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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2020

Cassazione n. 42972/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 17/06/2020 con la quale il Giudice di Pace lo ha condannato alla pena di 450 euro di multa per i reati di percosse e minaccia ai danni della ex moglie [OSCURATO:PERSONA].

Deduce il travisamento della prova in ordine alla credibilità della persona offesa, che è stata riscontrata dalla dichiarazione della sorella - che in querela non era stata indicata tra le persone presenti - e dal certificato medico, che tuttavia non attesta lesioni; sostiene infine che l'espressione "te la faccio pagare" non sarebbe minacciosa, riguardando possibili future azioni giudiziarie.

2. Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti, in quanto propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità del testimoniale ed al tenore minaccioso dell'espressione.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

La credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non costituitasi parte civile, è stata oggetto di una motivata valutazione positiva del giudice, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità; anche il riscontro fornito dalla sorella è stato correttamente valutato, in quanto la persona offesa aveva riferito che la congiunta non era presente al momento della spinta, avvenuta nell'androne, ma è uscita dalla casa della madre sentendo le urla; versione riferita altresì della testimone; la certificazione medica, infine, non attesta lesioni, ma il reato contestato è quello di percosse, non già di lesioni.

Quanto al tenore minaccioso dell'espressione, il ricorso sollecita una rivalutazione del merito, proponendo una lettura alternativa, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha affermato la valenza minatoria sulla base della situazione di particolare tensione in cui è stata proferita e dello stesso tenore, che sottintende la volontà di ricorrere alle vie di fatto, o comunque di prospettare un male ingiusto (Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851: "Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (In applicazione di tale principio la

5. C. ha ravvisato attitudine intimidatoria nella condotta del vice- presidente di una Regione che si era rivolto ad un funzionario con la frase "questa me la paga, me la lego al dito, non mi faccio prendere in giro da un funzionario, io sono presidente del consiglio regionale"; in particolare la S.C. ha rilevato che la minaccia, pur espressa in termini generici, aveva assunto concretezza intimidatoria, considerati la situazione di collaborazione, non necessariamente gerarchica, tra autore e vittima, ed il fatto che l'espressione facesse riferimento alla carica politica ricoperta dal primo nell'ente pubblico nel quale il soggetto passivo prestava la propria attività lavorativa").

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e n51212 al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 17/06/2020 con la quale il Giudice di Pace lo ha condannato alla pena di 450 euro di multa per i reati di percosse e minaccia ai danni della ex moglie [OSCURATO:PERSONA]. Deduce il travisamento della prova in ordine alla credibilità della persona offesa, che è stata riscontrata dalla dichiarazione della sorella - che in querela non era stata indicata tra le persone presenti - e dal certificato medico, che tuttavia non attesta lesioni; sostiene infine che l'espressione "te la faccio pagare" non sarebbe minacciosa, riguardando possibili future azioni giudiziarie. 2. Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti, in quanto propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità del testimoniale ed al tenore minaccioso dell'espressione. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. La credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non costituitasi parte civile, è stata oggetto di una motivata valutazione positiva del giudice, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità; anche il riscontro fornito dalla sorella è stato correttamente valutato, in quanto la persona offesa aveva riferito che la congiunta non era presente al momento della spinta, avvenuta nell'androne, ma è uscita dalla casa della madre sentendo le urla; versione riferita altresì della testimone; la certificazione medica, infine, non attesta lesioni, ma il reato contestato è quello di percosse, non già di lesioni. Quanto al tenore minaccioso dell'espressione, il ricorso sollecita una rivalutazione del merito, proponendo una lettura alternativa, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha affermato la valenza minatoria sulla base della situazione di particolare tensione in cui è stata proferita e dello stesso tenore, che sottintende la volontà di ricorrere alle vie di fatto, o comunque di prospettare un male ingiusto (Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851: "Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (In applicazione di tale principio la 5. C. ha ravvisato attitudine intimidatoria nella condotta del vice- presidente di una Regione che si era rivolto ad un funzionario con la frase "questa me la paga, me la lego al dito, non mi faccio prendere in giro da un funzionario, io sono presidente del consiglio regionale"; in particolare la S.C. ha rilevato che la minaccia, pur espressa in termini generici, aveva assunto concretezza intimidatoria, considerati la situazione di collaborazione, non necessariamente gerarchica, tra autore e vittima, ed il fatto che l'espressione facesse riferimento alla carica politica ricoperta dal primo nell'ente pubblico nel quale il soggetto passivo prestava la propria attività lavorativa"). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e n51212 al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/1
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