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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31540/2026

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'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Bari harigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati giudicati da due sentenze di condannaemesse:1) dalla Corte di assise di appello di Bari, in data 15 luglio 1997, conriferimento ai reati di associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravatadal metodo e dalla finalità mafiosa, commessi dal dicembre 1989 a settembre1992;2) dalla Corte di appello di Bari, in data 12 luglio 2024, con riferimento aireati estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa commessi tral'ottobre del 2017 ed il gennaio 2018 e il reato di associazione di stampo mafiosoaccertato sino al 3 maggio 2022.A ragione della decisione osserva che ostano all'accoglimento della richiesta:- il macroscopico intervallo temporale che si frappone fra il primo ed ilsecondo segmento della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso;- la consistenza dei periodi di detenzione sofferti tra i due citati segmenti;- la consumazione nell'intervallo temporale tra il più risalente segmento èquello più recente di condotte delittuose che esulano dal contesto associativo- il mutamento della compagine associativa nel corso di tale ampio lassotemporale;- l'assenza di altri specifici elementi a sostegno dell'istanza in assolvimentodell'onere di allegazione.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. 671 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.Lamenta che l'ordinanza impugnata, discostandosi dai principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di continuazione tra i reati associativi distampo mafioso - che impongono, ai fini dell’accertamento dell'unicità delmomento deliberativo e della sua successiva attuazione, di valorizzare la naturadei vari sodalizi, la loro concreta operatività e la loro continuità del tempo - nonha considerato che [OSCURATO:PERSONA], secondo l’accertamento delle sentenze di merito,dopo avere aderito all’organizzazione denominata “società foggiana” hamantenuto nel tempo lo stesso ruolo.Erroneamente sono stati considerati fatti interruttivi della permanenzal'intervallo temporale tra le condotte associative accertate ed i periodi prolungatidi detenzione carcerarie patite dal condannato in tale lasso temporale; risulta,infatti, accertato in sede cognitiva che [OSCURATO:PERSONA] è sempre rimasto un punto diriferimento del sodalizio, anche durante i periodi di carcerazione, tanto dacontinuare a ricevere lo stipendio e a riprendere, una volta scarcerato, il ruoloricoperto durante il precedente periodo di libertà, occupandosi degli aspetti piùrilevanti della vita del clan.Non assume rilevanza ostativa nemmeno la mutazione della compagineassociativa, avendo le sentenze di merito stabilito che la “società foggiana” haoperato nel tempo con fisiologici adattamenti della propria composizione.2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilodel travisamento della prova.Evidenzia che l'ordinanza impugnata ha dato per accertate circostanze,come la cesura del disegno criminoso a seguito della detenzione e l'autonomiadelle condotte delittuose poste in essere tra una carcerazione e l’altra, smentite,in modo chiaro e incontrovertibile, dalle sentenze di condanna che hannoricostruito in modo continuativo le condotte tenute nel tempo dal ricorrente.2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento all'applicazione dei principi in materia di onere di allegazione e aipoteri istruttori del giudice dell'esecuzione.Lamenta che l'ordinanza impugnata si è posta in contrasto con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il condannato non ègravato da un onere giuridico, ma ha solo un interesse all’applicazione delladisciplina della continuazione.In ogni caso, il Giudice dell’esecuzione si è ingiustificatamente discostatodagli accertamenti dei Giudici della cognizione senza motivare specificamente leragioni di tale divergenza.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge per l'omessaconsiderazione della giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione trareati fine ed associazioni mafiose.La Corte distrettuale non ha spiegato le ragioni per cui il diniego dellacontinuazione ha riguardato anche i reati fine nonostante essi costituiscano,come evidenziato dal Giudice della cognizione in entrambe le sentenze,espressione della stessa strategia perseguita dalla società foggiana e siano statiposti in essere con identico metodo intimidatorio nei confronti di identici bersagli.2.5.

Con memoria tempestivamente depositata la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza delle censure sviluppate nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di tutte le censurededotte, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica dellequestioni poste, che o non denunciano alcuno dei vizi previsti dall’art. 606 cod.proc. pen., risolvendosi nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi inquesta sede, oppure evidenziano criticità motivazionali manifestamente nonravvisabili..2.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazionepresuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale,già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandilinee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempoviolazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita oad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondocontingenti opportunità (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.266615).La prova di questa particolare previsione - ritenuta meritevole di untrattamento sanzionatorio più mite per la minore capacità a delinqueredimostrata da chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singoloimpulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, impone «unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice dimerito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento delgiudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamento dei fatti.Quanto al riconoscimento della continuazione tra più reati associativi, lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora sia riconosciutal'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare ilvincolo della continuazione tra dette violazioni solo a seguito di una specificaindagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla lorocontinuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, deiprogrammi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loroformazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della naturapermanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e dellecondotte criminose (Sez. 3 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 eSez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, P.v. 271569).3.

L’ordinanza impugnata, puntualmente applicando gli esposti principi efornendo adeguata motivazione strettamente ancorata agi elementi fattualiaccertati in sede di cognizione, è pervenuta, infatti, alla conclusione di escluderel'identità del medesimo disegno criminoso valorizzando, come già illustrato,elementi di indubbia pregnanza, sintetizzabili come segue.- la distanza ultraventennale tra le epoche di consumazione dei reatiassociativi e dei rispettivi scopo già unificati ex art. 81, secondo comma, cod.pen. dal giudice della cognizione.Il reato di partecipazione all’associazione mafiosa ed i reati scopo oggettodella sentenza sub 1) sono stati commessi, rispettivamente il primo fino al 1994 isecondi tra il 1989 ed il 1992; il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed i reatisatellite oggetto della sentenza sub 2) sono stati commessi tra il 2017 ed il 2018e negli anni immediatamente precedenti, comunque, ad una distanza temporaleda quelli giudicati con la sentenza sub 1) di almeno venti anni, essendo statoaccertato il versamento in suo favore di compensi da parte del sodalizio solo neiperiodi di detenzione immediatamente precedenti al 2017.- I ripetuti prolungati periodi di detenzione patiti da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellungo intervallo temporale che separa i reati oggetto della richiesta dicontinuazione e la consumazione durante i residui periodi di libertà di reatiestranei dal contesto associativo mafioso, quindi oggettivamente sintomatici delvenir meno dell’inziale determinazione criminosa e dell’insorgere di nuove eautonome spinte psicologiche a commettere reati diversi da quelli commessi inprecedenza.D’altra parte, la sentenza sub 2) ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva per uncerto periodo di tempo operato in proprio compendo redditizie attività illecite nelsettore degli stupefacenti.- L’accertato mutamento della compagnine associativa.4.

A tale apparto giustificativo, completo, privo di aporie logiche e conformeai principi giuridici in materia di continuazione , i l r icorrente hainammissibilmente opposto una diversa ricostruzione dei fatti accertati allesentenze irrevocabili, prospettando come più plausibile la perduranza del vincoloassociativo durante l’intero arco temporale che separa in reati da unificare: nonsolo nei periodi di detenzione ma anche in quelli di libertà in cui [OSCURATO:PERSONA] si eradedicato alla consumazione di reati estranei all’appartenenza alla “societàfoggiana”.Quanto alla censura relativa all’onere di allegazione, la Corte distrettuale,lungi dall’attribuire peso decisivo al suo mancato assolvimento, si è limitata adevidenziare, a soli fini rafforzativi del percorso motivazionale, la mancataprospettazione di elementi dimostrativi del disegno criminoso, in sintonia con ilconsolidato principio giurisprudenziale in forza del quale il, è onere delcondannato che chiede l’applicazione "in executivis" della disciplina del reatocontinuato indicare gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a unapreventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando algiudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali siadesumibile il medesimo disegno criminoso, anche se non configurandosi un oneregiuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzatanegativamente dal giudice (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284970 – 01; Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 - 01).5.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per iprofili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000)- di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragionedelle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Bari harigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati giudicati da due sentenze di condannaemesse:1) dalla Corte di assise di appello di Bari, in data 15 luglio 1997, conriferimento ai reati di associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravatadal metodo e dalla finalità mafiosa, commessi dal dicembre 1989 a settembre1992;2) dalla Corte di appello di Bari, in data 12 luglio 2024, con riferimento aireati estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa commessi tral'ottobre del 2017 ed il gennaio 2018 e il reato di associazione di stampo mafiosoaccertato sino al 3 maggio 2022.A ragione della decisione osserva che ostano all'accoglimento della richiesta:- il macroscopico intervallo temporale che si frappone fra il primo ed ilsecondo segmento della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso;- la consistenza dei periodi di detenzione sofferti tra i due citati segmenti;- la consumazione nell'intervallo temporale tra il più risalente segmento èquello più recente di condotte delittuose che esulano dal contesto associativo- il mutamento della compagine associativa nel corso di tale ampio lassotemporale;- l'assenza di altri specifici elementi a sostegno dell'istanza in assolvimentodell'onere di allegazione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, articolando quattro motivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. 671 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.Lamenta che l'ordinanza impugnata, discostandosi dai principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di continuazione tra i reati associativi distampo mafioso - che impongono, ai fini dell’accertamento dell'unicità delmomento deliberativo e della sua successiva attuazione, di valorizzare la naturadei vari sodalizi, la loro concreta operatività e la loro continuità del tempo - nonha considerato che [OSCURATO:PERSONA], secondo l’accertamento delle sentenze di merito,dopo avere aderito all’organizzazione denominata “società foggiana” hamantenuto nel tempo lo stesso ruolo.Erroneamente sono stati considerati fatti interruttivi della permanenzal'intervallo temporale tra le condotte associative accertate ed i periodi prolungatidi detenzione carcerarie patite dal condannato in tale lasso temporale; risulta,infatti, accertato in sede cognitiva che [OSCURATO:PERSONA] è sempre rimasto un punto diriferimento del sodalizio, anche durante i periodi di carcerazione, tanto dacontinuare a ricevere lo stipendio e a riprendere, una volta scarcerato, il ruoloricoperto durante il precedente periodo di libertà, occupandosi degli aspetti piùrilevanti della vita del clan.Non assume rilevanza ostativa nemmeno la mutazione della compagineassociativa, avendo le sentenze di merito stabilito che la “società foggiana” haoperato nel tempo con fisiologici adattamenti della propria composizione.2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilodel travisamento della prova.Evidenzia che l'ordinanza impugnata ha dato per accertate circostanze,come la cesura del disegno criminoso a seguito della detenzione e l'autonomiadelle condotte delittuose poste in essere tra una carcerazione e l’altra, smentite,in modo chiaro e incontrovertibile, dalle sentenze di condanna che hannoricostruito in modo continuativo le condotte tenute nel tempo dal ricorrente.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento all'applicazione dei principi in materia di onere di allegazione e aipoteri istruttori del giudice dell'esecuzione.Lamenta che l'ordinanza impugnata si è posta in contrasto con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il condannato non ègravato da un onere giuridico, ma ha solo un interesse all’applicazione delladisciplina della continuazione.In ogni caso, il Giudice dell’esecuzione si è ingiustificatamente discostatodagli accertamenti dei Giudici della cognizione senza motivare specificamente leragioni di tale divergenza.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge per l'omessaconsiderazione della giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione trareati fine ed associazioni mafiose.La Corte distrettuale non ha spiegato le ragioni per cui il diniego dellacontinuazione ha riguardato anche i reati fine nonostante essi costituiscano,come evidenziato dal Giudice della cognizione in entrambe le sentenze,espressione della stessa strategia perseguita dalla società foggiana e siano statiposti in essere con identico metodo intimidatorio nei confronti di identici bersagli.2.5. Con memoria tempestivamente depositata la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza delle censure sviluppate nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di tutte le censurededotte, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica dellequestioni poste, che o non denunciano alcuno dei vizi previsti dall’art. 606 cod.proc. pen., risolvendosi nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi inquesta sede, oppure evidenziano criticità motivazionali manifestamente nonravvisabili..2. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la continuazionepresuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale,già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandilinee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempoviolazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita oad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondocontingenti opportunità (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv.266615).La prova di questa particolare previsione - ritenuta meritevole di untrattamento sanzionatorio più mite per la minore capacità a delinqueredimostrata da chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singoloimpulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate, impone «unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Detto accertamento, infine, è rimesso all'apprezzamento del giudice dimerito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento delgiudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamento dei fatti.Quanto al riconoscimento della continuazione tra più reati associativi, lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora sia riconosciutal'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare ilvincolo della continuazione tra dette violazioni solo a seguito di una specificaindagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla lorocontinuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, deiprogrammi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loroformazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della naturapermanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e dellecondotte criminose (Sez. 3 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106 eSez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, P.v. 271569).3. L’ordinanza impugnata, puntualmente applicando gli esposti principi efornendo adeguata motivazione strettamente ancorata agi elementi fattualiaccertati in sede di cognizione, è pervenuta, infatti, alla conclusione di escluderel'identità del medesimo disegno criminoso valorizzando, come già illustrato,elementi di indubbia pregnanza, sintetizzabili come segue.- la distanza ultraventennale tra le epoche di consumazione dei reatiassociativi e dei rispettivi scopo già unificati ex art. 81, secondo comma, cod.pen. dal giudice della cognizione.Il reato di partecipazione all’associazione mafiosa ed i reati scopo oggettodella sentenza sub 1) sono stati commessi, rispettivamente il primo fino al 1994 isecondi tra il 1989 ed il 1992; il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed i reatisatellite oggetto della sentenza sub 2) sono stati commessi tra il 2017 ed il 2018e negli anni immediatamente precedenti, comunque, ad una distanza temporaleda quelli giudicati con la sentenza sub 1) di almeno venti anni, essendo statoaccertato il versamento in suo favore di compensi da parte del sodalizio solo neiperiodi di detenzione immediatamente precedenti al 2017.- I ripetuti prolungati periodi di detenzione patiti da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dellungo intervallo temporale che separa i reati oggetto della richiesta dicontinuazione e la consumazione durante i residui periodi di libertà di reatiestranei dal contesto associativo mafioso, quindi oggettivamente sintomatici delvenir meno dell’inziale determinazione criminosa e dell’insorgere di nuove eautonome spinte psicologiche a commettere reati diversi da quelli commessi inprecedenza.D’altra parte, la sentenza sub 2) ha accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva per uncerto periodo di tempo operato in proprio compendo redditizie attività illecite nelsettore degli stupefacenti.- L’accertato mutamento della compagnine associativa.4. A tale apparto giustificativo, completo, privo di aporie logiche e conformeai principi giuridici in materia di continuazione , i l r icorrente hainammissibilmente opposto una diversa ricostruzione dei fatti accertati allesentenze irrevocabili, prospettando come più plausibile la perduranza del vincoloassociativo durante l’intero arco temporale che separa in reati da unificare: nonsolo nei periodi di detenzione ma anche in quelli di libertà in cui [OSCURATO:PERSONA] si eradedicato alla consumazione di reati estranei all’appartenenza alla “societàfoggiana”.Quanto alla censura relativa all’onere di allegazione, la Corte distrettuale,lungi dall’attribuire peso decisivo al suo mancato assolvimento, si è limitata adevidenziare, a soli fini rafforzativi del percorso motivazionale, la mancataprospettazione di elementi dimostrativi del disegno criminoso, in sintonia con ilconsolidato principio giurisprudenziale in forza del quale il, è onere delcondannato che chiede l’applicazione "in executivis" della disciplina del reatocontinuato indicare gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a unapreventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando algiudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali siadesumibile il medesimo disegno criminoso, anche se non configurandosi un oneregiuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzatanegativamente dal giudice (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284970 – 01; Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 - 01).5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per iprofili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000)- di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragionedelle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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