CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 13581/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n. 08490/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in R oma, V ia G. Bettolo n. 9 , presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresent at o e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata alricorso; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Oggetto: cessione azienda AC –09/05/2024 r.g. n. 08490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Co rte di appello di Milano n. 655 /2 022 , pubblicata il 25 febbraio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato a pagare la somma di euro 59.730,00, oltre accessori, in favore di [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito contro di lui in via monitoria per ottenere il pagamento del prezzo convenuto per la cessione dell’azienda “[OSCURATO:PERSONA]”, giusta scrittura privata del 12 dicembre 2011; tale atto di cessione era statoseguito da altro analogo con cui lo Sciretta aveva a sua volta ceduto l’azienda a terzi, con i quali il Gherardi aveva raggiunto un accordo transattivo che prevedeva il pagamento della somma di euro 26.000,00; tale somma veniva detratta dall’ originario importo della cessione, che pe r il residuo veniva azionato in via monitoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha deposita to una memoria illustrativa datata 14 aprile 2024. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale in primo grado, la transazione conclusa tra il Gherardi e la Pitzanti, garante del secondo cessionario, non riguardava l’intero debito controverso, bensì la sola posizione del secondo cessionario di azienda, tale [OSCURATO:PERSONA], cui lo Sciretta aveva ceduto l’ azienda a sua v olta acquistata dal Gherardi ; a tanto conduceva non solo il r.g. n. 08490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tenore letteraledella scrittura transattiva, ove si dava conto della sola volontà delle parti di transigere la controversia tra di loro insorta , senza che il nome ela posizione dello Sciretta fosse ro in tale scrittura minimamente evocat i , ma anche la finalità dell’atto transattivo che, con ogni evidenza letterale esistematica, era rivolto esclusivamente a porre fine al contenzioso che vedeva oppost i il Gherardi e la Pitzanti, madre del Dessì e avallante alcune cambialiemesse per il pagamento della seconda cessione di azienda, rimaste insolute, che aveva costituto titolo per un procedimento espropriativo immobiliare promosso dal Gherardi; ciò che costituiva, dunque, l’unico oggetto della transazione; secondo la Corte territoriale , quindi, oggetto e causa della transazione erano unicamente connessi alla volontà delle parti stipulanti di porre fine alla lite tra d i loro insorta e avente a oggetto la sola procedura esecutiva immobiliare, senza che alcun dato, né letterale, né sistematico , potesse far concludere che la transazione potesse interpretarsi come “tombale”, ovvero inerente alle due cessioni di azienda che avevano originato l’intero credito , separatamente vantato dal Gherardi nei confronti dei successivi acquirenti dell’azienda. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata l’ inammissibilità della costituzione avvenuta a opera del Gherardi solo con una memoria illustrativa del 17 aprile 2024, depositata quindi ben oltre il termine per il deposito del controricorso (cfr. Cass. n. 10813/19; id. n. 17030/21; id. n. 34791/21). 2. L’unico motivo di ricorso lamenta: « Art. 360, n. 2. Violazione o falsa applicazione dell’art. 1304 c.c. in punto di esclusione dagli r.g. n. 08490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] effetti della transazione del condebitore solidale che vuole profittare dell’accordo»deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che il diritto potestativo del condebitore solidale di profittare della transazione conclusa tra il creditore e altro condebitore ha natura inderogabile e non può essere limitato da alcuna clausola pattizia del negozio transattivo, di talché la clausola contenuta nella transazione per cu i è causa doveva esse re considerata invalida e, per conseguenza , d e l tutto legittima la dichiarazione dello Sciretta di voler profittare dell’ accordo transattivo stipulatointer alios. Il motivo è inammissibileper due concorrenti ragioni: a) l a prima: la censura, laddove svolge considerazioni sull’invalidità della clausola pattizia di esclusione dell’applicabilità dell’art. 1304 cod. civ., mostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata , che non è affatto incentrata sull’applicabilità di detta clausola, bensì sul diverso accertamento dell’oggetto della transazione, che è stato ritenuto motivatamente limitato alla sola posizione debitoria del secondo acquirente dell’azienda, senza che alcun elemento letterale e sistematico potesse far ritenereche la volontà di rinuncia del creditore potesse estendersi a tutto il suo credito e a tutti i condebitori della duplice cessione dell’azienda. b) l a seconda : con riferimento all ’ interpretazione del contenuto della transazione, offerta dalla Corte territoriale , la censura, ben lungi che invocare eventuali erronee applicazioni dei canoni ermeneutici del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., si limita (pag. 7) a ritenere del tutto “evidente” che la scrittura “coprisse” l’intera obbligazione , contrapponendo all’interpretazione resa dal giudice di secondo grado una propria r.g. n. 08490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] personalee diversa interpretazione . Operazione che, come appare evidente, non tiene conto della circostanza che questa Corte, che non è giudice del merito, non può certamente ripercorre re il ragionamentovalutativo delle prove , che è appannaggio esclusivo del giudice del merito , ma solo limitarsi a verificare che la motivazioneofferta dalla sentenza oggetto di impugnazione sia in sé congrua e scevra da errori logic i o di giudizio che, tuttavia , debbono essere oggetto di specifica deduzione e giuridica argomentazione nel motivo di ricorso, nella s pecie invece entrambeassenti. 3. L ’irritualità dell’ attività difensiva del Gherardi esonera la Corte dal dover provvederesulle spese del grado . 4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile la costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e inammissibile il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- r.g. n. 08490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). Così deciso