CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 32099/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29550-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 180, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- SETTENTRIONALE -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato all’Ing. [OSCURATO:PERSONA] il compenso per l’opera prestata quale CTU in un procedimento civile. In particolare, non condividendo il convincimento del primo giudice, che aveva liquidato il compenso applicando sia l’art. 2 sia l’art. 11 del D.M. n. 182 del 2002 in ragione della ravvisata pluralità di accertamenti demandati al perito, il giudice dell’opposizione riteneva che l’incarico peritale espletato dall’Ing. Ricciardi, avente ad oggetto l’appalto per le “[OSCURATO:PERSONA] per il Porto di Civitavecchia: 1° Lotto funzionale [OSCURATO:PERSONA] e Darsena servizi”, seppur articolato in una varietà di quesiti, avesse carattere unitario, poiché relativo ad un unico contratto di appalto e ai relativi sviluppi, e provvedeva pertanto a ridurre l’importo liquidato in favore del professionista facendo applicazione del solo scaglione massimo di cui all’art. 11 del D.M. n. 182/2002, confermando l’aumento del 75% ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002 in ragione della complessità e del pregio dell’opera prestata. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]Settentrionale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., seppur ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato all’Ing. [OSCURATO:PERSONA] il compenso per l’opera prestata quale CTU in un procedimento civile. In particolare, non condividendo il convincimento del primo giudice, che aveva liquidato il compenso applicando sia l’art. 2 sia l’art. 11 del D.M. n. 182 del 2002 in ragione della ravvisata pluralità di accertamenti demandati al perito, il giudice dell’opposizione riteneva che l’incarico peritale espletato dall’Ing. Ricciardi, avente ad oggetto l’appalto per le “[OSCURATO:PERSONA] per il Porto di Civitavecchia: 1° Lotto funzionale [OSCURATO:PERSONA] e Darsena servizi”, seppur articolato in una varietà di quesiti, avesse carattere unitario, poiché relativo ad un unico contratto di appalto e ai relativi sviluppi, e provvedeva pertanto a ridurre l’importo liquidato in favore del professionista facendo applicazione del solo scaglione massimo di cui all’art. 11 del D.M. n. 182/2002, confermando l’aumento del 75% ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002 in ragione della complessità e del pregio dell’opera prestata. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]Settentrionale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., seppur ritualmente intimate, non hanno svolto attività difensiva nella presente sede di legittimità. Con l’unico motivo di ricorso, il Ricciardi lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato l’autonomia delle indagini demandate al perito, articolate su sei quesiti aventi ad oggetto tre diversi profili, ovvero: l’analisi dell’appalto e di eventuali errori progettuali; la contabilità dell’appalto; nonché la valutazione delle riserve di natura risarcitoria; autonomia in ragione della quale il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto, secondo la prospettazione del ricorrente, confermare la duplicità del compenso riconosciuta dal giudice della liquidazione, secondo i criteri tabellari previsti rispettivamente dall’art. 2 e dall’art. 11 del D.M. 182/2002. La censura è inammissibile. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la pluralità delle prospettive da cui è stato analizzato il contratto di appalto, benché rilevante ai fini della determinazione del compenso in ragione della complessità e della difficoltà dell’attività svolta (donde il riconoscimento dell’aumento del 75% ex art. 52 del D.P.R. n. 115/2002) non potesse condurre ad una duplicazione dei compensi, trattandosi di un incarico unitario, avente ad oggetto un unico contratto di appalto e i suoi sviluppi. Il ricorrente, nel sostenere che gli accertamenti eseguiti sarebbero stati plurimi in ragione della dedotta varietà dei temi di indagine affidatigli, non si confronta con il principio, cui si intende dare continuità, secondo cui “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, della interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto un incarico unitario perché oggetto dello stesso era l'analisi dei bilanci e della documentazione contabile-amministrativa di due società, indagine che, benché svolta da diverse e multiformi prospettive, non implicava, per ciascuna di esse, la liquidazione di un compenso autonomo, non potendosi riconoscere corrispettivi ulteriori per ogni quesito concernente il medesimo bilancio)” (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14292 del 04/06/2018, Rv. 648838; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 (Rv. 651045). Orbene, la valutazione circa l’unitarietà dell’incarico peritale, in ragione della ravvisata interdipendenza delle indagini demandate al consulente, si sostanzia in un accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato, come nella fattispecie. Le censure del ricorrente si risolvono dunque nella richiesta di una rivalutazione alternativa delle ragioni poste dal giudice dell’opposizione a fondamento della propria decisione, con ciò invocando un nuovo sindacato di merito, inammissibile in questa sede”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non offre elementi nuovi, essendo meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto pe