Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44974/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione FANALE Giacomo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma di quella del [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato (in Bagheria, 9/6/2015); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché i motivi ripropongono questioni (minimo assoluto della penai massima estensione delle generiche; esclusione recidiva; esclusione aggravante della violenza sulle cose, difetto dei poteri di rappresentanza del querelante, doglianza manifestamente infondata, ma assorbita dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante), tutte esaminate dalla Corte del gravame e risolte con una giustificazione congrua, logica e non contraddittoria, coerente con i principi consolidati in materia rispetto alla quale difetta da parte ricorrente un effettivo confronto (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; con specifico riferimento, poi, alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., si veda sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440; sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438, in cui si è chiarito trattarsi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa; sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745; e, quanto alla denegata massima estensione delle generiche, si veda sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, RV. 260627); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r ao 43142,,,ce_CC,C-C ifyi-f-,32=> (2751, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione FANALE Giacomo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma di quella del [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato (in Bagheria, 9/6/2015); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché i motivi ripropongono questioni (minimo assoluto della penai massima estensione delle generiche; esclusione recidiva; esclusione aggravante della violenza sulle cose, difetto dei poteri di rappresentanza del querelante, doglianza manifestamente infondata, ma assorbita dalla ritenuta sussistenza dell'aggravante), tutte esaminate dalla Corte del gravame e risolte con una giustificazione congrua, logica e non contraddittoria, coerente con i principi consolidati in materia rispetto alla quale difetta da parte ricorrente un effettivo confronto (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; con specifico riferimento, poi, alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., si veda sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440; sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438, in cui si è chiarito trattarsi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa; sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745; e, quanto alla denegata massima estensione delle generiche, si veda sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, RV. 260627); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r ao 43142,,,ce_CC,C-C ifyi-f-,32=> (2751, [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris