CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lettala requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2025la Corte di appello di Bari, riformando parzialmente quanto alla concessione del beneficio della non menzione, ha per il resto confermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani del 23 gennaio 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di falso ideologico in atto pubblico di cui all’art.479 cod. pen. 1.1. Al ricorrente è contestato di avere, in qualità di medico specialista in igiene e medicina preventiva, attestato falsamentedi avere sottoposto nei giorni 11 e 24 giugno 2021 a visita medica preventiva con giudizio di idoneità al lavoro due dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], su istigazione di quest’ultima. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazionee violazione di legge in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza. Lamenta la difesa che nella imputazione non vi è alcun riferimento all’atto ritenuto ideologicamente falso. La Corte territorialeha obiettato che la natura dell’atto fidefaciente falso emergeva pacificamente in fatto, ma siffatto richiamo risulta del tutto insufficiente, dal momento che nella imputazione non è contenuto alcun riferimento ai documenti che sono il risultato del reato commesso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazionedella condizione di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. Pur a fronte di una confessione con la quale l’imputato ha bene spiegato il contestoin cui sono avvenuti i fatti, la Corte territoriale ha omesso del tutto di argomentare al riguardo e ha fondato la mancata concessione su di un proprio intimo convincimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta nel suo complesso infondato. 1. Il primo motivo risulta infondato. 1.1. Ad avviso del collegio la censura avanzata dal ricorrente non è riconducibile alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all’art.521 cod. proc. pen., quanto piuttosto alla eventuale violazione dell’art.429 cod. proc. pen. in punto di completezza e determinatezza della imputazione. L’art. 429 comma secondo cod. proc. pen. prevede quale ipotesi di nullità del decreto che dispone il giudizio la insufficiente indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c) ed f) e dunque la indeterminatezza o l’insufficiente indicazione del fatto contestato. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 181 comma terzo cod. proc. pen. (“Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio devono essere eccepite entro il termine previsto dall’art.491 comma primo cod. proc. pen.”) e art.491 comma primo cod. proc. pen. (“[..] Le nullità indicate nell’art.181 commi 2 e 3 (..) sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente [..].”) indica i termini entro i quali siffatta eventualenullità può essere eccepita. Nel caso in esame la lamentata indeterminatezza del capo di imputazione non è mai stata eccepita rispetto alle scansioni processuali fissate dalle norme richiamate. 1.2. Inoltre, come evidenziato nella sentenza impugnata, le pronunzie richiamate dal ricorrente non rilevano nel caso di specie. Si tratta della pronunzia delle Sezioni unite che ha stabilito che in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Nel caso di specie non risulta essere stata contestata la circostanza aggravante dell’atto pubblico fidefaciente di cui all’art. 476 comma 2 cod. pen. La sentenza impugnata ha operato buon governo delle indicazioni fornite da questa Corte secondo cui integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico e non quello di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità la condotta del medico che attesti falsamente di avere sottoposto a visita medica un minore prima dell'assunzione al lavoro, considerato che la dichiarazione di idoneità al lavoro è un atto pubblico, dotata di una propria individualità ed autonomia, stante il dovere, attribuito dalla legge al medico, non già di certificare, ma di accertare e, quindi, di attestare -attraverso, non solo la documentazione esibita dall'interessato, ma anche mediante la visita ed il controllo diretto - lo stato di salute del soggetto ai fini dell'assunzione al lavoro, con conseguente funzione pubblicistica della data, di necessità anteriore all'assunzione. (Sez. 5, n. 7538 del 24/09/2012, dep.2013, P., Rv. 254650 -01) 2.Infondato risulta il secondo motivo di ricorso. In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-biscod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101). La Corte territoriale con motivazione in fatto immune da vizi (p.29) ha evidenziato le ragioni per le quali nel caso di specie non era applicabile l’art.131- biscod. pen.: - la condotta era stata reiterata nei confronti di due dipendenti; - l’imputato era consapevole che i due lavoratori dal momento dell’assunzione e fino alla visita erano stati esposti a rischio; - in ragione della prospettata storia professionale senza ombre, il dolo assume particolare rilievo. Dunque, la Corte territoriale ha valorizzato circostanze di fatto che hanno riempito di contenuto il concetto di gravità della condotta, con motivazione in fatto che, in quanto non manifestamente illogica, né contraddittoria, non è in questa sede sindacabile. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e con