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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 01632/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente. avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nelle ragioni del ricorso; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto deducono una asserita violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugnato, atteso che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda del momento procedimentale in cui si inserisce (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, in motivazione), e che "risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto" (sempre la medesima sentenza), e che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione" (ancora la pronuncia Pizzone), e nel caso in esame, in cui l'aumento per continuazione con il reato satellite della ricettazione è inferiore di più della metà alla pena edittale minima della fattispecie e l'aumento per la continuazione con il reato satellite di appropriazione indebita è in ogni caso piuttosto contenuto, e comunque inferiore a quello stabilito dal giudice della cognizione (per un precedente che ha ritenuto che, quando il giudice dell'esecuzione conferma la pena inflitta in cognizione, egli riprende implicitamente la motivazione in punto di pena contenuta in sentenza, v.

Sez. 1, n. 12910 del 24/11/2021, dep. 2022, Vaccina, n.m.), il mero riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata al ruolo rivestito dal ricorrente (definito in ordinanza come una persona che aveva il "controllo esclusivo" ed il "dominio assoluto" sulla cooperativa, che considerava "sua proprietà" e di cui si sentiva il "padre padrone") nella commissione dei reati oggetto dell'istanza, non è necessaria una motivazione più approfondita in quanto deve ritenersi escluso in radice ogni possibile abuso del potere discrezionale (Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente. avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste nelle ragioni del ricorso; Ritenuto che gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto deducono una asserita violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugnato, atteso che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda del momento procedimentale in cui si inserisce (cfr. Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, in motivazione), e che "risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto" (sempre la medesima sentenza), e che "la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione" (ancora la pronuncia Pizzone), e nel caso in esame, in cui l'aumento per continuazione con il reato satellite della ricettazione è inferiore di più della metà alla pena edittale minima della fattispecie e l'aumento per la continuazione con il reato satellite di appropriazione indebita è in ogni caso piuttosto contenuto, e comunque inferiore a quello stabilito dal giudice della cognizione (per un precedente che ha ritenuto che, quando il giudice dell'esecuzione conferma la pena inflitta in cognizione, egli riprende implicitamente la motivazione in punto di pena contenuta in sentenza, v. Sez. 1, n. 12910 del 24/11/2021, dep. 2022, Vaccina, n.m.), il mero riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata al ruolo rivestito dal ricorrente (definito in ordinanza come una persona che aveva il "controllo esclusivo" ed il "dominio assoluto" sulla cooperativa, che considerava "sua proprietà" e di cui si sentiva il "padre padrone") nella commissione dei reati oggetto dell'istanza, non è necessaria una motivazione più approfondita in quanto deve ritenersi escluso in radice ogni possibile abuso del potere discrezionale (Sez. 6, Sentenza n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estenso
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