CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo,[OSCURATO:PERSONA] n. 56.-RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3.-CONTRORICORRENTE-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 809/2021,depositata il 12/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleROSA MARIA DELL’ERBA che ha concluso, chiedendo di respingere il ricorsoNumero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026Uditi gli avv.ti1. [OSCURATO:PERSONA], Presidente della [OSCURATO:PERSONA] HoldingCorporation, ha proposto opposizione avverso la delibera con cui la Consobgli aveva comminato la sanzione pecuniaria di €. 480.000,00 e la misurainterdittiva accessoria per la durata di 30 mesi, contestandogli la violazionedegli artt. 30, comma terzo e nono, e 94, comma primo, del d.lgs. 58/1998,per aver svolto attività di offerta al pubblico di contratti di investimentoanche con modalità fuori sede nei confronti di soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e articolata rete di procacciatori, in assenza delleprescritte autorizzazioni e senza la preventiva pubblicazione di un prospettoinformativo.La Corte d’appello di Milano ha confermato la legittimità della sanzione.Il giudice distrettuale ha dichiarato inammissibile la memoria difensivadepositata dall’opponente alla scadenza del termine concesso alle parti perla trattazione scritta della causa, ha respinto l’eccezione di difetto digiurisdizione del giudice italiano sul rilievo che l’attività di raccolta delrisparmio era stata svolta in Italia da una rete di intermediari, sostenendoche la [OSCURATO:PERSONA] poteva sanzionare la [OSCURATO:PERSONA] HC, poiché quest’ultimaaveva di fatto una sede in Italia, nonché le eccezioni di decadenza e diprescrizione, evidenziando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto formulare le propriedeterminazioni solo dopo aver ricevuto gli atti di indagine penale e che lapermanenza dell’illecito cessata solo nel 2016.Ha asserito che la condotta di offerta al pubblico ricadeva nella previsionedegli artt. 94 e 191 novellati, reputando legittima la sanzione per laviolazione dell’art. 30 TUF solo per le condotte precedenti all’entrata invigore del d.lgs. 72/2015; ha infine confermato la congruità della sanzionee ha regolato le spese.La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorsoa 6 motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.Le parti hanno illustrato le rispettive difese con memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ha carattere pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, concui si denuncia il difetto di giurisdizione del giudice italiano.Sostiene il ricorrente che la società [OSCURATO:PERSONA] HC non è munita di sedifisiche nel territorio nazionale o di un'organizzazione operativa dicoordinamento tra i vari soggetti interessati, finalizzata allaimplementazione delle strategie di raccolta del risparmio. Assume di essersiavvalsa di soggetti indipendenti e di aver esternalizzato tutte le attività diricerca di finanziamenti alle banche e agli intermediari finanziari, nonpotendosi qualificare come strumenti finanziari i contratti di time sharingimmobiliare, assimilabili ai normali contratti di soggiorno turistico-alberghiero nei quali è assente la connotazione tipica degli strumenti diinvestimento.Il motivo, relativamente all’eccepito difetto di giurisdizione del giudiceitaliano, è inammissibile.La Corte d’appello di Milano, quale giudice per l’opposizione alla sanzioneamministrativa, è stata adita dal ricorrente che, perciò, non può contestarela giurisdizione italiana.La statuizione sulla giurisdizione costituisce capo autonomo di pronuncia,rispetto al quale la parte non è soccombente (Cass. SU 21260/2016; Cass.1309/2017; Cass. SU 22439/2018; Cass. SU 33685/2018; Cass. SU31754/2019).Il "capo" che investe la giurisdizione, congiunta ad una decisione sul merito,è suscettibile di giudicato interno in mancanza di un'apposita censura insede di impugnazione e fonda la soccombenza sulla questione digiurisdizione in via del tutto autonoma rispetto alla soccombenza sul merito(Cass., SU, n. 21260/2016).Numero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026Si è evidenziato che nel processo sussistono due distinti oggetti del giudizio,l'uno (processuale) concernente la sussistenza o meno del potere-doveredel giudice di risolvere il merito della causa e l'altro (sostanziale) relativoalla fondatezza o no della domanda", e che la statuizione sul merito contiene"implicitamente quella sull'antecedente logico da cui è condizionata e, cioè,sull'esistenza della giurisdizione, in difetto della quale non avrebbe potutoessere adottata".L'accertamento della giurisdizione non rappresenta, tuttavia, un meropassaggio interno della statuizione di merito, ma costituisce un capoautonomo che è capace di passare in giudicato in assenza di specificaimpugnazione anche nel caso in cui il giudice si sia pronunciato soloimplicitamente sul punto (Cass., SU, n. 24883/2008).Le restanti questioni sono assorbite dalla nullità della pronuncia che derivadall’accoglimento del primo motivo, come sarà illustrato di seguito.2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'articolo 83, comma7, lettera h), del decreto legislativo n. 18/2020 e l’omesso esame delle notedi trattazione scritta depositate in data 13 novembre 2020.Espone il ricorrente di aver presentato un’istanza per la trattazione oraledella causa, accolta dalla Corte d'appello, e successivamente, a causadell'emergenza epidemica, di aver chiesto la trattazione scritta.Lamenta che la Corte d'appello, con provvedimento del 5 novembre 2020,abbia disposto lo scambio telematico di note scritte, specificando che pertale doveva intendersi il solo deposito telematico di note contenenti leistanze e conclusioni da contenersi in un foglio, nonostante la particolarecomplessità della causa, note che il ricorrente aveva depositato in data 13novembre 2020 e che la pronuncia ha dichiarato inammissibili per violazionedei diritti di difesa.Il motivo è fondato.Dall’esame degli atti risulta che, effettuato il deposito del ricorso, ilPresidente della Corte d’appello ha fissato l’udienza per l’esame dellaNumero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026richiesta di sospensiva e del merito in data 6.5.2020, disponendo poi il rinvioal 3.6.2020 e autorizzando il deposito di memorie.Il giudizio è stato ulteriormente rinviato per il merito all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; successivamente, con istanza del 26.10.2020, il ricorrente hachiesto la trattazione scritta, rappresentando l’impossibilità dei difensori dipresenziare alla discussione.Con provvedimento del 5.11.2020 è stato disposto lo scambio e il depositotelematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle partida contenersi in un unico foglio, nel termine di almeno cinque giorni primadell’udienza.Il ricorrente ha depositato due diverse memorie con la prima delle quali harappresentato di non poter articolare le difese nel rispetto delle prescrizionerelativa al contenuto dello scritto, data la complessità della causa,preannunciando che avrebbe limitato il più possibile l’esposizione. Ha poiprodotto una vera e propria memoria illustrativa in cinque pagine che laCorte d’appello ha ritenuto inammissibile poiché lesiva del contraddittorio edel principio di parità delle armi, avendo la [OSCURATO:PERSONA] depositato un solo scrittodifensivo.2.1. L’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva, al comma 1, per iprocedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, il rinviodelle udienze fissate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 a datasuccessiva al 15 aprile 2020; il termine del 15 aprile 2020 è statosuccessivamente differito, con eccezione "tutti i procedimenti la cui ritardatatrattazione potesse produrre grave pregiudizio alle parti", attraverso unadichiarazione di urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario e, per le causegià iniziate, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio.Per il periodo successivo, compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, ilcomma settimo ha attribuito ai capi degli uffici giudiziari il potere di adottaremisure dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e aNumero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria nelperiodo, mediante: a) la celebrazione delle udienze a porte chiuse; b) latrattazione da remoto delle udienze civili, quando non fosse richiesta lapresenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari delgiudice; c) il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle udienze deiprocedimenti civili e penali, con esclusione di quelle relative ai procedimentidi cui al comma 3 dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020; d) la celebrazione delleudienze che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensoridelle parti, mediante scambio e il deposito in telematico di note scrittecontenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuoriudienza del provvedimento del giudice (art. 83, comma settimo, lettera h).La norma non è stata modificata dal d.l. n. 34/2021 (cd. decreto rilancio)ma l’art. 221, comma quarto, della successiva legge di conversione n.77/2020, ha stabilito (fino al 31.10.2020), che il giudice poteva disporreche le udienze civili che non richiedessero la presenza di soggetti diversi daidifensori delle parti fossero sostituite dal deposito telematico di note scrittecontenenti le sole istante e conclusioni, con termine fino a cinque giorniprima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delleparti poteva presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dallacomunicazione del provvedimento.Il termine del 31.10.2020 è stato prorogato al 31.1.2021 dal d.l. 137/2020(cd. Decreto Ristori) e quindi al 30.4.2021 dal d.l. 2/2021.2.2. La Corte d’appello ha autorizzato la trattazione scritta, reputando talemodulo procedimentale compatibile con il rito dell’opposizione regolatodall’art. 195 del TUF, come modificato dal d.lgs. 72/2015.La norma prevede che il Presidente della corte d'appello designa il giudicerelatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussionedell'opposizione. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, imezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle partiche ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono allaNumero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026discussione orale. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessantagiorni.Questa Corte, nel ritenere ammissibile la trattazione scritta in luogo delladiscussione orale nelle controversie di lavoro, ha precisato che le partidevono poter godere delle stesse facoltà difensive che avrebbero potutoesercitare in presenza nel corso della discussione orale, sottolineando che ilriferimento testuale del d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, lett. h), alloscambio ed al deposito di note contenenti "le sole istanze e conclusioni",secondo la "ratio legis", non introduce particolari limiti all'eserciziodell'attività di difesa, dovendo affidarsi al contraddittorio cartolare le stessedinanzi al giudice”.Le note di trattazione scritta che tengono luogo della udienza di discussionedella causa ben possono estendersi alle attività assertive ed argomentative,in fatto ed in diritto, in modo da garantire che lo scambio ed il deposito dellenote assicuri l'effettivo "svolgimento della udienza", come prevede l'incipitdel d.l. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, lett. h) (cfr. testualmente Cass.15999/2022).A identica soluzione sono giunte le SU che, nel ritenere applicabile allecontroversie di lavoro l’art. 127 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022(cd. decreto Cartabia), norma che ugualmente dispone che “l'udienza,anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di notescritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenzadi soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero edagli ausiliari del giudice – hanno precisato che la trattazione scrittaalternativa allo svolgimento dell’udienza in presenza deve garantirel’effettività della difesa in modo speculare all’oralità.Non è, perciò, possibile escludere che le note scritte contengano (o possanocontenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa,Numero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026dovendo rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità (Cass. SU17603/2025).Le medesime conclusioni valgono, come si è detto, per la trattazione scrittasostitutiva dell’udienza pubblica sia ai sensi dell’art. 83 del d.l. 18/2020,che dell’art. 221, comma quarto, del d.l. n. 77/2020, posta, sotto profilo,l’identità di prescrizioni riguardo alle modalità di svolgimento delcontraddittorio cartolare.2.3. La Corte di appello, pur ritenendo compatibile la trattazione scritta conil giudizio di opposizione regolato dall’art. 195 TUF, non poteva autorizzarenote che contenessero le sole richieste e conclusioni, né fissare il limite diun solo foglio, con il rischio di negare all’opponente la possibilità di unadifesa scritta estesa alle questioni deducibili nel corso della discussioneorale, considerata la complessità della vicenda; inoltre la memoriadepositata in data 13.11.2020, benché composta da cinque pagine, nonpoteva per ciò solo esser dichiarata inammissibile.Le limitazioni riguardo all’estensione massima degli atti processuali noncomportano, in caso di superamento, l’inammissibilità delle difese neppurenei giudizi introdotti a far data dal 28.2.2023 e regolati dal D.M. 7.8.2023,n. 110 - Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti edegli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campinecessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, aisensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice diprocedura civile.La disciplina contempla deroghe se la controversia presenta questioni diparticolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, delnumero delle parti o della natura degli interessi coinvolti (art. 5, commaprimo) e, inoltre, l’art. 46, comma quinto, disp. att. c.p.c. dispone che ilmancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schemainformatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comportaNumero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sullespese del processo.2.5. Il primo scritto depositato dal ricorrente non aveva un contenutodifensivo vero e proprio ma costituiva una semplice comunicazione direttaall’Ufficio volta a rappresentare l’impossibilità di contenere l’esposizione neilimiti stabiliti dal provvedimento che disponeva la trattazione scritta.Solo la successiva memoria conteneva deduzioni che, benché non rispettosedei limiti stabiliti con il provvedimento presidenziale (ma non sanzionabilicon la nullità dell’atto o l’inammissibilità), dovevano essere esaminatepoiché esponevano le tesi che l’opponente non aveva potuto illustrareoralmente, non potendo ravvisarsi alcun vulnus al principio di parità dellearmi, poiché ciascuna parte aveva depositato un unico scritto a contenutodifensivo.Non occorreva l’illustrazione di quali difese la parte avrebbe esposto e qualepregiudizio abbia subito a causa del mancato esame della memoria, poichéall’opponente è stata radicalmente negata la possibilità di svolgere concompletezza il diritto di difesa e di avvalersi di un mezzo difensivoalternativo alla discussione orale prevista dall’art. 195 del TUF, essendo ilpregiudizio al diritto di difesa in re ipsa (Cass., SU n. 36596/2021).3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 28 della legge n.689/1981 sostenendo che l’illecito, avente carattere istantaneo, eraprescritto allorquando è stato emesso il provvedimento sanzionatorio,mancando prova che la condotta si fosse protratta fino al luglio 2016.Con il quarto motivo di lamenta la violazione dell’art. 195 del TUF,lamentando che la contestazione doveva essere notificata al ricorrente, cherisiedeva all’estero, entro 360 gg. dall’accertamento, conclusosi nel 2012con la prima relazione alla Divisione tutela del consumatore, o dal26.5.2017 in cui era stata elaborata la nota rivolta al Presidente dellaDivisione Tutela dei consumatori, mentre la notifica era avvenutatardivamente solo il 14.7.2018.Numero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 94, comma primo, TUF el’eccessiva entità della sanzione. Si deduce che la Corte di merito abbiaritenuto congruo l’importo di € 400,000 anche sulla base dell’entità dellesomme ottenute dall’attività di raccolta del risparmio, quantificate in circa€. 18.000.000,00, ma che successivamente sarebbe emerso che la EquiSicav, costituitasi parte civile nel procedimento penale a caricodell’incolpato, aveva dichiarato che le somme raccolte ascendevano al minorimporto di €. 5.000.000,00.Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo. Si contesta cheil giudice di merito non abbia considerato le molteplici circostanze dedottenell’atto di opposizione e nella memoria dichiarata inammissibile, utili adimostrare l’insussistenza della violazione e l’impossibilità di imputare alricorrente le attività di offerta al pubblico e fuori sede di prodotti diinvestimento.Tutti i precedenti motivi sono assorbiti, dovendo il giudice di rinvioprocedere ad un nuovo esame nel merito.In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, è respinto il secondo esono assorbite tutte le restanti censure.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbite lerestanti censure;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 16/12/2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTENumero registro generale 24796/2021Numero sezionale 3064/2025Numero di raccolta generale 14897/2026Data pubblicazione 18/05/2026GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]