CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 48893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia, dal Tribunale di Trani, 'in data 18 settembre 2017, relativamente al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. G. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione circa la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto devolve censura riproduttiva di critica già adeguatamente vagliata dal giudice di appello, non scandita da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (primo motivo), nonché in quanto si prospettano deduzioni generiche e prive della necessaria illustrazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (secondo motivo). Considerato, infatti, che le ragioni dell'insussistenza di una speciale tenuità dell'offesa sono adeguatamente indicate nell'ultima pagina della sentenza impugnata, ove si attribuisce ineccepibile rilievo alla recidiva ricavabile dall'esame del certificato penale dell'imputato, indicato come gravato da plurimi e specifici precedenti, espressione, secondo il giudice di merito, di abitualità della condotta. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il