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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 13980/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.1625/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Cassazione, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Cualbu, [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso il decreto nr. 5224/2015 emesso dal Tribunale di Oristano depositato in data 11/11/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento Edilcasa di Cualbu, [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione in via prelatizia dell’intero credito (di oltre 1.900.000 euro per sorte, più interessi) insinuato in forza del mutuo garantito da ipoteca stipulato con la società poi fallita, cui il giudice delegato aveva riconosciuto collocazione ipotecaria per la minor somma di € 1.496.211,32per capitale e interessi corrispettivi, oltre interessi al tasso legale fino alla vendita del bene, detraendo dal capitale l’importo di euro 272.927,59già incassato dalla banca ( a seguito di escussione di polizza assicurativa stipulata a garanzia dell’adempimento del mutuo) ed esclu dendo gli interessi moratori maturati prima della data del fallimento.

2. Il Tribunale di Oristano, con decreto dell’11 novembre 2015, rigettava l’opposizione e cond anna va la Banca , oltre che alla refusione delle spese processuali, anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96, 3 comma, cpc, osservando: a) che il primo motivo di impugnazione, con il quale Unipol aveva lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoin quanto i l g.d. aveva rilevato d’ufficio l’avvenut a, parziale estinzione del debito della società fallita , era infondato perché la mancata contestazione di un credito da parte del curatore non ne comporta l’automatica ammissione allo stato passivo, spettando al giudice delegato il potere di sollevare ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove; b) che anche il secondo motivo, con il quale la creditrice aveva insistito per l’ammissione con collocazione ipotecaria degli interessi moratori, era infondato alla stregua del disposto dell’art. 2855 c.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per la c assazione del decreto, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver il tribunale - ritenendo erroneamente che il primo motivo fosse volto a denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c.- totalmente omesso di verificare (o di pronunciare su) la circostanza da essa dedotta, dell’avvenuta imputazione della polizza riscossa a rate del mutuo anteriormente scadute e non conteggiate nella domanda di insinuazione, con la quale era stata chiesta unicamente l’ammissione delle ratesuccessive rimaste insolute.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per aver il giudice condannato la banca al risarcimento dei danni per lite temeraria nonostante i due motivi del ricorso in opposizione non fossero manifestamente infondati, dato che anche il secondo ineriva a una questione oggetto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali.

3. Il primo motivo, da riqualificare ai sensi dell’art. 360, I comma n. 4 c.p.c., in quanto volto sostanzialmente alla denuncia di un vizio di omessa pronuncia, è fondato , con assorbimento del secondo. 3.1 Unipol, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ha riprodotto nel corpo del l’atto la rubrica del primo motivo di opposizione, c he lamenta va «l’erronea decurtazione del netto ricavo riveniente dal riscatto della polizza assicurativa concessa a garanzia del mutuo fondiario».

3.2. Tale rilievo è stato debitamente “localizzato”, in quanto si legge a pag. 8 del ricorso che «al paragrafo 1.b) dell’atto di opposizione [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito in 5 punti (allegando nel fascicolo di parte specifica documentazione a sostegno) in che termini la decurtazione/contabilizzazione delle somme di cui sopra fosse regolarmente avvenuta.

3.3. Il motivo, pertanto, era volto unicamente a lamentare l’errore di fatto compiuto dal g.d., per aver detratto dal credito insinuatoda Unipol in via ipotecaria una somma che la banca avev a già imputato ad estinzione del maggior credito vantato alla data della sua riscossione.

4. Il tribunale, travisando totalmente il contenuto della censura, ha dunque omesso di pronunciare sulla sola questione che con ess a gli era stata devoluta.

5. All’ accoglimento del primo motivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Oristano in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto, al Tribunale di Oristano in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio [OSCURATO:PERSONA] 5di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.1625/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Cassazione, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Cualbu, [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso il decreto nr. 5224/2015 emesso dal Tribunale di Oristano depositato in data 11/11/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento Edilcasa di Cualbu, [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione in via prelatizia dell’intero credito (di oltre 1.900.000 euro per sorte, più interessi) insinuato in forza del mutuo garantito da ipoteca stipulato con la società poi fallita, cui il giudice delegato aveva riconosciuto collocazione ipotecaria per la minor somma di € 1.496.211,32per capitale e interessi corrispettivi, oltre interessi al tasso legale fino alla vendita del bene, detraendo dal capitale l’importo di euro 272.927,59già incassato dalla banca ( a seguito di escussione di polizza assicurativa stipulata a garanzia dell’adempimento del mutuo) ed esclu dendo gli interessi moratori maturati prima della data del fallimento. 2. Il Tribunale di Oristano, con decreto dell’11 novembre 2015, rigettava l’opposizione e cond anna va la Banca , oltre che alla refusione delle spese processuali, anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96, 3 comma, cpc, osservando: a) che il primo motivo di impugnazione, con il quale Unipol aveva lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoin quanto i l g.d. aveva rilevato d’ufficio l’avvenut a, parziale estinzione del debito della società fallita , era infondato perché la mancata contestazione di un credito da parte del curatore non ne comporta l’automatica ammissione allo stato passivo, spettando al giudice delegato il potere di sollevare ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove; b) che anche il secondo motivo, con il quale la creditrice aveva insistito per l’ammissione con collocazione ipotecaria degli interessi moratori, era infondato alla stregua del disposto dell’art. 2855 c.c., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per la c assazione del decreto, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimastointimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver il tribunale - ritenendo erroneamente che il primo motivo fosse volto a denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c.- totalmente omesso di verificare (o di pronunciare su) la circostanza da essa dedotta, dell’avvenuta imputazione della polizza riscossa a rate del mutuo anteriormente scadute e non conteggiate nella domanda di insinuazione, con la quale era stata chiesta unicamente l’ammissione delle ratesuccessive rimaste insolute. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per aver il giudice condannato la banca al risarcimento dei danni per lite temeraria nonostante i due motivi del ricorso in opposizione non fossero manifestamente infondati, dato che anche il secondo ineriva a una questione oggetto di contrapposti orientamenti giurisprudenziali. 3. Il primo motivo, da riqualificare ai sensi dell’art. 360, I comma n. 4 c.p.c., in quanto volto sostanzialmente alla denuncia di un vizio di omessa pronuncia, è fondato , con assorbimento del secondo. 3.1 Unipol, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ha riprodotto nel corpo del l’atto la rubrica del primo motivo di opposizione, c he lamenta va «l’erronea decurtazione del netto ricavo riveniente dal riscatto della polizza assicurativa concessa a garanzia del mutuo fondiario». 3.2. Tale rilievo è stato debitamente “localizzato”, in quanto si legge a pag. 8 del ricorso che «al paragrafo 1.b) dell’atto di opposizione [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito in 5 punti (allegando nel fascicolo di parte specifica documentazione a sostegno) in che termini la decurtazione/contabilizzazione delle somme di cui sopra fosse regolarmente avvenuta. 3.3. Il motivo, pertanto, era volto unicamente a lamentare l’errore di fatto compiuto dal g.d., per aver detratto dal credito insinuatoda Unipol in via ipotecaria una somma che la banca avev a già imputato ad estinzione del maggior credito vantato alla data della sua riscossione. 4. Il tribunale, travisando totalmente il contenuto della censura, ha dunque omesso di pronunciare sulla sola questione che con ess a gli era stata devoluta. 5. All’ accoglimento del primo motivo di ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Oristano in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, in relazione al motivo accolto, al Tribunale di Oristano in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio [OSCURATO:PERSONA] 5di 5
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