenze di merito che hannoevidenziato le cospicue distrazioni oggettivamente volte a vantaggio diretto oindiretto della sfera del ricorrente.Nel quadro che riconosce al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto, diassoluto regista delle vicende e di beneficiario di significativa parte delledistrazioni, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, risulta idoneamentemotivata la conclusione secondo cui al ricorrente erano imputabili le distrazionistesse.2.3.8.

Inedita e manifestamente infondata è, poi, la deduzione secondo cuila sentenza non aveva spiegato «quali condotte, attribuibili all'imputato, sianostate poste in essere e come esse abbiano cagionato o aggravato l'insolvenza diDiamant s.r.l.».La questione, nemmeno puntualmente dedotta in appello, comunquemuove da errata premessa laddove postula la rilevanza della causazione deldissesto in relazione alla fattispecie della bancarotta patrimoniale per distrazione,posto che si verte al cospetto di reato di pericolo che prescinde dall’indicato profiloeziologico.2.3.9.

Identica conclusione vale per le censure addotte in ordine allabancarotta documentale che risultano caratterizzate da assoluta genericità,peraltro reiterativa di quella già rilevabile nel corrispondente motivo di appello.2.3.9.1.

A fronte della genericità del motivo di appello, con cui, in sostanza,la difesa si limitava a ripetere cumulativamente la deduzione in ordine alla carenzadi elementi probatori del ruolo dell’imputato nella specifica vicenda della [OSCURATO:SOCIETA](cfr. atto di appello, par. 2: «[OSCURATO:SOCIETA] una volta non possiamo che richiamare comeespresso in premessa quanto è emerso a carico dell'imputato in sede diintercettazioni oltre alla totale assenza di alcuna prova documentale o orale cheabbia confermato la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a tutte le ipotesi distrattive o dibancarotta documentale oggi riassunte in rubrica ed ancora una volta nonpossiamo che evidenziare come non sia stata offerta alcuna prova di utilità direttao indiretta acquisita dall'imputato»), la sentenza impugnata ha offerto idoneopercorso argomentativo.

Ha dato conto di come il Tribunale, sulla base del risultatoacquisito in ordine al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda della fallita, aveva potutoriferirgli la carenza della documentazione contabile e societaria, per poiargomentare che «[OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolmente occultato le fatture, le schedecontabili, la documentazione bancaria e tutti i libri obbligatori successivi al 2007,anche al fine di impedire alla curatela di disvelare le su menzionate condottedistrattive».Su tale linea, poi, la Corte territoriale ha rimarcato come elementi in atti,tra cui la stessa comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 giugno 2011 in cui sirappresentava che "per intese con il [OSCURATO:PERSONA]" si confermava la custodiadell'intera documentazione contabile della società, riscontrassero l’assunto che aPirro faceva capo il controllo delle scritture poi scomparse.2.3.9.2.

Nella motivazione così offerta si apprezza, quindi, il riconoscimentodella fattispecie della bancarotta documentale specifica di cui le sentenze di meritohanno messo in adeguato risalto tanto l’elemento oggettivo della menzionatasottrazione delle scritture agli organi della procedura, quanto il dolo specificoravvisato nella chiara volontà di occultare le complessive vicende che hannosostanziato la bancarotta patrimoniale.2.3.9.3.

Nel quadro così composto, il ricorso si connota per la reiterazionedel motivo versato nell’appello in termini assolutamente generici.

Nemmeno èdato comprendere, poi, la ragione per cui la conclusione assunta dalla sentenzaimpugnata dovrebbe essere contraddetta, come preteso dalla difesa, dalla citatacomunicazione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2011 il cui significato, nellaconnessione qui in rilievo, appare focalizzato dalla Corte di appello in termini prividi illogicità.2.4.

Il terzo motivo si mostra infondato e, in gran parte, inammissibile.2.4.1.

La doglianza ha ad oggetto la condanna per il capo F, punto b), primidue alinea, che, con riguardo alla vicenda della [OSCURATO:SOCIETA], contesta il reato dibancarotta per causazione del fallimento mediante condotte dolose, costituite daplurime e reiterate condotte sanzionate dall'art. 185, comma 2-bis d.lgs. n. 58 del1998 (TUF), ponendo in essere artifizi concretamente idonei a provocare unasensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie IKF quotate sul sistemamultilaterale di negoziazione A.I.M.

Italia.

Ciò in relazione all’operazione (cd.reverse take over) con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva partecipato all'aumento delcapitale sociale della quotata [OSCURATO:SOCIETA] per acquisirne il controllo conferendol’87% di IK.

F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. già [OSCURATO:PERSONA], 90% della ElehydraSpa già [OSCURATO:PERSONA], 100% di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], apprezzatefraudolentemente in misura superiore alla loro reale consistenza economica efinanziaria.In sostanza, è contestato al ricorrente di avere concorso, in questo casoquale socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA], in operazioni dolose volte a far constare lasolidità patrimoniale della società, ammessa al mercato alternativo del capitale("[OSCURATO:PERSONA]" AIM - ora "[OSCURATO:PERSONA]"), nel contestodell’operazione di reverse take over attuata con il conferimento di quote societarieda parte della [OSCURATO:SOCIETA].

Operazioni, quelle così complessivamente articolate, cheavevano determinato l’aggravamento del dissesto della I.K.F. che era dichiaratafallita il 12 dicembre 2016.In particolare, il fatto descritto nel primo alinea aveva riguardo alla gestionemanipolatoria del mercato per sostenere la operazione di conferimento dipartecipazioni e le quotazioni della [OSCURATO:SOCIETA] in tale fase, a partire dall’agosto2012.

In concreto, risultava che le partecipazioni così conferite eranoenormemente sovrastimate, con notevole annacquamento dell’assettopatrimoniale della conferitaria.Il fatto descritto nel secondo alinea ha riguardo all’operazione, in certamisura consequenziale, avvenuta nel maggio 2013 allorché le comunicazioni almercato riguardavano la simulata dismissione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di una dellepartecipazioni inizialmente conferite, quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, poiridenominata Elehydra, apparentemente ceduta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi2.775.000 euro, importo versato - pure in modo apparente - attraverso duecessioni di credito, la prima verso [OSCURATO:SOCIETA] per 1.285.000 euro e la seconda versoImas [OSCURATO:SOCIETA]. per 1.490.000 euro.

Come premesso, anche questa cessionerisultava simulata e volta a far constare la dismissione di [OSCURATO:PERSONA] nell’imminenzadel suo fallimento, in un contesto in cui, alla fine, [OSCURATO:SOCIETA]. veniva ad acquisireun finanziamento di euro 1.100.000, pure apparente.2.4.2.

In particolare, la sentenza impugnata, richiamata quella delTribunale, ha ricostruito dettagliatamente i termini complessivi della vicenda (pp.10-16) ed il fondamento delle accuse al [OSCURATO:PERSONA] (pp. 29- 30).

Replicando ai motivi diappello (tanto poco focalizzati da contestare l’affermazione della responsabilità perla bancarotta documentale da cui, invece, il Tribunale aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA]), laCorte territoriale ha dato conto degli elementi che fondavano il concorso delprevenuto nella vicenda (pp. 57 e ss.).2.4.2.1.

In ordine specificamente alle vicende di cui al primo alinea, la Cortedi merito, richiamando quanto accertato dal giudice di primo grado, ha dato contodettagliatamente della ricorrenza fattuale e giuridica dei fatti di manipolazione delmercato attuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] che avevano accompagnato «l'operazione direverse takeover, consistita in particolare nell'ingresso nel capitale sociale di I.K.F.tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso il conferimento di società a cui era statodell'operazione sulla stampa di settore, avevano sortito un impatto diretto sulprezzo delle azioni di IKF.».

La manipolazione aveva avuto la funzione di «attrarreinvestitori istituzionali e aumentare i flussi finanziari verso I.K.F., consentendo agliimputati di acquisire il controllo della società, senza incidere negativamente suprezzo delle azioni».

Conclusione, questa, che già il Tribunale aveva mostratocorroborata dalle risultanze dibattimentali e, in particolare, dai comunicati stampae dalle copie dei periodici di settore, di cui si dà atto nell'informativa Consob.

Erapoi risultato che le partecipazioni conferite erano state ampiamente sovrastimate,tanto che avevano fatto seguito sequenziali svalutazioni dal settembre 2012 sinoall’aprile 2014.

Ciò mentre la I.K.F. aveva anche concesso finanziamenti per untotale di 305.000 euro alle sue controllate, attuando svalutazioni, cessioni a prezzinotevolmente inferiori e operazioni simulate.2.4.2.2.

La sentenza impugnata ha ricostruito anche la vicenda contestataal secondo alinea confermando la prospettiva accusatoria.In primo luogo, sulla base delle complessive risultanze, ha confermatocome la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata ampiamente sovrastimata all’attodel conferimento.

Ed invero, la Corte, richiamando anche l’accertamento delTribunale, ha rimarcato come «la predetta società era stata venduta dallaTERMOCAL per 120.000 euro a MULTI 900 e dopo pochi mesi era stata valutataben 2.695.000 euro, nell'ambito dell'operazione di reverse take over da MULTI900 a I.K.F., al fine di sottoscrivere parte del capitale sociale della quotata».La sentenza ha poi dato compiutamente conto di come la cessione diTecnoimi fosse stata simulata al fine di dismettere la partecipazione in una societàsull’orlo – ed anzi nell’imminenza – del fallimento che era dichiarato pressochécontestualmente.

La sentenza impugnata ha in particolare affermato che lasuccessiva cessione di Elheydra (già [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzoapparente di 2.775.000 euro era stata un'operazione simulata non solo sulla scortadi intercettazioni dall’eloquente contenuto, ma anche dal significato riconosciuto aalle operazioni conseguenti alla menzionata cessione, da cui era emerso che gliimputati, dopo aver appreso che la controllata di I.K.F. era destinata al fallimento,ne avevano rapidamente deliberato la cessione (sentenza impugnata, p. 53: «Edinvero, lo stesso giorno della cessione era stato depositato il ricorso per ilfallimento di ELHEYDRA »).

Nello stesso senso della ricostruita simulazione, leconformi sentenze di merito hanno valorizzato il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] nemmenoaveva registrato il debito conseguente all’acquisto, mentre le intercettazioniriscontravano che «sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] fossero pienamente consapevoli cheOPERA [OSCURATO:PERSONA] fosse una società priva di risorse e incapace di far fronte ai propridebiti».

Il contesto dell’operazione era ulteriormente chiarito dal rilievo che, suidocumenti pubblicati sul sito di I.K.F. era stata comunicata la cessione di Elheydra,annunciando contestualmente che un'altra società avrebbe fatto ingresso in l.K.F.senza causare perdite per la quotata.

Successivamente, erano stati diffusicomunicati relativi ai rilievi della società di revisione sui bilanci e alla necessità diun nuovo impairment test.Su tale base, le sentenze di merito hanno ritenuto integrato «il reato di cuiall'art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, in quanto la condotta complessivamenteconsiderata - consistita inizialmente nell'acquisizione di società provenienti daMULTI 900 la cui valutazione era stata artatamente gonfiata e poi nel drenaggiodi denaro da I.K.F. alle predette società, e ancora in seguito nella loro cessione aprezzo vile o con operazioni simulate - aveva provocato un grave pregiudizioeconomico per la società in esame ».È anche a dire che la ricostruzione sul punto entra in contatto tangenzialecon la intricata vicenda oggetto del capo G, punto b), relativa all’acquisto da partedi IKF Tecnology di un piro-gassificatore ceduto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., altra società facentecapo al [OSCURATO:PERSONA].

Vicenda, quest’ultima, separatamente ricostruita, in cui venivaimpiegato anche il credito che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva apparentemente maturato versoOpera [OSCURATO:PERSONA] proprio mediante la apparente cessione di [OSCURATO:PERSONA].2.4.2.3.

Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata ha confermatoin modo argomentato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA].

Ne ha rilevato l’ingerenza, delineata inprimo luogo dal descritto scenario che ne indicava la posizione di controllo dellaI.[OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA], come ampiamente riscontrata dal convergere diintercettazioni e dichiarazioni acquisite agli atti.

In particolare, avevano unavalenza univoca, secondo entrambi i giudici di merito, le captazioni in cui Pirrodiscuteva esplicitamente proprio di [OSCURATO:SOCIETA] e dell'acquisizione delle quote diI.K.F. (in nota 4 a p. 15 della sentenza di primo grado, in data 20 febbraio 2013:«[OSCURATO:PERSONA]: Stiamo facendo delle operazioni di messa a posto col discorso dellafamosa MULTI 900 ...

La MULTI 900, eh, ci cede dei titoli ...

IKF ...

Quindidovremmo fare, quello che si dice, un... un deposito titoli come [OSCURATO:PERSONA] lì.CAGLIO: Ah, eh, si.

MULTI no ... eh aspetti, MULTI 900 cede titoli IKF a laRinascita. [OSCURATO:PERSONA]: Esattamente.

CAGLIO E questi titoli sono già su di noi? [OSCURATO:PERSONA] Esono già da voi, sì»).Secondo le sentenze di merito, quindi, gli elementi convergevano nelriferire al [OSCURATO:PERSONA] una penetrante ingerenza nel ruolo che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva svoltonella articolata sequenza di operazioni con cui aveva acquisito la partecipazionenella I.K.F., conferendo partecipazioni sovrastimate e determinando un manifestoannacquamento patrimoniale della stessa con una fibrillazione delle sue quotazionisul mercato AIM, per poi favorire un progressivo ed articolato sfruttamento dellamedesima I.K.F. (v. sentenza impugnata, pp. 57 e s.: «Il fatto che la complessaoperazione effettuata sulle quote di I.K.F. - ben descritta in sentenza - fosseconnotata da dolo patente emerge dagli accertamenti della curatela sulleoperazioni di compravendita simulata delle azioni IKF, dagli accertamenti dellaCONSOB sulla conseguente diffusione di notizie false al mercato in ordine alleoperazioni conseguenti, idonee e dirette ad alterarne il valore del titolo quotatosul mercato AIM, come emerge altresì dalla relazione peritale a firma prof.Guglielmo FRANSONI e dal dr.

Alessandro BALLERI, sulle partecipazioni poisvalutate delle quattro società che erano state conferite in I.K.F. il 4.10.2012, peril totale del valore delle azioni sottoscritte da MULTI 900, alcune delle quali riferibiliproprio a [OSCURATO:PERSONA] ed a OALETTI, quale ad esempio [OSCURATO:PERSONA], di cui non a casoGALETTI e [OSCURATO:PERSONA] discutono nella già citata intercettazione (nota 1 p. 14: [OSCURATO:PERSONA]:"Togliamo [OSCURATO:PERSONA] e rimettiamo dentro i rami?", [OSCURATO:PERSONA] "Esatto" »).

La sentenzaimpugnata ha anche evidenziato come, al cospetto di dettagliata ricostruzioneofferta dal Tribunale sul punto, i motivi di appello erano rimasti del tutto generici.Ciò mentre le più particolari deduzioni difensive, tra queste anche quelle articolatecon riferimento alla consulenza dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA], rimanevano di fatto assorbitenel complesso delle ragioni illustrate a far risaltare l’evidenza del «fatto che iconferimenti in I.K.F. non avevano affatto il valore che era stato loronominalmente attribuito all'atto delle cessioni, come provato in sede di revisionedel bilancio consolidato al 31.12.2012, le relazioni di [OSCURATO:PERSONA] con le società a mezzodelle quali ciò ebbe luogo appare elemento oggettivo e dirimente, ai finidell'attribuzione della penale responsabilità per le operazioni dolose di bancarottaimpropria».2.4.3.

Le considerazioni della Corte di appello (pp. 54-58), quindi, sisaldano con quelle svolte dal Tribunale che danno conto della operazioni dimanipolazione di mercato che avevano accompagnato l’ingresso della MULTI 900nella fallita mediante decettivo aumento del valore delle singole società conferite.È in rilievo una serie di operazioni di cui le sentenze conformi mettono in evidenzasussistenza ed efficienza causale.2.4.3.1.

Quanto al primo alinea, il complesso delle risultanze manifestacome le operazioni, mentre integravano gli estremi delle fattispecie dimanipolazione del mercato rilevanti ai sensi dell’art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998,incidevano sugli equilibri della fallita di cui facevano constare fittizie consistenzepatrimoniali anche al fine di fruire di canali finanziari impiegati nell’interesse delgruppo delle società del gruppo, in termini che causavano il progressivo dissestodella IFK.

In tal senso, sotteso al piano in cui si apprezzavano le manipolazioni inviolazione della normativa TUF citata, si poneva quello in cui, in funzionestrumentale, erano svolti i conferimenti a valori fittizi e calibrati sulle esigenze dipubblicità verso i mercati da manipolare, con la già esposta rilevanza eziologicasul dissesto.2.4.3.2.

Quanto al secondo alinea, si tratta di operazione di cessione che,secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, si mostra strettamenteconnessa alla prima in quanto Elheydra, già [OSCURATO:PERSONA], era stata conferita a IFKnell’ambito dell’operazione di reverse take over, dopo che [OSCURATO:SOCIETA] l’avevaacquisita a prezzo ben inferiore a quello di conferimento, manifestamentesovradimensionato.

Nei termini già esposti, quindi, risulta profilata un’operazionedi cessione di partecipazione dalla natura omogenea ed inversa a quella delconferimento funzionale a consolidare il reverse take over.

Inversa, in quanto,ovviamente, al conferimento corrispondeva la cessione della partecipazione;omogenea, in quanto si trattava di operazioni entrambe caratterizzate daicontenuti parzialmente simulati in funzione di creare e conservare una parvenzadi solidità alla I.K.F., impiegata quale strumento delle operazioni finanziarieconnesse al reverse take over.

Risultanze cui risulta pertinente quanto osservatogià dal Tribunale, secondo cui «appare evidente come tali operazioni sianoconsistite in condotte dolose, anche a prescindere da una loro qualificazione, nelreato di cui all'art.185 dlgs. 24 febbraio 1998.

Trattasi di abusi di gestione o diintrinsecamente pericolosi per la consistenza economico-finanziaria dellaimpresa».2.4.3.3.

La sequenza illustrata valida la conclusione delle sentenze dimerito quanto alla ascrivibilità della sequenza alla fattispecie oggettiva delleoperazioni dolose.

Queste sono qui oggettivamente ravvisate in abusi gestoritipizzati dalla normativa speciale TUF ovvero più generalmente correlabili alladisciplina in ordine alla formazione del capitale e della consistenza patrimonialedella società.

Secondo quanto illustrato, la loro incidenza sul dissesto risultadescritta dalle sentenze di merito con riguardo allo squilibrio patrimoniale cosìdeterminato ed alle movimentazioni finanziarie che di riflesso sono state da ciòconsentite.2.4.3.4.

Entro tale salda cornice, è dato affermare che il travisamentodedotto con riguardo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] è insieme inconsistente edirrilevante.

Sotto il primo profilo, si osserva che il travisamento non è idoneamentededotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nell’osservanzadelle forme necessarie al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso,mentre del tutto generico si mostra il relativo riferimento.

D’altro canto, nemmenosi verte al cospetto di errore o pretermissione del significante, quanto, invece,anche in ragione della seguente argomentazione, di differente individuazione dellaportata della risultanza nel quadro complessivo offerto dall’istruttoria.Sotto tale ultimo dirimente profilo, appunto, le sentenze conformi hannoappunto spiegato come l’affermazione della simulazione dell’operazione dicessione della partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) da partedi [OSCURATO:SOCIETA]. poggiasse su saldi elementi tratti dall’analisi di una sequenza divicende oggettive.

In tal senso era valorizzata la eloquente sequenza di quotazionitratte dalla constatazione che la Elehydra, venduta dalla Termocal per 120.000euro a [OSCURATO:SOCIETA], dopo pochi mesi era stata valutata ben 2.695.000 euro,nell'ambito dell'operazione di reverse take over da [OSCURATO:SOCIETA] a I.K.F.; era stata poiceduta per il prezzo apparente di 2.775.000 ad [OSCURATO:PERSONA], società di comodo,priva di fondi e incapace di onorare i propri debiti, all’interno di una cessionedeliberata in fretta per evitare ripercussioni negative sul bilancio di [OSCURATO:SOCIETA].,poiché Elehydra era già in grave crisi finanziaria e destinataria di un'istanza difallimento.Quadro la cui ricostruzione reca la risposta concludente offerta dai giudicidi merito alla allegazione che la difesa correla alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].2.4.3.5.

Le sentenze di merito hanno delineato nei termini sopra illustratil’ingerenza penetrante del [OSCURATO:PERSONA] nella sequenza in esame, mediante le leve generalicostituite dal controllo sulla MULTI 900 nonché attraverso i più particolariinterventi colti dalle intercettazioni e confermati dalle dichiarazioni richiamate conriguardo ai passaggi salienti dell’operazione di reverse take over e le correlatemovimentazioni di partecipazioni.Nel caso in esame, il contributo concorsuale è evocato nelle forme propriedell’azione di ingerenza del socio occulto, secondo quanto fatto oggetto dicontestazione e di accertamento.

Socio occulto il quale, sino a che almeno nonsia dichiarato il fallimento della stessa società occulta (Sez. 5, n. 23044 del11/04/2016, Napoletano, Rv. 267012 – 01; Sez. 5, n. 2819 del 24/01/1979, DiBari, Rv. 141512 - 01) rileva nelle fattispecie di bancarotta quale figura diextraneus seppure, in certa misura, qualificato.

Laddove la qualità di extraneus glideriva dalla non appartenenza, di diritto o di fatto, alle categorie soggettive diimputazione delle relative responsabilità ai sensi dell’art. 223 comma 1 l. fall.(relative «agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori disocietà dichiarate fallite») mentre il carattere qualificato gli è attribuito dal fattoche il socio occulto è soggetto che concorre di fatto nella dinamica deliberativadella società.2.4.3.6.

Come noto, i reati di bancarotta sia propria che impropriacostituiscono reati propri, non esclusivi rispettivamente dell’imprenditore e deisoggetti indicati dall’art. 223, primo comma, l. fall.

Secondo le regole generali delconcorso di persone ex art. 110 cod. pen., l’extraneus può concorrere con uncontributo morale o materiale all’azione tipica.Ai presenti fini è sufficiente rammentare che, con riguardo all’elementosoggettivo che deve sostenere il concorso dell’extraneus, dopo iniziali oscillazioni,la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell’affermare che «(i)n tema diconcorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, il dolodell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietàdella propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezzache essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta laspecifica conoscenza del dissesto della società.

La specifica conoscenza deldissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo dellarappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori»(Sez. 5, n. 21475 del 29/03/2022, Sez. 5, n. 29705 del 16/09/2020).2.4.3.7.

Quanto appena osservato deve trovare solo specificazione nelparticolare atteggiarsi della struttura dell’elemento soggettivo nel reato dicausazione del dissesto mediante operazioni dolose, che configura una specialeforma di delitto preterintenzionale.La giurisprudenza di legittimità, dopo avere affermato che la condotta direato è configurabile quando la realizzazione delle operazioni dolose siaccompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissestocome effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv.265510 – 01), ha anche chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolentaimpropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinantiun immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà econsapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa unpregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrastocon gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltantoprevedibile » (Sez. 5, n. 15134 del 31/03/2026, Rv. 289874 – 01).

È stato altresìprecisato che «in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento nonvoluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quinditutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici egeneralizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva(cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01)» (Sentenza n.15134 del 2026 cit. in motivazione).2.4.3.8.

Da quanto esposto, appunto, emerge che le conclusioni assuntedalla sentenza impugnata osservano i canoni così evidenziati.Il contributo dell’extraneus [OSCURATO:PERSONA] è stato colto nelle ingerenze realizzate enel ruolo giocato nella vicenda dalla [OSCURATO:SOCIETA] su cui lo stesso esercitava uncontrollo.La consapevolezza in capo al prevenuto del carattere illecito epregiudizievole delle operazioni, prima ancora che dalle intercettazioni, emergedal contenuto stesso delle medesime, come sopra descritto.Secondo la sentenza impugnata, se la natura delle operazioni evidenziavadi per sé la prevedibilità del dissesto, le intercettazioni hanno dato conto dellaconcreta previsione dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA] che, mediante la preordinazionedelle operazioni simulate, soltanto si proponeva di occultare le lacune patrimonialidella I.F.K.2.4.4.

Come premesso, allora, sono infondate le censure articolate nelmotivo in esame che, anzi, in più parti, non si confronta con la sentenzaimpugnata.2.5.

Il quarto motivo, relativo alla condanna per il capo G), avente adoggetto la bancarotta fraudolenta documentale (punto a) e la causazione deldissesto mediante operazioni dolose, in relazione al fallimento I.K.F.

Tecnologys.r.l., è inammissibile in quanto era generico il correlato motivo di appello mentrela censura ora formulata in sede di ricorso risulta essenzialmente inedita e,comunque, generica e manifestamente infondata.2.5.1.

Il motivo di appello deduceva come valessero «le stesseconsiderazioni espresse ai motivi che precedono sia in ordine alla qualifica (invera)dell'imputato, sia in ordine alle singole contestazioni che peraltro si riducono aduna ripetizione di quanto già detto per la vicenda di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] vi è una totaleassenza di riferimenti documentali e probatori in generale per ognuna delle singolecondotte sicché il Tribunale si è risolto a considerazioni generali senza offrire nellaparte motivazionale i dovuti elementi di riscontro in grado pure di consentire aquesta difesa la contraddizione nel grado successivo».Al riguardo, la sentenza di appello ha rilevato che «le doglianze difensive silimitano ad una mera reiterazione di quanto già esposto in relazione alle altrecondotte di bancarotta attribuite all' imputato, in via assolutamente generica ed inassenza di qualsivoglia riferimento specifico alla vicenda ricostruita dal Tribunale».Si tratta di rilievo che merita essenzialmente adesione in quanto soloframmentariamente e confusamente le censure così accennate rinvenivanospecificazione nella premessa complessiva offerta dall’atto di appello sul temaparticolare (pp. 31-9 dell’atto di appello).Secondo consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, «(i)ntema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifestainfondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Rv. 277281 –

01. Cfr. ex multis: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014,dep. 2015, Rv. 263157 - 01).2.5.2.

Per altro verso, la perimetrazione del devolutum in appello evidenziail carattere inedito di gran parte del motivo di ricorso, in particolare: a) per labancarotta documentale, con riguardo al tema del dolo specifico; b) per labancarotta mediante operazioni dolose, con riguardo a: b-1) effettività del valorerisultante dalla perizia sul rigassificatore; b-2) il nesso causale della articolataoperazione con il dissesto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]2.5.3.

Il motivo, comunque, si manifesta infondato ed in gran partegenerico, a fronte del quadro offerto sulle tematiche in rilievo dalle sentenze dimerito.2.5.4.

Illustrata la vicenda materiale della società in oggetto (pp. 25-28),la sentenza impugnata, muovendo dal condiviso accertamento del tribunale (pp.30-32), ha compiutamente motivato la ricostruzione dei fatti, traendone leconclusioni sulla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (pp. 58 e ss.).2.5.5.

In particolare, quanto al capo G. punto a), la bancarotta fraudolentadocumentale contestata risulta accertata tanto nella forma specifica in relazionealla sottrazione e mancata tenuta delle scritture contabili quanto in quellagenerale, con riguardo alla tenuta in modo inaffidabile delle scritture consegnate.Al riguardo, la Corte d’appello, richiamando la sentenza del Tribunale, ha osservatocome emergesse «la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie dibancarotta fraudolenta documentale di cui al capo G), punto a), in quantol'incompleta consegna alla curatela dei documenti di supporto alle scritturecontabili (fatture, corrispondenza ed estratti di conto corrente) e di altri documentiamministrativi aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e dellagestione della fallita, in danno dei creditori».

Già il primo giudice aveva osservatoche la documentazione fornita alla curatela risultava priva di attendibilità, in unquadro in cui pure i bilanci – qui in rilievo solo indiretto – erano redatti senzarispettare correttamente le normative applicabili e senza riflettere in modoveritiero la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società.

La sentenzaha poi rimarcato che «(s)otto il profilo soggettivo, si è ritenuta logica conclusioneche l'imputato avesse agito sia al fine di recare pregiudizio al ceto creditorio, siaal fine di ottenere un ingiusto profitto di natura patrimoniale, impedendo peraltrola ricostruzione della condotta dolosa di cui al successivo punto b) della rubrica».2.5.6.

Quanto alle operazioni dolose, contestate al capo G) punto b), lasentenza ha richiamato l’accertamento del Tribunale che aveva ritenuto chel'acquisto del pirogassificatore dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per 2,1 milioni di eurocostituisse una mera operazione contabile, priva di valore economico reale.

In talsenso, ha addotto plurimi indici.In primo luogo, ha registrato come l’operazione risultasse articolatamediante movimenti finanziari regolati attraverso cessioni e compensazioni dicrediti all’interno della rete del gruppo, in termini in cui operazioni e valori eranocalibrati non su reali funzioni e consistenze economiche, ma sull’esigenza disostenere la parvenza di solidità patrimoniale delle società coinvolte in via direttao indiretta nelle vicende del reverse take over.In particolare, pertanto, nel caso specifico, era argomentato come talioperazioni fossero meramente finalizzate a occultare la perdita del capitale sociale,già dissoltosi a giugno 2013, ed a celare la reale situazione di dissesto finanziariodella società.

La sentenza impugnata ha rimarcato altresì come, nel contesto dellavicenda, fosse movimentato il credito simulato derivato a [OSCURATO:SOCIETA]dall’apparente cessione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].Secondo le sentenze di merito, l'acquisto del macchinario per larigassificazione non era supportato da alcuna giustificazione economica, tanto chenessun testimone aveva saputo spiegare la ragione imprenditoriale sottesa asiffatta iniziativa.

Nella prospettiva così introdotta, l'unica finalità dell’operazionein esame era, dunque, quella di simulare un fittizio incremento del patrimonio diI.K.F.

Tecnology, in modo da occultare le perdite e consentire i suddetti artifizicontabili.

La E.T., riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], aveva partecipato alla citata operazionereale, mediante una perizia sottoscritta dallo stesso ricorrente.Dunque, tale condotta ha integrato la contestata causazione del dissestomediante operazioni dolose, in quanto il dissesto di [OSCURATO:SOCIETA] era statocausato dolosamente da operazioni volte a dissimularne le perdite e a frodare icreditori, incrementando così il passivo e determinando il fallimento della società.2.5.5.3.

Su tale base i giudici di merito hanno riconosciuto la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nei reati di cui al capo G), avendo agitoin qualità di concorrente esterno degli amministratori di fatto e di diritto dellasocietà.

L’attuale ricorrente, secondo la ricostruzione qui esaminata, aveva, infatti,fornito il proprio contributo morale e materiale, agendo come consulente delledescritte operazioni fraudolente così realizzate: in particolare, l'imputato, nel piùampio scenario già descritto, collaterale all'operazione di reverse takeover, perquanto riguarda [OSCURATO:SOCIETA], aveva individuato il pirogassifìcatore easseverato la perizia sul valore del bene conferito nella fallita.

La stessa [OSCURATO:SOCIETA],era una società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] in quanto gestita direttamente da costui, chestabiliva anche chi dovesse ricoprire cariche formali al suo interno.Nella vicenda del pirogassificatore, l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] era affermatain forza del coinvolgimento della società E.T. - che lo aveva prodotto senza riuscirea completarne l'impianto - e che, come già illustrato, risultava riferibile a [OSCURATO:PERSONA],che aveva "messo" [OSCURATO:PERSONA] ad amministrare formalmente la società.Intervento, interesse e ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda risultanocorroborati poi da una conversazione intercettata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualei due evidenziavano «la finalità di tutta la complessa operazione e la necessità dipredisposizione della perizia, necessaria a raggiungere lo scopo susseguente allacessione da IKF a [OSCURATO:PERSONA] delle partecipazioni in [OSCURATO:PERSONA]».D’altro canto, come pure rimarcato dalla sentenza impugnata, il capitaledella fallita era detenuto quasi interamente da [OSCURATO:SOCIETA], società su cui Pirroaveva il controllo.L’ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] era, quindi, configurata nei termini del contributoconcorsuale recato dall’extraneus che era dotato di idonea consapevolezza dellasituazione secondo paradigma analogo a quello applicato nella vicenda della I.K.F.Le conformi sentenze di merito hanno ritenuto comunque dimostrato l'apportocausale essenziale dell'imputato tanto nella bancarotta per operazioni dolose,quanto in quella fraudolenta documentale.2.5.6.

Anche laddove sottratto alle premesse ragioni di inammissibilità, ilmotivo di ricorso risulta a sua volta inammissibile in quanto generico, reiterativoe manifestamente infondato.A fronte delle vicende ricostruite che evidenziano il ruolo pregnante assuntonella vicenda della cessione del pirogassificatore con sovrastima del prezzo al finedi offrire una parvenza di solidità patrimoniale alla [OSCURATO:SOCIETA]., la difesaadduce ricostruzioni alternative in termini assertivi e generici, così come non siconfronta con le argomentazioni offerte dalla sentenza in punto di causazione deldissesto.Analoga considerazione vale quanto alla bancarotta documentale che qui simostra specificamente servente all’occultamento della illustrata vicendapatrimoniale.

Il che dà anche conto del diverso esito rispetto alla bancarottadocumentale di cui al capo F), in ordine al giudizio sul coinvolgimento del Pirronella alterazione e nell’occultamento delle risultanze documentali quale portatonecessario delle operazioni dolose accertate.2.6.

Il quinto motivo è infondato ed ai limiti della inammissibilità posto chenemmeno propriamente si correla alla motivazione della sentenza impugnata.2.6.1.

Come premesso, il ricorso deduce qui erronea determinazione deltrattamento sanzionatorio, impropriamente fondata sulla valutazione negativadella mancata comparizione in giudizio del ricorrente per fornire la propria versionee sulla pretermissione delle circostanze favorevoli al ricorrente come l’avvenutatransazione con il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]2.6.2.

Quanto al primo aspetto, deve rimarcarsi che la motivazionenemmeno richiama la mancata comparizione in giudizio dell’imputato, quanto,invece, «la mancanza di alcun serio segnale di effettiva e definitiva resipiscenza …lunghissima carriera di incallito bancarottiere: nulla, invero, lascia prevedere chePIRRO possa, in futuro, astenersi dal continuare a perpetrare gravi fatti ai dannidelle società e del commercio».2.6.3.

Quanto al secondo profilo, la sentenza impugnata dà compiutamentee congruamente conto di come, nel quadro complessivo, la vicenda risarcitoria nonsia concretamente rilevante in quanto «la somma in tal modo percepita dallaprocedura risulta essere stata abbastanza insignificante, ove paragonata al dannoeffettivo e complessivo provocato alla fallita ed ai suoi creditori».Si tratta di motivazione congrua che completa, del resto, la ricognizione deiprofili complessivamente negativi dell’imputato, così anche ribadendo gli esitiesposti in ordine al trattamento sanzionatorio.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1.

Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore e liquidatore, in successione, della fallita, alla realizzazionedei reati di cui al capo E), avente ad oggetto bancarotta fraudolenta patrimonialee documentale nonché causazione del dissesto mediante operazioni dolose inrelazione al fallimento [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato in data 25 settembre 2014.Il motivo è infondato.3.1.1.

La sentenza impugnata ha vagliato la vicenda materiale richiamandoquanto al riguardo dettagliatamente accertato dal Tribunale (sentenza impugnatapp. 16- 20).La ricostruzione delle vicende che avevano portato alla sparizione dei benidella [OSCURATO:PERSONA] Italia ed alla prosecuzione della attività della società conaggravamento del conclamato dissesto nemmeno è propriamente controversa, laquestione dedotta essendo concentrata sull’assunto che il ricorrente si fosselimitato ad un ruolo di amministratore e liquidatore in senso meramente formale.Parimenti non è controversa la ricostruzione in ordine alla sparizione delladocumentazione contabile, salvo alcuni profili di seguito considerati.3.1.2.

Con riguardo al ruolo del ricorrente nelle vicende patrimonialicontestate, le sentenze di merito hanno argomentato come il [OSCURATO:PERSONA] nonpotesse essere riguardato come una mera “testa di legno” inconsapevole, secondoquanto lo stesso aveva cercato di allegare.3.1.2.1.

Contro la pretesa di accreditarsi quale mero prestanomeinconsapevole degli effettivi amministratori della società, la sentenza impugnata,aderendo alle risultanze processuali, ha motivato che, dalle dichiarazioni rese dallostesso [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla curatela nonché da quelle spontaneamente espostein giudizio e confermate dal contenuto della denuncia sporta dal medesimo in data11 novembre 2014, poche settimane dopo la dichiarazione di fallimento datata 25settembre 2014, emergeva come l'imputato avesse di fatto indicato una serie diimportanti circostanze a proprio carico che si saldavano con il contegno ambiguotenuto dinanzi al curatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] Italia, dott. [OSCURATO:PERSONA], nonché inpresenza del curatore della pure fallita [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA].

Era statoproprio il [OSCURATO:PERSONA] a tratteggiare con buona precisione l'esistenza, l'operatività,le trame e gli scopi del sodalizio criminoso costituito e capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrivando a descrivere nei dettaglila strategia criminale dell'associazione nel depredare le società acquisite alsimulato scopo di risanarle.[OSCURATO:PERSONA] stesso, in dibattimento, aveva ammesso di avere iniziato acollaborare con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coimputati sin dal lontano anno 2007, dapprimapresso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi in [OSCURATO:SOCIETA], nonché entrando nello stesso anno2007 nella [OSCURATO:PERSONA], società, queste ultime due, che erano stateassolutamente centrali nell'attuazione dei piani del sodalizio criminale.

Secondoquanto evidenziato dalla sentenza impugnata, il medesimo ricorrenteeffettivamente aveva dato ampia mostra di essere informato nei particolari circale vicende di entrambe dette società.

Lo stesso aveva poi riferito che,successivamente, dopo alcuni anni passati nelle società in oggetto, a decorrere dal2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano invitato ad assumere il ruolo diamministratore formale della fallita [OSCURATO:PERSONA] Italia.

Negli anni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grittiavevano sempre operato di concerto fra loro, per i quali, comunque, il dichiaranteaveva ammesso di avere lavorato.3.1.2.2.

Dal percorso indicato, la sentenza impugnata ha tratto laconclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato amministratore unico e,a seguire, liquidatore della fallita, proprio in quanto era stato giudicato dai capi delsodalizio come soggetto tanto adeso ai propri illeciti intenti, quanto affidabile.[OSCURATO:PERSONA] era stata formalmente nelle manidell'imputato ininterrottamente dal luglio 2011 al 1° settembre 2014, dunque sinoa poche settimane prima del fallimento (dichiarato il 25 settembre 2014),dapprima in qualità di amministratore unico e poi come liquidatore a far data dal20 febbraio 2014, nel contesto in cui era stato anche socio della fallita, con lasignificativa quota del 40% delle partecipazioni, sin dalla sua costituzione.Agli indici così ricavabili da qualità e successione delle cariche,accompagnate dalla posizione di socio non marginale, la sentenza ha accostato ilrilievo in ordine alle modalità di uscita che lo vedevano sostituito nella carica,appunto, il 1° settembre 2014, dopo che aveva sottoscritto la richiesta diconcordato in bianco ed a ridosso della dichiarazione di fallimento.3.1.2.3.

Per altro e parallelo verso, la sentenza impugnata ha valorizzato itratti della operatività aziendale del [OSCURATO:PERSONA], il quale, seppure non partecipavaalla definizione delle strategie societarie dei capi, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],delle linee così tracciate era consapevole, cooperando alla loro attuazione.

Ilricorrente, tra l’altro, risultava l'unico delegato ad operare sul conto correntebancario sociale acceso presso Unicredit, mentre su quello presso Montepaschioperava insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Era il medesimo [OSCURATO:PERSONA] che avevapoi sottoscritto tutti gli importanti atti dal contenuto esiziale per la produttivitàaziendale, non ultimo il concordato in bianco presentato a giugno 2014, maiseguito da un vero piano di risanamento.

Infine, i bilanci depositati erano staticertamente sottoscritti dall'imputato, secondo quanto confermato anche daspecifica comunicazione in atti.Elementi, quelli così passati in rassegna, attraverso cui la Corte territorialeha corroborato la conclusione di una specifica consapevolezza del ricorrente delquadro operativo di insieme e di adesione dello stesso all’impostazione impressadai vertici reali alla vita societaria.3.1.2.4.

La sentenza impugnata ha evidenziato ulteriori elementi dicontesto che manifestavano il collegamento stretto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i fatticontestati, in momenti salienti della vita della fallita.In tal senso ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] Italia aveva smesso di pagare icanoni di affitto alla [OSCURATO:PERSONA] proprio dal novembre 2011, in strettaconsecuzione con l’avvio della gestione del [OSCURATO:PERSONA], introducendo così la faseal cui esito la locatrice si era poi avvalsa della clausola risolutiva espressachiedendo la restituzione dell'azienda ceduta (ormai, peraltro, già depredata),restituzione avvenuta poi solo nel 2014.

In altri termini, sin dal suo esordio,successivo al momento in cui, nel corso dell’esercizio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] Italia avevaperso il suo capitale entrando nella sua fase di liquidazione di fatto, il [OSCURATO:PERSONA] era reso diretto esecutore di una scelta di protrazione della crisi di cui i tempisuccessivi dovevano confermare e rendere univoco il significato.All’opposto estremo della fase di crisi, rileva quanto riferito dal Bonnini,soggetto che, dopo il "tempestivo" ed opportunistico (in vista dell'imminentefallimento) abbandono di [OSCURATO:PERSONA], lo aveva sostituito come liquidatore perpochi giorni.

Il predetto dichiarante riferiva che era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] che,per il tramite di un amico comune, lo aveva coinvolto negli ultimi momenti diesistenza della [OSCURATO:PERSONA] Italia.

Era significativo, secondo la Corte territoriale, chepersino Bonnini, in quelle pochissime settimane, avesse avuto modo di «rendersiconto che ben poche cose quadravano nella situazione della società, affrettandosia cercare chiarimenti presso il commercialista, DELENDATI».Secondo la Corte d’appello, l'amministratore/liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] poteva non avvedersi che, in vista del programmato fallimento anche dellanew-co, la sede operativa e persino gli uffici della società erano stati quasicompletamente svuotati da ogni loro contenuto utile (quattro linee produttive el'impianto di miscelazione completamente asportati, gli altri macchinari, compresoil gasatore rinvenuto, del tutto inutilizzabili).

Si trattava di elementi che, tanto piùnel quadro che registrava l’aggravarsi della crisi, trasmettevano segnalisostanzialmente univoci in ordine alla azione predatoria in corso, significato cui,comunque, il ricorrente non ha contrapposto concrete letture alternative.Sulla stessa linea, la sentenza impugnata ha, anzi, rinvenuto riscontro dellamala fede di [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda, successiva al fallimento, della scopertada parte della curatela dell'asportazione di detti macchinari, che avevano costituitoil cuore dell'attività produttiva della fallita.

Più precisamente, nell’estate 2014,prima della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] Italia, nel corso disopralluogo del curatore della [OSCURATO:PERSONA] che aveva notato per primo segnisulla pavimentazione indicativi dell'asportazione di macchinari, [OSCURATO:PERSONA] avevarisposto minimizzando esplicitamente l'entità dei possibili ammanchi.Nel corso del sopralluogo del 28 settembre 2014, al curatore della TecnosolItalia, dott. [OSCURATO:PERSONA], che pure si era avveduto dello svuotamento soprattuttodegli uffici senza comprendere che il magazzino, pur oggetto di visibilimanomissioni, fosse stato callidamente depredato, il [OSCURATO:PERSONA], lì presente, siera affrettato a giustificare la situazione con l'accesso di estranei malintenzionatiresisi responsabili di invasione del luogo, senza che, peraltro, constasse lapresentazione di alcuna denuncia al riguardo.Il dott. [OSCURATO:PERSONA], poi, soltanto nel corso del più mirato sopralluogo del 10novembre 2014, si era avveduto delle sottrazioni e della loro possibile entità,avendo rilevato le tracce dello spostamento di alcuni bancali finalizzato a celare isegni lasciati sulla pavimentazione dai macchinari mancanti, come gli era statofatto notare da soggetti che lo accompagnavano.

Era poi arrivato a verificare, invia autonoma, l'avvenuta sparizione di ben 4 linee produttive e dell'impianto dimiscelazione, che erano stati completamente asportati, mentre sul posto eranorimasti solo altri macchinari non più utilizzabili.

Solo all’indomani di tale verificadel Curatore, [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denuncia in ordine all’episodio.

Ciòoltretutto quando il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato il furto del magazzino già agli inizidi ottobre 2014.3.1.3.

Quanto esposto evidenzia l’infondatezza della censura in esame,secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non poteva rispondere delle distrazioni e delleoperazioni dolose messe in atto dai reali amministratori in quanto aveva rivestitoruoli formali in cui non aveva apportato contributi consapevoli ai fatti incriminati.3.1.3.1.

Incontroverso e, comunque, emerso manifestamente il contributomateriale offerto dall’imputato nelle sue qualificate posizioni gestorie, deveconvenirsi che la responsabilità dell’amministratore di diritto in ordine alle vicendedi bancarotta patrimoniale e mediante operazioni dolose postula la verifica di unaconsapevolezza al riguardo.In particolare, è consolidato al riguardo l’orientamento secondo cui «(i)ntema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale persottrazione delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggettoinvestito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto"testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di dirittodi tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardoall'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confrontidell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principiosecondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nelladisponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza diadeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzionedella dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione delruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezzadi disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto » (Sez. 5, n. 28007 del04/06/2004, Rv. 228713 –

01. Cfr. ex multis Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018,Rv. 274166 - 01).3.1.3.2.

Nel caso in esame, peraltro, la sentenza non ha violato il principiocosì evocato, avendo, invece, ricostruito il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] intermini diversi da quelli allegati dalla difesa.Le considerazioni sopra ripercorse hanno, appunto, il portato di dimostrareche il [OSCURATO:PERSONA] non era una “testa di legno” inconsapevole.Al riguardo mette conto di chiarire che la presenza di amministratore difatto, ove anche connotato da accentramento del potere strategico, non èrisultanza autosufficiente per relegare il ruolo dell’amministratore di diritto a quellodi mera testa di legno o prestanome, a tal fine occorrendo una più articolatarisultanza in ordine alla relegazione del medesimo a compiti solo apparenti oinconsapevolmente esecutivi.Ad ogni modo, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata haevidenziato una convergenza di elementi capaci di indicarne un ruolo tutt’altro cheinconsapevole delle linee strategiche impostate dagli amministratori di fatto.Risulta, pertanto, coerente ai principi enunciati e priva di illogicitàl’argomentazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che «non risulti credibileper chicchessia che l'amministratore/liquidatore di lungo corso e socio al 40%, DEGIACOMO, che in giudizio ha pure asserito cli essere entrato nella società conl'intento cli risanarla e di avere nel tempo agito rettamente per salvarla, davveropotesse non essersi avveduto di nulla di tutto questo».La conclusione, secondo quanto pure argomentato, non era smentita dalladenuncia alla fine presentata dal [OSCURATO:PERSONA], in termini ampiamente tardivi cheavevano fatto seguito ad un comportamento decettivo volto ad opacizzare lavicenda.

Nemmeno assumeva un senso diverso il fatto che, con la denuncia, ilricorrente avesse anche preso le distanze dalla [OSCURATO:SOCIETA], spiegando le strategiedel "gruppo criminale" composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Secondo la Corte d’appello: a) anche da tali dichiarazioni constava laconsapevolezza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva del sistema nel cui ambito si eralargamente inserito; b) «tutte le azioni postfallimentari poste in esseredall'appellante- a cominciare dal più che ambiguo comportamento tenuto inrelazione agli ammanchi di magazzino, per procedere con la consegna parziale didocumentazione poco rilevante e dall'atteggiamento quantomeno reticente circala effettiva collocazione del restante, con la denuncia assai tardiva e dellepropalazioni contro i sodali dei sodali e, persino, con la consegna alla curatela diuna somma (16.000 euro), per vero, infima a fronte del valore dei cespiti sparitie dei 3,5 milioni di euro di passivo ammesso - si ritiene siano state semplicementecostruite a tavolino nel tentativo, non riuscito, di minimizzare il proprio apporto,notevole ed essenziale, nell'attuazione del previsto consapevole spoglio dellasocietà e del suo programmato fallimento, peraltro pilotato e artatamente ritardatodalla inconsistente richiesta di concordato in bianco di giugno 2014 ».3.1.4.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla parte del motivoche censura le conclusioni assunte dalla sentenza in ordine a contributo e dolospecifico riferibili al [OSCURATO:PERSONA] nella bancarotta documentale.3.1.4.1.

In particolare, secondo il ricorso, nel quadro che vedeva il DeGiacomo quale mero amministratore e liquidatore formale, cui, nel periodo primadella dichiarazione di fallimento era subentrato il Bonnini, non era dimostrato chela sparizione delle scritture fosse imputabile al medesimo ricorrente.Sotto ulteriore profilo, non era dimostrato che al [OSCURATO:PERSONA] fosse riferibileil dolo specifico qui in rilievo.3.1.4.2.

Quanto alla dimostrazione del contributo materiale in vicende disuccessione di amministratori o liquidatori, è stato affermato che «in tema dibancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, neiconfronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabilirelative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna dellescritture contabili al nuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, n. 55740 del25/09/2017, Rv. 271839 –

01. Cfr. anche Sez. 5, n. 42856 del 07/07/2023, n.m.).Secondo quanto osservato in motivazione dall’arresto richiamato, «tra i doveridell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato anorma dell'art. 223 L. Fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto ditenere e conservare le scritture, non vi è dubbio che la Pubblica accusa abbiaregolarmente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il mancatorinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui il ricorrente svolgevapacificamente le funzioni di amministratore» (ibidem).Su tale piano, in termini più articolati, è dato comunque osservare che, inun quadro in cui lo stesso amministratore subentrante è onerato dell’acquisizionedelle precedenti scritture (Sez. 5, Sentenza, 04/10/2024, n. 39160, rv. 287061-01), senza che, peraltro, ciò incida sulle eventuali responsabilità di quelloprecedente, la verifica in ordine alla trasmissione della contabilità dall’uno all’altro,in assenza di evidenze dirette, passa attraverso un più ampio scrutinio della naturadelle gestioni susseguitesi e del rapporto intercorso tra loro e della relazione stessainstaurata tra gli amministratori intervenuti in successione (cfr. sul punto Sez. 5,n. 15988 del 11/03/2019, n.m., in motivazione).La sentenza impugnata ha appunto ricostruito la riferibilità concreta al DeGiacomo della sparizione delle scritture sulla base di rilievi conformi ai principi cosìposti.3.1.4.3.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha appunto concluso che«assai indicativo è il fatto che [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, si rifiutò di aiutareBONNINI a reperire la documentazione sociale, quando quest'ultimo lo sostituìcome liquidatore, avvenuta sostituzione che, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] nemmenoaveva comunicato alla curatela durante la sua audizione del 1.10.2014».In particolare, riconoscendo credibilità al Bonnini che, nominatonell’imminenza del fallimento, aveva offerto informazioni utili, la Corte territorialeha valorizzato come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse offerto indicazioni sui luoghi diconservazione delle scritture, facendo mostra di una inconsapevolezzastrumentale ed implausibile nella sua situazione di gestore pluriennale della fallita.Secondo la sentenza impugnata, parimenti significativo era che il ricorrente nonavesse mai offerto una versione credibile sulle sorti del server aziendale.Ovviamente, le particolari considerazioni in oggetto si innestano edassumono concreta valenza nel quadro più complessivo in cui, come sopra, lasentenza ha dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore e liquidatorepienamente consapevole della impostazione strategica che i capi avevano dato allasocietà poi fallita.

In tale veste, lo stesso era custode delle scritture e destinatarionaturale dell’obbligo della loro conservazione (cfr. Sez. 5, n. 43977 del14/07/2017, Rv. 271754 – 01; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Rv.257950 – 01).3.1.4.4.

La motivazione, quindi, dà idoneamente conto della riferibilità(anche) al [OSCURATO:PERSONA] della materiale sottrazione delle scritture contabili.Il ricorso, facendo essenzialmente leva sulla reiterazione dei motivi diappello in ordine al ruolo meramente formale del prevenuto e della sua connessainconsapevolezza, si mostra aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.Quanto al tema del dolo specifico, mette conto trattarlo in relazione alsecondo motivo che riprende e specifica il tema.3.2.

Il secondo motivo, relativo alla carenza di dolo specifico, èinammissibile.3.2.1.

Nell’atto di appello il tema della carenza del dolo, anche ai fini dellariqualificazione dei fatti nel paradigma della bancarotta semplice, è dedotto intermini cumulativi con relazione ai diversi contenuti del capo E), con qualcheconcretezza e specificità soltanto in relazione alla bancarotta patrimoniale e peroperazioni dolose.

Nessun riferimento nell’atto di appello si coglie alla carenza didolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale.3.2.2.

Il motivo è comunque manifestamente infondato.3.2.2.1.

È in rilievo, secondo quanto chiarito, la bancarotta fraudolentadocumentale specifica risultando addebitata al [OSCURATO:PERSONA] la sottrazione dellescritture.Discende pacificamente dalla richiamata confezione letterale dell’art. 216comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (che contempla il fatto dell’imprenditore che«ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurarea sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altrescritture contabili»), l’affermazione che la bancarotta fraudolenta documentalespecifica, distinta come sopra da quella «generale» prevista dalla seconda ipotesi,richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 13296 del29/01/2025, n.m.; Sez. 5 , n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5,n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179 - 01).

Il dolo specifico, quindi,rileva qui quale elemento costitutivo che assume, altresì, rilievo essenziale per ladistinzione dalla bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217 legge fall.(Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020,Morace, Rv. 279179).Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmentesuscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che «(i)n tema di bancarotta fraudolentadocumentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare dannoai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 –

01. Cfr. ancheSez. 5, n. 15987 del 20/03/2025).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori o dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, n. 47762 del05/10/2022, n.m. in motivazione).

Nel medesimo senso possono apprezzarsi lecomplementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta strumentalmenteirregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenuto occultamento; b)correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura dellaprocedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione ditutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte especifiche situazioni patrimoniali sensibili.

Indici, questi, la cui valenza probatoriadeve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profiloteleologico dell’azione materiale incriminata.3.2.2.2.

La giurisprudenza, in applicazione del principio costituzionale dicolpevolezza, ha poi anche chiarito, per quanto qui di interesse, che, in tema dibancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, cherisulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri divigilanza e di controllo che derivano dall’accettazione della carica, cui però vaaggiunta, per le ipotesi con dolo specifico, la dimostrazione non solo astratta epresunta ma effettiva e concreta della consapevolezza di procurare un ingiustoprofitto a sé o ad altri ovvero un danno ai creditori (Sez. 5, n. 44293 del17/11/2005, rv. 232816.

Cfr. altresì Sez. 5, n. 28257 del 10/05/2023, n.m.; Sez.5, n. 24076 del 04/05/2022, n.m.).3.2.2.3.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dimostrato in terminiquantomeno impliciti che la sottrazione delle scritture della fallita era funzionaleall’occultamento delle varie vicende patrimoniali che costituivano oggetto dei puntia) e c) del capo E) qui in rilievo, in ciò ravvisandosi il dolo specifico della fattispecie.Sussisteva poi in capo al [OSCURATO:PERSONA] il richiesto coefficiente psicologico.Da quanto già accertato, in particolare, risultava che il ricorrente, ove pureuna testa di legno inconsapevole.

Di talché allo stesso era riferibile il dolo specificoin via diretta.[OSCURATO:PERSONA], comunque, era individuato come soggetto idoneamenteconsapevole delle attività predatorie in corso, tanto che ne aveva poi occultato laconsistenza al Curatore, in termini che manifestavano una continuativa volontà diopacizzazione delle vicende che avevano connotato le fasi salienti della fallita.Il significato della più particolare condotta era chiarito dalla sentenzaimpugnata nel più ampio quadro in cui, appunto, si erano verificate le vicendepatrimoniali.

In particolare, secondo la Corte di appello, « quanto sin qui osservatoconduce ad affermare, senza alcun residuo di dubbio, l'ampia consapevolezzadell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine alle trame poste in essere dal sodalizio esia in ordine alle azioni di depredazione del patrimonio sociale, senza nemmeno lanecessità di rammentare come il dolo nella bancarotta possa anche assumere leforme del dolo eventuale: troppi, invero, risultano essere gli indicatori difraudolenza sin qui tratteggiati, nel senso dell'incondizionata adesione alprogramma criminoso del sodalizio al cui servizio [OSCURATO:PERSONA] agì per molti anni,per poter ipotizzare una derubricazione della sua condotta ai sensi dell’art. 217L.F. che, per vero, appare del tutto impraticabile».3.2.2.4.

A fronte della argomentazione che, in coerenza ai principirichiamati, con concatenazione priva di illogicità manifeste, ha motivato laricorrenza del dolo specifico in capo al ricorrente, il motivo essenzialmente reiteragli argomenti già vagliati dalla Corte di appello, in modo che prende le mosse dauna estraneità sostanziale del [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza ha già confutato.3.3.

E’ infondato il terzo motivo che censura lo scostamento dal minimoedittale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cuiall’art. 62 n. 6 cod. pen.3.3.1.

La Corte d’appello ha escluso le attenuanti generiche in ragione diconvergenti valutazione relative a: 1) protratta estensione delle condotte inrilievo; 2) elevato livello del passivo prodotto dalla società;3) articolazione dellecondotte illecite in rilievo e gravità dell’offesa recata dai reati al patrimonio dellafallita già con la sola sottrazione degli asset produttivi; 4) profilo del [OSCURATO:PERSONA],già gravato da precedenti per reati fiscali.

Ha poi motivatamente considerato discarso rilievo «l'unico comportamento riparatorio posto in essere …. quello delmodesto assegno da € 16.000 da lui versato alla procedura».

Ciò avuto riguardosia alla modestia dell’importo in relazione alla reale dimensione dell’offesa, sia alcarattere strumentale della dazione nel quadro dei complessivi comportamentidecettivi assunti anche nella fase post-fallimentare.Quanto alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio laCorte territoriale ha ritenuto che: a) la complessiva offesa patrimoniale era grave,in termini corroborati già dalla sola entità del compendio oggetto di distrazione;b) l’imputato, già pluripregiudicato, aveva tenuto un comportamento ambiguo emanipolatorio; c) la pena determinata dal Tribunale era congrua e, comunque, dipoco superiore al minimo edittale nonostante la gravità dei fatti.3.3.2.

Si tratta di conclusioni coerenti ai principi predicati in materia dallagiurisprudenza di legittimità e sorrette da idonea argomentazione logica.Il motivo risulta quindi infondato.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1.

Infondato è il primo motivo che, nei termini dettagliati nellaesposizione preliminare, risulta incentrato nella censura secondo cui non era stataadeguatamente valutata l’allegazione del ruolo meramente formale assunto dalricorrente, a fronte della concentrazione della gestione sostanziale nelle mani diGaletti e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che nemmeno era stata considerata la carenzadi dolo in capo al ricorrente, con riguardo tanto al profilo rappresentativo quantoa quello volitivo.

Collateralmente il ricorso adduce la carenza di esame critico delladeposizione del teste Bignami, da riguardarsi invece quale soggetto coinvolto nellavicenda quale membro del [OSCURATO:PERSONA] che «nulla ebbe a rilevare in meritoalla regolare tenuta dell'amministrazione e delle scritture contabili della società poifallita».4.1.1.

La censura inerente alla carente valutazione critica della deposizionedel teste Bignami è inedita oltre che generica ed assertiva, non risultando devolutanell’atto di appello.

Ciò nel quadro in cui il predetto teste, che risulta oltretuttoindicato dalle difese, nel corso del suo esame ha offerto elementi sia a favore chea sfavore del [OSCURATO:PERSONA], posto che, se ha riferito che lo stesso partecipava aiConsigli di amministrazione, ha anche evidenziato che i poteri gestionali eranoconcentrati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1.2.

Come premesso, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato qualeamministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita in data 3 aprile2017, in relazione alla bancarotta per causazione del dissesto mediante operazionidolose costituite da sistematiche omissione di versamenti di oneri fiscali eprevidenziali e fittizie ricostituzioni del capitale, come descritte nel capo H), alinea1 e 2.La sentenza impugnata, nel merito della questione saliente, ha validato laconclusione assunta dal Tribunale secondo cui un insieme di elementi indicava cheil [OSCURATO:PERSONA], seppure non assumeva la direzione strategica della fallita che eraconcentrata nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], era partecipe dell’amministrazionee consapevole delle impostazioni che erano state al riguardo adottate.Sul tema, la sentenza, dopo avere ripercorso la ricostruzione svolta dalTribunale (pp. 24-25), ne ha richiamato le conclusioni (pp. 35 e s.) di cui havalidato i contenuti, respingendo le enunciate allegazioni difensive (pp. 68 e ss.).Ha rigettato la prospettazione del ruolo formale ed inconsapevole del Celentanonella gestione sulla scorta di una serie di elementi convergenti individuati in: a)profilo del soggetto, che risultava tutt’altro che inesperto nella attività gestoria,tanto che i precedenti lo descrivevano quale bancarottiere ed evasore fiscaleseriale; b) percorso dello stesso nel [OSCURATO:PERSONA], atteso che il [OSCURATO:PERSONA], introdottonella fallita dal [OSCURATO:PERSONA] con il quale aveva già in passato collaborato, aveva rivestitocariche gestorie dal marzo 2013 sino al 28 luglio 2016 (allorché era stato nominatoliquidatore del lanificio il coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto nel giudizio di primo grado);c) contestuale qualità di socio della fallita; d) parallelo inserimento nellacompagine di I.K.F. [OSCURATO:PERSONA], con la qualità di sindaco.Secondo la sentenza impugnata, «(g)ià da questa rassegna delle suequalifiche, nonché considerando la durata più che triennale nella fallita, laposizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] appare essere quella di un soggettocertamente aderente, in quanto ben gradito, al gruppo che di fatto gestiva lasocietà, oltre che in ogni modo e contesto disponibile ad agevolarne le trame,incondizionatamente la qualità formale che incarnava alle disposizioni illecitealtrui».

I due amministratori di fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in altri termini, avevanopotuto contare sull’affidabile messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] il quale era prontoad assecondare le loro impostazioni che avevano comportato sistematicheomissioni di versamenti fiscali e previdenziali.Era un sistema in cui la società aveva individuato uno strutturale canale difinanziamento illegale di caratteri e dimensioni tali da postulare una necessariaconsapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA], tanto più che le prassi erano attuate in unasituazione in cui la società era in liquidazione di fatto, avendo perso il capitale nel2014.

In particolare, «il debito erariale a carico della fallita si attesta sulla enormecifra di ben 12 milioni di euro, su 17 milioni di euro di passivo finale risultato dagliaccertamenti della procedura (deposizione in giudizio del curatore BERETTAZANONl), debiti che risultano risalenti sin dall'esercizio 2013, anno di costituzionedella società ed incrementatisi anche nei due successivi esercizi 2014 c 2015, cioèquando [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore della società, e che viceversa scemaronoa decorrere dal 2016».

Rilievi, quelli così posti, che hanno consentito alla Corteterritoriale di osservare che il [OSCURATO:PERSONA] «in sostanza si autofinanziò costantementeomettendo di onorare le proprie pendenze tributarie ed ancor più quellecontributive, nonostante la società fosse rimasta produttiva sino all’epoca dellamessa in liquidazione nel 2016.

Ciò mentre l'integrale perdita del capitale socialesi era già manifestata nel corso dell'anno 2014».

D’altro canto, «[OSCURATO:PERSONA],quale amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] non poteva non essersi resoconto come la società nell'anno 2015, allorché egli era ancora in carica, non avessepresentato le dichiarazioni fiscali inerenti i redditi aziendali, come riferito dalcuratore».Secondo la sentenza, la compenetrazione concreta del [OSCURATO:PERSONA] neicompiti gestori era poi confermata da elementi specifici.In tal senso rilevava la già considerata deposizione del teste Bignami,Presidente del collegio sindacale della fallita, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] partecipavaregolarmente ai consigli di amministrazione.Riscontro era tratto da intercettazione che, pur non riferibilecronologicamente al fallimento della [OSCURATO:PERSONA], indicava lo stretto collegamentodel [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] con cui scambiava informazioni sull’andamento critico disocietà del gruppo, commentando in modo consapevole i correlati rischi(conversazione n. 3276 del 20.02.2014: «[OSCURATO:PERSONA] - Eh, perché ero li e nonvolevo che sentissero.

Eh, sai, il curatore ha fatto la denuncia perché non gli do idocumenti.

Quindi, adesso pensavo lunedì di andare da lui.

Soprattutto perché,eh, le raccomandate son tornate indietro, quindi. [OSCURATO:PERSONA] - Uhm, uhm. [OSCURATO:PERSONA] è... questo è un... è un problema, che poi magari vado, poi dopo magaripasso di li vediamo cosa fare. [OSCURATO:PERSONA] qui mi sta facendo un culo alla grande, eh.[OSCURATO:PERSONA] - Eh, certo. [OSCURATO:PERSONA] - Eh.

Beh. [OSCURATO:PERSONA] va nel penale.

Va beh, dai, niente.[OSCURATO:PERSONA] - Okay »).La Corte territoriale ha altresì rimarcato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], rendendospontanee dichiarazioni con cui allegava di essere stato sempre estromesso dallagestione della fallita e di non avere mai posseduto nemmeno gli strumenti cognitivinecessari a comprenderne le vicende, aveva però «non solo dato mostra diconoscere le vicende inerenti l'acquisizione del [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di I.K.F.,di cui era tra l'altro sindaco, ma soprattutto (aveva) ammesso di essersi accortoche la società non versava né le ritenute d'acconto e né i contributi dei dipendenti.E, comunque, pur presa consapevolezza di ciò, egli assolutamente nulla fece inproposito, permanendo, anzi, nella propria carica sino alla messa in liquidazione».4.1.3.

La motivazione, coerente alle risultanze, si mostra priva di illogicitàavendo messo in evidenza una serie di elementi che contraddicono l’allegazione diestraneità e inconsapevolezza rispetto alle vicende gestorie su cui la difesa hacostruito la propria linea di appello, reiterata nella presente sede.Valgono, pertanto, considerazioni analoghe a quelle già espresse conriguardo al [OSCURATO:PERSONA].

Ed appunto, in primo luogo, la posizione del Celentanonemmeno può essere propriamente ricondotta al paradigma della “testa di legno”,vertendosi invece al cospetto di soggetto che svolgeva consapevolmente i propricompiti gestori, seppure all’interno di una cornice strategica definita dagliamministratori di fatto.È stato comunque idoneamente motivato come lo stesso fosse tutt’altroche ignaro delle indicate scelte strategiche degli amministratori di fatto ed, anzi,consapevolmente avesse cooperato ad omettere gli adempimenti fiscali eprevidenziali cui era tenuto in prima persona nella veste di amministratore didiritto.4.2.

Alla stregua delle considerazioni svolte, si manifesta infondato ed ailimiti della inammissibilità anche il secondo motivo che si duole del fatto che laCorte d’appello non avesse tenuto conto delle allegazioni dell’imputato laddovequesti aveva spiegato che non aveva avuto alcun concreto ruolo nella fallita e che,quando aveva chiesto delucidazioni ai gestori effettivi sui mancati pagamenti delleritenute dei dipendenti, era stato rassicurato che tutto sarebbe stato sanato conl’arrivo di finanziamenti.È a questo punto evidente come le articolate motivazioni della Corted’appello diano conto delle ragioni per cui le richiamate allegazioni risultinoinconsistenti.5.

Devono, dunque, essere rigettati tutti i ricorsi, con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lentano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.Uditi i difensori dei ricorrenti e specificamente:- l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento dei motivi di ricorso;-l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'accoglimento del ricorso;- l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso e chiesto di pronunciare l’assoluzione dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha riformatoparzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 20 aprile 2023 especificamente:a) quanto a [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la prescrizione del reato associativo di cui alcapo A), ha confermato le condanne per i reati contestati ai capi C) (bancarottafraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto di Diamants.r.l., dichiarata fallita in data 28 marzo 2014), F) sub b, punti 1 e 2 (bancarottaper operazioni dolose, quale socio occulto e consulente dell’amministratore di fattodi [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita in data 12 dicembre 2016) e G) (bancarottafraudolenta documentale e per operazioni dolose, quale socio occulto e consulentedell’amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 27ottobre 2015);b) quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per i reati contestatial capo E) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché peroperazioni dolose, in successione quale Presidente del consiglio diamministrazione, amministratore unico e liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata fallita in data 25 settembre 2014);c) quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per i reati contestati alcapo H), alinea 1 e 2 (bancarotta impropria di cui all’art. 223 comma 2 L. Fall.quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita in data 3aprile 2017).2. Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso le difesedegli imputati sopra indicati, articolando i motivi di seguito illustrati nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sangalli, articolando cinque motivi.3.1. Con il primo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio dimotivazione laddove la sentenza impugnata, pur dichiarando prescritto il reatoassociativo di cui al capo A), ne presupponeva la persistenza quale elementodimostrativo dei reati scopo contestati negli ulteriori capi oggetto di condanna.3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il capo C). Deduce in particolare: a)carenza di idonei elementi probatori a fondamento dell’attribuzione al ricorrentedella qualifica di amministratore di fatto a fronte del suo trasferimento all’esteronel 2013; b) mancata indicazione di atti di gestione riferibili al [OSCURATO:PERSONA] e nonsemplicemente a soggetti con lui in contatto; c) omessa valutazione del fatto chesolo due delle diciassette condotte distrattive contestate facevano riferimento alPirro; d) carenza di motivazione in ordine alle condotte riferibili al ricorrente edalla loro valenza causale rispetto alla determinazione o aggravamentodell’insolvenza; e) carenza di elementi per fondare l’imputazione di bancarottadocumentale; f) in generale, adozione di una inversione dell’onere della prova deireati, anche mediante la valorizzazione della mancata allegazione di versionealternativa da parte dell’imputato; g) omessa valutazione della comunicazione diMetal [OSCURATO:PERSONA] in data 10 giugno 2011 recante informazioni sulla conservazionedella documentazione contabile della società [OSCURATO:SOCIETA] per intese con il medesimoPirro.3.3. Con il terzo motivo prospetta violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il capo F, punto b). Deduce: a) omessarisposta ai motivi di appello in ordine a genericità della qualifica di socio occultoomessa valutazione della versione offerta dall’imputato, nonché della“testimonianza decisiva e risolvente offerta dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA]”; c) carentedimostrazione di condotte rilevanti dell’imputato e dell’efficienza causale dellecomunicazioni al mercato rispetto al fallimento; d) impropria valorizzazione di unaconversazione del 9 maggio 2013 successiva al comunicato del precedente 6maggio, come tale da riguardarsi come mero post factum; e) omessa risposta allecensure svolte con riguardo a: «cronologia dal 06/05 al 09/05/2013»,«separazione [OSCURATO:PERSONA], perizie di cessione di fine giugno 2013 e nesso causalecon il default del 2016».3.4. Con il quarto motivo si duole di violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione alla condanna per il capo G). Deduce: a) omessaindicazione degli elementi posti a fondamento della qualifica di concorrente qualesocio occulto; b) omessa valutazione e motivazione in ordine alla circostanza cheal momento della commissione dei fatti l’imputato era all’estero; c) con particolareriguardo alla bancarotta documentale, incoerenza con l’assoluzione per analogofatto in relazione al capo F, punto a); d) carente motivazione sulla ricostruzionecome operazione unitaria di vicende distanti nel tempo, le ultime delle qualiintervenute quando erano cessati i contatti tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA]; e) omessavalutazione della perizia dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] che, secondo il ricorrente, smentiva «siala tesi della "perizia strumentale", sia il nesso causale tra l'operazione di giugno2013 e il dissesto 2015».3.5. Con il quinto motivo deduce erronea determinazione del trattamentosanzionatorio, sulla base della valutazione negativa della mancata comparizione ingiudizio a fornire la propria versione, senza considerare circostanze favorevoli alricorrente come l’avvenuta transazione con il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi.4.1. Con il primo prospetta violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento dell’elemento oggettivo dei reaticontestati al [OSCURATO:PERSONA] al capo E). Deduce che la sentenza impugnata: a) nonaveva considerato che i fatti di dissipazione e le operazioni dolose non eranoimputabili al ricorrente, il quale era mero amministratore di diritto; b) aveva sultema assunto una conclusione dissonante con le ragioni dell’affermazione dellaestraneità del ricorrente rispetto alla bancarotta della [OSCURATO:PERSONA]; c) avevadi fatto imputato al [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità oggettiva da posizione; d) nonaveva valorizzato il significato effettivo della denuncia presentata dal ricorrentein data 11 novembre 2014; e) non aveva considerato l’attività riparatoria tentatadall’imputato nei limiti delle proprie risorse economiche. [OSCURATO:SOCIETA], con riguardo allacontestazione della bancarotta documentale di cui al punto b) del capo E) si duoledel fatto che: a) l’imputazione contestava tanto la forma specifica quanto quellagenerale; b) la decisione non aveva considerato che la documentazione era stataconservata presso la sede legale di via Tunisia e che, secondo le informazioniofferte dall’imputato, era reperibile presso il server; c) difettava la prova del dolospecifico.4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione alla dimostrazione del contributo concorsuale edell’elemento soggettivo dei reati in capo al [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, quanto aifatti di dissipazione ed alle condotte dolose si duole della circostanza che: a) erastato imputato al ricorrente un dolo eventuale incoerente con la sua realesituazione di prestanome; b) non era stata fornita risposta alle censure articolatecon l’atto di appello. Con riguardo alla bancarotta documentale deduce che: a)erano state incompatibilmente contestate congiuntamente l’omessa tenuta e latenuta in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degliaffari; b) non era stato indicato alcun ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella sparizione dellescritture; c) non era stata spiegata la ricorrenza del dolo specifico.4.3. Con il terzo motivo si duole di violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione allo scostamento della pena dal minimo edittale, almancato riconoscimento di attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, n. 6,cod. pen. Deduce che la sentenza impugnata: a) non aveva valorizzato ledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], pur avendole riconosciute utili al complessivoaccertamento; b) nemmeno aveva considerato che il ricorrente si era attivato perelidere le conseguenze del reato mettendo anche a disposizione la somma di euro16.000 che costituiva l’insieme delle risorse di cui aveva disponibilità; c) non erastato valorizzato il tempo trascorso dai fatti; d) non era stato valutato che modestoo non meglio determinato era il danno derivato dal reato.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eIvana [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.5.1. Con il primo si duole di vizio della motivazione anche per travisamentodella prova. Deduce che la sentenza impugnata: a) non aveva valutatocriticamente la deposizione del teste Bignami, pur portatore di un interesse nellavicenda; b) aveva omesso di considerare le dichiarazioni spontanee dell’imputatoche aveva dato conto del proprio ruolo di mero amministratore formale a frontedella concentrazione dei poteri gestori nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) non avevavalutato adeguatamente la carenza di dolo in capo al ricorrente, né sotto il profilorappresentativo né sotto quello volitivo.5.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio dimotivazione, in quanto la Corte d’appello non aveva tenuto conto delle allegazionidell’imputato laddove aveva spiegato che non aveva avuto alcun concreto ruolonella fallita e che, quando aveva chiesto delucidazioni ai gestori effettivi suimancati pagamenti delle ritenute dei dipendenti, era stato rassicurato che tuttosarebbe stato sanato con l’arrivo di finanziamenti.6. Su richiesta delle difese, si è svolta discussione in pubblica udienza, incui le parti hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono complessivamente tutti infondati, presentando profili diinammissibilità, nei termini di seguito indicati.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso, infondato.2.1. Giova premettere brevemente che i giudici di merito, mediante unalettura complessiva dei fatti integrativi delle singole vicende di bancarotta, hannoricostruito uno scenario nel quale operava una associazione volta ad acquisire edepredare società in crisi che poi erano lasciate fallire. Associazione in cui Pirroagiva quale promotore e organizzatore insieme a [OSCURATO:PERSONA] (erroneamentetrascritto, in alcune parti della sentenza, come Gaietti) e [OSCURATO:PERSONA] con ilconcorso di altri semplici partecipi.Strumento generale di acquisizione delle partecipazioni, in via diretta omeno, era la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano amministratori. [OSCURATO:PERSONA],dottore commercialista, era individuato quale soggetto che progettava le strategiedi acquisizione delle società e selezionava le persone da inserire in ruoli formaliall'interno delle aziende acquisite, contribuendo talvolta alla redazione eall'asseverazione delle domande di concordato preventivo, mantenendo altresìcontatti con i legali di riferimento.Molte delle imprese neocostituite o controllate dal gruppo legato alla Multi900 erano state dichiarate fallite, tale esito avendo registrato appunto la Elephydras.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la Elettroimi, IKF [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA],la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Per lo più, nei casi così individuati, i soggetti sopra indicati, dopo averestromesso le originarie compagini, si appropriavano del patrimonio dell'impresa,cedendo o affittando rami d'azienda a nuove società appositamente costituite. Intale quadro, il ricorso al concordato preventivo in bianco, non seguito dapresentazione del piano, costituiva espediente che consentiva alle newco diguadagnare tempo prima del fallimento, che, poi, inesorabilmente seguiva.Le intercettazioni avevano poi indicato il diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] inalcune specifiche operazioni, correlate ai fallimenti della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo C),[OSCURATO:SOCIETA] (capo F), I.K.F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (capo G).La sentenza di appello, pur confermando l’esistenza della associazione el’inserimento nella stessa del [OSCURATO:PERSONA], aveva segnato nella fine del 2013 il confinetemporale della partecipazione del ricorrente, per l’effetto dichiarando prescrittonei suoi confronti il reato sub A).2.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamenteinfondato.2.2.1. Merita rimarcarsi che, a fronte del proscioglimento di [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza impugnata in ordine al reato associativo di cui al capoA) per intervenuta prescrizione, la difesa del medesimo [OSCURATO:PERSONA] si duole del fatto cheil quadro offerto dalla rete associativa abbia costituito strumento dellaargomentazione dimostrativa degli altri reati («Risulta contradditorio mantenereun vincolo non più valutabile quale "sfondo" per la determinazione dellasussistenza degli altri capi di incolpazione e per la determinazione della pena»).2.2.2. Il motivo è, in primo luogo, manifestamente infondato.Al riguardo, la circostanza che il prevenuto sia stato prosciolto dallafattispecie associativa in nessun modo impedisce di valorizzare gli elementi che,al riguardo, sono stati acquisiti in ordine alla rete di collegamenti tra i soggettisopra menzionati, al carattere seriale del loro coinvolgimento in fatti analoghi, alloro consolidato modus operandi. Ciò in quanto: a) in generale, lo stessoaccertamento nel merito del reato associativo che non smentisca le singolecomponenti fattuali non impedisce di per sé di impiegarne il contenuto qualescenario dimostrativo dei reati fine; b) nel caso specifico, in cui sul tema del reatoassociativo il giudizio si è arrestato alla pronuncia di prescrizione, senza alcunaccertamento positivo o negativo e senza che tale pronuncia sia stata impugnata,a fortiori nessuna preclusione può dirsi prodotta a valorizzare i medesimi elementifattuali nella prospettiva di delineare lo scenario entro cui valutare i singoli reatifine residuati quali oggetto di giudizio.In tal senso a nessuna fondata censura si espone la sentenza impugnataladdove ha assunto il menzionato compendio di risultanze quale base delriconoscimento di un sistema in cui il ricorrente si collocava all’apice del sodalizioche, facendo leva sul gruppo più o meno direttamente controllato, acquisiva ladisponibilità di rami di società in crisi finanziaria, ne depredava i patrimoniindirizzandoli verso destinazioni non sempre individuabili, ricorreva a concordatiin bianco per allungare i tempi di gestione fraudolenta, il tutto impiegando testedi legno o soggetti in posizione subalterna.Nella situazione processuale determinatasi, quindi, il ricorrente può sìdedurre la eventuale illogicità del valore dimostrativo degli elementi fattuali cosìimpiegati e delle inferenze concretamente tratte dalla sentenza in ordine ai singolitemi residuati quali oggetto di giudizio, ma non anche invocare una inesistentepreclusione a tale impiego logico-dimostrativo.2.2.3. In termini connessi, il motivo si mostra privo di specificità siccomenon correlato alla struttura argomentativa della sentenza impugnata. Ed invero,questa non è pervenuta alle conclusioni in ordine alle singole imputazioniassumendo come presupposto il reato associativo, postulandone una sorta dirilevanza ultra-attiva rispetto alla prescrizione. Più semplicemente,indipendentemente dalle sorti in sé dell’imputazione sub A), oggetto dellapronuncia di estinzione, ha vagliato i singoli fatti nel contesto loro offerto da quellache era la rete di relazioni e collaborazioni in cui trovavano base e strumenti,riconoscendo come il quadro associativo fosse comunque sotteso alle singolevicende in esame.2.2.3.1. In tal senso, la sentenza impugnata ha argomentato in ordine allaesistenza dell’associazione che aveva gestito i percorsi di acquisizione ed avvio alfallimento delle specifiche società (pp. 50-59).In particolare, ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA], mettendo anche a frutto ilportato della propria competenza professionale, emergesse già nelleintercettazioni quale soggetto cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva per ricevereistruzioni gestorie nei passaggi salienti. Secondo la sentenza, presso lo studio delprevenuto si era svolta «buona parte delle conversazioni rilevanti captate inambientale, intercorse fra vari protagonisti o personaggi della vicenda, checoncernono le società da far ammettere a concordato le loro quote epartecipazioni, il valore delle medesime»; interlocuzioni in cui risultava che fosseil [OSCURATO:PERSONA] a dettare la strategia.La Corte di appello ha altresì composto la sinossi delle vicende delle singolesocietà inserite nella rete controllata dal gruppo così perimetrato, lasciando cosìemergere non solo il modus operandi già sopra accennato, ma lo spostamentostrumentale di asset da una società all’altra secondo le impostazioni ed i tempi diuna comune regia. In tale connessione, la sentenza ha richiamato, in funzioneesemplificativa, la sequenza generata nel circuito specifico dalla presentazionedell’istanza di fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. Laddove, al fine di «non compromettere ilbilancio di IKF al 31.12.2012, in vista del concordato, [OSCURATO:PERSONA] venne ceduta ingran fretta, e simulatamente, alla società [OSCURATO:PERSONA]: anche di tale operazioneparlarono GALETTl e [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione del 21.05.2013 riportata in nota10 a p. 24». Chiave di lettura, questa, destinata a replicarsi in ordine ad una seriedi altre vicende che, registrando il fluire degli asset verso le società in cui il gruppoconcentrava i propri interessi, evidenziavano l’operatività della rete comune.Entro tale cornice, di per sé fattualmente eloquente, la sentenza hacorroborato le conclusioni in ordine al ruolo centrale del [OSCURATO:PERSONA] mediante una seriedi apporti dichiarativi. In tal senso, in generale, venivano in rilievo le dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA] che indicava nel ricorrente la figura con autonomo ruolo di riferimentoanche in opposizione al [OSCURATO:PERSONA], pure individuato quale altro capo del gruppo.Nel medesimo senso valevano risultanze ed apporti dichiarativi emersi nellespecifiche vicende.Su tale piano, la sentenza ha richiamato l’apporto del [OSCURATO:PERSONA] che: a)evidenziatosi sin dal 2007 , si era consolidato attraverso [OSCURATO:SOCIETA] e con la vicendadi [OSCURATO:PERSONA]; b) chiariva, appunto come i vertici del sodalizio, fra cui il [OSCURATO:PERSONA],avevano ideato «di concerto un sistema illecito di gestione delle società medianteaffitti di rami d'azienda da altre società realmente produttive, onde evitare,mediante investimenti promessi e mai realizzati, di impegnare capitali propri edepredando le società acquisite, la cui sopravvivenza a tali scopi venivaprocrastinata artificiosamente attraverso la proposizione di concordati in bianco,ma già dall'origine scientemente destinate al fallimento».Nella medesima linea la sentenza ha potuto valorizzare, nel contesto dellavicenda della [OSCURATO:SOCIETA]., le dichiarazioni rese al Curatore dal liquidatore Frisonche ha riferito « di non aver mai davvero gestito DIAMANT, poiché le società in cuiegli era impegnato venivano amministrate di fatto da [OSCURATO:PERSONA]». Affermazioni,queste, che la sentenza ha ritenuto avvalorate da intercettazioni e dati di contestopuntualmente indicati. Secondo la sentenza, la rete era all’opera anche nellavicenda del fallimento IKF Tecnology e delle collegate vicende di cessione del piro-gassificatore, con ricostruzione che si avvaleva pure delle dichiarazioni offerte daitesti assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.2.3.2. A fronte del complesso di risultanze e valutazioni su cui la sentenzaimpugnata ha fondato la propria conclusione in ordine alla operatività del gruppodelinquenziale e del ruolo apicale nello stesso rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] emerge conimmediata evidenza la carenza di specificità del motivo articolato nei termini soprarichiamati.2.3. Il secondo motivo è inammissibile.2.3.1. La composita doglianza ha riguardo alla condanna per i reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione al fallimentoDiamant s.r.l. oggetto del capo C). In sintesi, secondo il ricorrente, la sentenza, inrelazione ai reati così individuati, non aveva idoneamente motivato in ordine alruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], al suo contributo alla commissione deifatti in rilievo, alla efficienza causale delle condotte nella determinazione delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., alla sussistenza della bancarotta documentale edalla sua riferibilità al [OSCURATO:PERSONA].2.3.2. In linea generale, la sentenza, dopo avere richiamato in terminiadesivi gli elementi e l’analisi offerta sul tema dalla conforme sentenza di primogrado (pp. 20-24), ha svolto le proprie specifiche considerazioni sul capo in esame(pp. 55-57), avvalendosi anche delle già esposte risultanze in ordine all’operativitàdell’associazione criminale.In particolare, secondo la ricostruzione del Tribunale, richiamata dalla Cortedi appello, la società sorta nel 2004 con la denominazione di [OSCURATO:PERSONA].r.l., dopo essere stata posta in liquidazione nel settembre 2010 ed avere mutatola denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]., era divenuta inoperativa nel 2010, passando,nel tempo, attraverso vari amministratori, fino a che il 5 agosto 2010 era statonominato liquidatore [OSCURATO:PERSONA]. Personaggio, questo, che come giàesposto, aveva poi dichiarato di essere stato nominato dal [OSCURATO:PERSONA]. L’andamento dellasocietà era cresciuto sino al 2007 per poi deflettere sino alla cessazione nel 2010.Nei periodi immediatamente precedenti a tale epilogo, era intervenuta unacessione di beni aziendali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza, peraltro, che ladocumentazione riscontrasse siffatto passaggio di risorse o fornisse informazionisul corrispettivo. Ulteriori elementi indicavano che parte dei beni aziendali eranostati trasferiti a [OSCURATO:PERSONA], alla quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso inlocazione i beni aziendali ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA].Nel contempo, erano rilevati trasferimenti finanziari dalla fallita ad altrepersone fisiche e giuridiche tra cui due versamenti nel 2009 al [OSCURATO:PERSONA] per euro138.000,00 ed euro 85.000, oltre ad altri versamenti agli amministratori dellasocietà.Il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] emergeva dal quadro complessivo che, anche mediante leintercettazioni, ne registrava il controllo e la regia su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Era confermato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e da ulteriori testi.In un quadro in cui emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva predisposto un piano pertrasferire all’estero la [OSCURATO:SOCIETA]., era presentata un’istanza di concordato inbianco, all’esito del quale, non essendo stato presentato alcun piano, la societàera dichiarata fallita in data 28 marzo 2014.2.3.3. Nel contesto generale così tracciato, il motivo in esame, in primoluogo, deduce che la sentenza impugnata non aveva offerto concreti elementi peraffermare il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA].In consecuzione, poi, la censura investe il fatto che la sentenza non hadimostrato un atto concreto, eziologicamente efficiente, che fosse imputabile alPirro, cui, oltretutto, si riferivano soltanto due delle diciassette operazionidissipative contestate.L’assunto nemmeno si confronta con il florido compendio che la sentenzaadduce sul tema laddove: a) muove dal quadro generale che vedeva il [OSCURATO:PERSONA] qualeideatore delle strategie del gruppo che gestiva le azioni predatorie sulle societàpoi destinate al fallimento; b) indica gli specifici interventi svolti dal ricorrente nellaconcreta vicenda in esame.2.3.3.1. La sentenza impugnata, in primo luogo, all’interno del più vastoquadro associativo, ha ripreso la ricostruzione svolta sul tema specifico dalTribunale, che aveva riconosciuto il ruolo di amministratore di fatto della fallitaDiamant s.r.l. sulla scorta delle intercettazioni e del controllo esercitato medianteil [OSCURATO:PERSONA], suo stretto collaboratore persino nel corso della procedura fallimentare.Prima ancora delle accennate dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il controllo del [OSCURATO:PERSONA] sullasocietà, esercitato dietro lo schermo dei ruoli formali del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e, primadi lui, dello [OSCURATO:PERSONA], era riscontrato dalla natura delle operazioni, tra cui quella incui era stato sottoscritto il contratto di subfornitura con [OSCURATO:PERSONA], societàriconducibile allo stesso imputato in quanto controllata da [OSCURATO:PERSONA], la quale eradirettamente riferibile al [OSCURATO:PERSONA]. Sempre secondo l’accertamento del Tribunale,anche a seguito della cessazione dell'attività dell'impresa nel 2010, il [OSCURATO:PERSONA] avevacontinuato a influenzare le decisioni riguardanti i soggetti che dovevano esserechiamati a ricoprire le cariche formali e la destinazione dell'azienda, secondoquanto confermato dal [OSCURATO:PERSONA].2.3.3.2. A fronte del motivo di appello sul punto, la Corte territoriale haconfermato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in forza di una serie di elementi convergenti (cfr.sentenza impugnata pp. 52-55). Sulla scorta di intercettazioni ed elementicircostanziali, tra cui il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato accompagnato dal [OSCURATO:PERSONA], stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delmedesimo liquidatore laddove aveva riferito di essere stato prescelto per il ruolodall’attuale ricorrente che aveva conservato la gestione di fondo della fallita. Comeaccennato, in tal senso, la sentenza impugnata ha ritenuto eloquente il riscontrotratto dalla captazione di conversazioni (in particolare quella riportata alla nota23, p. 42 della sentenza) che confermavano che il [OSCURATO:PERSONA] era stato proposto dalPirro come amministratore unico anche nella società [OSCURATO:SOCIETA]Come indicato dalla sentenza, nello stesso senso era registrato che laporzione di documentazione della fallita, pur lacunosa, era recuperata in contestoche ne riconduceva la disponibilità al [OSCURATO:PERSONA]. Le scritture erano appunto inviate alCuratore Petriello dal [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del ricorrente. In tale quadro, assumevasignificato anche una missiva che, inviata al [OSCURATO:PERSONA] ed acquisita dal Curatore,faceva riferimento alla disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] a proseguire acustodire nella propria sede sociale la documentazione della fallita [OSCURATO:SOCIETA] ("nelnoto armadio presso il nostro ufficio amministrativo"), indicando che ciò avvenivagrazie a "intese verbali con il dr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]".La sentenza aveva ravvisato riscontri dell’ingerenza del ricorrente inspecifiche e salienti vicende della fallita. In particolare, il ruolo di indirizzo daquesto esercitato sul [OSCURATO:PERSONA] era emerso dalle conversazioni intercettate tra i due,con partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] e da quelle intercorse ancora con [OSCURATO:PERSONA] oltre che conil Lezza, amministratore apparente di [OSCURATO:PERSONA], società pure nelle mani delPirro.In alcune intercettazioni intercorse nell'aprile 2013 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],costoro facevano persino riferimento a un non meglio precisato progetto del Pirrodi spostare [OSCURATO:SOCIETA]. all'estero, consueta tecnica volta ad impedire o,comunque, ritardare la dichiarazione di fallimento, secondo modalità alternativa aquella del concordato in bianco.La motivazione qui in esame, poi, supportava le conclusioni sul temaspecifico con argomenti tratti dal già illustrato piano generale su cui si era vistaagire la rete associativa caratterizzata da uno specifico modus operandi.In tal senso, l’intervento del sodalizio facente capo (anche) al [OSCURATO:PERSONA] simanifestava nel coinvolgimento della società [OSCURATO:PERSONA], partecipata dallasocietà [OSCURATO:PERSONA], riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. La riferibilità della [OSCURATO:PERSONA] alricorrente è argomentata in termini inequivoci da una serie di intercettazionipuntualmente riportate in cui il [OSCURATO:PERSONA] insisteva sulla necessità di evitarne ilfallimento ovvero si informava della situazione debitoria della medesima,valutando i rischi di una bancarotta preferenziale o della possibilità di spostarealtrove gli utili.L’impronta del già evidenziato modus operandi della associazione facentecapo al [OSCURATO:PERSONA] risulta qui fondatamente ravvisata dalla Corte di appello nel fatto chela [OSCURATO:PERSONA] è risultata destinataria di cespiti provenienti dalla fallita senzache siano emerse prestazioni corrispettive.La sentenza, dimostrata così la penetrante e pervasiva ingerenza del Pirronella vita della fallita, si è fatta carico anche di replicare all’obiezione secondo cuifaceva difetto l’evidenza di lucro o utilità dirette o indirette che il ricorrente avessetratto dalle vicende in esame. In particolare, ha essenzialmente argomentato perl’irrilevanza della questione a fronte della dimostrazione del ruolo nel sistema cheaveva depauperato la società [OSCURATO:SOCIETA] nel caso specifico, nel quadro di più ampiaindicati nel paragrafo che precede - come [OSCURATO:PERSONA] fosse uno degli ideatori, se nonil principale ideatore, del "sistema" illecito che coinvolse le società fallite,determinandone il destino, non si potrà che concludere, come fatto in primo grado,nel senso del necessario apporto materiale di [OSCURATO:PERSONA] alla intera programmazionecriminosa»).2.3.4. Si tratta di compendio che, in aderenza al materiale offertodall’istruttoria, con precisa consequenzialità logica, fonda la ricostruzione di uncontrollo complessivo del [OSCURATO:PERSONA] sulla società e sulle singole operazioni qui in rilievo.Controllo attuato e manifestato in forme dirette ed indirette, in tal senso valendola nomina dell’amministratore di diritto della fallita, la ingerenza nelle svolteessenziali della gestione, la gestione delle cessioni della fase finale che hannoassunto specifica valenza distrattiva mediante la [OSCURATO:PERSONA], appunto riferibileal ricorrente.La motivazione, quindi, da un lato, ha ricostruito senza illogicità l’apparatovolto al controllo della fallita e della fase in cui nella stessa si sono consumati ifatti distrattivi o dissipativi; dall’altro, ha dato conto di come tali operazioni fosseroavvenute sotto la gestione del ricorrente che agiva quale vero e proprio registadella vicenda.Né vale l’argomento che il [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito all’estero sul finire del 2013e, quindi, prima che l’operazione si fosse conclusa con il fallimento, intervenuto indata 28 marzo 2014.In primo luogo, gli elementi fattuali indicano che il [OSCURATO:PERSONA] aveva impostato levicende anche successive, programmando un trasferimento all’estero della societàanche se questo non aveva poi trovato attuazione, avendo poi la amministrazionecercato di ritardare il fallimento con il consueto concordato in bianco.È comunque sufficiente rimarcare che il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva ancora il suo ruoloquando gli atti di dissipazione/distrazione erano compiuti, tra l’altro in un momentosostanzialmente prossimo a quello che, pochi mesi più tardi, aveva registrato ilfallimento che sanciva formalmente uno stato di dissesto da tempo determinatosinella società.2.3.5. La ricostruzione operata fonda anche la conclusione che hariconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]La nozione di amministratore di fatto rinviene il suo fondamento sistematiconel principio di effettività che postula la ricongiunzione della responsabilitàall’esercizio fattuale del potere cui inerisce.2.3.5.1. Appunto in applicazione del più generale principio di effettività (cfr.art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008; art. 136 d.lgs. n. 385 del 1993; art. 5 d.lgs. n. 231del 2001), consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che, in tema dibancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 leggefall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non giàrapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti inessere in adempimento della qualifica ricoperta” (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020,Rv. 280550 - 03).Secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto, introdottadall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativodei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi,necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensìad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionaleo episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzinol'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase dellasequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempioi rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionaledell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale,contrattuale o disciplinare (v. Sez. 5 - , n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv.280550 - 03; Sez. 5 n. 45134 del 27/06/2019, rv. 277540-01; Sez. 5, n. 15652del 10/02/2020, n. 15652, n.m.).Non è, appunto, necessario che l’amministratore di fatto eserciti tutti ipoteri dell’amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società,l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modocontinuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione,precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamentel'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'eserciziodi un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale(cfr. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, rv. 277540-01).2.3.5.2. In generale, secondo quanto discende dall’elaborazione delladottrina e giurisprudenza civilistiche, il potere-dovere dell’amministratore siarticola in: 1) potere di promuovere l'attività dell'assemblea (potere di iniziativa);2) di eseguire le relative deliberazioni (potere di esecuzione); 3) di decidere sugli2364, n. 5, cod. civ.); 4) di manifestare all'esterno la volontà della società (poteredi rappresentanza: cfr. art. 2384, primo comma, cod. civ.); 5) di tenuta dellescritture contabili.È naturale che, con riguardo all’amministratore di fatto, figura che, per suointrinseco carattere è volta a non manifestare formalmente il proprio ruoloeffettivo, assumano elettivo rilievo i profili sostanziali gestori. In tal senso, gli attidi gestione, alla stregua dei criteri già evidenziati, devono essere significativi(criterio qualitativo) e non meramente occasionali (criterio quantitativo-temporale). La dottrina indica come requisito significativo, ove pure nonessenziale, la ricorrenza di elementi rivelatori dell'esercizio di poteri di "altadirezione", tali, cioè, da porre il soggetto privo della qualifica formale in condizionedi decidere del destino commerciale e finanziario dell'impresa. Per converso, conriguardo alla figura dell’amministratore indiretto, spesso costituita dal socio dimaggioranza: a) non è sufficiente l’esercizio dei diritti spettanti per legge allamaggioranza assembleare; b) neppure basta la semplice fissazione (anche extra-assembleare) di direttive di massima o di risultato. Si richiede, invece, che ilsoggetto indirizzi in modo puntuale e pervasivo l'attività degli amministratoriformali.2.3.5.3. Ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ad un soggetto,sono stati ad esempio ritenuti indici idonei:1) la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, confunzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commercialedell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispettoall'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operativitàdell'ente (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01]2) il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività diimpresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costanteassenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo daparte dei dipendenti (Sez. 5, Sentenza n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273 –01);3) il peso decisivo rivestito dal soggetto nella conduzione della società (Sez. 5,Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428 – 01).2.3.5.4. Poste le premesse coordinate ermeneutiche, non si apprezzanointerferenze e, comunque, difficoltà concettuali di distinzione tra la figuradell’amministratore di fatto, nelle varie declinazioni originate dai profili evidenziati,e quella del consulente, la relativa operazione potendo soltanto porre questioni sulconcreto piano probatorio nei casi, non infrequenti, in cui sotto le vesti dellaconsulenza si occulti l’ingerenza gestoria. È, per il resto, evidente che l’attività diconsulenza si connota per i contenuti di studio, proposta, facendole difetto, invece,i tratti correlati al potere di scegliere tra le opzioni di cui si siano per tale viaindividuate possibilità e convenienze.2.3.6. Le sentenze di merito hanno applicato i canoni così richiamatiriconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., comesopra ricostruito.In tal senso, correttamente è stato attribuito rilievo alla circostanza chel’attuale ricorrente non solo avesse scelto l’amministratore di diritto,individuandolo prima nello [OSCURATO:PERSONA], poi nel [OSCURATO:PERSONA] - circostanza che di per sépoteva rapportarsi ad un ruolo di socio occulto -, ma anche ne avesse direttol’operato.Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, poi, era il [OSCURATO:PERSONA] adimpostare le strategie della società, senza arrestarsi ad un’attività di proposta, macreando le condizioni per la loro attuazione anche mediante il controllocomplessivamente esercitato sul gruppo. Era sempre il [OSCURATO:PERSONA] a indirizzare le sceltesull’impiego degli asset della società verso altre persone fisiche o giuridicheinserite nella medesima rete. Il tutto nel quadro in cui, oltretutto, significativaparte del flusso delle risorse distratte era indirizzato o verso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] o versosocietà nelle quali il medesimo aveva cointeressenze.In modo congruo, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che il ruolodel [OSCURATO:PERSONA] potesse contenersi nel profilo del mero consulente, riconoscendovi i trattipropri dell’amministratore di fatto.2.3.7. Con l’argomentazione così articolata il motivo di ricorso non siconfronta realmente reiterando questioni cui la sentenza impugnata ha offertorisposte puntuali e coerenti con i principi.La censura di non avere dato conto del vantaggio conseguito dal ricorrenteappare persino incomprensibile a fronte di conformi sentenze di merito che hannoevidenziato le cospicue distrazioni oggettivamente volte a vantaggio diretto oindiretto della sfera del ricorrente.Nel quadro che riconosce al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di amministratore di fatto, diassoluto regista delle vicende e di beneficiario di significativa parte delledistrazioni, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, risulta idoneamentemotivata la conclusione secondo cui al ricorrente erano imputabili le distrazionistesse.2.3.8. Inedita e manifestamente infondata è, poi, la deduzione secondo cuila sentenza non aveva spiegato «quali condotte, attribuibili all'imputato, sianostate poste in essere e come esse abbiano cagionato o aggravato l'insolvenza diDiamant s.r.l.».La questione, nemmeno puntualmente dedotta in appello, comunquemuove da errata premessa laddove postula la rilevanza della causazione deldissesto in relazione alla fattispecie della bancarotta patrimoniale per distrazione,posto che si verte al cospetto di reato di pericolo che prescinde dall’indicato profiloeziologico.2.3.9. Identica conclusione vale per le censure addotte in ordine allabancarotta documentale che risultano caratterizzate da assoluta genericità,peraltro reiterativa di quella già rilevabile nel corrispondente motivo di appello.2.3.9.1. A fronte della genericità del motivo di appello, con cui, in sostanza,la difesa si limitava a ripetere cumulativamente la deduzione in ordine alla carenzadi elementi probatori del ruolo dell’imputato nella specifica vicenda della [OSCURATO:SOCIETA](cfr. atto di appello, par. 2: «[OSCURATO:SOCIETA] una volta non possiamo che richiamare comeespresso in premessa quanto è emerso a carico dell'imputato in sede diintercettazioni oltre alla totale assenza di alcuna prova documentale o orale cheabbia confermato la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a tutte le ipotesi distrattive o dibancarotta documentale oggi riassunte in rubrica ed ancora una volta nonpossiamo che evidenziare come non sia stata offerta alcuna prova di utilità direttao indiretta acquisita dall'imputato»), la sentenza impugnata ha offerto idoneopercorso argomentativo. Ha dato conto di come il Tribunale, sulla base del risultatoacquisito in ordine al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda della fallita, aveva potutoriferirgli la carenza della documentazione contabile e societaria, per poiargomentare che «[OSCURATO:PERSONA] avesse consapevolmente occultato le fatture, le schedecontabili, la documentazione bancaria e tutti i libri obbligatori successivi al 2007,anche al fine di impedire alla curatela di disvelare le su menzionate condottedistrattive».Su tale linea, poi, la Corte territoriale ha rimarcato come elementi in atti,tra cui la stessa comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 10 giugno 2011 in cui sirappresentava che "per intese con il [OSCURATO:PERSONA]" si confermava la custodiadell'intera documentazione contabile della società, riscontrassero l’assunto che aPirro faceva capo il controllo delle scritture poi scomparse.2.3.9.2. Nella motivazione così offerta si apprezza, quindi, il riconoscimentodella fattispecie della bancarotta documentale specifica di cui le sentenze di meritohanno messo in adeguato risalto tanto l’elemento oggettivo della menzionatasottrazione delle scritture agli organi della procedura, quanto il dolo specificoravvisato nella chiara volontà di occultare le complessive vicende che hannosostanziato la bancarotta patrimoniale.2.3.9.3. Nel quadro così composto, il ricorso si connota per la reiterazionedel motivo versato nell’appello in termini assolutamente generici. Nemmeno èdato comprendere, poi, la ragione per cui la conclusione assunta dalla sentenzaimpugnata dovrebbe essere contraddetta, come preteso dalla difesa, dalla citatacomunicazione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2011 il cui significato, nellaconnessione qui in rilievo, appare focalizzato dalla Corte di appello in termini prividi illogicità.2.4. Il terzo motivo si mostra infondato e, in gran parte, inammissibile.2.4.1. La doglianza ha ad oggetto la condanna per il capo F, punto b), primidue alinea, che, con riguardo alla vicenda della [OSCURATO:SOCIETA], contesta il reato dibancarotta per causazione del fallimento mediante condotte dolose, costituite daplurime e reiterate condotte sanzionate dall'art. 185, comma 2-bis d.lgs. n. 58 del1998 (TUF), ponendo in essere artifizi concretamente idonei a provocare unasensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie IKF quotate sul sistemamultilaterale di negoziazione A.I.M. Italia. Ciò in relazione all’operazione (cd.reverse take over) con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva partecipato all'aumento delcapitale sociale della quotata [OSCURATO:SOCIETA] per acquisirne il controllo conferendol’87% di IK. F. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. già [OSCURATO:PERSONA], 90% della ElehydraSpa già [OSCURATO:PERSONA], 100% di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], apprezzatefraudolentemente in misura superiore alla loro reale consistenza economica efinanziaria.In sostanza, è contestato al ricorrente di avere concorso, in questo casoquale socio occulto della [OSCURATO:SOCIETA], in operazioni dolose volte a far constare lasolidità patrimoniale della società, ammessa al mercato alternativo del capitale("[OSCURATO:PERSONA]" AIM - ora "[OSCURATO:PERSONA]"), nel contestodell’operazione di reverse take over attuata con il conferimento di quote societarieda parte della [OSCURATO:SOCIETA]. Operazioni, quelle così complessivamente articolate, cheavevano determinato l’aggravamento del dissesto della I.K.F. che era dichiaratafallita il 12 dicembre 2016.In particolare, il fatto descritto nel primo alinea aveva riguardo alla gestionemanipolatoria del mercato per sostenere la operazione di conferimento dipartecipazioni e le quotazioni della [OSCURATO:SOCIETA] in tale fase, a partire dall’agosto2012. In concreto, risultava che le partecipazioni così conferite eranoenormemente sovrastimate, con notevole annacquamento dell’assettopatrimoniale della conferitaria.Il fatto descritto nel secondo alinea ha riguardo all’operazione, in certamisura consequenziale, avvenuta nel maggio 2013 allorché le comunicazioni almercato riguardavano la simulata dismissione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di una dellepartecipazioni inizialmente conferite, quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, poiridenominata Elehydra, apparentemente ceduta a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi2.775.000 euro, importo versato - pure in modo apparente - attraverso duecessioni di credito, la prima verso [OSCURATO:SOCIETA] per 1.285.000 euro e la seconda versoImas [OSCURATO:SOCIETA]. per 1.490.000 euro. Come premesso, anche questa cessionerisultava simulata e volta a far constare la dismissione di [OSCURATO:PERSONA] nell’imminenzadel suo fallimento, in un contesto in cui, alla fine, [OSCURATO:SOCIETA]. veniva ad acquisireun finanziamento di euro 1.100.000, pure apparente.2.4.2. In particolare, la sentenza impugnata, richiamata quella delTribunale, ha ricostruito dettagliatamente i termini complessivi della vicenda (pp.10-16) ed il fondamento delle accuse al [OSCURATO:PERSONA] (pp. 29- 30). Replicando ai motivi diappello (tanto poco focalizzati da contestare l’affermazione della responsabilità perla bancarotta documentale da cui, invece, il Tribunale aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA]), laCorte territoriale ha dato conto degli elementi che fondavano il concorso delprevenuto nella vicenda (pp. 57 e ss.).2.4.2.1. In ordine specificamente alle vicende di cui al primo alinea, la Cortedi merito, richiamando quanto accertato dal giudice di primo grado, ha dato contodettagliatamente della ricorrenza fattuale e giuridica dei fatti di manipolazione delmercato attuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] che avevano accompagnato «l'operazione direverse takeover, consistita in particolare nell'ingresso nel capitale sociale di I.K.F.tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso il conferimento di società a cui era statodell'operazione sulla stampa di settore, avevano sortito un impatto diretto sulprezzo delle azioni di IKF.». La manipolazione aveva avuto la funzione di «attrarreinvestitori istituzionali e aumentare i flussi finanziari verso I.K.F., consentendo agliimputati di acquisire il controllo della società, senza incidere negativamente suprezzo delle azioni». Conclusione, questa, che già il Tribunale aveva mostratocorroborata dalle risultanze dibattimentali e, in particolare, dai comunicati stampae dalle copie dei periodici di settore, di cui si dà atto nell'informativa Consob. Erapoi risultato che le partecipazioni conferite erano state ampiamente sovrastimate,tanto che avevano fatto seguito sequenziali svalutazioni dal settembre 2012 sinoall’aprile 2014. Ciò mentre la I.K.F. aveva anche concesso finanziamenti per untotale di 305.000 euro alle sue controllate, attuando svalutazioni, cessioni a prezzinotevolmente inferiori e operazioni simulate.2.4.2.2. La sentenza impugnata ha ricostruito anche la vicenda contestataal secondo alinea confermando la prospettiva accusatoria.In primo luogo, sulla base delle complessive risultanze, ha confermatocome la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata ampiamente sovrastimata all’attodel conferimento. Ed invero, la Corte, richiamando anche l’accertamento delTribunale, ha rimarcato come «la predetta società era stata venduta dallaTERMOCAL per 120.000 euro a MULTI 900 e dopo pochi mesi era stata valutataben 2.695.000 euro, nell'ambito dell'operazione di reverse take over da MULTI900 a I.K.F., al fine di sottoscrivere parte del capitale sociale della quotata».La sentenza ha poi dato compiutamente conto di come la cessione diTecnoimi fosse stata simulata al fine di dismettere la partecipazione in una societàsull’orlo – ed anzi nell’imminenza – del fallimento che era dichiarato pressochécontestualmente. La sentenza impugnata ha in particolare affermato che lasuccessiva cessione di Elheydra (già [OSCURATO:PERSONA]) a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzoapparente di 2.775.000 euro era stata un'operazione simulata non solo sulla scortadi intercettazioni dall’eloquente contenuto, ma anche dal significato riconosciuto aalle operazioni conseguenti alla menzionata cessione, da cui era emerso che gliimputati, dopo aver appreso che la controllata di I.K.F. era destinata al fallimento,ne avevano rapidamente deliberato la cessione (sentenza impugnata, p. 53: «Edinvero, lo stesso giorno della cessione era stato depositato il ricorso per ilfallimento di ELHEYDRA »). Nello stesso senso della ricostruita simulazione, leconformi sentenze di merito hanno valorizzato il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] nemmenoaveva registrato il debito conseguente all’acquisto, mentre le intercettazioniriscontravano che «sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] fossero pienamente consapevoli cheOPERA [OSCURATO:PERSONA] fosse una società priva di risorse e incapace di far fronte ai propridebiti». Il contesto dell’operazione era ulteriormente chiarito dal rilievo che, suidocumenti pubblicati sul sito di I.K.F. era stata comunicata la cessione di Elheydra,annunciando contestualmente che un'altra società avrebbe fatto ingresso in l.K.F.senza causare perdite per la quotata. Successivamente, erano stati diffusicomunicati relativi ai rilievi della società di revisione sui bilanci e alla necessità diun nuovo impairment test.Su tale base, le sentenze di merito hanno ritenuto integrato «il reato di cuiall'art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, in quanto la condotta complessivamenteconsiderata - consistita inizialmente nell'acquisizione di società provenienti daMULTI 900 la cui valutazione era stata artatamente gonfiata e poi nel drenaggiodi denaro da I.K.F. alle predette società, e ancora in seguito nella loro cessione aprezzo vile o con operazioni simulate - aveva provocato un grave pregiudizioeconomico per la società in esame ».È anche a dire che la ricostruzione sul punto entra in contatto tangenzialecon la intricata vicenda oggetto del capo G, punto b), relativa all’acquisto da partedi IKF Tecnology di un piro-gassificatore ceduto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., altra società facentecapo al [OSCURATO:PERSONA]. Vicenda, quest’ultima, separatamente ricostruita, in cui venivaimpiegato anche il credito che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva apparentemente maturato versoOpera [OSCURATO:PERSONA] proprio mediante la apparente cessione di [OSCURATO:PERSONA].2.4.2.3. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata ha confermatoin modo argomentato il ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. Ne ha rilevato l’ingerenza, delineata inprimo luogo dal descritto scenario che ne indicava la posizione di controllo dellaI.[OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA], come ampiamente riscontrata dal convergere diintercettazioni e dichiarazioni acquisite agli atti. In particolare, avevano unavalenza univoca, secondo entrambi i giudici di merito, le captazioni in cui Pirrodiscuteva esplicitamente proprio di [OSCURATO:SOCIETA] e dell'acquisizione delle quote diI.K.F. (in nota 4 a p. 15 della sentenza di primo grado, in data 20 febbraio 2013:«[OSCURATO:PERSONA]: Stiamo facendo delle operazioni di messa a posto col discorso dellafamosa MULTI 900 ... La MULTI 900, eh, ci cede dei titoli ... IKF ... Quindidovremmo fare, quello che si dice, un... un deposito titoli come [OSCURATO:PERSONA] lì.CAGLIO: Ah, eh, si. MULTI no ... eh aspetti, MULTI 900 cede titoli IKF a laRinascita. [OSCURATO:PERSONA]: Esattamente. CAGLIO E questi titoli sono già su di noi? [OSCURATO:PERSONA] Esono già da voi, sì»).Secondo le sentenze di merito, quindi, gli elementi convergevano nelriferire al [OSCURATO:PERSONA] una penetrante ingerenza nel ruolo che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva svoltonella articolata sequenza di operazioni con cui aveva acquisito la partecipazionenella I.K.F., conferendo partecipazioni sovrastimate e determinando un manifestoannacquamento patrimoniale della stessa con una fibrillazione delle sue quotazionisul mercato AIM, per poi favorire un progressivo ed articolato sfruttamento dellamedesima I.K.F. (v. sentenza impugnata, pp. 57 e s.: «Il fatto che la complessaoperazione effettuata sulle quote di I.K.F. - ben descritta in sentenza - fosseconnotata da dolo patente emerge dagli accertamenti della curatela sulleoperazioni di compravendita simulata delle azioni IKF, dagli accertamenti dellaCONSOB sulla conseguente diffusione di notizie false al mercato in ordine alleoperazioni conseguenti, idonee e dirette ad alterarne il valore del titolo quotatosul mercato AIM, come emerge altresì dalla relazione peritale a firma prof.Guglielmo FRANSONI e dal dr. Alessandro BALLERI, sulle partecipazioni poisvalutate delle quattro società che erano state conferite in I.K.F. il 4.10.2012, peril totale del valore delle azioni sottoscritte da MULTI 900, alcune delle quali riferibiliproprio a [OSCURATO:PERSONA] ed a OALETTI, quale ad esempio [OSCURATO:PERSONA], di cui non a casoGALETTI e [OSCURATO:PERSONA] discutono nella già citata intercettazione (nota 1 p. 14: [OSCURATO:PERSONA]:"Togliamo [OSCURATO:PERSONA] e rimettiamo dentro i rami?", [OSCURATO:PERSONA] "Esatto" »). La sentenzaimpugnata ha anche evidenziato come, al cospetto di dettagliata ricostruzioneofferta dal Tribunale sul punto, i motivi di appello erano rimasti del tutto generici.Ciò mentre le più particolari deduzioni difensive, tra queste anche quelle articolatecon riferimento alla consulenza dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA], rimanevano di fatto assorbitenel complesso delle ragioni illustrate a far risaltare l’evidenza del «fatto che iconferimenti in I.K.F. non avevano affatto il valore che era stato loronominalmente attribuito all'atto delle cessioni, come provato in sede di revisionedel bilancio consolidato al 31.12.2012, le relazioni di [OSCURATO:PERSONA] con le società a mezzodelle quali ciò ebbe luogo appare elemento oggettivo e dirimente, ai finidell'attribuzione della penale responsabilità per le operazioni dolose di bancarottaimpropria».2.4.3. Le considerazioni della Corte di appello (pp. 54-58), quindi, sisaldano con quelle svolte dal Tribunale che danno conto della operazioni dimanipolazione di mercato che avevano accompagnato l’ingresso della MULTI 900nella fallita mediante decettivo aumento del valore delle singole società conferite.È in rilievo una serie di operazioni di cui le sentenze conformi mettono in evidenzasussistenza ed efficienza causale.2.4.3.1. Quanto al primo alinea, il complesso delle risultanze manifestacome le operazioni, mentre integravano gli estremi delle fattispecie dimanipolazione del mercato rilevanti ai sensi dell’art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998,incidevano sugli equilibri della fallita di cui facevano constare fittizie consistenzepatrimoniali anche al fine di fruire di canali finanziari impiegati nell’interesse delgruppo delle società del gruppo, in termini che causavano il progressivo dissestodella IFK. In tal senso, sotteso al piano in cui si apprezzavano le manipolazioni inviolazione della normativa TUF citata, si poneva quello in cui, in funzionestrumentale, erano svolti i conferimenti a valori fittizi e calibrati sulle esigenze dipubblicità verso i mercati da manipolare, con la già esposta rilevanza eziologicasul dissesto.2.4.3.2. Quanto al secondo alinea, si tratta di operazione di cessione che,secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, si mostra strettamenteconnessa alla prima in quanto Elheydra, già [OSCURATO:PERSONA], era stata conferita a IFKnell’ambito dell’operazione di reverse take over, dopo che [OSCURATO:SOCIETA] l’avevaacquisita a prezzo ben inferiore a quello di conferimento, manifestamentesovradimensionato. Nei termini già esposti, quindi, risulta profilata un’operazionedi cessione di partecipazione dalla natura omogenea ed inversa a quella delconferimento funzionale a consolidare il reverse take over. Inversa, in quanto,ovviamente, al conferimento corrispondeva la cessione della partecipazione;omogenea, in quanto si trattava di operazioni entrambe caratterizzate daicontenuti parzialmente simulati in funzione di creare e conservare una parvenzadi solidità alla I.K.F., impiegata quale strumento delle operazioni finanziarieconnesse al reverse take over. Risultanze cui risulta pertinente quanto osservatogià dal Tribunale, secondo cui «appare evidente come tali operazioni sianoconsistite in condotte dolose, anche a prescindere da una loro qualificazione, nelreato di cui all'art.185 dlgs. 24 febbraio 1998. Trattasi di abusi di gestione o diintrinsecamente pericolosi per la consistenza economico-finanziaria dellaimpresa».2.4.3.3. La sequenza illustrata valida la conclusione delle sentenze dimerito quanto alla ascrivibilità della sequenza alla fattispecie oggettiva delleoperazioni dolose. Queste sono qui oggettivamente ravvisate in abusi gestoritipizzati dalla normativa speciale TUF ovvero più generalmente correlabili alladisciplina in ordine alla formazione del capitale e della consistenza patrimonialedella società. Secondo quanto illustrato, la loro incidenza sul dissesto risultadescritta dalle sentenze di merito con riguardo allo squilibrio patrimoniale cosìdeterminato ed alle movimentazioni finanziarie che di riflesso sono state da ciòconsentite.2.4.3.4. Entro tale salda cornice, è dato affermare che il travisamentodedotto con riguardo alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] è insieme inconsistente edirrilevante. Sotto il primo profilo, si osserva che il travisamento non è idoneamentededotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nell’osservanzadelle forme necessarie al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso,mentre del tutto generico si mostra il relativo riferimento. D’altro canto, nemmenosi verte al cospetto di errore o pretermissione del significante, quanto, invece,anche in ragione della seguente argomentazione, di differente individuazione dellaportata della risultanza nel quadro complessivo offerto dall’istruttoria.Sotto tale ultimo dirimente profilo, appunto, le sentenze conformi hannoappunto spiegato come l’affermazione della simulazione dell’operazione dicessione della partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) da partedi [OSCURATO:SOCIETA]. poggiasse su saldi elementi tratti dall’analisi di una sequenza divicende oggettive. In tal senso era valorizzata la eloquente sequenza di quotazionitratte dalla constatazione che la Elehydra, venduta dalla Termocal per 120.000euro a [OSCURATO:SOCIETA], dopo pochi mesi era stata valutata ben 2.695.000 euro,nell'ambito dell'operazione di reverse take over da [OSCURATO:SOCIETA] a I.K.F.; era stata poiceduta per il prezzo apparente di 2.775.000 ad [OSCURATO:PERSONA], società di comodo,priva di fondi e incapace di onorare i propri debiti, all’interno di una cessionedeliberata in fretta per evitare ripercussioni negative sul bilancio di [OSCURATO:SOCIETA].,poiché Elehydra era già in grave crisi finanziaria e destinataria di un'istanza difallimento.Quadro la cui ricostruzione reca la risposta concludente offerta dai giudicidi merito alla allegazione che la difesa correla alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].2.4.3.5. Le sentenze di merito hanno delineato nei termini sopra illustratil’ingerenza penetrante del [OSCURATO:PERSONA] nella sequenza in esame, mediante le leve generalicostituite dal controllo sulla MULTI 900 nonché attraverso i più particolariinterventi colti dalle intercettazioni e confermati dalle dichiarazioni richiamate conriguardo ai passaggi salienti dell’operazione di reverse take over e le correlatemovimentazioni di partecipazioni.Nel caso in esame, il contributo concorsuale è evocato nelle forme propriedell’azione di ingerenza del socio occulto, secondo quanto fatto oggetto dicontestazione e di accertamento. Socio occulto il quale, sino a che almeno nonsia dichiarato il fallimento della stessa società occulta (Sez. 5, n. 23044 del11/04/2016, Napoletano, Rv. 267012 – 01; Sez. 5, n. 2819 del 24/01/1979, DiBari, Rv. 141512 - 01) rileva nelle fattispecie di bancarotta quale figura diextraneus seppure, in certa misura, qualificato. Laddove la qualità di extraneus glideriva dalla non appartenenza, di diritto o di fatto, alle categorie soggettive diimputazione delle relative responsabilità ai sensi dell’art. 223 comma 1 l. fall.(relative «agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori disocietà dichiarate fallite») mentre il carattere qualificato gli è attribuito dal fattoche il socio occulto è soggetto che concorre di fatto nella dinamica deliberativadella società.2.4.3.6. Come noto, i reati di bancarotta sia propria che impropriacostituiscono reati propri, non esclusivi rispettivamente dell’imprenditore e deisoggetti indicati dall’art. 223, primo comma, l. fall. Secondo le regole generali delconcorso di persone ex art. 110 cod. pen., l’extraneus può concorrere con uncontributo morale o materiale all’azione tipica.Ai presenti fini è sufficiente rammentare che, con riguardo all’elementosoggettivo che deve sostenere il concorso dell’extraneus, dopo iniziali oscillazioni,la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell’affermare che «(i)n tema diconcorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, il dolodell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietàdella propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezzache essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta laspecifica conoscenza del dissesto della società. La specifica conoscenza deldissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo dellarappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori»(Sez. 5, n. 21475 del 29/03/2022, Sez. 5, n. 29705 del 16/09/2020).2.4.3.7. Quanto appena osservato deve trovare solo specificazione nelparticolare atteggiarsi della struttura dell’elemento soggettivo nel reato dicausazione del dissesto mediante operazioni dolose, che configura una specialeforma di delitto preterintenzionale.La giurisprudenza di legittimità, dopo avere affermato che la condotta direato è configurabile quando la realizzazione delle operazioni dolose siaccompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissestocome effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv.265510 – 01), ha anche chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolentaimpropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinantiun immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà econsapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa unpregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrastocon gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltantoprevedibile » (Sez. 5, n. 15134 del 31/03/2026, Rv. 289874 – 01). È stato altresìprecisato che «in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento nonvoluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quinditutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici egeneralizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva(cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01)» (Sentenza n.15134 del 2026 cit. in motivazione).2.4.3.8. Da quanto esposto, appunto, emerge che le conclusioni assuntedalla sentenza impugnata osservano i canoni così evidenziati.Il contributo dell’extraneus [OSCURATO:PERSONA] è stato colto nelle ingerenze realizzate enel ruolo giocato nella vicenda dalla [OSCURATO:SOCIETA] su cui lo stesso esercitava uncontrollo.La consapevolezza in capo al prevenuto del carattere illecito epregiudizievole delle operazioni, prima ancora che dalle intercettazioni, emergedal contenuto stesso delle medesime, come sopra descritto.Secondo la sentenza impugnata, se la natura delle operazioni evidenziavadi per sé la prevedibilità del dissesto, le intercettazioni hanno dato conto dellaconcreta previsione dello stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA] che, mediante la preordinazionedelle operazioni simulate, soltanto si proponeva di occultare le lacune patrimonialidella I.F.K.2.4.4. Come premesso, allora, sono infondate le censure articolate nelmotivo in esame che, anzi, in più parti, non si confronta con la sentenzaimpugnata.2.5. Il quarto motivo, relativo alla condanna per il capo G), avente adoggetto la bancarotta fraudolenta documentale (punto a) e la causazione deldissesto mediante operazioni dolose, in relazione al fallimento I.K.F. Tecnologys.r.l., è inammissibile in quanto era generico il correlato motivo di appello mentrela censura ora formulata in sede di ricorso risulta essenzialmente inedita e,comunque, generica e manifestamente infondata.2.5.1. Il motivo di appello deduceva come valessero «le stesseconsiderazioni espresse ai motivi che precedono sia in ordine alla qualifica (invera)dell'imputato, sia in ordine alle singole contestazioni che peraltro si riducono aduna ripetizione di quanto già detto per la vicenda di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] vi è una totaleassenza di riferimenti documentali e probatori in generale per ognuna delle singolecondotte sicché il Tribunale si è risolto a considerazioni generali senza offrire nellaparte motivazionale i dovuti elementi di riscontro in grado pure di consentire aquesta difesa la contraddizione nel grado successivo».Al riguardo, la sentenza di appello ha rilevato che «le doglianze difensive silimitano ad una mera reiterazione di quanto già esposto in relazione alle altrecondotte di bancarotta attribuite all' imputato, in via assolutamente generica ed inassenza di qualsivoglia riferimento specifico alla vicenda ricostruita dal Tribunale».Si tratta di rilievo che merita essenzialmente adesione in quanto soloframmentariamente e confusamente le censure così accennate rinvenivanospecificazione nella premessa complessiva offerta dall’atto di appello sul temaparticolare (pp. 31-9 dell’atto di appello).Secondo consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, «(i)ntema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifestainfondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Rv. 277281 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014,dep. 2015, Rv. 263157 - 01).2.5.2. Per altro verso, la perimetrazione del devolutum in appello evidenziail carattere inedito di gran parte del motivo di ricorso, in particolare: a) per labancarotta documentale, con riguardo al tema del dolo specifico; b) per labancarotta mediante operazioni dolose, con riguardo a: b-1) effettività del valorerisultante dalla perizia sul rigassificatore; b-2) il nesso causale della articolataoperazione con il dissesto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]2.5.3. Il motivo, comunque, si manifesta infondato ed in gran partegenerico, a fronte del quadro offerto sulle tematiche in rilievo dalle sentenze dimerito.2.5.4. Illustrata la vicenda materiale della società in oggetto (pp. 25-28),la sentenza impugnata, muovendo dal condiviso accertamento del tribunale (pp.30-32), ha compiutamente motivato la ricostruzione dei fatti, traendone leconclusioni sulla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (pp. 58 e ss.).2.5.5. In particolare, quanto al capo G. punto a), la bancarotta fraudolentadocumentale contestata risulta accertata tanto nella forma specifica in relazionealla sottrazione e mancata tenuta delle scritture contabili quanto in quellagenerale, con riguardo alla tenuta in modo inaffidabile delle scritture consegnate.Al riguardo, la Corte d’appello, richiamando la sentenza del Tribunale, ha osservatocome emergesse «la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie dibancarotta fraudolenta documentale di cui al capo G), punto a), in quantol'incompleta consegna alla curatela dei documenti di supporto alle scritturecontabili (fatture, corrispondenza ed estratti di conto corrente) e di altri documentiamministrativi aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e dellagestione della fallita, in danno dei creditori». Già il primo giudice aveva osservatoche la documentazione fornita alla curatela risultava priva di attendibilità, in unquadro in cui pure i bilanci – qui in rilievo solo indiretto – erano redatti senzarispettare correttamente le normative applicabili e senza riflettere in modoveritiero la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società. La sentenzaha poi rimarcato che «(s)otto il profilo soggettivo, si è ritenuta logica conclusioneche l'imputato avesse agito sia al fine di recare pregiudizio al ceto creditorio, siaal fine di ottenere un ingiusto profitto di natura patrimoniale, impedendo peraltrola ricostruzione della condotta dolosa di cui al successivo punto b) della rubrica».2.5.6. Quanto alle operazioni dolose, contestate al capo G) punto b), lasentenza ha richiamato l’accertamento del Tribunale che aveva ritenuto chel'acquisto del pirogassificatore dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per 2,1 milioni di eurocostituisse una mera operazione contabile, priva di valore economico reale. In talsenso, ha addotto plurimi indici.In primo luogo, ha registrato come l’operazione risultasse articolatamediante movimenti finanziari regolati attraverso cessioni e compensazioni dicrediti all’interno della rete del gruppo, in termini in cui operazioni e valori eranocalibrati non su reali funzioni e consistenze economiche, ma sull’esigenza disostenere la parvenza di solidità patrimoniale delle società coinvolte in via direttao indiretta nelle vicende del reverse take over.In particolare, pertanto, nel caso specifico, era argomentato come talioperazioni fossero meramente finalizzate a occultare la perdita del capitale sociale,già dissoltosi a giugno 2013, ed a celare la reale situazione di dissesto finanziariodella società. La sentenza impugnata ha rimarcato altresì come, nel contesto dellavicenda, fosse movimentato il credito simulato derivato a [OSCURATO:SOCIETA]dall’apparente cessione di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].Secondo le sentenze di merito, l'acquisto del macchinario per larigassificazione non era supportato da alcuna giustificazione economica, tanto chenessun testimone aveva saputo spiegare la ragione imprenditoriale sottesa asiffatta iniziativa. Nella prospettiva così introdotta, l'unica finalità dell’operazionein esame era, dunque, quella di simulare un fittizio incremento del patrimonio diI.K.F. Tecnology, in modo da occultare le perdite e consentire i suddetti artifizicontabili. La E.T., riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], aveva partecipato alla citata operazionereale, mediante una perizia sottoscritta dallo stesso ricorrente.Dunque, tale condotta ha integrato la contestata causazione del dissestomediante operazioni dolose, in quanto il dissesto di [OSCURATO:SOCIETA] era statocausato dolosamente da operazioni volte a dissimularne le perdite e a frodare icreditori, incrementando così il passivo e determinando il fallimento della società.2.5.5.3. Su tale base i giudici di merito hanno riconosciuto la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nei reati di cui al capo G), avendo agitoin qualità di concorrente esterno degli amministratori di fatto e di diritto dellasocietà. L’attuale ricorrente, secondo la ricostruzione qui esaminata, aveva, infatti,fornito il proprio contributo morale e materiale, agendo come consulente delledescritte operazioni fraudolente così realizzate: in particolare, l'imputato, nel piùampio scenario già descritto, collaterale all'operazione di reverse takeover, perquanto riguarda [OSCURATO:SOCIETA], aveva individuato il pirogassifìcatore easseverato la perizia sul valore del bene conferito nella fallita. La stessa [OSCURATO:SOCIETA],era una società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] in quanto gestita direttamente da costui, chestabiliva anche chi dovesse ricoprire cariche formali al suo interno.Nella vicenda del pirogassificatore, l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] era affermatain forza del coinvolgimento della società E.T. - che lo aveva prodotto senza riuscirea completarne l'impianto - e che, come già illustrato, risultava riferibile a [OSCURATO:PERSONA],che aveva "messo" [OSCURATO:PERSONA] ad amministrare formalmente la società.Intervento, interesse e ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda risultanocorroborati poi da una conversazione intercettata fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualei due evidenziavano «la finalità di tutta la complessa operazione e la necessità dipredisposizione della perizia, necessaria a raggiungere lo scopo susseguente allacessione da IKF a [OSCURATO:PERSONA] delle partecipazioni in [OSCURATO:PERSONA]».D’altro canto, come pure rimarcato dalla sentenza impugnata, il capitaledella fallita era detenuto quasi interamente da [OSCURATO:SOCIETA], società su cui Pirroaveva il controllo.L’ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] era, quindi, configurata nei termini del contributoconcorsuale recato dall’extraneus che era dotato di idonea consapevolezza dellasituazione secondo paradigma analogo a quello applicato nella vicenda della I.K.F.Le conformi sentenze di merito hanno ritenuto comunque dimostrato l'apportocausale essenziale dell'imputato tanto nella bancarotta per operazioni dolose,quanto in quella fraudolenta documentale.2.5.6. Anche laddove sottratto alle premesse ragioni di inammissibilità, ilmotivo di ricorso risulta a sua volta inammissibile in quanto generico, reiterativoe manifestamente infondato.A fronte delle vicende ricostruite che evidenziano il ruolo pregnante assuntonella vicenda della cessione del pirogassificatore con sovrastima del prezzo al finedi offrire una parvenza di solidità patrimoniale alla [OSCURATO:SOCIETA]., la difesaadduce ricostruzioni alternative in termini assertivi e generici, così come non siconfronta con le argomentazioni offerte dalla sentenza in punto di causazione deldissesto.Analoga considerazione vale quanto alla bancarotta documentale che qui simostra specificamente servente all’occultamento della illustrata vicendapatrimoniale. Il che dà anche conto del diverso esito rispetto alla bancarottadocumentale di cui al capo F), in ordine al giudizio sul coinvolgimento del Pirronella alterazione e nell’occultamento delle risultanze documentali quale portatonecessario delle operazioni dolose accertate.2.6. Il quinto motivo è infondato ed ai limiti della inammissibilità posto chenemmeno propriamente si correla alla motivazione della sentenza impugnata.2.6.1. Come premesso, il ricorso deduce qui erronea determinazione deltrattamento sanzionatorio, impropriamente fondata sulla valutazione negativadella mancata comparizione in giudizio del ricorrente per fornire la propria versionee sulla pretermissione delle circostanze favorevoli al ricorrente come l’avvenutatransazione con il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]2.6.2. Quanto al primo aspetto, deve rimarcarsi che la motivazionenemmeno richiama la mancata comparizione in giudizio dell’imputato, quanto,invece, «la mancanza di alcun serio segnale di effettiva e definitiva resipiscenza …lunghissima carriera di incallito bancarottiere: nulla, invero, lascia prevedere chePIRRO possa, in futuro, astenersi dal continuare a perpetrare gravi fatti ai dannidelle società e del commercio».2.6.3. Quanto al secondo profilo, la sentenza impugnata dà compiutamentee congruamente conto di come, nel quadro complessivo, la vicenda risarcitoria nonsia concretamente rilevante in quanto «la somma in tal modo percepita dallaprocedura risulta essere stata abbastanza insignificante, ove paragonata al dannoeffettivo e complessivo provocato alla fallita ed ai suoi creditori».Si tratta di motivazione congrua che completa, del resto, la ricognizione deiprofili complessivamente negativi dell’imputato, così anche ribadendo gli esitiesposti in ordine al trattamento sanzionatorio.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore e liquidatore, in successione, della fallita, alla realizzazionedei reati di cui al capo E), avente ad oggetto bancarotta fraudolenta patrimonialee documentale nonché causazione del dissesto mediante operazioni dolose inrelazione al fallimento [OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato in data 25 settembre 2014.Il motivo è infondato.3.1.1. La sentenza impugnata ha vagliato la vicenda materiale richiamandoquanto al riguardo dettagliatamente accertato dal Tribunale (sentenza impugnatapp. 16- 20).La ricostruzione delle vicende che avevano portato alla sparizione dei benidella [OSCURATO:PERSONA] Italia ed alla prosecuzione della attività della società conaggravamento del conclamato dissesto nemmeno è propriamente controversa, laquestione dedotta essendo concentrata sull’assunto che il ricorrente si fosselimitato ad un ruolo di amministratore e liquidatore in senso meramente formale.Parimenti non è controversa la ricostruzione in ordine alla sparizione delladocumentazione contabile, salvo alcuni profili di seguito considerati.3.1.2. Con riguardo al ruolo del ricorrente nelle vicende patrimonialicontestate, le sentenze di merito hanno argomentato come il [OSCURATO:PERSONA] nonpotesse essere riguardato come una mera “testa di legno” inconsapevole, secondoquanto lo stesso aveva cercato di allegare.3.1.2.1. Contro la pretesa di accreditarsi quale mero prestanomeinconsapevole degli effettivi amministratori della società, la sentenza impugnata,aderendo alle risultanze processuali, ha motivato che, dalle dichiarazioni rese dallostesso [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla curatela nonché da quelle spontaneamente espostein giudizio e confermate dal contenuto della denuncia sporta dal medesimo in data11 novembre 2014, poche settimane dopo la dichiarazione di fallimento datata 25settembre 2014, emergeva come l'imputato avesse di fatto indicato una serie diimportanti circostanze a proprio carico che si saldavano con il contegno ambiguotenuto dinanzi al curatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] Italia, dott. [OSCURATO:PERSONA], nonché inpresenza del curatore della pure fallita [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA]. Era statoproprio il [OSCURATO:PERSONA] a tratteggiare con buona precisione l'esistenza, l'operatività,le trame e gli scopi del sodalizio criminoso costituito e capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l'apporto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrivando a descrivere nei dettaglila strategia criminale dell'associazione nel depredare le società acquisite alsimulato scopo di risanarle.[OSCURATO:PERSONA] stesso, in dibattimento, aveva ammesso di avere iniziato acollaborare con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coimputati sin dal lontano anno 2007, dapprimapresso la società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi in [OSCURATO:SOCIETA], nonché entrando nello stesso anno2007 nella [OSCURATO:PERSONA], società, queste ultime due, che erano stateassolutamente centrali nell'attuazione dei piani del sodalizio criminale. Secondoquanto evidenziato dalla sentenza impugnata, il medesimo ricorrenteeffettivamente aveva dato ampia mostra di essere informato nei particolari circale vicende di entrambe dette società. Lo stesso aveva poi riferito che,successivamente, dopo alcuni anni passati nelle società in oggetto, a decorrere dal2011, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano invitato ad assumere il ruolo diamministratore formale della fallita [OSCURATO:PERSONA] Italia. Negli anni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Grittiavevano sempre operato di concerto fra loro, per i quali, comunque, il dichiaranteaveva ammesso di avere lavorato.3.1.2.2. Dal percorso indicato, la sentenza impugnata ha tratto laconclusione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato amministratore unico e,a seguire, liquidatore della fallita, proprio in quanto era stato giudicato dai capi delsodalizio come soggetto tanto adeso ai propri illeciti intenti, quanto affidabile.[OSCURATO:PERSONA] era stata formalmente nelle manidell'imputato ininterrottamente dal luglio 2011 al 1° settembre 2014, dunque sinoa poche settimane prima del fallimento (dichiarato il 25 settembre 2014),dapprima in qualità di amministratore unico e poi come liquidatore a far data dal20 febbraio 2014, nel contesto in cui era stato anche socio della fallita, con lasignificativa quota del 40% delle partecipazioni, sin dalla sua costituzione.Agli indici così ricavabili da qualità e successione delle cariche,accompagnate dalla posizione di socio non marginale, la sentenza ha accostato ilrilievo in ordine alle modalità di uscita che lo vedevano sostituito nella carica,appunto, il 1° settembre 2014, dopo che aveva sottoscritto la richiesta diconcordato in bianco ed a ridosso della dichiarazione di fallimento.3.1.2.3. Per altro e parallelo verso, la sentenza impugnata ha valorizzato itratti della operatività aziendale del [OSCURATO:PERSONA], il quale, seppure non partecipavaalla definizione delle strategie societarie dei capi, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],delle linee così tracciate era consapevole, cooperando alla loro attuazione. Ilricorrente, tra l’altro, risultava l'unico delegato ad operare sul conto correntebancario sociale acceso presso Unicredit, mentre su quello presso Montepaschioperava insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Era il medesimo [OSCURATO:PERSONA] che avevapoi sottoscritto tutti gli importanti atti dal contenuto esiziale per la produttivitàaziendale, non ultimo il concordato in bianco presentato a giugno 2014, maiseguito da un vero piano di risanamento. Infine, i bilanci depositati erano staticertamente sottoscritti dall'imputato, secondo quanto confermato anche daspecifica comunicazione in atti.Elementi, quelli così passati in rassegna, attraverso cui la Corte territorialeha corroborato la conclusione di una specifica consapevolezza del ricorrente delquadro operativo di insieme e di adesione dello stesso all’impostazione impressadai vertici reali alla vita societaria.3.1.2.4. La sentenza impugnata ha evidenziato ulteriori elementi dicontesto che manifestavano il collegamento stretto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i fatticontestati, in momenti salienti della vita della fallita.In tal senso ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] Italia aveva smesso di pagare icanoni di affitto alla [OSCURATO:PERSONA] proprio dal novembre 2011, in strettaconsecuzione con l’avvio della gestione del [OSCURATO:PERSONA], introducendo così la faseal cui esito la locatrice si era poi avvalsa della clausola risolutiva espressachiedendo la restituzione dell'azienda ceduta (ormai, peraltro, già depredata),restituzione avvenuta poi solo nel 2014. In altri termini, sin dal suo esordio,successivo al momento in cui, nel corso dell’esercizio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] Italia avevaperso il suo capitale entrando nella sua fase di liquidazione di fatto, il [OSCURATO:PERSONA] era reso diretto esecutore di una scelta di protrazione della crisi di cui i tempisuccessivi dovevano confermare e rendere univoco il significato.All’opposto estremo della fase di crisi, rileva quanto riferito dal Bonnini,soggetto che, dopo il "tempestivo" ed opportunistico (in vista dell'imminentefallimento) abbandono di [OSCURATO:PERSONA], lo aveva sostituito come liquidatore perpochi giorni. Il predetto dichiarante riferiva che era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] che,per il tramite di un amico comune, lo aveva coinvolto negli ultimi momenti diesistenza della [OSCURATO:PERSONA] Italia. Era significativo, secondo la Corte territoriale, chepersino Bonnini, in quelle pochissime settimane, avesse avuto modo di «rendersiconto che ben poche cose quadravano nella situazione della società, affrettandosia cercare chiarimenti presso il commercialista, DELENDATI».Secondo la Corte d’appello, l'amministratore/liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] poteva non avvedersi che, in vista del programmato fallimento anche dellanew-co, la sede operativa e persino gli uffici della società erano stati quasicompletamente svuotati da ogni loro contenuto utile (quattro linee produttive el'impianto di miscelazione completamente asportati, gli altri macchinari, compresoil gasatore rinvenuto, del tutto inutilizzabili). Si trattava di elementi che, tanto piùnel quadro che registrava l’aggravarsi della crisi, trasmettevano segnalisostanzialmente univoci in ordine alla azione predatoria in corso, significato cui,comunque, il ricorrente non ha contrapposto concrete letture alternative.Sulla stessa linea, la sentenza impugnata ha, anzi, rinvenuto riscontro dellamala fede di [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda, successiva al fallimento, della scopertada parte della curatela dell'asportazione di detti macchinari, che avevano costituitoil cuore dell'attività produttiva della fallita. Più precisamente, nell’estate 2014,prima della dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] Italia, nel corso disopralluogo del curatore della [OSCURATO:PERSONA] che aveva notato per primo segnisulla pavimentazione indicativi dell'asportazione di macchinari, [OSCURATO:PERSONA] avevarisposto minimizzando esplicitamente l'entità dei possibili ammanchi.Nel corso del sopralluogo del 28 settembre 2014, al curatore della TecnosolItalia, dott. [OSCURATO:PERSONA], che pure si era avveduto dello svuotamento soprattuttodegli uffici senza comprendere che il magazzino, pur oggetto di visibilimanomissioni, fosse stato callidamente depredato, il [OSCURATO:PERSONA], lì presente, siera affrettato a giustificare la situazione con l'accesso di estranei malintenzionatiresisi responsabili di invasione del luogo, senza che, peraltro, constasse lapresentazione di alcuna denuncia al riguardo.Il dott. [OSCURATO:PERSONA], poi, soltanto nel corso del più mirato sopralluogo del 10novembre 2014, si era avveduto delle sottrazioni e della loro possibile entità,avendo rilevato le tracce dello spostamento di alcuni bancali finalizzato a celare isegni lasciati sulla pavimentazione dai macchinari mancanti, come gli era statofatto notare da soggetti che lo accompagnavano. Era poi arrivato a verificare, invia autonoma, l'avvenuta sparizione di ben 4 linee produttive e dell'impianto dimiscelazione, che erano stati completamente asportati, mentre sul posto eranorimasti solo altri macchinari non più utilizzabili. Solo all’indomani di tale verificadel Curatore, [OSCURATO:PERSONA] aveva sporto denuncia in ordine all’episodio. Ciòoltretutto quando il [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato il furto del magazzino già agli inizidi ottobre 2014.3.1.3. Quanto esposto evidenzia l’infondatezza della censura in esame,secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non poteva rispondere delle distrazioni e delleoperazioni dolose messe in atto dai reali amministratori in quanto aveva rivestitoruoli formali in cui non aveva apportato contributi consapevoli ai fatti incriminati.3.1.3.1. Incontroverso e, comunque, emerso manifestamente il contributomateriale offerto dall’imputato nelle sue qualificate posizioni gestorie, deveconvenirsi che la responsabilità dell’amministratore di diritto in ordine alle vicendedi bancarotta patrimoniale e mediante operazioni dolose postula la verifica di unaconsapevolezza al riguardo.In particolare, è consolidato al riguardo l’orientamento secondo cui «(i)ntema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale persottrazione delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggettoinvestito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto"testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di dirittodi tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardoall'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confrontidell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principiosecondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nelladisponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza diadeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzionedella dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione delruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezzadi disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto » (Sez. 5, n. 28007 del04/06/2004, Rv. 228713 – 01. Cfr. ex multis Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018,Rv. 274166 - 01).3.1.3.2. Nel caso in esame, peraltro, la sentenza non ha violato il principiocosì evocato, avendo, invece, ricostruito il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] intermini diversi da quelli allegati dalla difesa.Le considerazioni sopra ripercorse hanno, appunto, il portato di dimostrareche il [OSCURATO:PERSONA] non era una “testa di legno” inconsapevole.Al riguardo mette conto di chiarire che la presenza di amministratore difatto, ove anche connotato da accentramento del potere strategico, non èrisultanza autosufficiente per relegare il ruolo dell’amministratore di diritto a quellodi mera testa di legno o prestanome, a tal fine occorrendo una più articolatarisultanza in ordine alla relegazione del medesimo a compiti solo apparenti oinconsapevolmente esecutivi.Ad ogni modo, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata haevidenziato una convergenza di elementi capaci di indicarne un ruolo tutt’altro cheinconsapevole delle linee strategiche impostate dagli amministratori di fatto.Risulta, pertanto, coerente ai principi enunciati e priva di illogicitàl’argomentazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che «non risulti credibileper chicchessia che l'amministratore/liquidatore di lungo corso e socio al 40%, DEGIACOMO, che in giudizio ha pure asserito cli essere entrato nella società conl'intento cli risanarla e di avere nel tempo agito rettamente per salvarla, davveropotesse non essersi avveduto di nulla di tutto questo».La conclusione, secondo quanto pure argomentato, non era smentita dalladenuncia alla fine presentata dal [OSCURATO:PERSONA], in termini ampiamente tardivi cheavevano fatto seguito ad un comportamento decettivo volto ad opacizzare lavicenda. Nemmeno assumeva un senso diverso il fatto che, con la denuncia, ilricorrente avesse anche preso le distanze dalla [OSCURATO:SOCIETA], spiegando le strategiedel "gruppo criminale" composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Secondo la Corte d’appello: a) anche da tali dichiarazioni constava laconsapevolezza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva del sistema nel cui ambito si eralargamente inserito; b) «tutte le azioni postfallimentari poste in esseredall'appellante- a cominciare dal più che ambiguo comportamento tenuto inrelazione agli ammanchi di magazzino, per procedere con la consegna parziale didocumentazione poco rilevante e dall'atteggiamento quantomeno reticente circala effettiva collocazione del restante, con la denuncia assai tardiva e dellepropalazioni contro i sodali dei sodali e, persino, con la consegna alla curatela diuna somma (16.000 euro), per vero, infima a fronte del valore dei cespiti sparitie dei 3,5 milioni di euro di passivo ammesso - si ritiene siano state semplicementecostruite a tavolino nel tentativo, non riuscito, di minimizzare il proprio apporto,notevole ed essenziale, nell'attuazione del previsto consapevole spoglio dellasocietà e del suo programmato fallimento, peraltro pilotato e artatamente ritardatodalla inconsistente richiesta di concordato in bianco di giugno 2014 ».3.1.4. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla parte del motivoche censura le conclusioni assunte dalla sentenza in ordine a contributo e dolospecifico riferibili al [OSCURATO:PERSONA] nella bancarotta documentale.3.1.4.1. In particolare, secondo il ricorso, nel quadro che vedeva il DeGiacomo quale mero amministratore e liquidatore formale, cui, nel periodo primadella dichiarazione di fallimento era subentrato il Bonnini, non era dimostrato chela sparizione delle scritture fosse imputabile al medesimo ricorrente.Sotto ulteriore profilo, non era dimostrato che al [OSCURATO:PERSONA] fosse riferibileil dolo specifico qui in rilievo.3.1.4.2. Quanto alla dimostrazione del contributo materiale in vicende disuccessione di amministratori o liquidatori, è stato affermato che «in tema dibancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, neiconfronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabilirelative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna dellescritture contabili al nuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, n. 55740 del25/09/2017, Rv. 271839 – 01. Cfr. anche Sez. 5, n. 42856 del 07/07/2023, n.m.).Secondo quanto osservato in motivazione dall’arresto richiamato, «tra i doveridell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato anorma dell'art. 223 L. Fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto ditenere e conservare le scritture, non vi è dubbio che la Pubblica accusa abbiaregolarmente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il mancatorinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui il ricorrente svolgevapacificamente le funzioni di amministratore» (ibidem).Su tale piano, in termini più articolati, è dato comunque osservare che, inun quadro in cui lo stesso amministratore subentrante è onerato dell’acquisizionedelle precedenti scritture (Sez. 5, Sentenza, 04/10/2024, n. 39160, rv. 287061-01), senza che, peraltro, ciò incida sulle eventuali responsabilità di quelloprecedente, la verifica in ordine alla trasmissione della contabilità dall’uno all’altro,in assenza di evidenze dirette, passa attraverso un più ampio scrutinio della naturadelle gestioni susseguitesi e del rapporto intercorso tra loro e della relazione stessainstaurata tra gli amministratori intervenuti in successione (cfr. sul punto Sez. 5,n. 15988 del 11/03/2019, n.m., in motivazione).La sentenza impugnata ha appunto ricostruito la riferibilità concreta al DeGiacomo della sparizione delle scritture sulla base di rilievi conformi ai principi cosìposti.3.1.4.3. Al riguardo, la sentenza impugnata ha appunto concluso che«assai indicativo è il fatto che [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, si rifiutò di aiutareBONNINI a reperire la documentazione sociale, quando quest'ultimo lo sostituìcome liquidatore, avvenuta sostituzione che, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] nemmenoaveva comunicato alla curatela durante la sua audizione del 1.10.2014».In particolare, riconoscendo credibilità al Bonnini che, nominatonell’imminenza del fallimento, aveva offerto informazioni utili, la Corte territorialeha valorizzato come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse offerto indicazioni sui luoghi diconservazione delle scritture, facendo mostra di una inconsapevolezzastrumentale ed implausibile nella sua situazione di gestore pluriennale della fallita.Secondo la sentenza impugnata, parimenti significativo era che il ricorrente nonavesse mai offerto una versione credibile sulle sorti del server aziendale.Ovviamente, le particolari considerazioni in oggetto si innestano edassumono concreta valenza nel quadro più complessivo in cui, come sopra, lasentenza ha dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore e liquidatorepienamente consapevole della impostazione strategica che i capi avevano dato allasocietà poi fallita. In tale veste, lo stesso era custode delle scritture e destinatarionaturale dell’obbligo della loro conservazione (cfr. Sez. 5, n. 43977 del14/07/2017, Rv. 271754 – 01; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Rv.257950 – 01).3.1.4.4. La motivazione, quindi, dà idoneamente conto della riferibilità(anche) al [OSCURATO:PERSONA] della materiale sottrazione delle scritture contabili.Il ricorso, facendo essenzialmente leva sulla reiterazione dei motivi diappello in ordine al ruolo meramente formale del prevenuto e della sua connessainconsapevolezza, si mostra aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.Quanto al tema del dolo specifico, mette conto trattarlo in relazione alsecondo motivo che riprende e specifica il tema.3.2. Il secondo motivo, relativo alla carenza di dolo specifico, èinammissibile.3.2.1. Nell’atto di appello il tema della carenza del dolo, anche ai fini dellariqualificazione dei fatti nel paradigma della bancarotta semplice, è dedotto intermini cumulativi con relazione ai diversi contenuti del capo E), con qualcheconcretezza e specificità soltanto in relazione alla bancarotta patrimoniale e peroperazioni dolose. Nessun riferimento nell’atto di appello si coglie alla carenza didolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale.3.2.2. Il motivo è comunque manifestamente infondato.3.2.2.1. È in rilievo, secondo quanto chiarito, la bancarotta fraudolentadocumentale specifica risultando addebitata al [OSCURATO:PERSONA] la sottrazione dellescritture.Discende pacificamente dalla richiamata confezione letterale dell’art. 216comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (che contempla il fatto dell’imprenditore che«ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurarea sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altrescritture contabili»), l’affermazione che la bancarotta fraudolenta documentalespecifica, distinta come sopra da quella «generale» prevista dalla seconda ipotesi,richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 13296 del29/01/2025, n.m.; Sez. 5 , n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5,n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179 - 01). Il dolo specifico, quindi,rileva qui quale elemento costitutivo che assume, altresì, rilievo essenziale per ladistinzione dalla bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217 legge fall.(Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020,Morace, Rv. 279179).Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmentesuscettibile di prova indiretta.È stato così affermato che «(i)n tema di bancarotta fraudolentadocumentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare dannoai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01. Cfr. ancheSez. 5, n. 15987 del 20/03/2025).Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'animus nocendi di recarepregiudizio ai creditori o dall'animus lucrandi, consistente nel procurare a sé o altriingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente,può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massimedi esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell’amministratore ad ogni contattocon il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne lamancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, n. 47762 del05/10/2022, n.m. in motivazione). Nel medesimo senso possono apprezzarsi lecomplementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta strumentalmenteirregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l’avvenuto occultamento; b)correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura dellaprocedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione ditutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte especifiche situazioni patrimoniali sensibili. Indici, questi, la cui valenza probatoriadeve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profiloteleologico dell’azione materiale incriminata.3.2.2.2. La giurisprudenza, in applicazione del principio costituzionale dicolpevolezza, ha poi anche chiarito, per quanto qui di interesse, che, in tema dibancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, cherisulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri divigilanza e di controllo che derivano dall’accettazione della carica, cui però vaaggiunta, per le ipotesi con dolo specifico, la dimostrazione non solo astratta epresunta ma effettiva e concreta della consapevolezza di procurare un ingiustoprofitto a sé o ad altri ovvero un danno ai creditori (Sez. 5, n. 44293 del17/11/2005, rv. 232816. Cfr. altresì Sez. 5, n. 28257 del 10/05/2023, n.m.; Sez.5, n. 24076 del 04/05/2022, n.m.).3.2.2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dimostrato in terminiquantomeno impliciti che la sottrazione delle scritture della fallita era funzionaleall’occultamento delle varie vicende patrimoniali che costituivano oggetto dei puntia) e c) del capo E) qui in rilievo, in ciò ravvisandosi il dolo specifico della fattispecie.Sussisteva poi in capo al [OSCURATO:PERSONA] il richiesto coefficiente psicologico.Da quanto già accertato, in particolare, risultava che il ricorrente, ove pureuna testa di legno inconsapevole. Di talché allo stesso era riferibile il dolo specificoin via diretta.[OSCURATO:PERSONA], comunque, era individuato come soggetto idoneamenteconsapevole delle attività predatorie in corso, tanto che ne aveva poi occultato laconsistenza al Curatore, in termini che manifestavano una continuativa volontà diopacizzazione delle vicende che avevano connotato le fasi salienti della fallita.Il significato della più particolare condotta era chiarito dalla sentenzaimpugnata nel più ampio quadro in cui, appunto, si erano verificate le vicendepatrimoniali. In particolare, secondo la Corte di appello, « quanto sin qui osservatoconduce ad affermare, senza alcun residuo di dubbio, l'ampia consapevolezzadell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sia in ordine alle trame poste in essere dal sodalizio esia in ordine alle azioni di depredazione del patrimonio sociale, senza nemmeno lanecessità di rammentare come il dolo nella bancarotta possa anche assumere leforme del dolo eventuale: troppi, invero, risultano essere gli indicatori difraudolenza sin qui tratteggiati, nel senso dell'incondizionata adesione alprogramma criminoso del sodalizio al cui servizio [OSCURATO:PERSONA] agì per molti anni,per poter ipotizzare una derubricazione della sua condotta ai sensi dell’art. 217L.F. che, per vero, appare del tutto impraticabile».3.2.2.4. A fronte della argomentazione che, in coerenza ai principirichiamati, con concatenazione priva di illogicità manifeste, ha motivato laricorrenza del dolo specifico in capo al ricorrente, il motivo essenzialmente reiteragli argomenti già vagliati dalla Corte di appello, in modo che prende le mosse dauna estraneità sostanziale del [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza ha già confutato.3.3. E’ infondato il terzo motivo che censura lo scostamento dal minimoedittale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cuiall’art. 62 n. 6 cod. pen.3.3.1. La Corte d’appello ha escluso le attenuanti generiche in ragione diconvergenti valutazione relative a: 1) protratta estensione delle condotte inrilievo; 2) elevato livello del passivo prodotto dalla società;3) articolazione dellecondotte illecite in rilievo e gravità dell’offesa recata dai reati al patrimonio dellafallita già con la sola sottrazione degli asset produttivi; 4) profilo del [OSCURATO:PERSONA],già gravato da precedenti per reati fiscali. Ha poi motivatamente considerato discarso rilievo «l'unico comportamento riparatorio posto in essere …. quello delmodesto assegno da € 16.000 da lui versato alla procedura». Ciò avuto riguardosia alla modestia dell’importo in relazione alla reale dimensione dell’offesa, sia alcarattere strumentale della dazione nel quadro dei complessivi comportamentidecettivi assunti anche nella fase post-fallimentare.Quanto alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio laCorte territoriale ha ritenuto che: a) la complessiva offesa patrimoniale era grave,in termini corroborati già dalla sola entità del compendio oggetto di distrazione;b) l’imputato, già pluripregiudicato, aveva tenuto un comportamento ambiguo emanipolatorio; c) la pena determinata dal Tribunale era congrua e, comunque, dipoco superiore al minimo edittale nonostante la gravità dei fatti.3.3.2. Si tratta di conclusioni coerenti ai principi predicati in materia dallagiurisprudenza di legittimità e sorrette da idonea argomentazione logica.Il motivo risulta quindi infondato.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1. Infondato è il primo motivo che, nei termini dettagliati nellaesposizione preliminare, risulta incentrato nella censura secondo cui non era stataadeguatamente valutata l’allegazione del ruolo meramente formale assunto dalricorrente, a fronte della concentrazione della gestione sostanziale nelle mani diGaletti e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che nemmeno era stata considerata la carenzadi dolo in capo al ricorrente, con riguardo tanto al profilo rappresentativo quantoa quello volitivo. Collateralmente il ricorso adduce la carenza di esame critico delladeposizione del teste Bignami, da riguardarsi invece quale soggetto coinvolto nellavicenda quale membro del [OSCURATO:PERSONA] che «nulla ebbe a rilevare in meritoalla regolare tenuta dell'amministrazione e delle scritture contabili della società poifallita».4.1.1. La censura inerente alla carente valutazione critica della deposizionedel teste Bignami è inedita oltre che generica ed assertiva, non risultando devolutanell’atto di appello. Ciò nel quadro in cui il predetto teste, che risulta oltretuttoindicato dalle difese, nel corso del suo esame ha offerto elementi sia a favore chea sfavore del [OSCURATO:PERSONA], posto che, se ha riferito che lo stesso partecipava aiConsigli di amministrazione, ha anche evidenziato che i poteri gestionali eranoconcentrati nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1.2. Come premesso, il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato qualeamministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita in data 3 aprile2017, in relazione alla bancarotta per causazione del dissesto mediante operazionidolose costituite da sistematiche omissione di versamenti di oneri fiscali eprevidenziali e fittizie ricostituzioni del capitale, come descritte nel capo H), alinea1 e 2.La sentenza impugnata, nel merito della questione saliente, ha validato laconclusione assunta dal Tribunale secondo cui un insieme di elementi indicava cheil [OSCURATO:PERSONA], seppure non assumeva la direzione strategica della fallita che eraconcentrata nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], era partecipe dell’amministrazionee consapevole delle impostazioni che erano state al riguardo adottate.Sul tema, la sentenza, dopo avere ripercorso la ricostruzione svolta dalTribunale (pp. 24-25), ne ha richiamato le conclusioni (pp. 35 e s.) di cui havalidato i contenuti, respingendo le enunciate allegazioni difensive (pp. 68 e ss.).Ha rigettato la prospettazione del ruolo formale ed inconsapevole del Celentanonella gestione sulla scorta di una serie di elementi convergenti individuati in: a)profilo del soggetto, che risultava tutt’altro che inesperto nella attività gestoria,tanto che i precedenti lo descrivevano quale bancarottiere ed evasore fiscaleseriale; b) percorso dello stesso nel [OSCURATO:PERSONA], atteso che il [OSCURATO:PERSONA], introdottonella fallita dal [OSCURATO:PERSONA] con il quale aveva già in passato collaborato, aveva rivestitocariche gestorie dal marzo 2013 sino al 28 luglio 2016 (allorché era stato nominatoliquidatore del lanificio il coimputato [OSCURATO:PERSONA], assolto nel giudizio di primo grado);c) contestuale qualità di socio della fallita; d) parallelo inserimento nellacompagine di I.K.F. [OSCURATO:PERSONA], con la qualità di sindaco.Secondo la sentenza impugnata, «(g)ià da questa rassegna delle suequalifiche, nonché considerando la durata più che triennale nella fallita, laposizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] appare essere quella di un soggettocertamente aderente, in quanto ben gradito, al gruppo che di fatto gestiva lasocietà, oltre che in ogni modo e contesto disponibile ad agevolarne le trame,incondizionatamente la qualità formale che incarnava alle disposizioni illecitealtrui». I due amministratori di fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in altri termini, avevanopotuto contare sull’affidabile messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] il quale era prontoad assecondare le loro impostazioni che avevano comportato sistematicheomissioni di versamenti fiscali e previdenziali.Era un sistema in cui la società aveva individuato uno strutturale canale difinanziamento illegale di caratteri e dimensioni tali da postulare una necessariaconsapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA], tanto più che le prassi erano attuate in unasituazione in cui la società era in liquidazione di fatto, avendo perso il capitale nel2014. In particolare, «il debito erariale a carico della fallita si attesta sulla enormecifra di ben 12 milioni di euro, su 17 milioni di euro di passivo finale risultato dagliaccertamenti della procedura (deposizione in giudizio del curatore BERETTAZANONl), debiti che risultano risalenti sin dall'esercizio 2013, anno di costituzionedella società ed incrementatisi anche nei due successivi esercizi 2014 c 2015, cioèquando [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore della società, e che viceversa scemaronoa decorrere dal 2016». Rilievi, quelli così posti, che hanno consentito alla Corteterritoriale di osservare che il [OSCURATO:PERSONA] «in sostanza si autofinanziò costantementeomettendo di onorare le proprie pendenze tributarie ed ancor più quellecontributive, nonostante la società fosse rimasta produttiva sino all’epoca dellamessa in liquidazione nel 2016. Ciò mentre l'integrale perdita del capitale socialesi era già manifestata nel corso dell'anno 2014». D’altro canto, «[OSCURATO:PERSONA],quale amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] non poteva non essersi resoconto come la società nell'anno 2015, allorché egli era ancora in carica, non avessepresentato le dichiarazioni fiscali inerenti i redditi aziendali, come riferito dalcuratore».Secondo la sentenza, la compenetrazione concreta del [OSCURATO:PERSONA] neicompiti gestori era poi confermata da elementi specifici.In tal senso rilevava la già considerata deposizione del teste Bignami,Presidente del collegio sindacale della fallita, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] partecipavaregolarmente ai consigli di amministrazione.Riscontro era tratto da intercettazione che, pur non riferibilecronologicamente al fallimento della [OSCURATO:PERSONA], indicava lo stretto collegamentodel [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] con cui scambiava informazioni sull’andamento critico disocietà del gruppo, commentando in modo consapevole i correlati rischi(conversazione n. 3276 del 20.02.2014: «[OSCURATO:PERSONA] - Eh, perché ero li e nonvolevo che sentissero. Eh, sai, il curatore ha fatto la denuncia perché non gli do idocumenti. Quindi, adesso pensavo lunedì di andare da lui. Soprattutto perché,eh, le raccomandate son tornate indietro, quindi. [OSCURATO:PERSONA] - Uhm, uhm. [OSCURATO:PERSONA] è... questo è un... è un problema, che poi magari vado, poi dopo magaripasso di li vediamo cosa fare. [OSCURATO:PERSONA] qui mi sta facendo un culo alla grande, eh.[OSCURATO:PERSONA] - Eh, certo. [OSCURATO:PERSONA] - Eh. Beh. [OSCURATO:PERSONA] va nel penale. Va beh, dai, niente.[OSCURATO:PERSONA] - Okay »).La Corte territoriale ha altresì rimarcato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], rendendospontanee dichiarazioni con cui allegava di essere stato sempre estromesso dallagestione della fallita e di non avere mai posseduto nemmeno gli strumenti cognitivinecessari a comprenderne le vicende, aveva però «non solo dato mostra diconoscere le vicende inerenti l'acquisizione del [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di I.K.F.,di cui era tra l'altro sindaco, ma soprattutto (aveva) ammesso di essersi accortoche la società non versava né le ritenute d'acconto e né i contributi dei dipendenti.E, comunque, pur presa consapevolezza di ciò, egli assolutamente nulla fece inproposito, permanendo, anzi, nella propria carica sino alla messa in liquidazione».4.1.3. La motivazione, coerente alle risultanze, si mostra priva di illogicitàavendo messo in evidenza una serie di elementi che contraddicono l’allegazione diestraneità e inconsapevolezza rispetto alle vicende gestorie su cui la difesa hacostruito la propria linea di appello, reiterata nella presente sede.Valgono, pertanto, considerazioni analoghe a quelle già espresse conriguardo al [OSCURATO:PERSONA]. Ed appunto, in primo luogo, la posizione del Celentanonemmeno può essere propriamente ricondotta al paradigma della “testa di legno”,vertendosi invece al cospetto di soggetto che svolgeva consapevolmente i propricompiti gestori, seppure all’interno di una cornice strategica definita dagliamministratori di fatto.È stato comunque idoneamente motivato come lo stesso fosse tutt’altroche ignaro delle indicate scelte strategiche degli amministratori di fatto ed, anzi,consapevolmente avesse cooperato ad omettere gli adempimenti fiscali eprevidenziali cui era tenuto in prima persona nella veste di amministratore didiritto.4.2. Alla stregua delle considerazioni svolte, si manifesta infondato ed ailimiti della inammissibilità anche il secondo motivo che si duole del fatto che laCorte d’appello non avesse tenuto conto delle allegazioni dell’imputato laddovequesti aveva spiegato che non aveva avuto alcun concreto ruolo nella fallita e che,quando aveva chiesto delucidazioni ai gestori effettivi sui mancati pagamenti delleritenute dei dipendenti, era stato rassicurato che tutto sarebbe stato sanato conl’arrivo di finanziamenti.È a questo punto evidente come le articolate motivazioni della Corted’appello diano conto delle ragioni per cui le richiamate allegazioni risultinoinconsistenti.5. Devono, dunque, essere rigettati tutti i ricorsi, con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31280/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris