CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1956 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli - sezione del riesame del 16 novembre 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa il 16 novembre 2021, il Tribunale del riesame di Napoli, previa riqualificazione del delitto di cui agli artt. 648, 416 bisl cod. pen. in quello di cui agli artt. 110, 629, 416 bisl cod. pen. (capo U), ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di estorsione suindicato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e ai delil:ti di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo A) e di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo O). Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato MAIONE Abramo, imprenditore edile e uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], è intraneo alla compagine criminale Cimmino - Caiazzo - Basile, denominata Gruppo del Vomero, e ha concorso nella commissione di due estorsioni: l'una, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo O) e, l'altra, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo U). Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale del riesame travisato le prove, avendo ritenuto assidua la frequentazione da parte dell'indagato della casa di [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio Cimmino-[OSCURATO:PERSONA], mentre egli sarebbe stato intercettato a casa di Basile solo in due occasioni. Il Tribunale del riesame avrebbe poi affermato che l'indagato aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare le richieste estorsive ad [OSCURATO:PERSONA] mentre egli si sarebbe limitato a contare i sol'di in auto, senza conoscere la provenienza e la destinazione del denaro. Il menzionato Tribunale avrebbe altresì trascurato che non sarebbe stata dimostrata la consapevole adesione del ricorrente al sodalizio e non sarebbero stati provati profitti e condotte diverse dalle semplici discussioni con i coindagati. Peraltro, il Collegio del riesame avrebbe inopinatamente asserito che la difesa non aveva sollevato alcuna censura per il reato di cui al capo O); 2) violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il Tribunale del riesame dato risposta all'eccezione relativa all'omessa motivazione da parte del Giudice per le indagini preliminari in ordine al reato di cui al capo U); 3) violazione di legge e vizi della motivazione sulle esigenze cautelari, essendosi trascurato che sarebbe impossibile per il ricorrente reiterare il reato sia per non avere avuto un ruolo nella vicenda isia in considerazione del tempo trascorso dai fatti. La motivazione sarebbe carente anche con riferimento all'adeguatezza della misura in concreto scelta. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. 2. Giova precisare che non coglie nel segno la doglianza, formulata nel secondo motivo. Come osservato a pagina 13 dell'ordinanza impugnata, infatti, il Giudice di prime cure aveva riportato gli esiti investigativi, rappresentati dalle intercettazioni ambientali e dall'attività di O.P.C. della [OSCURATO:PERSONA], che consentivano sia di ricostruire le varie fasi della vicenda estorsiva ai danni di [OSCURATO:PERSONA], responsabile commerciale della ditta Bamar, aggiudicataria dell'appalto per l'installazione di distributori di cibi e bevande presso l'AOU Policlinico, sia di delineare il contributo consapevole e fattivo del Maione. Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha dato risposta alla doglianza relativa all'omessa motivazione da parte del Giudice per le indagini preliminari in ordine al reato di cui al capo U) e, avendo quest'ultimo giudice a sua volta formulato adeguate argomentazioni, il menzionato Tribunale non ha colmato un vuoto motivazionale e non ha, quindi, esercitato poteri non riconosciutogli dalla legge. 3. E' fondato, invece, il primo motivo del ricorso. 3.1 Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ftv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 3.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata presta il fianco alle censure sollevate dal ricorrente nel primo motivo. Il Tribunale del riesame ha errato, innanzitutto, nel ritenere che il ricorrente non avesse formulato doglianze in relazione all'estorsione di cui al capo O). Dalla lettura del ricorso, sottoposto allo scrutinio del Collegio del riesame, emerge, infatti, che in ordine al reato indicato nel capo O) vi era un apposito motivo, con cui il ricorrente, richiamando le conversazioni intercettate, aveva rimarcato che, recatosi a casa di [OSCURATO:PERSONA], egli non aveva partecipato alla riunione, ivi svolta, né era stato coinvolto in alcuna attività. Il Tribunale del riesame ha poi fornito una motivazione viziata con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relal:ivi ad entrambe le estorsioni, ascritte al ricorrente a titolo di concorso. Al riguardo deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Rv. 282295, Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Rv. 262310) è ferma nel ritenere che, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o in quella preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. Nel caso in esame, quanto all'estorsione di cui al capo O), nel provvedimento impugnato si afferma che "è assai grave il compendio indiziario a carico de/l'indagato, il quale, partecipando alla riunione presso l'abitazione del Basile, dove veniva pianificata l'estorsione ai danni della vittima sin nei dettagli, ha certamente fornito il suo contributo in termini di rafforzamento del proposito criminoso". Quanto all'estorsione di cui al capo U), il Tribunale del riesame ha rilevato che dalle intercettazioni era emerso che il ricorrente aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a un incontro, avvenuto il 22 giugno 2017 tra esponenti apicali del clan Cimmino - Caiazzo - Basile e la vittima, al fine di discutere e pianificare le modalità di versamento delle quote estorsive, e, in auto con [OSCURATO:PERSONA], aveva dato seguito all'indicazione di quest'ultimo, di contare e dividere i soldi, costituenti ratei estorsivi. Siffatta motivazione si appalesa inadeguata a delineare il concreto apporto, fornito dal ricorrente alla commissione dei reati di estorsione. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, infatti, si è limitato ad evidenziare - in sostanza - che l'indagato era stato presente nel luogo di esecuzione dei reati. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 28895 del 13/7/2020, Rv. 279807), ha affermato che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale non ha illustrato in cosa fosse consistita in concreto la partecipazione dell'indagato alla riunione a casa di [OSCURATO:PERSONA] e all'incontro di [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali con la vittima dell'estorsione di cui al capo U); né ha spiegato le ragioni per cui la condotta dell'indagato manifestasse chiara adesione e avesse agevolato - sia pure sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso dei correi - la commissione dei reati.Alla luce di quanto precede si impongono, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale del riesame, che dovrà effettuare un nuovo esame in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di estorsione, ascritti al ricorrente in concorso con altri. 3.3 Quanto al delitto associativo deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha affermato "che gli addebiti, mossi all'indagato ai capi di rubrica O) e U), concorrono a rafforzare la prova del suo inserimento nel sodalizio, atteso che è principio fermo quello secondo cui l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione dell'appartenenza al sodalizio, quando attraverso modalità esecutive ed altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Ed è infatti quanto si è verificato nel caso in esame". Secondo il Tribunale del riesame, quindi, il concorso del ricorrente nella commissione delle estorsioni del clan Cimmino/Caiazzo è "un elemento indiziante di grande rilevanza" al fine della dimostrazione della partecipazione del medesimo ricorrente al sodalizio mafioso. Posto, però, che, per le ragioni anzidette, la motivazione del provvedimento impugnato è carente quanto al contributo fornito dal ricorrente alla commissione dei delitti di estorsione, ne discende la necessità di riesaminare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo, ascritto all'indagato. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, quindi, anche con riguardo alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa e, in sede di rinvio, il Tribunale di Napoli dovrà accertare se sussistano gravi indizi di colpevolezza quanto al reato suindicato, alla luce dei principi da ultimo formulati dal massimo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889), secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi». 4. Le censure, formulate nel terzo motivo, sono assorbite. 5. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc.. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a