CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 agosto 2025
Cassazione n. 01754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17245/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- CONTRO Ministero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -resistente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 663/2024 depositata il 31/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 663/2024 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 31/01/2024, sulla base di quattro motivi; - il Ministero della Giustizia si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione orale ai sensi dell’art. 370 c.p.c.; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, il ricorrente ha depositato, in data 11/08/2025, atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., corredato dall’accettazione della rinuncia da parte del Ministero della Giustizia sottoscritta dall’Avvocatura dello Stato, nel quale le parti si impegnavano a rinunziare al giudizio pendente avanti a questa Corte, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un.1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); - gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); - ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso è stato ritualmente depositato in data 11/08/2025, corredato di tutti gli elementi richiesti dalla norma, pertanto, esso è idoneo a determinare l'estinzione del processo; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva corrispondente a quella prescritta dall’art. 370 c.p.c.; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civil