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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 33495/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 21/01/2022 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Monza in data 08/02/2021, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reato di cui ai capi A) (artt.110, 640 cod. pen.) e la sola Compare anche per i reati di cui ai capi B) (artt. 110, 640 cod. pen.) e C) (artt. 81 cpv., 110, 367 e 61, n. 2 cod. pen.).

Al riguardo, i ricorrenti con due motivi lamentano:

1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie contestata.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza degli imputati, sicché la pretesa violazione della legge penale sostanziale risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità.

In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto l'idoneità della condotta posta in essere dai prevenuti ad integrare l'elemento oggettivo della fattispecie di truffa sulla scorta di una valutazione concreta avente ad oggetto gli effetti sulla persona offesa delle azioni artificiose e raggiranti realizzate, a nulla valendo in tal senso l'idoneità in astratto dei mezzi impiegati al fine di indurre in errore la vittima.

In tal senso, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta (Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016, Rv. 267380), sicché una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Rv.274299).

Peraltro, il motivo in esame risulta vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione concorsuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al delitto di truffa contestato alla Compare.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la pronuncia oggetto di gravame risulta corredata da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di responsabilità concorsuale, con la conseguenza che la presunta violazione di legge si traduce in una censura volta alla proposizione di una ricostruzione alternativa della fattispecie concreta, già idoneamente svolta dai giudici di merito e non rivisitabile in sede di legittimità.

In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto la rilevanza penale della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso del reato sulla scorta della valutazione completa e complessiva degli elementi in atti, in quali, in quanto aventi natura indiziaria, sono stati correttamente apprezzati alla luce dei criteri dettati dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

In tal senso, l'iter logico giuridico adottato dai giudici di merito ai fini della valutazione di detti elementi, di cui si da conto nella motivazione delle pronunce di merito, risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale Ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, Rv. 280414).

Ciò rilevato, correttamente i giudici di prime e seconde cure hanno fondato l'affermazione di responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] in forza della ritenuta efficacia agevolativa della condotta alla realizzazione del fatto criminoso nonché della consapevolezza e condivisione dell'azione illecita.

In tal senso, le pronunce di merito hanno correttamente apprezzato il contributo fornito dal prevenuto alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Rv. 260235).

2. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 21/01/2022 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Monza in data 08/02/2021, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reato di cui ai capi A) (artt.110, 640 cod. pen.) e la sola Compare anche per i reati di cui ai capi B) (artt. 110, 640 cod. pen.) e C) (artt. 81 cpv., 110, 367 e 61, n. 2 cod. pen.). Al riguardo, i ricorrenti con due motivi lamentano: 1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie contestata. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità in punto di colpevolezza degli imputati, sicché la pretesa violazione della legge penale sostanziale risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto l'idoneità della condotta posta in essere dai prevenuti ad integrare l'elemento oggettivo della fattispecie di truffa sulla scorta di una valutazione concreta avente ad oggetto gli effetti sulla persona offesa delle azioni artificiose e raggiranti realizzate, a nulla valendo in tal senso l'idoneità in astratto dei mezzi impiegati al fine di indurre in errore la vittima. In tal senso, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta (Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016, Rv. 267380), sicché una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, né vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa (Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, Rv.274299). Peraltro, il motivo in esame risulta vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello e vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione concorsuale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al delitto di truffa contestato alla Compare. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la pronuncia oggetto di gravame risulta corredata da un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di responsabilità concorsuale, con la conseguenza che la presunta violazione di legge si traduce in una censura volta alla proposizione di una ricostruzione alternativa della fattispecie concreta, già idoneamente svolta dai giudici di merito e non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto la rilevanza penale della condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso del reato sulla scorta della valutazione completa e complessiva degli elementi in atti, in quali, in quanto aventi natura indiziaria, sono stati correttamente apprezzati alla luce dei criteri dettati dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. In tal senso, l'iter logico giuridico adottato dai giudici di merito ai fini della valutazione di detti elementi, di cui si da conto nella motivazione delle pronunce di merito, risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale Ai fini della configurabilità del reato di truffa, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato "ex post" ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero la stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, Rv. 280414). Ciò rilevato, correttamente i giudici di prime e seconde cure hanno fondato l'affermazione di responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] in forza della ritenuta efficacia agevolativa della condotta alla realizzazione del fatto criminoso nonché della consapevolezza e condivisione dell'azione illecita. In tal senso, le pronunce di merito hanno correttamente apprezzato il contributo fornito dal prevenuto alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Rv. 260235). 2. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in
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