CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02651/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5020/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25020/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso -controricorrente – N. 25020/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto , n . 643/06/2021depositata in data 5.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Veneto rigettò l’appello dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza n. 153/2020della C.T.P. di Venezia, che aveva a sua volta accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a d atto di irrogazione sanzioni, per mancato pagamento di accise sul gas naturale, per i mesi di settembre ed ottobre 2017; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che sussiste un rapporto di specialità tra la sanzione prevista dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995 (TUA) e quella prevista dall’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, sicché, nel caso di tardivo versamento delle accise sul gas, trova applicazione la sola prima disposizione, avendo l’indennità di mora natura sanzionatoria; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o ; [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 3 del TUA e de l l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, per aver la C.T.R. ritenuto che, in caso di tardivo versamento delle accise, trovi applicazione la sola prima disposizione, avente carattere di specialità, giacché l’indennità di mora ivi prevista ha carattere sanzionatorio; sostiene la ricorrente che, al contrario, l’indennità è priva di tale N. 25020/21 R.G. carattere, di natura meramente risarcitoria, sicché essa ben può cumularsi con la sanzione prevista dall’art. 13 cit.; 1.2 –preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c., sollevata dalla controricorrente, giacché – come meglio si dirà tra breve –la decisione impugnata ha seguito un orientamento di recente disatteso da questa Corte; 1.3 –ciò posto, il ricorso è fondato; rivisitando complessivamente la propria giurisprudenza sul punto, la Sezione Tributaria di questa Corte ha di recente affermato che “In tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici in regime di sospensione d'imposta, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento dellasanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennitàdi mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che taleultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citatasanzione tributaria generale ” ( Cass. n. 19338/2022 ); detta pronuncia è giunta all’esito di una complessa ed approfondita disamina dei due orientamenti giurisprudenziali che si contendevano il campo, ed ha ribadito la bontà dell’impostazione tradizionale, messa solo di recente in dubbio da alcuni arresti di segno opposto (il revirement venne inaugurato da Cass. n. 30034/2018); nel rinviare all’ampia ed argomentata motivazione di Cass. n. 19338/2022, ritiene dunque il Collegio di dover dare continuità all’indirizzo tradizionale così ribadito, giacché gli argomenti spesi dalla società contribuente sia in N. 25020/21 R.G. controricorso, sia in memoria, sono inidonei a determinare un diverso opinamento e, a ben vedere, trovano adeguata risposta nel più recente arresto; 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che si atterrà al superiore principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.