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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 24141/2023

Testo disponibile della fonte

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22 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6732/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in R oma, v ia C assiodoro, n. 1/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL] ) , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viaAndrea Vesalio n. 22. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 6052/2021, depositata il 29.12.2021e notificata il 10.01.2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Con scrittura privata autenticata per notaio Lallo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistò da [OSCURATO:SOCIETA]. alcune unità immobiliari in Pompei.

Quale nuova proprietaria degli immobili, le fu notificato precetto ai sensi dell’art. 602 c.p.c., e solo in tale frangente [OSCURATO:PERSONA] rilevò scoperto l’esistenza d i un ’ipoteca, che non le era stata dichiarata dalla venditrice, né era stata rilevata dal notaio rogante. 2.Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva [OSCURATO:SOCIETA] edil notaio [OSCURATO:PERSONA] in giudizio dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per conseguire il risarcimento di ogni danno.

Si costituiva resistendo il solo notaio Lallo.

Con sentenza del 25 marzo 2011 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la responsabilità del notaio per aver omesso una visura completa e aggiornata sugli immobili, ma nel contempo rigett ava la domanda di risarcimento del danno, per difetto dell’attualità del pregiudizio.

3. Avverso questa pronunzia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propo neva appello avanti alla Corte d’Appello di Napoli.

Si costituiva nuovamente il solo notaio ([OSCURATO:SOCIETA], inattiva ormai da tempo, risulta cancellata dal Registro dell’Imprese ai sensi dell’art. 2490 cod. civ.).

Nelle note scritte per l’udienza di precisazione delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA] documentava di aver conseguito l’estinzione della procedura esecutiva, per cui chiedeva in subordine che il risarcimento fosse contenuto entro l’importopagato al creditore procedente per la liberazione degli immobili.

Con sentenza n. 4807/2021,pubblicata il 29 dicembre 2021 e notificata il 10 gennaio 2022,la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame.

4. Avverso questa pronunzia [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il notaio Lallo.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt.: 1176, 1218, 1223, 1225, 1227, 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236, 2858 c.c.

Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la transazione fra [OSCURATO:PERSONA] e creditore ipotecario per euro 400.000,00, con conseguente estinzione della procedura esecutiva e cancellazione dell’ipoteca, abbia evitato la perdita dei beni, divenendo il danno da probabile a impossibile, con conseguente elisione del diritto al risarcimento. 1.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce: Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt.: 99, 112, 153, 183, 345 c.p.c.; 1223 ss., 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236, 2858 c.c.; gradatamente, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli stessi articoli.

Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la domanda di condanna del notaio al pagamento dell’importo pagato per la liberazione degli immobili. 1.3 Con il terzo motivo la ricorrente deduce Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt.:1176, 1218, 1223, 1225, 1227, 1470, 1476, 1483, 1486, 1498, 2043, 2236, 2858 c.c.

Critica la sentenza nella parte in cui ha negato il risarcimento anche nella più ridotta misura del prezzo d’acquisto, sul rilievo che, quando il prezzo è pagato prima del rogito, il pregiudizio si ascrive a una serie causale indipendente dalla condotta del notaio.

2. Nel controricorso il resistente insta per la integrazione del contraddittorio ai sensie per gli effetti dell’art. 331 cod. proc. civ.

3. In via pregiudiziale il Collegio rileva: • che nei precedenti gradi di merito la odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha instaurato il contraddittorio non solo con il notaio Lallo ma anche neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; • che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha invece notificato il ricorso per cassazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; • che nel caso di specie è configurabile un litisconsorzio processuale, che in quanto tale dà luogo ad un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi(Cass., 01/03/2023, n. 6204; Cass., 27/04/2021, n. 11044; Cass., 13/04/2007, n. 8854).

4. Pertanto deve essere ingrato il contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ovvero, laddove la stessa risulti essere stata cancellata dal registro delle imprese, con i suoi soci, posto che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci(Cass., 20/04/2021, n. 10337).

P.Q.M.

Visto l’art. 331 cod. proc. civ., La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio con la Euroservisuds.r.l. in liquidazione ovvero, laddove la stessa risulti essere stata cancellata dal registro delle imprese, con i suoi soci;entro il termine di giorni novanta dalla pubblicazionedella presente ordinanza; Rinvia la causa a nuovo ruolo, rimettendo allapubblica udienza.

Così deciso in Roma nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6732/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in R oma, v ia C assiodoro, n. 1/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL] ) , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viaAndrea Vesalio n. 22. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 6052/2021, depositata il 29.12.2021e notificata il 10.01.2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con scrittura privata autenticata per notaio Lallo, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistò da [OSCURATO:SOCIETA]. alcune unità immobiliari in Pompei. Quale nuova proprietaria degli immobili, le fu notificato precetto ai sensi dell’art. 602 c.p.c., e solo in tale frangente [OSCURATO:PERSONA] rilevò scoperto l’esistenza d i un ’ipoteca, che non le era stata dichiarata dalla venditrice, né era stata rilevata dal notaio rogante. 2.Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva [OSCURATO:SOCIETA] edil notaio [OSCURATO:PERSONA] in giudizio dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per conseguire il risarcimento di ogni danno. Si costituiva resistendo il solo notaio Lallo. Con sentenza del 25 marzo 2011 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la responsabilità del notaio per aver omesso una visura completa e aggiornata sugli immobili, ma nel contempo rigett ava la domanda di risarcimento del danno, per difetto dell’attualità del pregiudizio. 3. Avverso questa pronunzia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propo neva appello avanti alla Corte d’Appello di Napoli. Si costituiva nuovamente il solo notaio ([OSCURATO:SOCIETA], inattiva ormai da tempo, risulta cancellata dal Registro dell’Imprese ai sensi dell’art. 2490 cod. civ.). Nelle note scritte per l’udienza di precisazione delle conclusioni [OSCURATO:PERSONA] documentava di aver conseguito l’estinzione della procedura esecutiva, per cui chiedeva in subordine che il risarcimento fosse contenuto entro l’importopagato al creditore procedente per la liberazione degli immobili. Con sentenza n. 4807/2021,pubblicata il 29 dicembre 2021 e notificata il 10 gennaio 2022,la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame. 4. Avverso questa pronunzia [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il notaio Lallo. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt.: 1176, 1218, 1223, 1225, 1227, 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236, 2858 c.c. Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la transazione fra [OSCURATO:PERSONA] e creditore ipotecario per euro 400.000,00, con conseguente estinzione della procedura esecutiva e cancellazione dell’ipoteca, abbia evitato la perdita dei beni, divenendo il danno da probabile a impossibile, con conseguente elisione del diritto al risarcimento. 1.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce: Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt.: 99, 112, 153, 183, 345 c.p.c.; 1223 ss., 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236, 2858 c.c.; gradatamente, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli stessi articoli. Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la domanda di condanna del notaio al pagamento dell’importo pagato per la liberazione degli immobili. 1.3 Con il terzo motivo la ricorrente deduce Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt.:1176, 1218, 1223, 1225, 1227, 1470, 1476, 1483, 1486, 1498, 2043, 2236, 2858 c.c. Critica la sentenza nella parte in cui ha negato il risarcimento anche nella più ridotta misura del prezzo d’acquisto, sul rilievo che, quando il prezzo è pagato prima del rogito, il pregiudizio si ascrive a una serie causale indipendente dalla condotta del notaio. 2. Nel controricorso il resistente insta per la integrazione del contraddittorio ai sensie per gli effetti dell’art. 331 cod. proc. civ. 3. In via pregiudiziale il Collegio rileva: • che nei precedenti gradi di merito la odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha instaurato il contraddittorio non solo con il notaio Lallo ma anche neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; • che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha invece notificato il ricorso per cassazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; • che nel caso di specie è configurabile un litisconsorzio processuale, che in quanto tale dà luogo ad un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi(Cass., 01/03/2023, n. 6204; Cass., 27/04/2021, n. 11044; Cass., 13/04/2007, n. 8854). 4. Pertanto deve essere ingrato il contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ovvero, laddove la stessa risulti essere stata cancellata dal registro delle imprese, con i suoi soci, posto che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci(Cass., 20/04/2021, n. 10337). P.Q.M. Visto l’art. 331 cod. proc. civ., La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio con la Euroservisuds.r.l. in liquidazione ovvero, laddove la stessa risulti essere stata cancellata dal registro delle imprese, con i suoi soci;entro il termine di giorni novanta dalla pubblicazionedella presente ordinanza; Rinvia la causa a nuovo ruolo, rimettendo allapubblica udienza. Così deciso in Roma nella
Sentenza Cassazione n. 24141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris