Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01507/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui gli artt. 582 e 612, cod. pen; mentre, rilevando la illegalità della pena detentiva di mesi sei di reclusione inflitta dal giudice di pace, ha determinato la pena in euro 700 di multa.

2. Ricorre l'imputata tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di appello non avrebbe avuto il potere di sostituire ex officio la pena detentiva con quella pecuniaria.

3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.

3.1. Anzitutto la ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare una sentenza che applica un trattamento sanzionatorio molto meno afflittivo, dato che l'accoglimento del ricorso comporterebbe la riviviscenza della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria.

3.2. In secondo luogo sembra sfuggire alla ricorrente che la pena applicata dal giudice di pace era illegale, poiché la pena della reclusione non è prevista tra le sanzioni irrogabili da parte di quel giudice ex d.

Igs. n. 274 del 2000.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria [OSCURATO:PERSONA] O L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui gli artt. 582 e 612, cod. pen; mentre, rilevando la illegalità della pena detentiva di mesi sei di reclusione inflitta dal giudice di pace, ha determinato la pena in euro 700 di multa. 2. Ricorre l'imputata tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di appello non avrebbe avuto il potere di sostituire ex officio la pena detentiva con quella pecuniaria. 3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 3.1. Anzitutto la ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare una sentenza che applica un trattamento sanzionatorio molto meno afflittivo, dato che l'accoglimento del ricorso comporterebbe la riviviscenza della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria. 3.2. In secondo luogo sembra sfuggire alla ricorrente che la pena applicata dal giudice di pace era illegale, poiché la pena della reclusione non è prevista tra le sanzioni irrogabili da parte di quel giudice ex d. Igs. n. 274 del 2000. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria [OSCURATO:PERSONA] O L
Sentenza Cassazione n. 01507/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris