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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19145/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. LA Corte di Appello di Lecce rideterminava, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., le pene alla quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'omessa motivazione sull'eccessivo aumento di pena relativamente ai reati di cui ai capi c) e d), nonostante l'espresso motivo di appello formulato dalla difesa.

3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata valorizzazione della collaborazione con la giustizia

4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la sentenza impugnata era chiaramente viziata nella parte in cui non era stata sufficientemente motiva l'esclusione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5.

Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti. 6.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il giudice di appello non aveva verificato l'esistenza di una delle situazioni indicate dall'art. 129 cod. proc. pen., e la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto non era stata trattata la posizione del ricorrente in relazione alla appartenenza al sodalizio criminoso.

7. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che le determinazioni del giudicante a seguito della rinuncia ai motivi 2 S di appello non sottraevano Io stesso al potere-dovere di valutare in concreto la vicenda; era stata inoltre omessa ogni motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 8.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa la sussistenza della condotta partecipativa del prevenuto, soprattutto considerando che i fatti associativi erano stati contestati per un periodo assai ristretto e che nessun collaboratore di giustizia aveva indicato Martinelli come partecipe.

9. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che non era stata verificata l'esistenza di una delle situazioni indicate dall'art. 129 cod. proc. pen. 10.

Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], censurando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90 relativamente alle condotte di cui ai capi 55, 58, 60, 62 e 63.

11. Propone ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), lamentando che era incongruo e non sufficientemente comprensibile il passaggio motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale aveva ritenuto di non poter escludere l'insussistenza dei fatti o il difetto di una loro connotazione in termini di reità ovvero la non commissione da parte degli imputati, senza però ancorare tale valutazione ad alcun dato obiettivo. 12 Propone ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.

13. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti.

14. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della sTh colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Si deve ribadire che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102, che ha, altresì, chiarito il perimetro delle censure, invece, ammissibili in sede di giudizio di legittimità), nonchè quelle aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, tranne che nei casi di illegalità.

Ed infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; cfr. con riferimento all'omologo istituto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato: Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715).

In particolare, si rammenta che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5466 del 2004, non deve essere valutata neppure la congruità della pena ma solo la sua legalità; le ragioni addotte, e relative al trattamento sanzionatorio non illegale, devono ritenersi precluse, infatti, dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura (per usare l'espressione del massimo collegio nomofilattico).

Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. LA Corte di Appello di Lecce rideterminava, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., le pene alla quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'omessa motivazione sull'eccessivo aumento di pena relativamente ai reati di cui ai capi c) e d), nonostante l'espresso motivo di appello formulato dalla difesa. 3. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata valorizzazione della collaborazione con la giustizia 4. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la sentenza impugnata era chiaramente viziata nella parte in cui non era stata sufficientemente motiva l'esclusione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti. 6.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il giudice di appello non aveva verificato l'esistenza di una delle situazioni indicate dall'art. 129 cod. proc. pen., e la violazione dell'art. 416-bis cod. pen., in quanto non era stata trattata la posizione del ricorrente in relazione alla appartenenza al sodalizio criminoso. 7. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che le determinazioni del giudicante a seguito della rinuncia ai motivi 2 S di appello non sottraevano Io stesso al potere-dovere di valutare in concreto la vicenda; era stata inoltre omessa ogni motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 8.Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa la sussistenza della condotta partecipativa del prevenuto, soprattutto considerando che i fatti associativi erano stati contestati per un periodo assai ristretto e che nessun collaboratore di giustizia aveva indicato Martinelli come partecipe. 9. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che non era stata verificata l'esistenza di una delle situazioni indicate dall'art. 129 cod. proc. pen. 10. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], censurando il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/90 relativamente alle condotte di cui ai capi 55, 58, 60, 62 e 63. 11. Propone ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), lamentando che era incongruo e non sufficientemente comprensibile il passaggio motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale aveva ritenuto di non poter escludere l'insussistenza dei fatti o il difetto di una loro connotazione in termini di reità ovvero la non commissione da parte degli imputati, senza però ancorare tale valutazione ad alcun dato obiettivo. 12 Propone ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti. 13. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti. 14. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice deve svolgere, anche in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. un accertamento di tipo prognostico, verificando se la prosecuzione del processo in dibattimento avrebbe consentito di raccogliere le prove della sTh colpevolezza e/o dell'innocenza dell'imputato, valutando che non sussistano le condizioni legittimanti il proscioglimento allo stato degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Si deve ribadire che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102, che ha, altresì, chiarito il perimetro delle censure, invece, ammissibili in sede di giudizio di legittimità), nonchè quelle aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, tranne che nei casi di illegalità. Ed infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; cfr. con riferimento all'omologo istituto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato: Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). In particolare, si rammenta che, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5466 del 2004, non deve essere valutata neppure la congruità della pena ma solo la sua legalità; le ragioni addotte, e relative al trattamento sanzionatorio non illegale, devono ritenersi precluse, infatti, dall'implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura (per usare l'espressione del massimo collegio nomofilattico). Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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