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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06300/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ieuto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gii atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta asseriti difetti di motivazione in eiaiidne alla misura della pena irrogata malgrado ia sentenza impugnata sia sorretta da ufficiente e non illogica motivazione anche in considerazione del modesto distaccarsi della pena determinata rispetto al limite edittale vigente all'epoca dei fatti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M. _iiiaria inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente ai pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 30 gennaio 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Pate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ieuto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gii atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta asseriti difetti di motivazione in eiaiidne alla misura della pena irrogata malgrado ia sentenza impugnata sia sorretta da ufficiente e non illogica motivazione anche in considerazione del modesto distaccarsi della pena determinata rispetto al limite edittale vigente all'epoca dei fatti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. _iiiaria inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente ai pagamento delle spese ocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 30 gennaio 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Pate
Sentenza Cassazione n. 06300/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris