CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 gennaio 2015
Cassazione n. 32496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 6070 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone, n. 9, presso lo studio del medesimo difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione ndella sentenza della Commissione tributaria i vs3scard li regionale deli~} n. 606/1/2015, depositata in data 24 novembre 2015; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l., esercente l'attività di organizzazione di convegni e fiere, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2007, era stato rettificato il reddito di impresa ed accertati maggiori ricavi, con conseguente irrogazione delle sanzioni; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Potenza; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; i 9,81/4s;tncìl-é, la Commissione tributaria regionale del~sei ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'atto di appello difettava di un effettivo ragionamento censorio orientato verso specifici punti della sentenza gravata, manifestando una intrinseca debolezza contenutistica, consentendo, pertanto, il riferimento per relationem alla sentenza di primo grado ai fini della definizione dei motivi di appello proposti; sussistevano sufficienti elementi presuntivi, consistenti nell'andamento patrimoniale ed economico della società, nell'arco temporale dal 1997 al 2008, totalmente recessivo e costantemente in perdita, non coerente con i criteri di ragionevolezza ed economicità, che legittimavano l'accertamento analitico-induttivo; era ininfluente e, comunque, mal posta, la questione relativa al difetto di potere rappresentativo del funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo; avverso la pronuncia del giudice del gravame la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso;considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell'art. 39, d.P.R. n. 600/1973, in quanto ha ritenuto applicabile, al caso di specie, la modalità di accertamento prevista dall'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, nonostante che nell'avviso di accertamento si fosse fatto espresso riferimento alla previsione di cui all'art. 39, comma 2, medesimo d.P.R., che prevedeva ipotesi tassative ai fini del corretto esercizio dell'attività di accertamento induttivo; il motivo è inammissibile; lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata che, rilevata la "debolezza contenutistica" dell'atto di appello, ha ritenuto di potere pronunciare sulle questioni prospettate mediante il rinvio per relationem a quanto già espressamente pronunciato dal giudice di primo grado, essendo i motivi di appello corrispondenti ai punti di ricorso introduttivo "già scrutinati dalla CTP di Potenza"; in questo ambito, il giudice del gravame, oltre che richiamarsi alla statuizione del giudice di primo grado in ordine ai profili di impugnazione prospettati, ha ritenuto di dovere aggiungere la propria ulteriore considerazione circa il comportamento antieconomico dell'attività svolta dalla società nel corso degli anni, rafforzando, sotto tale profilo, la statuizione del giudice di primo grado relativa alla sussistenza di elementi presuntivi idonei a fondare la legittimità dell'accertamento; il presente motivo di ricorso, dunque, non tiene conto della complessiva statuizione della pronuncia del giudice del gravame e della sua effettiva portata decisoria, sostanzialmente diretta a ritenere legittima la ricostruzione analitica-induttiva dei ricavi; d'altro lato, seguendo la linea difensiva di parte ricorrente, la stessa si limita ad evidenziare che, nella fattispecie, l'avviso di accertamento era basato sul presupposto di cui all'art. 39, comma 2, cit., ma la ragione di censura è priva di specificità, non essendo stato riprodotto l'atto impositivo dal quale evincere su quali presupposti si era fondata la pretesa impositiva; va, inoltre, osservato che (Cass. civ., 8 marzo 2019, n. 6861), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico extracontabile e quello con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.; ne consegue che l'eventuale errore qualificatorio del giudice di merito sul tipo di accertamento, non rileva "ex se" come violazione di legge, ma refluisce in un errore sull'attività processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. o in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell'art. 2697, cod. civ., non avendo l'amministrazione finanziaria assolto all'onere di prova su di essa gravante; il motivo è inammissibile;lo stesso, invero, si limita a censurare, in astratto, il mancato assolvimento dell'onere di prova gravante sull'amministrazione finanziaria, senza alcuno specifico riferimento al contenuto della statuizione della sentenza censurata ed alla ragione della decisione che, per come precisato in sede di esame del primo motivo di ricorso, ha motivato sulla legittimità della pretesa in quanto fondata su elementi presuntivi idonei; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente ritenuto che costituisse fatto nuovo, non proponibile in appello, la questione di difetto di attribuzione, di legittimazione attiva e di sottoscrizione dell'avviso di accertamento; il motivo è infondato; il giudice del gravame ha evidenziato, in motivazione, che le questioni in rito erano state già scrutinate dal giudice di primo grado ed ha ritenuto di potere fare rinvio a quanto da esso statuito; inoltre, ha evidenziato, che "quanto alla questione di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, pur volendo ritenersi che essa non violi il principio della domanda trattandosi di fatto nuovo, va posto in rilievo che essa appare mal posta e si rilevi, pertanto, ininfluente ai fini della decisione"; in sostanza, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice del gravame ha ritenuto che la ulteriore questione poteva essere oggetto di esame poiché sopravvenuta in corso di giudizio, ma la ha, conseguentemente, ritenuta non fondata, come successivamente spiegato nel successivo passaggio motivazione in cui ha espressamente preso in considerazione la questione; in conclusione, sono inammissibili il primo e secondo motivo, infondato il terzo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric