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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 41977/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso La sentenza del 19/11/2020 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Torino che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha parzialmente riformato la sentenza in data 17/11/2015 del G.i.p. del tribunale di Torino, rideterminando la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 420-ter, cod.proc.pen.

Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente si lamenta della mancata considerazione della richiesta di rinvio della trattazione dell'udienza in ragione della persistente emergenza pandernica, che gli impediva di spostarsi dalla provincia di Pisa per arrivare a Torino.

A Tal proposito ritiene che «l'omessa presa di posizione della Corte di appello di Torino circa l'istanza di rinvio per impedimento ritualmente avanzata dal difensore sia foriera della violazione dell'art. 420-ter c.p.p. e così determinando la nullità della sentenza emessa in data 19/11/2020». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato.

1.1. Va preliminarmente rilevato che la trattazione in appello del giudizio che qui interessa era disciplinato dall'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d.

Ristori bis) che, all'art. 23, così disponeva: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto [9 novembre 2020, n.d.e.] e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».

Dalla chiara lettura di tale dispositivo (successivamente riversato nell'art. 23-bis della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) emerge che gli appelli sulle sentenze di primo grado venivano celebrati e decisi senza la partecipazione del Pubblico ministero e dei difensori, fatta salva la possibilità che le parti private avanzassero specifica istanza di discussione orale ovvero che l'imputato manifestasse la volontà di comparire.

Ne consegue che la trattazione c.d.

"in presenza" era subordinata alla previa richiesta di discussione; in mancanza di tale richiesta la decisione veniva presa dalla Corte di appello in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e delle parti private.

A corollario di una tale struttura normativa, un eventuale impedimento del difensore o dell'imputato poteva assumere rilievo soltanto nell'ipotesi in cui vi fosse stata una precedente richiesta di discussione orale, dalla quale -per coem visto- discendeva la trattazione "in presenza" dell'appello.

Al contrario, in una trattazione senza la presenza del Pubblico ministero e delle parti private, l'eventuale sussistenza di un impedimento del difensore o dell'imputato non poteva avere alcuna rilevanza, visto che in quel giudizio la necessità della loro presenza era già stata esclusa per legge.

1.2. Tale premessa sulla disciplina vigente all'epoca dell'istanza di rinvio _., oggetto del giudizio risalta l'aspecificità ovvero la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, dovendosi rilevare come nel ricorso non venga mai affermata ovvero dimostrata la presenza di un'istanza di trattazione orale avanzata da alcuna delle parti.

Tanto vale a dire che il ricorrente rimane silente circa il presupposto che - determinando la necessità di una trattazione "in presenza"- potrebbe aprire le porte a una eventuale discettazione circa la possibilità che !a persistente emergenza pandemica costituisse legittimo impedimento alla partecipazione dell'udienza.

In mancanza di tale presupposto, invero, si palesa inammissibile la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata da un soggetto la cui partecipazione all'udienza non è necessaria perché già esclusa dalla legge in via generale.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell al 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella en determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa rnente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere este este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso La sentenza del 19/11/2020 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Torino che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha parzialmente riformato la sentenza in data 17/11/2015 del G.i.p. del tribunale di Torino, rideterminando la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 420-ter, cod.proc.pen. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente si lamenta della mancata considerazione della richiesta di rinvio della trattazione dell'udienza in ragione della persistente emergenza pandernica, che gli impediva di spostarsi dalla provincia di Pisa per arrivare a Torino. A Tal proposito ritiene che «l'omessa presa di posizione della Corte di appello di Torino circa l'istanza di rinvio per impedimento ritualmente avanzata dal difensore sia foriera della violazione dell'art. 420-ter c.p.p. e così determinando la nullità della sentenza emessa in data 19/11/2020». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. 1.1. Va preliminarmente rilevato che la trattazione in appello del giudizio che qui interessa era disciplinato dall'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Ristori bis) che, all'art. 23, così disponeva: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto [9 novembre 2020, n.d.e.] e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». Dalla chiara lettura di tale dispositivo (successivamente riversato nell'art. 23-bis della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) emerge che gli appelli sulle sentenze di primo grado venivano celebrati e decisi senza la partecipazione del Pubblico ministero e dei difensori, fatta salva la possibilità che le parti private avanzassero specifica istanza di discussione orale ovvero che l'imputato manifestasse la volontà di comparire. Ne consegue che la trattazione c.d. "in presenza" era subordinata alla previa richiesta di discussione; in mancanza di tale richiesta la decisione veniva presa dalla Corte di appello in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e delle parti private. A corollario di una tale struttura normativa, un eventuale impedimento del difensore o dell'imputato poteva assumere rilievo soltanto nell'ipotesi in cui vi fosse stata una precedente richiesta di discussione orale, dalla quale -per coem visto- discendeva la trattazione "in presenza" dell'appello. Al contrario, in una trattazione senza la presenza del Pubblico ministero e delle parti private, l'eventuale sussistenza di un impedimento del difensore o dell'imputato non poteva avere alcuna rilevanza, visto che in quel giudizio la necessità della loro presenza era già stata esclusa per legge. 1.2. Tale premessa sulla disciplina vigente all'epoca dell'istanza di rinvio _., oggetto del giudizio risalta l'aspecificità ovvero la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, dovendosi rilevare come nel ricorso non venga mai affermata ovvero dimostrata la presenza di un'istanza di trattazione orale avanzata da alcuna delle parti. Tanto vale a dire che il ricorrente rimane silente circa il presupposto che - determinando la necessità di una trattazione "in presenza"- potrebbe aprire le porte a una eventuale discettazione circa la possibilità che !a persistente emergenza pandemica costituisse legittimo impedimento alla partecipazione dell'udienza. In mancanza di tale presupposto, invero, si palesa inammissibile la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata da un soggetto la cui partecipazione all'udienza non è necessaria perché già esclusa dalla legge in via generale. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell al 'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella en determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa rnente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Consigliere este este