CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 marzo 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 6 dicembre 2017 del Tribunale di Crotone, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]., era stato condannato - applicate le sanzioni accessorie - alla pena di anni uno mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2012, per un'evasione pari ad euro 455.183,65 (Ires) ed euro 381.755,15 (Iva). 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata lamentata l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, dal momento che la Corte territoriale non aveva concesso il termine a difesa a norma dell'art. 108 cod. proc. pen. nonostante la revoca del difensore precedentemente nominato. Ciò era stato giustificato sull'erroneo presupposto che, concludendo per iscritto nel merito a norma dell'art. 23 d.l. 149 del 2000 (ed essendo spirato il termine per la richiesta di trattazione orale), fosse stata comunque approntata una difesa nel merito. In specie il Giudice era invece tenuto a concedere il termine e l'omissione integrava una nullità a regime intermedio di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.. 2.2. Col secondo motivo è stato lamentato vizio motivazionale in relazione alla verifica del soggetto attivo del reato. In specie, tenuto conto che il momento consumativo del reato era da determinare nel 29 dicembre 2013, la sentenza impugnata aveva osservato che nel mese di dicembre 2012 l'appellante era ancora l'amministratore unico, omettendo di precisare che a tale data alcun obbligo dichiarativo era maturato, mentre nulla era stato detto circa la titolarità dell'obbligo di presentazione della dichiarazione alla data del 29 dicembre 2013. 2.3. Col terzo motivo, sempre in relazione al dedotto vizio motivazionale, doveva ritenersi l'assenza ovvero l'incongruità del percorso argomentativo in ordine al riconoscimento del dolo specifico di cui all'art. 5 cit.. In proposito, infatti, la Corte territoriale non aveva specificato quali fossero gli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza dell'elemento psicologico del reato. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha dimesso memoria in replica. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è infondato. 5.1. Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto di essere stato nominato in data 12 marzo 2021, contestualmente alla revoca del precedente difensore, e di avere depositato conclusioni scritte essendo già decorso il termine per proporre istanza di trattazione orale. Al riguardo infatti la Corte territoriale, dopo avere rilevato che il difensore aveva sì richiesto il termine a difesa ma aveva anche precisato le conclusioni di merito, ha provveduto a definire il giudizio con sentenza del 18 marzo 2021. 5.1.1. Ciò posto, è documentale, come è stato correttamente ricordato anche dalla difesa dell'odierno ricorrente, che erano ormai spirati i termini per richiedere la trattazione orale del giudizio a norma dell'art. 23-bis del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Vero è, infatti, che, a termini del vigente comma 1 del medesimo articolo, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del Pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il Pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Con la conseguenza, appunto, che la trattazione scritta ex art. 23-bis cit., fuori dei casi di rinnovazione appena richiamati, è allo stato la regola dell'iter processuale dell'appello penale nella fase emergenziale. 5.1.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, si impone una duplice considerazione. In primo luogo, infatti, il giudizio d'appello si è sviluppato nell'alveo della trattazione meramente cartolare ed è stato deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Pubblico ministero e dei difensori, che hanno rassegnato conclusioni scritte rispettivamente richiedendo la conferma della prima decisione e l'accoglimento dei motivi di appello. In secondo luogo è principio ribadito (vieppiù consolidato dall'attuale regime emergenziale ancora vigente) che nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che sì celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647), con esclusione dell'intervento sia del Procuratore generale che del difensore del ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, B. e altro, Rv. 263459). In specie, l'intervento del difensore alla pubblica udienza era tra l'altro ormai ex lege precluso, non essendo stata - appunto - richiesta la trattazione orale. Del pari, è stata meramente allegata una generica necessità di prendere cognizione degli atti e di assicurare effettività alla difesa, ma nulla è stato concretamente dedotto quanto ad esigenze difensive sacrificate, laddove le richieste delle parti erano ormai cristallizzate e comunque alcunché è stato affermato in senso contrario. Al riguardo, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva (cfr. Sez. 2, n. 12306 del 15/03/2016, Acciari, Rv. 266772). Ed in specie la trattazione scritta del giudizio penale d'appello, nella formulazione vigente, indubbiamente consente l'estensione a detto procedimento dei consolidati principi fissati per il giudizio di legittimità. Tanto più che, in concreto, alcuna lesione alle prerogative difensive è stata allegata nello sviluppo del contraddittorio cartolare. 5.1.3. In tal senso la Corte territoriale ha appunto correttamente osservato che la richiesta di termine a difesa era stata seguita dalle argomentazioni di merito. Il motivo di ricorso deve pertanto ritenersi infondato. 5.2. Infondato è anche il secondo motivo di doglianza, in quanto la Corte territoriale ha comunque provato la continuità amministrativa in capo all'odierno ricorrente (cfr. pag. 6, quanto al mantenimento della carica di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. anche dopo il passaggio di quote societarie del 17 dicembre 2012), mentre in definitiva il successivo eventuale venire meno di detta qualità avrebbe potuto essere del tutto agevolmente dimostrato dall'interessato, anche per il principio di vicinanza della prova. 5.3. Per quanto infine riguarda il terzo motivo di impugnazione, la censura è parimenti infondata. A questo proposito, infatti, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022). In proposito, applicando siffatto principio, la Corte territoriale ha così non illogicamente collegato l'elemento soggettivo del dolo specifico alla notevole entità dell'evasione d'imposta (Ires per euro 455.185,65 ed Iva per euro 381.755,15, v. supra), e alla conseguente piena capacità di considerare altresì il superamento della soglia penalmente rilevante, ex lege conosciuta - ovviamente - dal ricorrente nella qualità di amministratore della società. Né, a questo riguardo, l'odierno ricorrente ha mai sostenuto di ignorare siffatti notevolissimi importi e gli obblighi correlati. 5.4. Per completezza, in ogni caso, va altresì osservato che - trattandosi di reato commesso in epoca successiva all'introduzione del comma 1-bis all'art. 17 del d.lgs. 74 del 2000, col conseguente aumento di un terzo dei termini di prescrizione - il reato contestato e commesso il 29 dicembre 2013 non può certamente considerarsi prescritto, stante il termine ordinario all'uopo di otto anni e quindi - in esito all'interruzione di cui all'art. 161, comma 2, cod. pen. - di dieci anni dal fatto. 5.5. Vanno pertanto disattesi tutti i motivi di censura proposti.6. La complessiva infondatezza dell'impugnazione, alla stregua delle considerazioni che precedono, comporta il rigetto del ricorso e altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso