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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34210/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di LOVATELLI [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna, in data 22 settembre 2021, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con decreto del 2 agosto 2021.

2. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto inammissibile detta richiesta in quanto l'atto di impugnazione trasmesso mediante pec dal difensore del LOVATELLI è privo della sottoscrizione digitale degli allegati in violazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 6 sexies, lett. b) del d.l. 137/2020, così come convertito dalla legge 176/2020.

3. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione ed errata interpretazione dall'art. 2441, connma 6 sexies, lett. b) del d.l. 137/2020.

I giudici del riesame hanno erroneamente ritenuto che la predetta disposizione si applichi anche in caso di allegazione di copia informatica per immagine di atti già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari (nel caso di specie decreto di sequestro preventivo, verbale di esecuzione del sequestro preventivo e relativa relata di notifica).

La motivazione impugnata viola l'art. 24 Cost. ed il principio del favor impugnationis in quanto i documenti allegati dalla difesa non erano documenti nuovi provenienti dalla parte ma atti del procedimento estrapolati dal fascicolo per una più agevole lettura da parte del Tribunale del Riesame -cd. copia di cortesia-.

In subordine il ricorrente chiede sollevarsi questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6 sexies, lett. b) del d.l. 137/2020 per contrasto del principio di inviolabilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. nella parte in cui detta norma non prevede che la sanzione di inammissibilità sia circoscritta a documenti non facenti parte del fascicolo del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

Pienamente conforme alla disciplina di legge è, infatti, la declaratoria di inammissibilità del riesame proposto in via telematica in ragione della mancata sottoscrizione in forma digitale dei documenti allegati al gravame.

2. Il Tribunale del Riesame ha correttamente interpretato l'art. 24, comma 6 sexies, lett. b) del d.l. 137/2020 nella parte in cui prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando le copie informatiche per immagine allegate al gravame non vengano sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

Tale norma non prevede, infatti, alcuna deroga all'obbligo di sottoscrizione digitale connessa alla natura del documento allegato all'impugnazione, inderogabilità frutto della ragionevole scelta del legislatore di onerare la parte di garantire la legittima «provenienza» del documento che intende allegare, con un rigore formale che trova fondamento proprio in considerazione della natura telematica della impugnazione prevista in via straordinaria dalla normativa emergenziale.

Il presupposto di inammissibilità previsto dalla norma oggetto di scrutinio è, quindi, connesso all'inderogabile rispetto delle formalità previste dall'art. 24 citato, senza alcun rilievo al concreto contenuto dell'atto allegato; di conseguenza è priva di pregio la doglianza del ricorrente secondo cui il dovere di sottoscrizione verrebbe meno in caso di allegazione di un documento già esistente agli atti del procedimento.

Appare, infatti, evidente, che il mancato rispetto delle formalità poste a garanzia della autenticità e legittima provenienza del documento allegato, esclude ab origine la possibilità per il Giudice procedente di procedere all'analisi del contenuto del documento stesso; correttamente il Tribunale del Riesame non ha, quindi, effettuato alcuna valutazione del contenuto degli atti allegati dalla difesa, valutazione non esperibile in presenza di atti privi dei necessari pre- requisiti formali previsti dalla normativa emergenziale a pena di inammissibilità.

La sottoscrizione in forma digitale di qualsiasi tipo di atto allegato all'impugnazione è, dunque, espressamente richiesta dal legislatore a pena di inammissibilità e nessuna sanatoria può intervenire sul punto.

Trattandosi di una attività di parte, produttiva di importanti ed immediati effetti processuali, l'ordinamento pretende sin dal momento in cui viene effettuata l'allegazione, la sua attribuibilità in modo certo al soggetto legittimato alla presentazione dell'impugnazione, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare; la sottoscrizione digitale degli allegati è, pertanto, imprescindibile sia per renderne certa la provenienza sia per garantire il perfezionamento dello stesso atto di impugnazione del quale il difensore assume la paternità, conferendogli effetti giuridici.

3. Di conseguenza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6 sexies, lett. b) del dl. 137/2020, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione appare manifestamente infondata.

Ciò in quanto non è ravvisabile menomazione alcuna del diritto di difesa nell'apposizione di precisi limiti formali all'esercizio del diritto di allegazione di documenti: il legislatore invero, a fronte della insopprimibile esigenza di disciplinare lo svolgimento del processo e di garantire il controllo formale dell'autenticità delle produzioni documentali, ben può assoggettare la parte all'onere di rispettare rigide formalità esecutive.

La strutturazione dell'art. 24 citato -che ricollega la sanzione di inammissibilità della richiesta alla mancata sottoscrizione dei documenti digitali allegati- non è, di per sé, lesiva di garanzie costituzionali, non apparendo la scelta legislativa irrazionale, né essendo suscettibile di un'unica e costituzionalmente necessitata soluzione alternativa.

Parimenti la norma de qua non urta contro l'art.3 Cost. in quanto non crea disparità tra cittadini in eguale situazione in quanto il predetto onere di sottoscrizione opera nei confronti di tutte le parti processuali.

4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di LOVATELLI [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna, in data 22 settembre 2021, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con decreto del 2 agosto 2021. 2. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto inammissibile detta richiesta in quanto l'atto di impugnazione trasmesso mediante pec dal difensore del LOVATELLI è privo della sottoscrizione digitale degli allegati in violazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 6 sexies, lett. b) del d.l. 137/2020, così come convertito dalla legge 176/2020. 3. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione ed errata interpretazione dall'art. 2441, connma 6 sexies, lett. b) del d.l. 137/2020. I giudici del riesame hanno erroneamente ritenuto che la predetta disposizione si applichi anche in caso di allegazione di copia informatica per immagine di atti già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari (nel caso di specie decreto di sequestro preventivo, verbale di esecuzione del sequestro preventivo e relativa relata di notifica). La motivazione impugnata viola l'art. 24 Cost. ed il principio del favor impugnationis in quanto i documenti allegati dalla difesa non erano documenti nuovi provenienti dalla parte ma atti del procedimento estrapolati dal fascicolo per una più agevole lettura da parte del Tribunale del Riesame -cd. copia di cortesia-. In subordine il ricorrente chiede sollevarsi questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6 sexies, lett. b) del d.l. 137/2020 per contrasto del principio di inviolabilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost. nella parte in cui detta norma non prevede che la sanzione di inammissibilità sia circoscritta a documenti non facenti parte del fascicolo del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. Pienamente conforme alla disciplina di legge è, infatti, la declaratoria di inammissibilità del riesame proposto in via telematica in ragione della mancata sottoscrizione in forma digitale dei documenti allegati al gravame. 2. Il Tribunale del Riesame ha correttamente interpretato l'art. 24, comma 6 sexies, lett. b) del d.l. 137/2020 nella parte in cui prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando le copie informatiche per immagine allegate al gravame non vengano sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Tale norma non prevede, infatti, alcuna deroga all'obbligo di sottoscrizione digitale connessa alla natura del documento allegato all'impugnazione, inderogabilità frutto della ragionevole scelta del legislatore di onerare la parte di garantire la legittima «provenienza» del documento che intende allegare, con un rigore formale che trova fondamento proprio in considerazione della natura telematica della impugnazione prevista in via straordinaria dalla normativa emergenziale. Il presupposto di inammissibilità previsto dalla norma oggetto di scrutinio è, quindi, connesso all'inderogabile rispetto delle formalità previste dall'art. 24 citato, senza alcun rilievo al concreto contenuto dell'atto allegato; di conseguenza è priva di pregio la doglianza del ricorrente secondo cui il dovere di sottoscrizione verrebbe meno in caso di allegazione di un documento già esistente agli atti del procedimento. Appare, infatti, evidente, che il mancato rispetto delle formalità poste a garanzia della autenticità e legittima provenienza del documento allegato, esclude ab origine la possibilità per il Giudice procedente di procedere all'analisi del contenuto del documento stesso; correttamente il Tribunale del Riesame non ha, quindi, effettuato alcuna valutazione del contenuto degli atti allegati dalla difesa, valutazione non esperibile in presenza di atti privi dei necessari pre- requisiti formali previsti dalla normativa emergenziale a pena di inammissibilità. La sottoscrizione in forma digitale di qualsiasi tipo di atto allegato all'impugnazione è, dunque, espressamente richiesta dal legislatore a pena di inammissibilità e nessuna sanatoria può intervenire sul punto. Trattandosi di una attività di parte, produttiva di importanti ed immediati effetti processuali, l'ordinamento pretende sin dal momento in cui viene effettuata l'allegazione, la sua attribuibilità in modo certo al soggetto legittimato alla presentazione dell'impugnazione, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilità, che solo la firma può dare; la sottoscrizione digitale degli allegati è, pertanto, imprescindibile sia per renderne certa la provenienza sia per garantire il perfezionamento dello stesso atto di impugnazione del quale il difensore assume la paternità, conferendogli effetti giuridici. 3. Di conseguenza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6 sexies, lett. b) del dl. 137/2020, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione appare manifestamente infondata. Ciò in quanto non è ravvisabile menomazione alcuna del diritto di difesa nell'apposizione di precisi limiti formali all'esercizio del diritto di allegazione di documenti: il legislatore invero, a fronte della insopprimibile esigenza di disciplinare lo svolgimento del processo e di garantire il controllo formale dell'autenticità delle produzioni documentali, ben può assoggettare la parte all'onere di rispettare rigide formalità esecutive. La strutturazione dell'art. 24 citato -che ricollega la sanzione di inammissibilità della richiesta alla mancata sottoscrizione dei documenti digitali allegati- non è, di per sé, lesiva di garanzie costituzionali, non apparendo la scelta legislativa irrazionale, né essendo suscettibile di un'unica e costituzionalmente necessitata soluzione alternativa. Parimenti la norma de qua non urta contro l'art.3 Cost. in quanto non crea disparità tra cittadini in eguale situazione in quanto il predetto onere di sottoscrizione opera nei confronti di tutte le parti processuali. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della
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