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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:181
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0062_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 marzo 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Dongguan BEC [OSCURATO:PERSONA] (V VENILO) (causa T‑62/25) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo V VENILO – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore V – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Assenza di carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito in seguito all’uso – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16, 107)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento alla registrazione relativo, ancorché limitato ad una parte dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 17)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20, 27‑30)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi V VENILO e V [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31, 32, 59, 60, 70, 76, 85, 92, 106, 114‑116)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione della o delle componenti dominanti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 37‑39, 43, 44, 54, 55, 64, 90)

6. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 84)

7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 96, 97, 108)

8. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punto 119) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 novembre 2024 (procedimento R 247/2024‑4) è annullata, nella parte in cui ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione di opposizione dell’8 dicembre 2023 relativa al marchio dell’Unione europea figurativo V VENILO per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 34 ai sensi dell’’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondente alla seguente descrizione: «Sigarette elettroniche; soluzioni liquide per sigarette elettroniche; soluzioni liquide per sigarette elettroniche; aromi, diversi dagli oli essenziali, per succedanei del tabacco; aromi, diversi dagli oli essenziali, da utilizzare nelle sigarette elettroniche; filtri per sigarette; bocchini in ambra gialla per fumatori di sigari e sigarette; articoli da utilizzare con il tabacco; astucci per sigarette elettroniche; sigarette elettroniche». 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] e l’EUIPO si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0062_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 marzo 2026 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Dongguan BEC [OSCURATO:PERSONA] (V VENILO) (causa T‑62/25) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo V VENILO – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore V – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Assenza di carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore acquisito in seguito all’uso – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16, 107) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Diniego di registrazione in presenza di un impedimento alla registrazione relativo, ancorché limitato ad una parte dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 17) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20, 27‑30) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi V VENILO e V [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31, 32, 59, 60, 70, 76, 85, 92, 106, 114‑116) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione della o delle componenti dominanti [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 37‑39, 43, 44, 54, 55, 64, 90) 6. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 84) 7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 96, 97, 108) 8. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 a frase) (v. punto 119) Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 novembre 2024 (procedimento R 247/2024‑4) è annullata, nella parte in cui ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione di opposizione dell’8 dicembre 2023 relativa al marchio dell’Unione europea figurativo V VENILO per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 34 ai sensi dell’’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondente alla seguente descrizione: «Sigarette elettroniche; soluzioni liquide per sigarette elettroniche; soluzioni liquide per sigarette elettroniche; aromi, diversi dagli oli essenziali, per succedanei del tabacco; aromi, diversi dagli oli essenziali, da utilizzare nelle sigarette elettroniche; filtri per sigarette; bocchini in ambra gialla per fumatori di sigari e sigarette; articoli da utilizzare con il tabacco; astucci per sigarette elettroniche; sigarette elettroniche». 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] e l’EUIPO si faranno carico ciascuno delle proprie spese.
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