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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45254/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Siena il 4 marzo 2020 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 4 mesi di arresto ed C 2.000 di ammenda per il reato ex art. 256, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 per aver depositato in modo incontrollato rifiuti costituiti da cumulo di stallatico a diverso stadio di maturazione ed anche pericolosi (in Montalcino dal 2006 al 9 aprile 2018). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di 20 giorni di arresto per il reato ex art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, nelle rispettive qualifiche di conduttore delle aree ricadenti al Fg. 47, part. 6 e 47, in località Podere in Salto in Montalcino e di proprietario delle aree, non ottemperavano all'ordinanza n. 83 del 26 aprile 2018 di rimozione del cumulo di rifiuti pericolosi costituiti dal cumulo di stallatico (in Montalcino il 26 giugno 2018).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.

2.1. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'individuazione dell'illecito contestato quale reato permanente, anziché quale reato istantaneo con effetti permanenti.

Quanto al capo 1, la Corte territoriale ha qualificato il fatto oggetto di contestazione nel reato di deposito incontrollato di rifiuti, diversamente da quanto avdr.ébbe ritenuto dal Tribunale; avrebbe, però, erroneamente ritenuto il reato permanente, poiché solo l'abbandono occasionale di rifiuti costituirebbe reato istantaneo.

Non sarebbero corretti i richiami alla giurisprudenza che, invece, ai fini della qualificazione del reato come permanente, riterrebbe decisiva la fase di gestione dei rifiuti anziché l'abbandono e la volontà dell'agente di abbandonare i rifiuti o di trattarli in altro modo.

La Corte territoriale - pur muovendo dall'assunto secondo cui gli imputati avrebbero realizzato un deposito incontrollato di rifiuti e dando atto che questi non erano destinati ad un successivo riutilizzo - sarebbe giunta a conseguenze opposte rispetto ai principi della giurisprudenza citati nella sentenza impugnata: i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero essere qualificati come reato permanente.

La condotta di [OSCURATO:PERSONA], unico responsabile dell'abbandono dei rifiuti, si sarebbe perfezionata ed esaurita con la cessione di azienda avvenuta il 10 aprile 2017, con la quale si sarebbe affermata la volontà di disfarsi definitivamente dei rifiuti, rimanendo impossibile un suo successivo intervento sugli stessi rifiuti.

Pur condividendo la qualificazione del fatto quale «deposito incontrollato» il reato non potrebbe ritenersi permanente: dal passaggio dell'azienda paterna al figlio, avvenuto il 10 aprile 2017, l'accumulo non avrebbe avuto più modifiche fino all'imposto smaltimento (si richiama sul punto la testimonianza del m.11o [OSCURATO:PERSONA], udienza del 11 dicembre 2019).

La corretta qualificazione del reato in questione, commesso in realtà solo da [OSCURATO:PERSONA], come reato istantaneo, anche se con effetti permanenti, escluderebbe la responsabilità dei ricorrenti, eredi del primo.

2.2. Quanto al capo 2), la corretta qualificazione del reato sub 1) quale istantaneo con effetti permanenti, ascrivibile al solo [OSCURATO:PERSONA], escluderebbe l'attribuibilità di tale reato ai ricorrenti per difetto di legittimazione.

L'unico destinatario dell'ordinanza di smaltimento avrebbe dovuto essere solo il responsabile dello sversamento e non altri soggetti; i giudici avrebbero dovuto disapplicare l'ordinanza emanata, in ragione della sua illegittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. In punto di fatto, in relazione al capo 1), la ricostruzione difensiva è smentita da quella effettuata nella sentenza in cui si afferma che l'accumulo dei rifiuti, già iniziato nel 2016, era proseguito anche successivamente, dopo i controlli dell'agosto e del settembre 2017, nell'impresa agricola di [OSCURATO:PERSONA], ed era stato accertato anche nel terreno di [OSCURATO:PERSONA].

1.2. In punto di diritto, la condotta correttamente è stata qualificata quale deposito incontrollato di rifiuti che consiste in un'attività di stoccaggio e di smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione su di un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato.

Il ricorso si incentra, esclusivamente, sulla natura giuridica del reato, quale istantaneo con effetti permanenti; la tesi esposta, sulla rilevanza della cessazione di azienda avvenuta il 9 aprile 2017, oltre a non confrontarsi con il fatto ricostruito nella sentenza impugnata, è contraria all'orientamento della giurisprudenza secondo cui, in tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell'area su cui lo stesso è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l'obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia, sicché l'omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato (Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021, Codognotto, Rv. 281717 - 01).

1.3. La tesi difensiva si fonda sul mancato compimento di condotte di deposito incontrollato da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ma è smentita in fatto dalla Corte di appello.

1.4. Quanto poi al reato ex art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca in quanto non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto la penale responsabilità dei ricorrenti rilevando che l'ordinanza comunale era stata correttamente notificata ai ricorrenti nelle loro qualità di titolare dell'azienda agricola e di proprietario del terreno su cui era stato accertato il deposito incontrollato di rifiuti.

Dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto i destinatari dell'ordinanza, legittimamente individuati, quali autori dell'omessa ottemperanza.

2. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 14 dicembre 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Siena il 4 marzo 2020 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 4 mesi di arresto ed C 2.000 di ammenda per il reato ex art. 256, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 per aver depositato in modo incontrollato rifiuti costituiti da cumulo di stallatico a diverso stadio di maturazione ed anche pericolosi (in Montalcino dal 2006 al 9 aprile 2018). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di 20 giorni di arresto per il reato ex art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, nelle rispettive qualifiche di conduttore delle aree ricadenti al Fg. 47, part. 6 e 47, in località Podere in Salto in Montalcino e di proprietario delle aree, non ottemperavano all'ordinanza n. 83 del 26 aprile 2018 di rimozione del cumulo di rifiuti pericolosi costituiti dal cumulo di stallatico (in Montalcino il 26 giugno 2018). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'individuazione dell'illecito contestato quale reato permanente, anziché quale reato istantaneo con effetti permanenti. Quanto al capo 1, la Corte territoriale ha qualificato il fatto oggetto di contestazione nel reato di deposito incontrollato di rifiuti, diversamente da quanto avdr.ébbe ritenuto dal Tribunale; avrebbe, però, erroneamente ritenuto il reato permanente, poiché solo l'abbandono occasionale di rifiuti costituirebbe reato istantaneo. Non sarebbero corretti i richiami alla giurisprudenza che, invece, ai fini della qualificazione del reato come permanente, riterrebbe decisiva la fase di gestione dei rifiuti anziché l'abbandono e la volontà dell'agente di abbandonare i rifiuti o di trattarli in altro modo. La Corte territoriale - pur muovendo dall'assunto secondo cui gli imputati avrebbero realizzato un deposito incontrollato di rifiuti e dando atto che questi non erano destinati ad un successivo riutilizzo - sarebbe giunta a conseguenze opposte rispetto ai principi della giurisprudenza citati nella sentenza impugnata: i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] non potrebbero essere qualificati come reato permanente. La condotta di [OSCURATO:PERSONA], unico responsabile dell'abbandono dei rifiuti, si sarebbe perfezionata ed esaurita con la cessione di azienda avvenuta il 10 aprile 2017, con la quale si sarebbe affermata la volontà di disfarsi definitivamente dei rifiuti, rimanendo impossibile un suo successivo intervento sugli stessi rifiuti. Pur condividendo la qualificazione del fatto quale «deposito incontrollato» il reato non potrebbe ritenersi permanente: dal passaggio dell'azienda paterna al figlio, avvenuto il 10 aprile 2017, l'accumulo non avrebbe avuto più modifiche fino all'imposto smaltimento (si richiama sul punto la testimonianza del m.11o [OSCURATO:PERSONA], udienza del 11 dicembre 2019). La corretta qualificazione del reato in questione, commesso in realtà solo da [OSCURATO:PERSONA], come reato istantaneo, anche se con effetti permanenti, escluderebbe la responsabilità dei ricorrenti, eredi del primo. 2.2. Quanto al capo 2), la corretta qualificazione del reato sub 1) quale istantaneo con effetti permanenti, ascrivibile al solo [OSCURATO:PERSONA], escluderebbe l'attribuibilità di tale reato ai ricorrenti per difetto di legittimazione. L'unico destinatario dell'ordinanza di smaltimento avrebbe dovuto essere solo il responsabile dello sversamento e non altri soggetti; i giudici avrebbero dovuto disapplicare l'ordinanza emanata, in ragione della sua illegittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. In punto di fatto, in relazione al capo 1), la ricostruzione difensiva è smentita da quella effettuata nella sentenza in cui si afferma che l'accumulo dei rifiuti, già iniziato nel 2016, era proseguito anche successivamente, dopo i controlli dell'agosto e del settembre 2017, nell'impresa agricola di [OSCURATO:PERSONA], ed era stato accertato anche nel terreno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. In punto di diritto, la condotta correttamente è stata qualificata quale deposito incontrollato di rifiuti che consiste in un'attività di stoccaggio e di smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione su di un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato. Il ricorso si incentra, esclusivamente, sulla natura giuridica del reato, quale istantaneo con effetti permanenti; la tesi esposta, sulla rilevanza della cessazione di azienda avvenuta il 9 aprile 2017, oltre a non confrontarsi con il fatto ricostruito nella sentenza impugnata, è contraria all'orientamento della giurisprudenza secondo cui, in tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell'area su cui lo stesso è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l'obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia, sicché l'omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato (Sez. 3, n. 29578 del 07/05/2021, Codognotto, Rv. 281717 - 01). 1.3. La tesi difensiva si fonda sul mancato compimento di condotte di deposito incontrollato da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ma è smentita in fatto dalla Corte di appello. 1.4. Quanto poi al reato ex art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca in quanto non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto la penale responsabilità dei ricorrenti rilevando che l'ordinanza comunale era stata correttamente notificata ai ricorrenti nelle loro qualità di titolare dell'azienda agricola e di proprietario del terreno su cui era stato accertato il deposito incontrollato di rifiuti. Dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto i destinatari dell'ordinanza, legittimamente individuati, quali autori dell'omessa ottemperanza. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condan
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