CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 31373/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CodiceFiscale_2 )L.O. (C.F.: CodiceFiscale_3 )figli ed eredi di Q.I.rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [..C.F._4 )-ricorrenti-nei confronti diGESTIONE [OSCURATO:PERSONA] A.T.S. SARDEGNA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [...]C.F._5-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliarin. 523/2022, pubblicata in data 22 dicembre 2022;Ric. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 1 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 31373/2025udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio delData pubblicazione 01/12/202514 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]:Q.I. - deceduto nel corso del giudizio, che è statoproseguito dai suoi figli ed eredi, Y.Q. A.U. e L.O.[... - ha agito nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 7di Lg_1 per ottenere il risarcimento dei danni conseguential decesso della coniuge R.C. la quale si era gettatadal terzo piano dell’Ospedale “ OM di Lg_1 dove era rico-verata nel reparto di Neurologia.La domanda è stata accolta dal Tribunale di Cagliari, che hacondannato l’ente convenuto al risarcimento per € 213.000.La Corte d’appello di Cagliari, in riforma, l’ha invece rigettata.Ricorrono Y.Q. A.U. e L.O. , sulla base di tremotivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] della disciolta A.T.S. Sardegna.Parte ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Il primo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo ediscusso.La Corte d’appello, nell’escludere un reale e persistente legameaffettivo tra l’attore ed il coniuge, avrebbe omesso di conside-rare le circostanze di fatto che «la Sig.ra R.C e il Sig. [...]Q.I. (che peraltro si era allontanato da solo sei mesi) eranosposati da quarantadue anni e che dalla loro lunga unione eranonati tre figli (gli attuali ricorrenti), all’epoca di età compresa trai ventotto e i trentasette anni», circostanze emergenti dallostesso atto – prodotto dalla controparte – da cui era stata trattala prova che i coniugi fossero separati di fatto al momento deldecesso della R.C elemento di cui non aveva tenuto conto ilgiudice di primo grado.Ric. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 31373/2025Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 2043 e 2059Data pubblicazione 01/12/2025c.c., in relazione a giurisprudenza di legittimità (Cass. n.28222/2019, n. 25415/2013, n. 1025/2013 e n. 10393/2002).I ricorrenti sostengono che, secondo l’indirizzo di questa Su-prema Corte, sarebbe integrata «la permanenza del vincolo af-fettivo tra coniugi separati nel fatto in sé della presenza di unfiglio in comune e del breve tempo intercorso dalla frattura dellavita coniugale», richiamando le pronunzie indicate in rubricache affermano tale principio, che sarebbe stato violato dal giu-dice d’appello.Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c.I ricorrenti affermano che neppure l’appellante aveva pretesol’integrale rigetto della loro domanda, impetrando solo la ridu-zione del quantum.2. Va premesso che, per quanto emerge dagli atti e dalla stessasentenza impugnata, l’attore aveva proposto la domanda risar-citoria per i danni conseguenti alla morte della moglie allegandosemplicemente la sussistenza del rapporto di coniugio, senzafar cenno alla separazione di fatto, che successivamente èemerso essere intervenuta qualche mese prima della mortedella R.CIl Tribunale ha accolto la domanda sulla base del predetto unicopresupposto, senza, appunto, tener conto della separazione difatto insorta tra i coniugi. Ciò emerge dalla stessa sentenza im-pugnata, in cui si afferma che la separazione sarebbe in realtàdesumibile dall’istruttoria documentale nonché da un nuovo do-cumento prodotto dalla parte convenuta solo in secondo grado(produzione ritenuta ammissibile, essendo il documento poste-riore al giudizio di primo grado).L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] era stato articolato sullabase di due motivi (il terzo non costituiva un vero e proprio“motivo di gravame” e, comunque, è del tutto irrilevante inRic. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 31373/2025questa sede, perché riguardava la sospensione dell’esecutivitàData pubblicazione 01/12/2025della pronuncia di primo grado).Il primo motivo, rubricato «Sulla erronea valutazione dei fattidi causa e della documentazione prodotta. Sul mancato esple-tamento della prova testimoniale dedotta», aveva ad oggettoesclusivamente l’accertamento dell’an della responsabilitàdell’ente convenuto per l’evento dannoso sotto il profilo delnesso di causa tra la condotta colposa dei suoi dipendenti el’evento stesso: tale motivo è stato rigettato dalla Corte d’ap-pello, e tale capo della pronuncia non è oggetto dei motivi delpresente ricorso (non avrebbero interesse a inficiarlo, d’al-tronde, gli attuali ricorrenti).Il secondo motivo di appello – che è quello accolto dalla corteterritoriale con il capo della decisione oggetto del presente ri-corso – era invece rubricato «Sull’impugnazione dell’ordinanzain punto di quantificazione del danno riconosciuto in favoredell’appellato in assenza di allegazione e prova del pregiudizioeffettivamente subito».In particolare, l’ente convenuto aveva posto a base del sud-detto motivo di gravame proprio la circostanza dell’omessa con-siderazione, da parte del tribunale, della separazione tra i co-niugi, nella liquidazione del danno in favore dell’attore, anchese “al momento del decesso la R.C aveva 60 anni e l’attore 64e che, quindi, i due erano in sostanza prossimi a vivere insiemela loro vecchiaia”.La Corte d’appello ha accolto tale secondo motivo di gravame.Ha affermato che vi sarebbe stato, in primo luogo, un difettoassoluto di allegazione nelle difese di parte attrice sul punto dellegame affettivo tra i coniugi perduto per la morte della R.C ,comunque, un difetto di prova dello stesso, allegazione e provadi cui l’attore doveva ritenersi onerato in modo specifico proprioper l’esistenza di uno stato di separazione di fatto tra i coniugi:e sul rilievo di tali lacune assertive ed asseverative la corteRic. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 31373/2025territoriale non si è limitata a rivedere la liquidazione del quan-Data pubblicazione 01/12/2025tum del risarcimento ma ha rigettato integralmente la do-manda.3. Tanto premesso, si osserva che i tre motivi del ricorso risul-tano intimamente connessi sul piano logico e giuridico e, quindi,vanno esaminati congiuntamente.Come già chiarito, infatti, i ricorrenti assumono, in sostanza,che la Corte d’appello non avrebbe correttamente ricostruito edapplicato i principi di diritto in materia di allegazione e provadel vincolo affettivo tra coniugi che giustifica il risarcimentodella lesione del relativo rapporto in caso di morte di uno diessi, non avendo tenuto adeguatamente conto della effettivasituazione di fatto, pacificamente caratterizzata, nonostante larecente separazione (peraltro solo di fatto), da un legame ma-trimoniale durato oltre quaranta anni, nonché dalla presenza ditre figli, ed essendo giunta a rigettare integralmente la do-manda per difetto di allegazione e prova di tale legame (e delconseguente danno) nonostante che lo stesso ente chiamato arisarcire si fosse limitato, sotto tale profilo, a censurare la pro-nuncia di primo grado per il quantum della somma risarcitoria,senza sostanzialmente negare in radice la sussistenza del le-game affettivo tra i coniugi e del conseguente danno, bensìsemplicemente adducendo che il legame si sarebbe attenuatodalla separazione di fatto, con conseguente necessità di un sen-sibile ridimensionamento dell’importo riconosciuto a titolo risar-citorio al coniuge attore.4. È opportuno, preliminarmente, richiamare i principi di dirittoapplicabili in materia di allegazione e prova del vincolo affettivotra coniugi che porta al risarcimento della perdita del relativorapporto, in caso di morte di uno di essi causata da un terzo.Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte,l’allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, suffi-ciente, sulla base dell’id quod plerumque accidit, per fondare ilRic. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell’altroNumero di raccolta generale 31373/2025coniuge derivante da fatto illecito altrui e, quantomeno, per su- Data pubblicazione 01/12/2025scitare l’onere del danneggiante di allegare e provare che, no-nostante la natura del rapporto - di coniugio, appunto -, il le-game affettivo tra i coniugi fosse di fatto insussistente o di mi-nore intensità rispetto a quello ordinariamente presumibile.Si afferma, infatti, in linea generale, che «l’uccisione di una per-sona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguentesofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od aifratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed ilsuperstite non convivessero, né che fossero distanti (circo-stanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai finidel “quantum debeatur”); nei casi suddetti è pertanto onere delconvenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro in-differenti o in odio, e che di conseguenza la morte della primanon abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al se-condo» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018;Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3, Sentenza n.22397 del 15/07/2022).Ed è, invero, altrettanto consolidato l’indirizzo secondo il quale«il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accor-dato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre allapregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspettispirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la nondefinitività di tale “status” e la possibile ripresa della comunionefamiliare» (cfr., ad es., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25415 del12/11/2013; Sez. 3, Sentenza n. 28222 del 04/11/2019; nelmedesimo senso, sotto vari profili: Cass., Sez. 3, Sentenza n.10393 del 17/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 1025 del17/01/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9010 del 21/03/2022; Sez. 3,Sentenza n. 22397 del 15/07/2022; Sez. 3, Sentenza n. 21988del 30/07/2025).Ric. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 31373/2025In altri termini, secondo la giurisprudenza di questa SupremaData pubblicazione 01/12/2025Corte, cui va data piena continuità:a) il coniuge danneggiato dall’uccisione dell’altro coniuge può,di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di co-niugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni eprove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo(quanto meno un legame di “ordinaria” intensità);b) in tal caso, sarà il danneggiante a dover eventualmente al-legare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva af-fatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, otte-nere l’esclusione o la riduzione del risarcimento);c) al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l’altro,ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione le-gale, o anche di mero fatto, tra i coniugi;d) la sola prova della separazione, legale o di fatto, non è, però,di per sé sufficiente per escludere del tutto il risarcimento, inquanto esso spetta comunque al coniuge, almeno di regola, an-che in caso di separazione legale, considerata – oltre alla pre-gressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spi-rituali e materiali e alla eventuale esistenza di figli – la non de-finitività di tale status e la possibile ripresa della comunionefamiliare.Ne consegue, ulteriormente, sul piano logico, che:a) il danneggiante, per escludere in toto il suo obbligo risarci-torio, deve dimostrare che la separazione (legale o di fatto,eventualmente insieme ad altre circostanze di fatto) ha, nelcaso di specie, sciolto del tutto il legame affettivo tra i coniugi;b) in mancanza di quest’ultima prova positiva, poiché la sepa-razione (specie se di mero fatto) può avere le più varie motiva-zioni e modalità di incidenza sul rapporto tra i coniugi e nondetermina necessariamente e in ogni caso la dissoluzione dellegame affettivo tra loro, in caso di separazione il giudice dovràsempre valutare, sulla base di tutti gli elementi istruttoriRic. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 31373/2025disponibili, come essa (che sia legale o che sia di mero fatto)Data pubblicazione 01/12/2025abbia concretamente inciso sull’intensità di detto legame, alfine di plasmare specificamente il quantum risarcitorio, peraltrosenza escluderlo del tutto solo perché i coniugi erano in unostato di separazione di fatto o legale;c) l’esclusione in toto di risarcimento è attuabile soltanto qua-lora vi siano elementi - anche solo presuntivi - sufficienti perritenere che la separazione, per le ragioni e le modalità in cuiessa si è concretizzata, abbia soppresso ogni vincolo affettivotra i coniugi.È, quindi, nel contesto della valutazione della prova dell’insus-sistenza dell’ordinario legame affettivo tra coniugi (prova, diregola, incombente sul danneggiante) che assume rilievol’eventuale deduzione e dimostrazione della circostanza che iconiugi stessi erano separati, legalmente o di fatto: ciò fermorestando che la mera separazione, soprattutto se solo di fatto,non può ritenersi, di per sé, sufficiente a dimostrare l’insussi-stenza, in assoluto, di un legame affettivo, ben potendo talelegame permanere ugualmente, specie in caso di matrimoniodi lunga durata, di esistenza di figli e di separazione recente enon irreversibile (tutte circostanze pacificamente ricorrentinella specie e non considerate dalla Corte d’appello).5. La sentenza impugnata non può ritenersi conforme a taliprincipi di diritto.5.1 La corte territoriale ha ritenuto insufficienti le allegazioniportate dall’attore in ordine al legame affettivo con la mogliedeceduta ai fini del suo diritto al risarcimento, e ha pure rite-nuto che l’attore non avesse fornito adeguata prova del legame.Ha rilevato, cioè, in primo luogo, un difetto della domanda sulpiano assertivo, prima ancora che una lacuna sul piano asseve-rativo a carico dell’attore.Tuttavia, per quanto sin qui chiarito, l’allegazione del rapportodi coniugio era di per sé sufficiente a sostegno della originariaRic. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 31373/2025domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto co-Data pubblicazione 01/12/2025niugale, salva la valutazione dell’effettività e dell’intensità dellegame affettivo tra i coniugi, questione rilevante, però, solosotto il profilo asseverativo (in particolare, ai fini del quantumdel risarcimento): dunque, il difetto assertivo affermato dallacorte territoriale, in realtà, non ricorreva o, quantomeno, nonricorreva in relazione all’atto introduttivo del giudizio.5.2 Inoltre, sempre per quanto sopra già affermato, l’oneredella prova dell’insussistenza, in assoluto, di un concreto persi-stente legame affettivo tra i coniugi (così come quella di unlegame attenuato, a causa della separazione di fatto, o per altreragioni) spettava al danneggiante e non certo al danneggiato(che non ne avrebbe avuto interesse); e il risarcimento non po-teva essere del tutto escluso, in radice, solo perché era stataprovata una separazione di fatto tra i coniugi.Sotto tale profilo, si sarebbe dovuto senz’altro considerare ladurata del matrimonio, quella della separazione e l’esistenza difigli della coppia: tutte circostanze decisive, certamente emer-genti dall’istruttoria, ma non prese in esame in concreto dalgiudice di appello, il quale, in ultima analisi, si è limitato a rite-nere assorbente il difetto di allegazione, nel quale è stato inpratica fatto rientrare il preteso difetto di prova. In tal modo,però, la corte territoriale ha del tutto omesso di valutare glielementi di prova comunque emergenti dall’istruttoria.Anche quella relativa al difetto di idonea attività asseverativa,posta a carico dell’attore, risulta, pertanto, affermazione chenon può ritenersi pienamente conforme ai principi di diritto ap-plicabili nella materia.5.3 È infine da aggiungere che, effettivamente, lo stesso mo-tivo di appello dell’ente, che è stato accolto nel giudizio di se-condo grado, non poteva dirsi nella sua sostanza giuridica eletterale - anche laddove complessivamente valutata - direttospecificamente a sostenere l’inesistenza in assoluto del legameRic. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025affettivo tra i coniugi e del conseguente danno attoreo per laNumero di raccolta generale 31373/2025perdita del relativo rapporto, già riconosciuto nella sentenza di Data pubblicazione 01/12/2025primo grado, apparendo esso, invece, unicamente diretto acontestare il quantum del risarcimento, che si assumeva esserestato liquidato dal giudice di primo grado in misura eccessiva inconsiderazione delle circostanze di fatto rilevanti ed emergentidell’istruttoria e, in ispecie, dell’incidenza della separazione difatto sull’intensità del legame in questione.5.4 La Corte d’appello, allora, in tale complessiva situazione,avrebbe ben potuto, rectius dovuto, procedere alla piena riva-lutazione delle circostanze di fatto emerse dall’istruttoria, alfine di determinare la liquidazione equitativa del danno in modopiù corretto, non potendo invece denegare il risarcimento intoto, non sussistendo un assoluto difetto di allegazione e provadel danno stesso da parte dell’attore.Alla effettiva concreta valutazione delle circostanze di fattoemergenti dall’istruttoria in proposito, il giudice di merito dovrà,pertanto, dedicarsi in sede di rinvio alla luce dei principi dettatida questa Suprema Corte ai fini della liquidazione del dannoda perdita del rapporto parentale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 26300 del 29/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 37009 del16/12/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023; Sez.3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024) e qui specificamenteprecisati.6. Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione e la sen-tenza cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Ca-gliari, in diversa sezione e diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Per la natura della causa petendi, va d’ufficio disposta l’omis-sione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellegeneralità dei ricorrenti e della vittima dell’evento dannoso, aisensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196/2003. P.Q.MRic. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 11Oscuramento disposto Numero registro generale 13644/2023Numero sezionale 4393/2025Numero di raccolta generale 31373/2025accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza im-Data pubblicazione 01/12/2025pugnata in relazione, con rinvio, anche per le spese del giudizioalla Corte d’appello di Cagliari.Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.Il PresidenteChiara GRAZIOSIRic. n. 13644/2023 – Sez. 3 – Ad. 14 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 11