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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 36/2021

ECLI:EU:T:2021:818
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0256 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 24 novembre 2021 ( *1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo» Nella causa T‑256/19,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente a Damasco (Siria), rappresentato da L. Cloquet, avvocato, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da S. Kyriakopoulou e

V. Piessevaux, in qualità di agenti, convenuto, avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 132, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2020, L 168, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, L. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2020, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso [ omissis ] 12 Con la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255 ( GU 2019, L 18 I, pag. 13), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento n. 36/2012 ( GU 2019, L 18 I, pag. 4) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali»), il nome del ricorrente è stato inserito nella riga 270 della tabella A degli elenchi dei nomi delle persone, delle entità e degli organismi sottoposti alle misure restrittive di cui all’allegato I della decisione 2013/255 e all’allegato II del regolamento n. 36/2012 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»), con la seguente motivazione: «Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana, tra l’altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] e di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], una joint venture coinvolta nello sviluppo di [OSCURATO:PERSONA], un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime.

In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA] trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene». [ omissis ] 16 Il 17 maggio 2019, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/806, che modifica la decisione 2013/255 ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), la quale ha prorogato l’applicazione di quest’ultima decisione fino al 1 o giugno 2020; in pari data, il Consiglio ha altresì adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798, che attua il regolamento n. 36/2012 ( GU 2019, L 132, pag. 1 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2019»).

Il nome del ricorrente è stato mantenuto alla riga 270 della tabella A degli elenchi in questione sulla base di una motivazione identica a quella contenuta negli atti iniziali (in prosieguo: la «motivazione del 2019»). [ omissis ] 21 Il 28 maggio 2020, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/719, che modifica la decisione 2013/255 ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), la quale ha prorogato l’applicazione di quest’ultima decisione fino al 1 o giugno 2021, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716, che attua il regolamento n. 36/2012 ( GU 2020, L 168, pag. 1 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2020»).

Il nome del ricorrente è stato mantenuto alla riga 270 della tabella A degli elenchi in questione con una motivazione in parte diversa da quella esposta negli atti di mantenimento del 2019 (in prosieguo: la «motivazione del 2020»).

Il Consiglio ha giustificato l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti adducendo la seguente motivazione: «Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana, tra l’altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] e, fino al maggio 2019[,] di presidente del consiglio di amministrazione della “[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]]”, una joint venture coinvolta nello sviluppo di [OSCURATO:PERSONA], un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime.

Trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali.

Il [30 gennaio 2020] ha fondato la società [OSCURATO:PERSONA] con e [per conto] di [OSCURATO:PERSONA]». [ omissis ] Procedimento e conclusioni delle parti 23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi, diretto all’annullamento degli atti iniziali, nella parte in cui essi lo riguardano. 24 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2019, il ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, ha adattato il ricorso, cosicché quest’ultimo è diretto altresì all’annullamento degli atti di mantenimento del 2019, nella parte in cui essi lo riguardano.

Il ricorrente ha parimenti ribadito i capi delle conclusioni contenuti nel ricorso. 25 L’8 agosto 2019, il Consiglio ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso e le osservazioni sulla prima memoria di adattamento. 26 La replica è stata depositata il 1 o ottobre 2019. 27 Con decisione del 17 ottobre 2019, il presidente del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha riattribuito la causa a un nuovo giudice relatore, assegnato alla Quarta Sezione. 28 La controreplica è stata depositata l’8 gennaio 2020. 29 La fase scritta del procedimento si è conclusa l’8 gennaio 2020. 30 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, il 22 luglio 2020 il Tribunale ha chiesto al Consiglio di rispondere a una serie di quesiti.

Il Consiglio ha risposto ai quesiti nel termine impartito. 31 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2020, il ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, ha adattato una seconda volta il ricorso, cosicché quest’ultimo è diretto altresì all’annullamento degli atti di mantenimento del 2020, nella parte in cui essi lo riguardano.

Il ricorrente ha parimenti ribadito i capi delle conclusioni contenuti nel ricorso nonché nella prima memoria di adattamento e ha presentato nuovi argomenti. 32 Il 2 ottobre 2020, il Consiglio ha presentato le sue osservazioni sulla seconda memoria di adattamento. 33 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 22 ottobre 2020. 34 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare gli atti iniziali, gli atti di mantenimento del 2019 e gli atti di mantenimento del 2020 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») nella parte in cui essi lo riguardano; – condannare il Consiglio alle spese. 35 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese; – in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli gli atti impugnati nella parte in cui riguardano il ricorrente, ordinare il mantenimento degli effetti della decisione di esecuzione 2019/87 nonché delle decisioni 2019/806 e 2020/719, nella parte in cui esse riguardano il ricorrente, sino al momento in cui produrrà effetti l’annullamento dei regolamenti di esecuzione 2019/85, 2019/798 e 2020/716 nella parte in cui riguardano il ricorrente.

In diritto [ omissis ] Sul primo motivo di ricorso, relativo a errori di valutazione 82 In primo luogo, il ricorrente nega di essere un imprenditore di spicco che opera in Siria.

A tale riguardo, egli contesta gli elementi presi in considerazione dal Consiglio ai fini dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione.

In particolare, il ricorrente sostiene di essere un semplice dipendente presso la [OSCURATO:PERSONA] JSC.

Egli riconosce di essere stato incaricato, nell’ambito delle sue funzioni, di rappresentare la [OSCURATO:PERSONA] nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] JSC (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e di aver rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione di quest’ultima società.

Sostiene tuttavia di essersi dimesso dal suo posto presso la [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, nell’ambito delle sue funzioni, non rappresenta più tale società come membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].

In tal senso, il ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non è una joint venture che beneficia del sostegno del regime e che, nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA], egli non ha sfruttato terreni espropriati appartenenti a persone sfollate a causa del conflitto in Siria, il che avrebbe impedito loro di ritornare alle proprie case.

Nella replica, egli sostiene che i terreni sui quali il progetto [OSCURATO:PERSONA] sarà sviluppato non sono stati teatro di scontri tra le forze dell’opposizione e il regime siriano e che i quartieri di Damasco (Siria) situati in tale zona non sono mai stati distrutti durante il conflitto armato che ha avuto luogo in Siria.

Infine, egli nega di detenere una qualsiasi partecipazione nella joint venture [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il ricorrente nega, da un lato, di detenere una partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, di essere socio fondatore di tale società, poiché, prima che la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] producesse i suoi effetti, egli è stato sostituito come fondatore e azionista. 83 In secondo luogo, relativamente agli atti di mantenimento del 2020, il ricorrente contesta il nuovo punto della motivazione per l’inserimento del suo nome e sostiene, al riguardo, che la sua qualità presso la [OSCURATO:PERSONA] OPLLC non è tale da conferirgli lo status di imprenditore di spicco che opera in Siria, poiché tale società dispone di un capitale esiguo e opera in un settore di attività limitato.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe una succursale o una controllata della [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbe sostenuta da quest’ultima o dal sig.

Foz. 84 In terzo luogo, il ricorrente nega di avere un legame con il regime siriano. 85 In quarto luogo, il ricorrente sostiene che nessuno degli allegati del documento WK 50/2019 INIT fa riferimento al suo presunto legame con il regime siriano, ma che tali allegati riguardano principalmente il sig.

Foz. 86 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente.

Considerazioni preliminari [ omissis ] 94 Occorre ricordare, come risulta dai punti 50 e 51 supra, che l’inserimento del nome del ricorrente è fondato, da un lato, sul criterio definito al paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 27 e dell’articolo 28 della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e al paragrafo 1 bis, lettera a), dell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828 (criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria), e, dall’altro, sul criterio definito al paragrafo 1 dell’articolo 27 e dell’articolo 28 della suddetta decisione e al paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 15 del suddetto regolamento (criterio dell’associazione con il regime). [ omissis ] Sullo status di imprenditore di spicco che opera in Siria 115 Occorre verificare se l’insieme degli elementi di prova addotti dal Consiglio soddisfi l’onere della prova ad esso incombente in forza della giurisprudenza ricordata al punto 89 supra e costituisca quindi un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per suffragare il primo punto della motivazione per l’inserimento. 116 A tale riguardo, il Consiglio ha ritenuto che il ricorrente sia un imprenditore di spicco che opera in Siria per via degli interessi e delle attività del medesimo in molteplici settori dell’economia siriana.

Quanto agli atti iniziali e agli atti di mantenimento del 2019, gli elementi di prova addotti dal Consiglio nel documento WK 50/2019 INIT si riferiscono a tre attività, ossia il suo status di socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA], poi il suo status di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], joint venture coinvolta nel progetto [OSCURATO:PERSONA], e, infine, le sue funzioni presso la [OSCURATO:PERSONA] che sono legate al suo status di presidente del consiglio di amministrazione succitato.

Quanto agli atti di mantenimento del 2020, oltre alle attività summenzionate, gli elementi di prova complementari addotti dal Consiglio nel documento WK 3599/2020 REV 1 fanno riferimento alla creazione da parte del ricorrente della [OSCURATO:PERSONA], con il sig.

Foz e per conto di quest’ultimo. 117 Occorre pertanto esaminare ciascuno di tali elementi. – Sullo status di socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA] 118 Per quanto riguarda il punto della motivazione figurante negli atti impugnati relativo allo status di socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA], dagli elementi di prova derivanti dai siti Internet «Aliqtisadi», «[OSCURATO:PERSONA]» e «7al.net» emerge che il ricorrente è socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, il sito Internet «7al.net» precisa che il Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano ha ratificato lo Statuto della [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente detiene il 10% delle quote. 119 A tale proposito, da un lato, il ricorrente nega di detenere una partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che, in ogni caso, essa sarebbe minoritaria.

A sostegno della sua affermazione, egli produce la prima versione dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], datata 22 febbraio 2018 e firmata dalla direzione delle imprese siriana, e il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA], del 28 maggio 2018.

Dall’altro lato, il ricorrente nega di essere un fondatore della [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che, prima che la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] producesse i suoi effetti, la società B l’aveva sostituito come socio fondatore. 120 Occorre rilevare che il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA], del 28 maggio 2018, indica come fondatori dell’impresa il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società B. Inoltre, da esso risulta che la società B è azionista della [OSCURATO:PERSONA] insieme al sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il nome del ricorrente non vi è invece menzionato.

Tuttavia, la prima versione dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], datata 22 febbraio 2018 e firmata dalla direzione delle imprese siriana, designa il ricorrente come fondatore e socio della [OSCURATO:PERSONA] e indica che questi possiede il 10% del capitale dell’impresa.

A tale riguardo, si deve rilevare che il ricorrente non ha dimostrato che lo Statuto del 22 febbraio 2018 della [OSCURATO:PERSONA] non avesse prodotto effetti giuridici tra la data dello stesso e la data del certificato di iscrizione del 28 maggio 2018, tenuto conto del fatto che la società non sarebbe stata costituita nonostante che il suo Statuto sia stato ratificato dalla direzione delle imprese siriana.

In udienza, egli ha invece confermato che non si trattava di una prima versione, bensì dello Statuto definitivo della [OSCURATO:PERSONA], in attesa di essere registrato presso la direzione delle imprese siriana.

Infine, il ricorrente riconosce di non aver fornito una prova relativa al trasferimento del suo titolo alla società B, designata come socio fondatore nel certificato di iscrizione del 28 maggio 2018.

Orbene, è necessario ricordare che il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi in questione per via del suo status di socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] e non in quanto semplice azionista.

In ogni caso, il ricorrente si contraddice nelle sue memorie, poiché, pur negando di essere azionista, riconosce al contempo di esserlo sostenendo di essere solo un azionista di minoranza.

Oltretutto, occorre aggiungere, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, che gli elementi di prova derivanti dai siti Internet «Aliqtisadi» e «[OSCURATO:PERSONA]», tratti dal documento WK 3599/2020 REV 1, indicano che il ricorrente è socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA]. 121 Da quanto precede risulta che il ricorrente non è riuscito a rimettere in discussione il punto della motivazione secondo cui egli era socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA] al momento della costituzione della stessa il 22 febbraio 2018.

Pertanto, il punto della motivazione per l’inserimento relativo al fatto che il ricorrente è socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA], presente negli atti impugnati, è fondato. – Sullo status di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] [ omissis ] 127 In secondo luogo, quanto agli atti di mantenimento del 2020, occorre rilevare che, per quanto riguarda il punto della motivazione relativo allo status del ricorrente quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi in questione citando proprio la data delle dimissioni dedotta dall’interessato, vale a dire il maggio 2019.

Ciò significa che il Consiglio ha riconosciuto come dimostrato il fatto che il ricorrente non era più, dal maggio 2019, presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. 128 Orbene, dalla giurisprudenza risulta che la circostanza che una persona abbia cessato di esercitare le proprie funzioni presso una struttura non implica, di per sé, che tali precedenti funzioni siano irrilevanti, in quanto le sue attività passate potrebbero influenzare il suo comportamento.

La giurisprudenza ha peraltro precisato che, considerate isolatamente, le precedenti funzioni di una persona non possono giustificare l’inserimento del nome della stessa negli elenchi in questione.

Ove il Consiglio intendesse fondarsi sulle attività passate di detta persona, esso sarebbe infatti tenuto ad addurre indizi seri e concordanti che consentano ragionevolmente di ritenere che quest’ultima mantenga legami con la struttura presso cui era impiegata alla data di adozione dell’atto impugnato, i quali giustifichino l’inserimento del suo nome negli elenchi, dopo la cessazione delle sue attività presso tale struttura (v., per analogia, sentenze del 6 settembre 2013, Bateni/Consiglio, T‑42/12 e T‑181/12 , non pubblicata, EU:T:2013:409 , punti 64 e 65 , e del 18 febbraio 2016, Jannatian/Consiglio, T‑328/14 , non pubblicata, EU:T:2016:86 , punto 40 ). 129 Nel caso di specie, dal documento WK 3599/2020 REV 1 non risulta che il Consiglio abbia addotto indizi seri e concordanti, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 128 supra, che consentano ragionevolmente di ritenere che il ricorrente mantenesse legami con la struttura presso cui era impiegato alla data di adozione dell’atto impugnato.

Pertanto, il documento WK 3599/2020 REV 1 non contiene alcun elemento di prova tale da giustificare il fatto che, nonostante le dimissioni del ricorrente nel maggio 2019, occorresse mantenere tale indicazione nella motivazione per l’inserimento.

In particolare, il Consiglio non spiega né ha dimostrato in che modo il fatto che il ricorrente sia stato presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2019 giustifichi, alla data di adozione degli atti di mantenimento del 2020, l’utilizzo di tale circostanza per dimostrare il suo status di imprenditore di spicco che opera in Siria.

A tale riguardo, esso non ha dimostrato che il ricorrente mantenesse legami particolari con la [OSCURATO:PERSONA].

È altresì necessario rilevare che, in udienza, il Consiglio ha riconosciuto che il ricorrente aveva cessato le proprie funzioni dando le dimissioni, ma si è riferito unicamente alle sue altre attività commerciali per giustificare, alla luce della loro importanza, la qualificazione del ricorrente come imprenditore di spicco che opera in Siria. 130 Pertanto, si deve concludere che, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio non poteva fondarsi sul punto della motivazione relativo allo status del ricorrente quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2019 al fine di dimostrare il suo status di imprenditore di spicco che opera in Siria. – Sulla partecipazione del ricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], joint venture coinvolta nello sviluppo del progetto [OSCURATO:PERSONA], in un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime [ omissis ] 135 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la motivazione contenuta negli atti di mantenimento del 2020, è sufficiente constatare che, essendo stato stabilito, al punto 130 supra, che, al fine di dimostrare lo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria, il Consiglio non poteva fondarsi sul punto della motivazione relativo alla sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2019, esso non può, a fortiori, fondarsi sulla sua partecipazione al progetto [OSCURATO:PERSONA] in tale qualità al fine di dimostrare detto status. – Sullo status di dipendente della [OSCURATO:PERSONA] [ omissis ] 138 In secondo luogo, nell’ambito dell’esame della legittimità degli atti di mantenimento del 2020, è necessario ricordare che il ricorrente non era più presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], come constatato dal Tribunale al punto 130 supra. 139 Inoltre, dal fascicolo consta che il ricorrente è stato mantenuto nel suo posto presso la [OSCURATO:PERSONA] per circa un anno dopo la data delle sue dimissioni.

Per di più, in risposta a un quesito del Tribunale posto in udienza, il ricorrente ha precisato che il suo stipendio era stato ridotto della metà.

In particolare, il suo contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] fissava la sua retribuzione a 1.250.000 lire sterline siriane (SYP) (circa EUR 2.526,60) al mese.

Oltre a ciò, egli sostiene di non essere più tanto coinvolto nei progetti della [OSCURATO:PERSONA], alla luce del fatto che supervisiona meno progetti.

In più, nelle sue memorie e come è stato confermato in udienza, il ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione a creare la [OSCURATO:PERSONA], per via del fatto che percepiva una retribuzione dalla [OSCURATO:PERSONA] e intendeva adottare un nome commerciale vicino a quello della [OSCURATO:PERSONA], il che indica che egli non aveva piena libertà di gestire come credeva il suo progetto d’impresa.

Infine, il ricorrente ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva aiutato a trovare un avvocato che lo rappresentasse e si era fatta carico delle spese legali che egli avrebbe sostenuto nell’ambito di un ricorso avverso le misure restrittive controverse. 140 Da ciò risulta che il ricorrente mantiene effettivamente legami con la [OSCURATO:PERSONA], ma che essi sono notevolmente cambiati rispetto a quelli esistenti al momento dell’adozione degli atti iniziali e degli atti di mantenimento del 2019.

Il ricorrente sostiene infatti, senza essere contraddetto dal Consiglio, di non supervisionare più alcun progetto e che la [OSCURATO:PERSONA] l’ha autorizzato a mantenere tale impiego in attesa di trovare un’altra fonte di reddito.

Inoltre, giacché il ricorrente non è più rappresentante societario, bensì semplice dipendente della [OSCURATO:PERSONA], non si può affermare che le sue attività presso tale società facciano di lui un imprenditore di spicco.

Pertanto, si deve concludere che, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio non poteva, al fine di dimostrare lo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria, fondarsi sul suo status di dipendente presso la [OSCURATO:PERSONA]. – Sullo status di membro fondatore della [OSCURATO:PERSONA] con il sig.

Foz e per conto di quest’ultimo 141 Per quanto riguarda il nuovo punto della motivazione contenuto negli atti di mantenimento del 2020, occorre rilevare che il ricorrente ammette di aver creato la [OSCURATO:PERSONA] e lo giustifica facendo riferimento alle difficoltà di trovare un impiego a seguito dell’adozione da parte del Consiglio degli atti iniziali e degli atti di mantenimento del 2019. 142 In primo luogo, occorre osservare che la data di creazione della [OSCURATO:PERSONA] indicata nella motivazione alla base degli atti di mantenimento del 2020 non corrisponde a quella menzionata dal ricorrente nella seconda memoria di adattamento.

Nella suddetta motivazione è infatti precisato che la società è stata creata il 30 gennaio 2020, il che è confermato dall’articolo del sito Internet «Aliqtisadi».

Il ricorrente afferma invece che la società è stata costituita nel maggio 2019, solo qualche giorno prima delle sue dimissioni effettive dal suo posto di rappresentante societario presso la [OSCURATO:PERSONA], ossia il 28 maggio 2019.

Inoltre, secondo il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA], prodotto dal ricorrente, la società è stata creata il 23 maggio 2019.

Infine, anche l’attestazione della [OSCURATO:PERSONA] conferma una creazione anteriore al 30 gennaio 2020, poiché il rimborso del prestito concesso per la costituzione di tale società ha avuto inizio il 10 novembre 2019.

Tale differenza di data non è tuttavia idonea a inficiare la legittimità degli atti di mantenimento del 2020, in quanto, anche a voler ammettere che il Consiglio abbia preso in considerazione una data errata, resta il fatto che il ricorrente riconosce di aver costituito tale società prima dell’adozione di detti atti. 143 In secondo luogo, dall’articolo tratto dal sito Internet «Aliqtisadi» risulta che la [OSCURATO:PERSONA] opera nel settore del turismo e fornisce servizi alberghieri.

Secondo tale articolo, i settori di attività della società sarebbero i seguenti: la gestione degli alberghi, delle strutture private e degli stabilimenti dedicati al turismo, ai servizi o all’amministrazione e le attività di consulenza in materia di turismo e servizi.

Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce servizi di pulizia e di sterilizzazione a talune imprese e strutture, il che può includere gli alberghi, ma contesta invece che tale società gestisca o sviluppi attività alberghiere e turistiche.

A sostegno del suo argomento, egli produce due contratti di prestazione di servizi il cui oggetto conferma che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce servizi di pulizia e di sterilizzazione in un albergo.

Il ricorrente produce altresì il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA], del 22 gennaio 2020, che conferma tuttavia la descrizione dell’oggetto della [OSCURATO:PERSONA] quale riprodotto nell’articolo «Aliqtisadi».

Pertanto, i due contratti di prestazione di servizi e il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] non rimettono in discussione l’elenco dei settori di attività citati nell’articolo «Aliqtisadi» né, pertanto, la pertinenza di detto articolo. 144 In terzo luogo, per quanto riguarda la parte della motivazione del 2020 secondo la quale il ricorrente ha creato la [OSCURATO:PERSONA] con il sig.

Foz e per conto di quest’ultimo, occorre rilevare che il Consiglio ha prodotto un solo articolo a sostegno di ciò, vale a dire l’articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA], nuovo uomo di mano del sig.

Foz per gli investimenti», tratto dal sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]», che menziona i legami esistenti tra il sig.

Foz e il ricorrente.

Secondo tale articolo, il sig.

Foz fa uso del nome del ricorrente per creare nuove società.

È nell’ambito di tale collaborazione che il ricorrente avrebbe ottenuto l’autorizzazione del Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano per la costituzione di [OSCURATO:PERSONA]. 145 Occorre rilevare che, su tale punto, il ricorrente ha depositato una dichiarazione sull’onore, redatta da un responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e datata 13 agosto 2020, che dimostra l’esistenza di un prestito di importo pari a SYP 20 milioni (circa EUR 26000) concesso al ricorrente, nonché il piano di rimborso di tale credito, con decorrenza dal 10 novembre 2019.

Secondo il ricorrente, tale prestito bancario è servito a finanziare una parte della creazione della [OSCURATO:PERSONA], mentre l’altra parte è stata finanziata con fondi privati.

A tale riguardo, in udienza, il Consiglio ha affermato che non si poteva escludere che il ricorrente avesse avuto altre fonti di finanziamento, attraverso il sig.

Foz o un’altra banca, pur riconoscendo di non disporre di alcuna prova al fine di corroborare la sua affermazione. 146 Da quanto precede risulta che il ricorrente ha dimostrato, senza essere utilmente contraddetto dal Consiglio, di aver sottoscritto un prestito a proprio nome per costituire la [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente, dall’articolo tratto dal sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]» risulta che l’autorizzazione per la creazione di detta società è stata concessa al ricorrente dal Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano.

Da ciò non risulta invece che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata ufficialmente creata dal ricorrente e dal sig.

Foz. 147 In quarto luogo, in udienza, il Consiglio ha invocato la somiglianza esistente tra le denominazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per evidenziare il nesso esistente tra il sig.

Foz e il ricorrente e dimostrare in tal modo che, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] è stata creata per conto del sig.

Foz.

Il ricorrente, da parte sua, giustifica tale scelta come un vantaggio a fini di marketing, per guadagnare in visibilità e sviluppare le sue attività, beneficiando del prestigio della [OSCURATO:PERSONA]. 148 A tale riguardo, è sufficiente constatare che la circostanza che le denominazioni di queste due società abbiano in comune il termine «[OSCURATO:PERSONA]» non può costituire una prova sufficiente in quanto tale per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] è stata creata con il sig.

Foz e per conto di quest’ultimo.

Parimenti, anche se il ricorrente ha indicato di aver scelto il nome [OSCURATO:PERSONA] per avvalersi della notorietà della [OSCURATO:PERSONA], da nessun elemento di prova contenuto nel documento WK 3599/2020 REV 1 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata così nominata per via del suo legame con la [OSCURATO:PERSONA] né che il sig.

Foz abbia approvato un simile modo di procedere. 149 In quinto luogo, nessuna prova contenuta nel documento WK 3599/2020 REV 1 dimostra che l’attività della [OSCURATO:PERSONA] favorisca il sig.

Foz o la [OSCURATO:PERSONA]. 150 Infine, in sesto luogo, benché dal fascicolo risulti che il sig.

Foz possiede la [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che la motivazione per l’inserimento di cui agli atti di mantenimento del 2020 riguarda il legame esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e il sig.

Foz e non menziona il legame tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 151 Da tutto quanto precede risulta che, sebbene il ricorrente ammetta di aver creato la [OSCURATO:PERSONA], non è tuttavia possibile affermare che egli abbia agito per conto del sig.

Foz creando la società in questione.

Dalla giurisprudenza emerge che, tenuto conto della situazione in Siria, il Consiglio adempie l’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta a una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime combattuto (sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P , EU:C:2015:248 , punto 52 ).

In tal senso, l’unico elemento di prova prodotto dal Consiglio volto a dimostrare la fondatezza del nuovo punto della motivazione per l’inserimento non soddisfa i requisiti risultanti da tale giurisprudenza, tenuto conto in particolare della presentazione da parte del ricorrente di elementi di prova e di argomenti contrari. – Conclusione sullo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria [ omissis ] 170 In secondo luogo, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, da quanto precede risulta che il Consiglio ha fornito un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentono di dimostrare che il ricorrente era socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA] e aveva costituito la [OSCURATO:PERSONA].

Esso non ha invece dimostrato il ruolo di primo piano che il ricorrente occupava nella [OSCURATO:PERSONA], come emerge dai punti 139 e 140 supra.

Parimenti, il Consiglio non fornisce la prova che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata costituita con il sig.

Foz e per conto di quest’ultimo.

Infine, il Consiglio si è erroneamente fondato sullo status del ricorrente quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2019 e sulla sua partecipazione a tale titolo al progetto [OSCURATO:PERSONA]. 171 Orbene, da un lato, va constatato che, come risulta dall’articolo del sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]», la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora visto la luce.

Il ricorrente ha altresì sostenuto, senza essere contestato dal Consiglio su tale punto, che la [OSCURATO:PERSONA] non era operativa.

Dall’altro lato, il ricorrente conferma di aver creato la [OSCURATO:PERSONA].

Nondimeno, la costituzione della [OSCURATO:PERSONA], il cui oggetto sociale è descritto al punto 143 supra, non è un elemento sufficiente per giustificare, da solo, lo status di imprenditore di spicco che opera in Siria.

Il ricorrente ha inoltre precisato in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, che tale società impiegava un numero assai ridotto di dipendenti, al massimo cinque, circostanza che il Consiglio non ha contestato.

Ciò posto, non si può ritenere che il Consiglio abbia sufficientemente dimostrato lo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del 2020. 172 Pertanto, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, il primo punto della motivazione per l’inserimento non è sufficientemente suffragato, sicché occorre esaminare il secondo punto della motivazione per l’inserimento.

Sull’associazione con il regime siriano 173 Si deve rilevare che, come risulta dagli atti di mantenimento del 2020, il secondo punto della motivazione per l’inserimento riguarda il sostegno al regime siriano e il vantaggio che il ricorrente trae da detto regime per via delle sue attività commerciali. 174 Occorre, pertanto, individuare le attività commerciali di cui trattasi. 175 È necessario constatare che le attività commerciali per le quali il Consiglio ritiene che il ricorrente sostenga il regime siriano e ne tragga vantaggio sono le stesse che lo hanno indotto a considerarlo un imprenditore di spicco che opera in Siria. 176 A tale riguardo, non si può escludere che, per una determinata persona, i punti della motivazione per l’inserimento coincidano parzialmente, nel senso che una persona può essere qualificata come imprenditore di spicco che opera in Siria ed essere considerata come persona che, nell’ambito delle sue attività, trae vantaggio dal regime siriano o lo sostiene attraverso le medesime attività.

Ciò risulta precisamente dal fatto che, com’è stabilito al considerando 6 della decisione 2015/1836, la stretta associazione al regime siriano e il sostegno fornito a quest’ultimo da tale categoria di persone costituiscono una delle ragioni per cui il Consiglio ha deciso di creare tale categoria.

Ciò non toglie che si tratti, anche in tale ipotesi, di criteri differenti (sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio, T‑510/18 , EU:T:2020:436 , punto 77 ). 177 Orbene, in primo luogo, dalle conclusioni tratte ai punti 130 e 135 supra si deve dedurre che, poiché il ricorrente non era presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] alla data di adozione degli atti di mantenimento del 2020, non si può ritenere che egli beneficiasse del regime siriano a tale titolo, né che lo sostenesse per via della sua partecipazione al progetto [OSCURATO:PERSONA]. 178 In secondo luogo, è stato accertato, al punto 121 supra, che il ricorrente è socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non è operativa.

Occorre constatare, al riguardo, che dall’articolo tratto dal sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]» risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora visto la luce.

Nessun elemento di prova contenuto nei documenti WK 50/2019 INIT e WK 3599/2020 REV 1 dimostra che il ricorrente benefici, nella sua qualità di socio fondatore di detta compagnia, del regime siriano né che lo sostenga.

È vero che, secondo il sito Internet «7al.net», in Siria, il settore dell’aviazione civile soffre di grandi difficoltà a causa delle operazioni militari che hanno luogo in tale paese e che comportano la cessazione del traffico turistico e dei servizi in taluni aeroporti.

Tuttavia, il Consiglio non si è avvalso di tale considerazione nelle sue memorie al fine di giustificare un eventuale legame tra la costituzione della società e il regime siriano. 179 In terzo luogo, sebbene dal punto 139 supra risulti che il ricorrente mantiene legami con la [OSCURATO:PERSONA], da nessuno degli elementi di prova contenuti nei documenti WK 50/2019 INIT e WK 3599/2020 REV 1 emerge tuttavia che il ricorrente benefici, in tale qualità, del regime siriano né che lo sostenga.

A tale riguardo, il ricorrente ha sostenuto che egli non supervisionava più alcun progetto presso la [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, egli ha fornito la prova del fatto che era stato sostituito nell’ambito della sua carica di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e di presidente eletto nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].

Egli ha dimostrato che manteneva temporaneamente uno status di dipendente, in attesa di trovare un’altra fonte di reddito.

Inoltre, il sostegno e il beneficio che il ricorrente percepisce dal suo ex datore di lavoro non costituiscono una prova diretta che dimostri che egli sostiene o trae un beneficio dal regime siriano. 180 Infine, in quarto luogo, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], sebbene dal punto 146 supra risulti che il ricorrente ha ottenuto un’autorizzazione dal Ministero del Commercio interno e dalla Tutela dei consumatori siriano per la sua costituzione, il semplice fatto di costituire una società, che impiega un numero limitato di dipendenti, non può tuttavia essere sufficiente per ritenere che il ricorrente tragga vantaggio dal regime siriano e lo sostenga.

A tale riguardo, il sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]» menziona i legami esistenti tra il ricorrente e il sig.

Foz, nel senso che quest’ultimo farebbe uso del nome del ricorrente per creare nuove società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, tale elemento non è corroborato da altre prove contenute nel documento WK 3599/2020 REV

1. Inoltre, è necessario rilevare che nessun elemento di prova contenuto nel documento WK 3599/2020 REV 1 consente di concludere che il ricorrente sostiene il regime siriano proprio attraverso la [OSCURATO:PERSONA]. 181 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre constatare che il secondo punto della motivazione per l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, relativo alla sua associazione con il regime siriano, non è sufficientemente suffragato, sicché il mantenimento del nome del ricorrente è infondato. 182 Pertanto, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, occorre accogliere il primo motivo di ricorso e, dunque, annullarli, nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza che sia necessario esaminare i motivi quarto, secondo e terzo dedotti a sostegno del ricorso relativamente a tali atti. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, della metà delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico della metà delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 novembre 2021.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0256 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 24 novembre 2021 ( *1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo» Nella causa T‑256/19, [OSCURATO:PERSONA] , residente a Damasco (Siria), rappresentato da L. Cloquet, avvocato, ricorrente, contro Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, in qualità di agenti, convenuto, avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 132, pag. 1 ), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2020, L 168, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, L. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2020, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso [ omissis ] 12 Con la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255 ( GU 2019, L 18 I, pag. 13), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento n. 36/2012 ( GU 2019, L 18 I, pag. 4) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali»), il nome del ricorrente è stato inserito nella riga 270 della tabella A degli elenchi dei nomi delle persone, delle entità e degli organismi sottoposti alle misure restrittive di cui all’allegato I della decisione 2013/255 e all’allegato II del regolamento n. 36/2012 (in prosieguo, congiuntamente: gli «elenchi in questione»), con la seguente motivazione: «Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana, tra l’altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] e di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], una joint venture coinvolta nello sviluppo di [OSCURATO:PERSONA], un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. In qualità di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA] trae vantaggio dal regime e/o lo sostiene». [ omissis ] 16 Il 17 maggio 2019, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/806, che modifica la decisione 2013/255 ( GU 2019, L 132, pag. 36 ), la quale ha prorogato l’applicazione di quest’ultima decisione fino al 1 o giugno 2020; in pari data, il Consiglio ha altresì adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798, che attua il regolamento n. 36/2012 ( GU 2019, L 132, pag. 1 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2019»). Il nome del ricorrente è stato mantenuto alla riga 270 della tabella A degli elenchi in questione sulla base di una motivazione identica a quella contenuta negli atti iniziali (in prosieguo: la «motivazione del 2019»). [ omissis ] 21 Il 28 maggio 2020, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/719, che modifica la decisione 2013/255 ( GU 2020, L 168, pag. 66 ), la quale ha prorogato l’applicazione di quest’ultima decisione fino al 1 o giugno 2021, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716, che attua il regolamento n. 36/2012 ( GU 2020, L 168, pag. 1 ) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento del 2020»). Il nome del ricorrente è stato mantenuto alla riga 270 della tabella A degli elenchi in questione con una motivazione in parte diversa da quella esposta negli atti di mantenimento del 2019 (in prosieguo: la «motivazione del 2020»). Il Consiglio ha giustificato l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti adducendo la seguente motivazione: «Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana, tra l’altro per il suo ruolo di socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] e, fino al maggio 2019[,] di presidente del consiglio di amministrazione della “[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]]”, una joint venture coinvolta nello sviluppo di [OSCURATO:PERSONA], un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali. Il [30 gennaio 2020] ha fondato la società [OSCURATO:PERSONA] con e [per conto] di [OSCURATO:PERSONA]». [ omissis ] Procedimento e conclusioni delle parti 23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi, diretto all’annullamento degli atti iniziali, nella parte in cui essi lo riguardano. 24 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2019, il ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, ha adattato il ricorso, cosicché quest’ultimo è diretto altresì all’annullamento degli atti di mantenimento del 2019, nella parte in cui essi lo riguardano. Il ricorrente ha parimenti ribadito i capi delle conclusioni contenuti nel ricorso. 25 L’8 agosto 2019, il Consiglio ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso e le osservazioni sulla prima memoria di adattamento. 26 La replica è stata depositata il 1 o ottobre 2019. 27 Con decisione del 17 ottobre 2019, il presidente del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha riattribuito la causa a un nuovo giudice relatore, assegnato alla Quarta Sezione. 28 La controreplica è stata depositata l’8 gennaio 2020. 29 La fase scritta del procedimento si è conclusa l’8 gennaio 2020. 30 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, il 22 luglio 2020 il Tribunale ha chiesto al Consiglio di rispondere a una serie di quesiti. Il Consiglio ha risposto ai quesiti nel termine impartito. 31 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2020, il ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura, ha adattato una seconda volta il ricorso, cosicché quest’ultimo è diretto altresì all’annullamento degli atti di mantenimento del 2020, nella parte in cui essi lo riguardano. Il ricorrente ha parimenti ribadito i capi delle conclusioni contenuti nel ricorso nonché nella prima memoria di adattamento e ha presentato nuovi argomenti. 32 Il 2 ottobre 2020, il Consiglio ha presentato le sue osservazioni sulla seconda memoria di adattamento. 33 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 22 ottobre 2020. 34 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare gli atti iniziali, gli atti di mantenimento del 2019 e gli atti di mantenimento del 2020 (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») nella parte in cui essi lo riguardano; – condannare il Consiglio alle spese. 35 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare il ricorrente alle spese; – in subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale annulli gli atti impugnati nella parte in cui riguardano il ricorrente, ordinare il mantenimento degli effetti della decisione di esecuzione 2019/87 nonché delle decisioni 2019/806 e 2020/719, nella parte in cui esse riguardano il ricorrente, sino al momento in cui produrrà effetti l’annullamento dei regolamenti di esecuzione 2019/85, 2019/798 e 2020/716 nella parte in cui riguardano il ricorrente. In diritto [ omissis ] Sul primo motivo di ricorso, relativo a errori di valutazione 82 In primo luogo, il ricorrente nega di essere un imprenditore di spicco che opera in Siria. A tale riguardo, egli contesta gli elementi presi in considerazione dal Consiglio ai fini dell’inserimento del suo nome negli elenchi in questione. In particolare, il ricorrente sostiene di essere un semplice dipendente presso la [OSCURATO:PERSONA] JSC. Egli riconosce di essere stato incaricato, nell’ambito delle sue funzioni, di rappresentare la [OSCURATO:PERSONA] nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] JSC (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e di aver rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione di quest’ultima società. Sostiene tuttavia di essersi dimesso dal suo posto presso la [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, nell’ambito delle sue funzioni, non rappresenta più tale società come membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, il ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non è una joint venture che beneficia del sostegno del regime e che, nell’ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA], egli non ha sfruttato terreni espropriati appartenenti a persone sfollate a causa del conflitto in Siria, il che avrebbe impedito loro di ritornare alle proprie case. Nella replica, egli sostiene che i terreni sui quali il progetto [OSCURATO:PERSONA] sarà sviluppato non sono stati teatro di scontri tra le forze dell’opposizione e il regime siriano e che i quartieri di Damasco (Siria) situati in tale zona non sono mai stati distrutti durante il conflitto armato che ha avuto luogo in Siria. Infine, egli nega di detenere una qualsiasi partecipazione nella joint venture [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il ricorrente nega, da un lato, di detenere una partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, di essere socio fondatore di tale società, poiché, prima che la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] producesse i suoi effetti, egli è stato sostituito come fondatore e azionista. 83 In secondo luogo, relativamente agli atti di mantenimento del 2020, il ricorrente contesta il nuovo punto della motivazione per l’inserimento del suo nome e sostiene, al riguardo, che la sua qualità presso la [OSCURATO:PERSONA] OPLLC non è tale da conferirgli lo status di imprenditore di spicco che opera in Siria, poiché tale società dispone di un capitale esiguo e opera in un settore di attività limitato. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non costituirebbe una succursale o una controllata della [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbe sostenuta da quest’ultima o dal sig. Foz. 84 In terzo luogo, il ricorrente nega di avere un legame con il regime siriano. 85 In quarto luogo, il ricorrente sostiene che nessuno degli allegati del documento WK 50/2019 INIT fa riferimento al suo presunto legame con il regime siriano, ma che tali allegati riguardano principalmente il sig. Foz. 86 Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. Considerazioni preliminari [ omissis ] 94 Occorre ricordare, come risulta dai punti 50 e 51 supra, che l’inserimento del nome del ricorrente è fondato, da un lato, sul criterio definito al paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 27 e dell’articolo 28 della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836, e al paragrafo 1 bis, lettera a), dell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828 (criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria), e, dall’altro, sul criterio definito al paragrafo 1 dell’articolo 27 e dell’articolo 28 della suddetta decisione e al paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 15 del suddetto regolamento (criterio dell’associazione con il regime). [ omissis ] Sullo status di imprenditore di spicco che opera in Siria 115 Occorre verificare se l’insieme degli elementi di prova addotti dal Consiglio soddisfi l’onere della prova ad esso incombente in forza della giurisprudenza ricordata al punto 89 supra e costituisca quindi un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per suffragare il primo punto della motivazione per l’inserimento. 116 A tale riguardo, il Consiglio ha ritenuto che il ricorrente sia un imprenditore di spicco che opera in Siria per via degli interessi e delle attività del medesimo in molteplici settori dell’economia siriana. Quanto agli atti iniziali e agli atti di mantenimento del 2019, gli elementi di prova addotti dal Consiglio nel documento WK 50/2019 INIT si riferiscono a tre attività, ossia il suo status di socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA], poi il suo status di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], joint venture coinvolta nel progetto [OSCURATO:PERSONA], e, infine, le sue funzioni presso la [OSCURATO:PERSONA] che sono legate al suo status di presidente del consiglio di amministrazione succitato. Quanto agli atti di mantenimento del 2020, oltre alle attività summenzionate, gli elementi di prova complementari addotti dal Consiglio nel documento WK 3599/2020 REV 1 fanno riferimento alla creazione da parte del ricorrente della [OSCURATO:PERSONA], con il sig. Foz e per conto di quest’ultimo. 117 Occorre pertanto esaminare ciascuno di tali elementi. – Sullo status di socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA] 118 Per quanto riguarda il punto della motivazione figurante negli atti impugnati relativo allo status di socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA], dagli elementi di prova derivanti dai siti Internet «Aliqtisadi», «[OSCURATO:PERSONA]» e «7al.net» emerge che il ricorrente è socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il sito Internet «7al.net» precisa che il Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano ha ratificato lo Statuto della [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente detiene il 10% delle quote. 119 A tale proposito, da un lato, il ricorrente nega di detenere una partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che, in ogni caso, essa sarebbe minoritaria. A sostegno della sua affermazione, egli produce la prima versione dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], datata 22 febbraio 2018 e firmata dalla direzione delle imprese siriana, e il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA], del 28 maggio 2018. Dall’altro lato, il ricorrente nega di essere un fondatore della [OSCURATO:PERSONA] e sostiene che, prima che la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] producesse i suoi effetti, la società B l’aveva sostituito come socio fondatore. 120 Occorre rilevare che il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA], del 28 maggio 2018, indica come fondatori dell’impresa il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società B. Inoltre, da esso risulta che la società B è azionista della [OSCURATO:PERSONA] insieme al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il nome del ricorrente non vi è invece menzionato. Tuttavia, la prima versione dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], datata 22 febbraio 2018 e firmata dalla direzione delle imprese siriana, designa il ricorrente come fondatore e socio della [OSCURATO:PERSONA] e indica che questi possiede il 10% del capitale dell’impresa. A tale riguardo, si deve rilevare che il ricorrente non ha dimostrato che lo Statuto del 22 febbraio 2018 della [OSCURATO:PERSONA] non avesse prodotto effetti giuridici tra la data dello stesso e la data del certificato di iscrizione del 28 maggio 2018, tenuto conto del fatto che la società non sarebbe stata costituita nonostante che il suo Statuto sia stato ratificato dalla direzione delle imprese siriana. In udienza, egli ha invece confermato che non si trattava di una prima versione, bensì dello Statuto definitivo della [OSCURATO:PERSONA], in attesa di essere registrato presso la direzione delle imprese siriana. Infine, il ricorrente riconosce di non aver fornito una prova relativa al trasferimento del suo titolo alla società B, designata come socio fondatore nel certificato di iscrizione del 28 maggio 2018. Orbene, è necessario ricordare che il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi in questione per via del suo status di socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] e non in quanto semplice azionista. In ogni caso, il ricorrente si contraddice nelle sue memorie, poiché, pur negando di essere azionista, riconosce al contempo di esserlo sostenendo di essere solo un azionista di minoranza. Oltretutto, occorre aggiungere, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, che gli elementi di prova derivanti dai siti Internet «Aliqtisadi» e «[OSCURATO:PERSONA]», tratti dal documento WK 3599/2020 REV 1, indicano che il ricorrente è socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA]. 121 Da quanto precede risulta che il ricorrente non è riuscito a rimettere in discussione il punto della motivazione secondo cui egli era socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA] al momento della costituzione della stessa il 22 febbraio 2018. Pertanto, il punto della motivazione per l’inserimento relativo al fatto che il ricorrente è socio fondatore della compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA], presente negli atti impugnati, è fondato. – Sullo status di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] [ omissis ] 127 In secondo luogo, quanto agli atti di mantenimento del 2020, occorre rilevare che, per quanto riguarda il punto della motivazione relativo allo status del ricorrente quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi in questione citando proprio la data delle dimissioni dedotta dall’interessato, vale a dire il maggio 2019. Ciò significa che il Consiglio ha riconosciuto come dimostrato il fatto che il ricorrente non era più, dal maggio 2019, presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. 128 Orbene, dalla giurisprudenza risulta che la circostanza che una persona abbia cessato di esercitare le proprie funzioni presso una struttura non implica, di per sé, che tali precedenti funzioni siano irrilevanti, in quanto le sue attività passate potrebbero influenzare il suo comportamento. La giurisprudenza ha peraltro precisato che, considerate isolatamente, le precedenti funzioni di una persona non possono giustificare l’inserimento del nome della stessa negli elenchi in questione. Ove il Consiglio intendesse fondarsi sulle attività passate di detta persona, esso sarebbe infatti tenuto ad addurre indizi seri e concordanti che consentano ragionevolmente di ritenere che quest’ultima mantenga legami con la struttura presso cui era impiegata alla data di adozione dell’atto impugnato, i quali giustifichino l’inserimento del suo nome negli elenchi, dopo la cessazione delle sue attività presso tale struttura (v., per analogia, sentenze del 6 settembre 2013, Bateni/Consiglio, T‑42/12 e T‑181/12 , non pubblicata, EU:T:2013:409 , punti 64 e 65 , e del 18 febbraio 2016, Jannatian/Consiglio, T‑328/14 , non pubblicata, EU:T:2016:86 , punto 40 ). 129 Nel caso di specie, dal documento WK 3599/2020 REV 1 non risulta che il Consiglio abbia addotto indizi seri e concordanti, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 128 supra, che consentano ragionevolmente di ritenere che il ricorrente mantenesse legami con la struttura presso cui era impiegato alla data di adozione dell’atto impugnato. Pertanto, il documento WK 3599/2020 REV 1 non contiene alcun elemento di prova tale da giustificare il fatto che, nonostante le dimissioni del ricorrente nel maggio 2019, occorresse mantenere tale indicazione nella motivazione per l’inserimento. In particolare, il Consiglio non spiega né ha dimostrato in che modo il fatto che il ricorrente sia stato presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2019 giustifichi, alla data di adozione degli atti di mantenimento del 2020, l’utilizzo di tale circostanza per dimostrare il suo status di imprenditore di spicco che opera in Siria. A tale riguardo, esso non ha dimostrato che il ricorrente mantenesse legami particolari con la [OSCURATO:PERSONA]. È altresì necessario rilevare che, in udienza, il Consiglio ha riconosciuto che il ricorrente aveva cessato le proprie funzioni dando le dimissioni, ma si è riferito unicamente alle sue altre attività commerciali per giustificare, alla luce della loro importanza, la qualificazione del ricorrente come imprenditore di spicco che opera in Siria. 130 Pertanto, si deve concludere che, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio non poteva fondarsi sul punto della motivazione relativo allo status del ricorrente quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2019 al fine di dimostrare il suo status di imprenditore di spicco che opera in Siria. – Sulla partecipazione del ricorrente, quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], joint venture coinvolta nello sviluppo del progetto [OSCURATO:PERSONA], in un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime [ omissis ] 135 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la motivazione contenuta negli atti di mantenimento del 2020, è sufficiente constatare che, essendo stato stabilito, al punto 130 supra, che, al fine di dimostrare lo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria, il Consiglio non poteva fondarsi sul punto della motivazione relativo alla sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2019, esso non può, a fortiori, fondarsi sulla sua partecipazione al progetto [OSCURATO:PERSONA] in tale qualità al fine di dimostrare detto status. – Sullo status di dipendente della [OSCURATO:PERSONA] [ omissis ] 138 In secondo luogo, nell’ambito dell’esame della legittimità degli atti di mantenimento del 2020, è necessario ricordare che il ricorrente non era più presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], come constatato dal Tribunale al punto 130 supra. 139 Inoltre, dal fascicolo consta che il ricorrente è stato mantenuto nel suo posto presso la [OSCURATO:PERSONA] per circa un anno dopo la data delle sue dimissioni. Per di più, in risposta a un quesito del Tribunale posto in udienza, il ricorrente ha precisato che il suo stipendio era stato ridotto della metà. In particolare, il suo contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] fissava la sua retribuzione a 1.250.000 lire sterline siriane (SYP) (circa EUR 2.526,60) al mese. Oltre a ciò, egli sostiene di non essere più tanto coinvolto nei progetti della [OSCURATO:PERSONA], alla luce del fatto che supervisiona meno progetti. In più, nelle sue memorie e come è stato confermato in udienza, il ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione a creare la [OSCURATO:PERSONA], per via del fatto che percepiva una retribuzione dalla [OSCURATO:PERSONA] e intendeva adottare un nome commerciale vicino a quello della [OSCURATO:PERSONA], il che indica che egli non aveva piena libertà di gestire come credeva il suo progetto d’impresa. Infine, il ricorrente ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA] l’aveva aiutato a trovare un avvocato che lo rappresentasse e si era fatta carico delle spese legali che egli avrebbe sostenuto nell’ambito di un ricorso avverso le misure restrittive controverse. 140 Da ciò risulta che il ricorrente mantiene effettivamente legami con la [OSCURATO:PERSONA], ma che essi sono notevolmente cambiati rispetto a quelli esistenti al momento dell’adozione degli atti iniziali e degli atti di mantenimento del 2019. Il ricorrente sostiene infatti, senza essere contraddetto dal Consiglio, di non supervisionare più alcun progetto e che la [OSCURATO:PERSONA] l’ha autorizzato a mantenere tale impiego in attesa di trovare un’altra fonte di reddito. Inoltre, giacché il ricorrente non è più rappresentante societario, bensì semplice dipendente della [OSCURATO:PERSONA], non si può affermare che le sue attività presso tale società facciano di lui un imprenditore di spicco. Pertanto, si deve concludere che, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, il Consiglio non poteva, al fine di dimostrare lo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria, fondarsi sul suo status di dipendente presso la [OSCURATO:PERSONA]. – Sullo status di membro fondatore della [OSCURATO:PERSONA] con il sig. Foz e per conto di quest’ultimo 141 Per quanto riguarda il nuovo punto della motivazione contenuto negli atti di mantenimento del 2020, occorre rilevare che il ricorrente ammette di aver creato la [OSCURATO:PERSONA] e lo giustifica facendo riferimento alle difficoltà di trovare un impiego a seguito dell’adozione da parte del Consiglio degli atti iniziali e degli atti di mantenimento del 2019. 142 In primo luogo, occorre osservare che la data di creazione della [OSCURATO:PERSONA] indicata nella motivazione alla base degli atti di mantenimento del 2020 non corrisponde a quella menzionata dal ricorrente nella seconda memoria di adattamento. Nella suddetta motivazione è infatti precisato che la società è stata creata il 30 gennaio 2020, il che è confermato dall’articolo del sito Internet «Aliqtisadi». Il ricorrente afferma invece che la società è stata costituita nel maggio 2019, solo qualche giorno prima delle sue dimissioni effettive dal suo posto di rappresentante societario presso la [OSCURATO:PERSONA], ossia il 28 maggio 2019. Inoltre, secondo il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA], prodotto dal ricorrente, la società è stata creata il 23 maggio 2019. Infine, anche l’attestazione della [OSCURATO:PERSONA] conferma una creazione anteriore al 30 gennaio 2020, poiché il rimborso del prestito concesso per la costituzione di tale società ha avuto inizio il 10 novembre 2019. Tale differenza di data non è tuttavia idonea a inficiare la legittimità degli atti di mantenimento del 2020, in quanto, anche a voler ammettere che il Consiglio abbia preso in considerazione una data errata, resta il fatto che il ricorrente riconosce di aver costituito tale società prima dell’adozione di detti atti. 143 In secondo luogo, dall’articolo tratto dal sito Internet «Aliqtisadi» risulta che la [OSCURATO:PERSONA] opera nel settore del turismo e fornisce servizi alberghieri. Secondo tale articolo, i settori di attività della società sarebbero i seguenti: la gestione degli alberghi, delle strutture private e degli stabilimenti dedicati al turismo, ai servizi o all’amministrazione e le attività di consulenza in materia di turismo e servizi. Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce servizi di pulizia e di sterilizzazione a talune imprese e strutture, il che può includere gli alberghi, ma contesta invece che tale società gestisca o sviluppi attività alberghiere e turistiche. A sostegno del suo argomento, egli produce due contratti di prestazione di servizi il cui oggetto conferma che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce servizi di pulizia e di sterilizzazione in un albergo. Il ricorrente produce altresì il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA], del 22 gennaio 2020, che conferma tuttavia la descrizione dell’oggetto della [OSCURATO:PERSONA] quale riprodotto nell’articolo «Aliqtisadi». Pertanto, i due contratti di prestazione di servizi e il certificato di iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] non rimettono in discussione l’elenco dei settori di attività citati nell’articolo «Aliqtisadi» né, pertanto, la pertinenza di detto articolo. 144 In terzo luogo, per quanto riguarda la parte della motivazione del 2020 secondo la quale il ricorrente ha creato la [OSCURATO:PERSONA] con il sig. Foz e per conto di quest’ultimo, occorre rilevare che il Consiglio ha prodotto un solo articolo a sostegno di ciò, vale a dire l’articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA], nuovo uomo di mano del sig. Foz per gli investimenti», tratto dal sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]», che menziona i legami esistenti tra il sig. Foz e il ricorrente. Secondo tale articolo, il sig. Foz fa uso del nome del ricorrente per creare nuove società. È nell’ambito di tale collaborazione che il ricorrente avrebbe ottenuto l’autorizzazione del Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano per la costituzione di [OSCURATO:PERSONA]. 145 Occorre rilevare che, su tale punto, il ricorrente ha depositato una dichiarazione sull’onore, redatta da un responsabile della [OSCURATO:PERSONA] e datata 13 agosto 2020, che dimostra l’esistenza di un prestito di importo pari a SYP 20 milioni (circa EUR 26000) concesso al ricorrente, nonché il piano di rimborso di tale credito, con decorrenza dal 10 novembre 2019. Secondo il ricorrente, tale prestito bancario è servito a finanziare una parte della creazione della [OSCURATO:PERSONA], mentre l’altra parte è stata finanziata con fondi privati. A tale riguardo, in udienza, il Consiglio ha affermato che non si poteva escludere che il ricorrente avesse avuto altre fonti di finanziamento, attraverso il sig. Foz o un’altra banca, pur riconoscendo di non disporre di alcuna prova al fine di corroborare la sua affermazione. 146 Da quanto precede risulta che il ricorrente ha dimostrato, senza essere utilmente contraddetto dal Consiglio, di aver sottoscritto un prestito a proprio nome per costituire la [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, dall’articolo tratto dal sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]» risulta che l’autorizzazione per la creazione di detta società è stata concessa al ricorrente dal Ministero del Commercio interno e della Tutela dei consumatori siriano. Da ciò non risulta invece che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata ufficialmente creata dal ricorrente e dal sig. Foz. 147 In quarto luogo, in udienza, il Consiglio ha invocato la somiglianza esistente tra le denominazioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per evidenziare il nesso esistente tra il sig. Foz e il ricorrente e dimostrare in tal modo che, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] è stata creata per conto del sig. Foz. Il ricorrente, da parte sua, giustifica tale scelta come un vantaggio a fini di marketing, per guadagnare in visibilità e sviluppare le sue attività, beneficiando del prestigio della [OSCURATO:PERSONA]. 148 A tale riguardo, è sufficiente constatare che la circostanza che le denominazioni di queste due società abbiano in comune il termine «[OSCURATO:PERSONA]» non può costituire una prova sufficiente in quanto tale per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] è stata creata con il sig. Foz e per conto di quest’ultimo. Parimenti, anche se il ricorrente ha indicato di aver scelto il nome [OSCURATO:PERSONA] per avvalersi della notorietà della [OSCURATO:PERSONA], da nessun elemento di prova contenuto nel documento WK 3599/2020 REV 1 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata così nominata per via del suo legame con la [OSCURATO:PERSONA] né che il sig. Foz abbia approvato un simile modo di procedere. 149 In quinto luogo, nessuna prova contenuta nel documento WK 3599/2020 REV 1 dimostra che l’attività della [OSCURATO:PERSONA] favorisca il sig. Foz o la [OSCURATO:PERSONA]. 150 Infine, in sesto luogo, benché dal fascicolo risulti che il sig. Foz possiede la [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che la motivazione per l’inserimento di cui agli atti di mantenimento del 2020 riguarda il legame esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. Foz e non menziona il legame tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 151 Da tutto quanto precede risulta che, sebbene il ricorrente ammetta di aver creato la [OSCURATO:PERSONA], non è tuttavia possibile affermare che egli abbia agito per conto del sig. Foz creando la società in questione. Dalla giurisprudenza emerge che, tenuto conto della situazione in Siria, il Consiglio adempie l’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta a una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime combattuto (sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P , EU:C:2015:248 , punto 52 ). In tal senso, l’unico elemento di prova prodotto dal Consiglio volto a dimostrare la fondatezza del nuovo punto della motivazione per l’inserimento non soddisfa i requisiti risultanti da tale giurisprudenza, tenuto conto in particolare della presentazione da parte del ricorrente di elementi di prova e di argomenti contrari. – Conclusione sullo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria [ omissis ] 170 In secondo luogo, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, da quanto precede risulta che il Consiglio ha fornito un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentono di dimostrare che il ricorrente era socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA] e aveva costituito la [OSCURATO:PERSONA]. Esso non ha invece dimostrato il ruolo di primo piano che il ricorrente occupava nella [OSCURATO:PERSONA], come emerge dai punti 139 e 140 supra. Parimenti, il Consiglio non fornisce la prova che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata costituita con il sig. Foz e per conto di quest’ultimo. Infine, il Consiglio si è erroneamente fondato sullo status del ricorrente quale presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] fino al maggio 2019 e sulla sua partecipazione a tale titolo al progetto [OSCURATO:PERSONA]. 171 Orbene, da un lato, va constatato che, come risulta dall’articolo del sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]», la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora visto la luce. Il ricorrente ha altresì sostenuto, senza essere contestato dal Consiglio su tale punto, che la [OSCURATO:PERSONA] non era operativa. Dall’altro lato, il ricorrente conferma di aver creato la [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno, la costituzione della [OSCURATO:PERSONA], il cui oggetto sociale è descritto al punto 143 supra, non è un elemento sufficiente per giustificare, da solo, lo status di imprenditore di spicco che opera in Siria. Il ricorrente ha inoltre precisato in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, che tale società impiegava un numero assai ridotto di dipendenti, al massimo cinque, circostanza che il Consiglio non ha contestato. Ciò posto, non si può ritenere che il Consiglio abbia sufficientemente dimostrato lo status del ricorrente quale imprenditore di spicco che opera in Siria al momento dell’adozione degli atti di mantenimento del 2020. 172 Pertanto, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, il primo punto della motivazione per l’inserimento non è sufficientemente suffragato, sicché occorre esaminare il secondo punto della motivazione per l’inserimento. Sull’associazione con il regime siriano 173 Si deve rilevare che, come risulta dagli atti di mantenimento del 2020, il secondo punto della motivazione per l’inserimento riguarda il sostegno al regime siriano e il vantaggio che il ricorrente trae da detto regime per via delle sue attività commerciali. 174 Occorre, pertanto, individuare le attività commerciali di cui trattasi. 175 È necessario constatare che le attività commerciali per le quali il Consiglio ritiene che il ricorrente sostenga il regime siriano e ne tragga vantaggio sono le stesse che lo hanno indotto a considerarlo un imprenditore di spicco che opera in Siria. 176 A tale riguardo, non si può escludere che, per una determinata persona, i punti della motivazione per l’inserimento coincidano parzialmente, nel senso che una persona può essere qualificata come imprenditore di spicco che opera in Siria ed essere considerata come persona che, nell’ambito delle sue attività, trae vantaggio dal regime siriano o lo sostiene attraverso le medesime attività. Ciò risulta precisamente dal fatto che, com’è stabilito al considerando 6 della decisione 2015/1836, la stretta associazione al regime siriano e il sostegno fornito a quest’ultimo da tale categoria di persone costituiscono una delle ragioni per cui il Consiglio ha deciso di creare tale categoria. Ciò non toglie che si tratti, anche in tale ipotesi, di criteri differenti (sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio, T‑510/18 , EU:T:2020:436 , punto 77 ). 177 Orbene, in primo luogo, dalle conclusioni tratte ai punti 130 e 135 supra si deve dedurre che, poiché il ricorrente non era presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] alla data di adozione degli atti di mantenimento del 2020, non si può ritenere che egli beneficiasse del regime siriano a tale titolo, né che lo sostenesse per via della sua partecipazione al progetto [OSCURATO:PERSONA]. 178 In secondo luogo, è stato accertato, al punto 121 supra, che il ricorrente è socio fondatore della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non è operativa. Occorre constatare, al riguardo, che dall’articolo tratto dal sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]» risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ancora visto la luce. Nessun elemento di prova contenuto nei documenti WK 50/2019 INIT e WK 3599/2020 REV 1 dimostra che il ricorrente benefici, nella sua qualità di socio fondatore di detta compagnia, del regime siriano né che lo sostenga. È vero che, secondo il sito Internet «7al.net», in Siria, il settore dell’aviazione civile soffre di grandi difficoltà a causa delle operazioni militari che hanno luogo in tale paese e che comportano la cessazione del traffico turistico e dei servizi in taluni aeroporti. Tuttavia, il Consiglio non si è avvalso di tale considerazione nelle sue memorie al fine di giustificare un eventuale legame tra la costituzione della società e il regime siriano. 179 In terzo luogo, sebbene dal punto 139 supra risulti che il ricorrente mantiene legami con la [OSCURATO:PERSONA], da nessuno degli elementi di prova contenuti nei documenti WK 50/2019 INIT e WK 3599/2020 REV 1 emerge tuttavia che il ricorrente benefici, in tale qualità, del regime siriano né che lo sostenga. A tale riguardo, il ricorrente ha sostenuto che egli non supervisionava più alcun progetto presso la [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, egli ha fornito la prova del fatto che era stato sostituito nell’ambito della sua carica di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e di presidente eletto nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Egli ha dimostrato che manteneva temporaneamente uno status di dipendente, in attesa di trovare un’altra fonte di reddito. Inoltre, il sostegno e il beneficio che il ricorrente percepisce dal suo ex datore di lavoro non costituiscono una prova diretta che dimostri che egli sostiene o trae un beneficio dal regime siriano. 180 Infine, in quarto luogo, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], sebbene dal punto 146 supra risulti che il ricorrente ha ottenuto un’autorizzazione dal Ministero del Commercio interno e dalla Tutela dei consumatori siriano per la sua costituzione, il semplice fatto di costituire una società, che impiega un numero limitato di dipendenti, non può tuttavia essere sufficiente per ritenere che il ricorrente tragga vantaggio dal regime siriano e lo sostenga. A tale riguardo, il sito Internet «[OSCURATO:PERSONA]» menziona i legami esistenti tra il ricorrente e il sig. Foz, nel senso che quest’ultimo farebbe uso del nome del ricorrente per creare nuove società, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale elemento non è corroborato da altre prove contenute nel documento WK 3599/2020 REV 1. Inoltre, è necessario rilevare che nessun elemento di prova contenuto nel documento WK 3599/2020 REV 1 consente di concludere che il ricorrente sostiene il regime siriano proprio attraverso la [OSCURATO:PERSONA]. 181 Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre constatare che il secondo punto della motivazione per l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, relativo alla sua associazione con il regime siriano, non è sufficientemente suffragato, sicché il mantenimento del nome del ricorrente è infondato. 182 Pertanto, per quanto riguarda gli atti di mantenimento del 2020, occorre accogliere il primo motivo di ricorso e, dunque, annullarli, nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza che sia necessario esaminare i motivi quarto, secondo e terzo dedotti a sostegno del ricorso relativamente a tali atti. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, della metà delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico della metà delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 novembre 2021. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 36/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris