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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28565/2023

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– [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Teulada, n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.

RICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

S CZCML72E51C352Q – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

S MNSRI63C17A341A – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – STANA’ CARLO– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.

RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,MINISTERO della SALUTE –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO del l’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f. 80 207790587 - in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.

CONTRORICORRENTI– RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1861/2021della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 4luglio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] gli altri indicati in epigrafe citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] , il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Esponevano che, a seguito del diploma di laurea in medicina e chirurgia, avevano conseguitoil diploma di specializzazione nelle discipline mediche meglio indicate, per ciascuno, negli attiintroduttivi del giudizio.

Esponevano che avevano “percepitosolamente la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/91, nell’importo fisso di cui all’art. 6 ivi previsto pari a L. 21.500.000 annue, senza alcun incremento e senza alcuna copertura previdenziale e senza la sottoscrizione di alcun contratto di formazione-lavoro” (così ricorso Testoried altri, pag. 3).

Chiedevano condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per l’omesso e/o tardivo recepimento delle direttive e sentenze comunitarie,da liquidarsi nella misura di euro 50.000,00 o n ella diversa somma ritenuta di giustizia per ogni anno del rispettivo corso di specializzazione, in dipendenza, peraltro, della mancata applicazione dei benefici economici e contributivi di cui al d.lgs. n. 368/1999(cfr. ricorso Scozzafava ed altri , pa g g. 6 - 7 ) .

Chiedevano altresì condannare i convenuti in solido al pagamento della “somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione (…) nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale (…) di cui alla contrattazione collettiva relativa al personalemedico dipendente del SSN (…)” (così ricorso Scozzafavaed altri, pag. 7). 2.Resistevano l e Amministrazioni convenute. 3.Con sentenza n. 20153/2019 il t ribunale rigettava le azionate pretese.

Riteneva il tribunale che l’ammontare della remunerazione corrisposta ai ricorrenti costituiva scelta discrezionale del legislatore(cfr. ricorso Scozzafava ed altri, pag. 7). 4.Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano appello.

Resistevano la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. Con sentenza n. 18 61 /202 1 la Corte d’Appello di Rom a rigettava il gravame, confermava l’appellata sentenza e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.Reputava la corte che era da escludere che la retribuzione già corrisposta agli attori/appellanti fosse inadeguata.

Reputava segnatamente che non sussisteva un’irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e quelli iscritti negli anni accademici precedenti, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma senza che per ciò solo ne potesse derivare disparità di trattamento.

Reputava poi che i riferiti rilievi esplicavano valenza pur in ordine all’adeguamento triennale della borsa di studio.

Reputava inoltre, in ordine all’eccepita prescrizione delle azionate pretese, che il termine di prescrizione aveva iniziato il suo decorso il27.10.1999, all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 370/1999(cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

6. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe hanno propostoseparato ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanzehanno depositato, avverso l’uno e l’altro ricorso, separati controricors i , contenenti ricorsi incidentali condizionati articolati, ciascuno,in due motivi; hanno chiesto rigettarsi gli avversi ricors i e, in ipotesi di accoglimento, accogliersi i ricorsi incidentali condizionati.

I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe hanno depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.7.[OSCURATO:PERSONA] controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Premettono che con l’atto d’appello, a censura del primo dictum, avevano invocato a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 altresì la corresponsione della rideterminazione triennale e dell’incremento annuale secondo il tasso di inflazionedella borsa di studio.

Indi deducono che,con riferimento all’incremento annuale, la Corte di Roma per nulla si è pronunciatae nulla ha statuito (cfr. ricorso, pag. 9).

Deducono inoltre che la corte d’appello ha motivato in maniera “apparente”. allorché ha negato il diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio. 9.Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, dell’art. 3 Cost., dell’art. 14 C.E.D.U., dell’art. 2934 cod. civ. e degli artt. 37, 38 e 39 del d.lgs. n. 368/1999.

Deducono che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma,unicamente a seguito dell’emanazione dei d.p.c.m. del 2007 “deve dirsi attuato quanto disposto dal legislatore comunitario in merito all’adeguata remunerazione degli specializzandi” (così ricorso, pag. 12), tant’è che si è ritenuto che unicamente a far data dall’emanazione dei d.p.c.m. del 2007 ha iniziato il suo decorso il termine di prescrizione delle pretese de quibus(cfr. ricorso, pag. 14).Deducono più esattamente che, se si opina nel senso che l’adeguata remunerazione è quella di cui al d.lgs. n. 257/1991, “allora tutte le voci afferenti la borsa di studio di cui all’art. 6 del testo normativo (inclusa la rideterminazione e la rivalutazione (…)) dovevano essere corrisposte ai singoli specializzandi” (così ricorso, pag. 13); se si opina, viceversa , così come – assumono - deve opinarsi,nel senso che il completo recepimento delle direttive comunitarie è avvenuto soltantocon i d.p.c.m. del 200 7 , attuativi del d.lgs. n. 368/1999, ne deriva che unicamente le previsioni di tal ultimo decreto prefigurano il trattamento giuridico-economico di riferimento (cfr. ricorso, pag. 13).

Deducono al contempo che in maniera del tutto ingiustificata si riservaai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione in anni recenti “il trattamento giuridico ed economico di cui ai D.P.C.M.7 marzo 2007 e 6 luglio 2007” (così ricorso, pag. 19), sicché “risulta in tal modo evidente la disparità di trattamento” (così ricorso, pag. 19). 10.Con il terzo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.

Deducono che la Corte di Roma, benché abbia ritenuto l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 norma di recepimento della disciplina comunitaria, nondimenonon ha provveduto ad applicarla nella sua interezza(cfr. ricorso, pag. 23).

Deducono invero che, “se i meccanismi di indicizzazione rientrano nella misura della borsa di studio (…) è evidente che (…) la mancata corresponsione costituisce un inadempimento alla normativa comunitaria”(cfr. ricorso, pag. 25).11.Con il quarto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost.

Deducono che ha errato la Corte di Roma a negare la riconducibilità dell’attività dei medici specializzandi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (cfr. ricorso, pag. 25). 12.Con il quinto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92, 2° co., cod. proc. civ.

Deducono che ha errato la Corte diRoma a non far luogo alla compensazione delle spese di lite.

Deducono che la compensazione si sarebbe giustificata , giacché la giurisprudenza si è consolidata a seguito della proposizione dell’appello (cfr. ricorso, pagg. 31 e 32). 13.Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999 e dell’art. 1 della legge n. 266/2005.Deduconoche hanno errato i giudici del merito, poiché nella specie si verte in tema “di mancato adeguamento,nel corso del tempo, dei principi di adeguata remunerazione trasposti con il d.lgs. n. 257/91” (così ricorso, pag. 14).

Deducono segnatamente che con la sentenza del 24.1.2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) la C.G.U.E. ha chiarito che adeguata è la remunerazione che assicura ai medici la possibilità di dedicarsi precipuamente alla loro formazione teorico-pratica e non impone loro di ricercare altre fonti di reddito (cfr. ricorso, pagg. 14 -15).

Deducono quindi che il parametro di riferimento per la determinazione del danno deve essere ravvisato, previa devalutazione all’anno di iscrizione, nel trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368/1999, “che rappresenta l’atto di adempimento con il quale lo Stato italiano ha discrezionalmente e nuovamente stabilito l’importo dell’adeguata remunerazione, prendendo atto della sopravvenuta inadeguatezza dell’importo stabilito dal d.lgs. n. 257/1991” (così ricorso, pag. 18). 14.Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999, dell’art.1 della legge n. 266/2005, dell’art. 7, 5° co., della legge n. 289/2002, dell’art. 1, 33° co., della legge n. 549/1995 e dell’art. 112 cod. proc. civ.

Deducono che hanno errato i giudici del merito a disconoscere gli incrementi retributivi indicizzati al tasso annuale di inflazione nonché le rideterminazioni stipendiali triennali previste dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico alle dipendenze del S.S.N. (cfr. ricorso, pag. 20). 15.Con il terzo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento delle direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38,39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999, dell’art. 1 della legge n. 266/2005 nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione relativamente a fatto controverso e decisivo per il giudizio; la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ, la violazione del giudicato interno.

Premettono che le Amministrazioni controricorrenti, innanzi alla Corte d’Appello di Roma, hanno provveduto con appello incidentale a reiterare l’eccezione di prescrizione delle pretese azionate (cfr. ricorso, pag. 25).

Indi deduconoche, qualora si ritenesse che la Corte di Roma abbia opinato nel senso che il termine di prescrizione ha iniziato il suo decorso in data 27.10.1999, siffatta opzione ricostruttiva è errata, siccome è destinata ad operare per la diversa ipotesi dei medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione in epoca antecedente al 1991 e non hanno percepito alcuna remunerazione (cfr. ricorso, pagg. 28 –29).

Deducono segnatamente che il termine di prescrizione ha iniziato il suo decorso con l’emanazione dei d.p.c.m. del 7.3.2007 (cfr. ricorso, pag. 29).

Deducono del resto che, pur nel quadro della pronuncia n. 10813/2011 di questa Corte di legittimità, si giustifica il differimento del dies a quo della prescrizione rispetto alla data del 27.10.1999 (cfr. ricorso, pag. 31).

Deducono,invero, che la data del 27.10.1999 è ben anteriore al superamento di talune significative incertezze nella elaborazione del rimedio finalizzato al risarcimento del danno da omessa o tardiva trasposizione di direttiva comunitaria(cfr. ricorso, pagg. 31 - 32 ) .

Deducono segnatamente che la situazione di oggettiva incertezza si è protratta quantomeno sino al 2011, siccome unicamente nel 2005 le sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del g.o., siccome unicamente nel 2009 le sezioni unite hanno risolto le quaestionesconcernenti la natura dell’azione e la durata del termine di prescrizione, siccome unicamente nel 2011 si è individuato nello Stato italiano l’unico soggetto responsabile(cfr. ricorso, pag. 32).

Deducono dunque che il rimedio giurisdizionale è venuto ad esistenza solo allorquando si è compiuto il relativo percorso di definizione giurisprudenziale (cfr. ricorso, pag. 32), sicché si prospetta la necessità del vaglio da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, cui chiedere “se, alla stregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” (così ricorso, pag. 33).

16. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, siccome afferente alla questione della prescrizione, riveste senza dubbio rilievo preliminare.Il motivo è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacchéla Corte di Roma ha statuito in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

17. È sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., reiterare l’elaborazione di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stat o italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna (prosegue la menzionata pronuncia) è stata parzialmente colmata con l’art. 11 dellalegge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; cosicché tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea; nei confronti di costoro pertanto (conclude la menzionata pronuncia) la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (cfr. Cass. 17.5.2011, n. 10813; Cass. 31.8.2011, n. 17868; Cass. 26.6.2013, n. 16104; Cass. (ord.) 20.3.2014, n. 6606; Cass.15.11.2016, n. 23199; Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13758; Cass. sez. un.27.11.2018, n. 30649; Cass. (ord.) 19.6.2019, n. 16452, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; Cass. (ord.) 24.1.2020, n. 1589; Cass. sez. lav. (ord.) 7.7.2020, n. 14112; Cass. 11.9.2020, n. 18961; Cass. (ord.) 14.3.2022, n. 8096). 18.Nel solco della oramai radicata elaborazione di questa Corte si impone la seguente duplice notazione.

Per un verso, va rimarcato che appieno si conforma alla surriferita elaborazioneil rilievo de lla Corte di Roma in punto di prescrizione (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

Per altro verso, va disattesa la prospettazione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, volta a sollecitare l’intervento della Corte di giustiziaai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. (cfr. Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17174; Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17184; Cass. (ord.) 13.12.2021, n. 39421, secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione).

19. Il secondo motivo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; comunque, i medesimi motivi sono del pari inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.,giacché la Corte di Roma ha analogamente statuito in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

20. È sufficiente similmente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., reiterare l’elaborazione di questa Corte.Ben vero, tutti i ricorrenti risultano iscritti alle rispettive scuole di specializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2005 (cfr. ricorso Scozzafava ed altri, pag. 2; cfr.ricorso Testori ed altri, pag. 2).

Innanzitutto,va ribadita l’indicazionesecondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.(cfr. Cass. (ord.) 14.3.2018, n. 6355; Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449 (Rv. 647457-02); Cass. (ord.) 29.5.2018, n. 13445; Cass. (ord.) 24.5.2019, n. 14168; Cass. (ord.) 27.10.2022, n. 31875).

Altresì,va ribadita l’in dicazione secondo cui le direttive comunitarie n. 362 del 1975, n. 363 del 1975 e n. 76del 1982, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; secondo cui la successiva direttiva n. 16 del 1993, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; e secondo cui quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999,che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006 -2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni)e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; cosicché, per gli anni accademici anteriori al 2006 - 2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991( cfr. Cass. (ord.) 6.5.2020, n. 8503.

Cfr. Cass. (ord.) 18.10.2022, n. 30507, ove in motivazione si legge testualmente: “pertanto, l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 -causa C- 131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 - causa C - 371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale”).

Inoltre, va ribadita l’indicazione secondo cui nella “disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001, n. 11565)” (così in motivazione Cass. sez. lav. 15.6.2016, n. 12346; cfr., analogamente, in motivazione, Cass. sez. lav. 23.9.2016, n. 18710). 21.Si tenga conto dei seguenti aggiuntivi rilievi.Perun verso– e tanto si puntualizza con specifico riferimento al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -questa Corte ha esplicitatoche l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass. sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Cass. sez. lav. 22.9.2009, n. 20403 (Rv. 610255-01); Cass. sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670 (Rv. 645008-01); Cass. sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103).

Per altro verso, questa Corte ha chiarito che l a diversità di trattamento, correlata all’applicabilità della disciplina di cui all ’ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall ’ anno accademico 2006- 2007 e non a nche ai medici iscritti negli anni antecedenti , non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina; e che nonsussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, nédisparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N., non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica (cfr. Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449 (Rv. 647457-02)).Per altro versoancora, questa Corte ha precisato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la norma transitoria di cui all’art. 46, 2° co., ultimo inciso, d.lgs. n. 368 del 1999 va interpretata nel senso che il termine di riferimento temporale, in essa contenuto, costituito dall ’ anno accademico 2006- 2007 va correlato non alla mera pendenza del corso, ma al suo inizio in quell’anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato ma da iniziare può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare la fattispecie in modo del tutto innovativo rispetto al passato (cfr. Cass. (ord.) 7.6.2023, n. 16083). 22.In questo quadro si puntualizza ulteriormente quanto segue.

In primo luogo, alla stregua di quanto suesposto, non riveste valenza alcuna la circostanza che i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbia no concluso i rispettivi cors i di specializzazione nell’anno accademico 2006/2007 oin anni accademici successivi.

Invero, pur i suindicati ricorrenti risultano iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in anni accademici precedenti al 2006/2007 (cfr. ricorso Scozzafava ed altri, pag. 2).

In secondo luogo, è in toto ingiustifica to l’assunto dei ricorrenti secondo cui “l’unico vero adempimento all’obbligo comunitario da parte del nostro legislatore si è concretizzato solo con i DPCM del 2007” (cosìricorso Testori ed altri , pag. 23).

In terzo luogo, è parimentiimmeritevole di seguito l’assunto dei ricorrenti secondo cui spetta loro, “a titolo danni”, la differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe loro spettato in base al nuovo importo dell’adeguata remunerazione (cfr.segnatamente ricorso Scozzafava ed altri , pag. 1 9 ) .

In quarto luogo, alla luce di quanto precede, è del pari immeritevole di seguito (in senso analogo, cfr., in motivazione, Cass. (ord.) 18.10.2022, n. 30507) l’assunto dei ricorrenti secondo cui, qualora si dubitasse che in esito all’attuazione di direttive comunitarie – “nella specie, rispettivamente, il d.lgs. n. 257/1991 e la direttiva comunitaria 82/76/CEE” (così ricorsoScozzafava ed altri, pag. 19) - possa sopravvenire un inadempimento, sarebbe necessario investire della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea con un rinvio pregiudiziale (cfr. ricorsoScozzafava ed altri, pag. 19).

23. Il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il secondo motivo d el ricorso di [OSCURATO:PERSONA] altri sono senza dubbio connessi; il che ne suggerisce l’esame simultaneo; in ogni caso, i motivi anzidetti sono parimentiinammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di Roma ha egualmente statuito in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

24. Anche al riguardo è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadire l’elaborazione di questa Corte.

In particolare, è bastevole reiterare quanto questa Corte ha affermato con l’ordinanza n. 30507 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Quivi in motivazione si legge testualmente: Anche questo motivo, che pone questioni relative alla spettanza, anche a titolo di risarcimento danni, dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio percepita dagli attori, secondo quanto previsto dalla stessa normativa che l’aveva istituita, è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis n. 1) cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso la causa sulle questioni proposte con il motivo all’esame in conformità all’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.

A partire dalla sentenza di questa Corte n. 4449/2018, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, si è consolidato il principio secondo il quale l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1992 al 2005 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1 (v.

Cass. n. 13572 del 2019, nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020, nn. 9104, 27263 del 2021; v. anche da ultimo Cass. nn. 1821 e 15719 del 2022).

Questa Corte ha affermato, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, che il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992.

Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale.

Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare – nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie -la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale.

Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell’Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018; n. 13572 del 2019, nn. 18106 e 29124 del 2020) .

Ebbene, nella specie – si ribadisce - tutti i ricorrenti risultano iscritti a i rispettivi corsi dispecializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2005.

25. Negli enunciati termini non ha alcun rilievo che la Corte di Roma non abbia statuito in ordine all’incremento annuale correlato al tasso di inflazione.

Difatti, questa Corte spiegache la potestas che l’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. devolve a questa Corte può esser legittimamente esperita –e nel caso de quo alla stregua dei premessi rilievi senz’altro la si esperisce - pur nell’evenienza in cui l’error che inficia la motivazione di una statuizione di merito,il cui dispositivo sia nondimeno conforme a diritto, sia “ in procedendo ” –sarebbe il caso di specie – e non già “ in iudicando ” (cfr. Cass. 23.4.2001, n. 5962, secondo cui il potere di correzione della motivazione a norma dell’art. 384, 2° co., cod. proc. civ. è esercitabile anche in presenza di “errores in procedendo”, i quali, ove si risolvano in violazione o falsa applicazione di norme processuali, presentano, dal punto di vista logico, la stessa struttura del vizio di violazione e falsa applicazione dilegge al quale in generale fa riferimento il 1° co. dell’art. 384 cod. proc. civ.; cfr. Cass. 14.3.2001, n. 3671; Cass. 28.7.2005, n. 15810; Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731).

26. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Invero, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’ opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421 ; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 19.6.2013, n. 15317). 27.I ricorsi incidentali condizionati sono inammissibili.

28. I ricors i incidental i condizionat i delle A mministrazioni controricorrenti concernonoquestioni – la legittimazione passiva, il primo motivo, la prescrizione in ordine alla indicizzazione annuale ed alla rideterminazione triennale, il secondo motivo -rimaste assorbite.

Soccorre perciò l’insegnamentodi questa Corte.

Ossia l’ insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. sez. un.23 8.10.2002, n. 14382; Cass. 1.3.2007, n. 4804; Cass. 5.11.2014, n. 23558; Cass. (ord.) 16.6.2022, n. 19442). 29.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità e dei ricors i principal i e deiricorsi incidental i si giustifica l’integrale compensazione tra le parti tutte delle spese del presente giudizio di legittimità. 30.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, sia da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri sia da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

Nonostante la declaratoria di inammissibilità de i ricors i incidental i non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R . n. 115/2002, le Amministrazioni controricorrenti sia no tenut e a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 del medesimo d.

P .

R .

In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essereal tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

P.Q.M.

La Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri indicati in epigrafe; dichiara inammissibili i ricorsi incidentalicondizionati; compensa integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, con vincolo solidale, sia da parte dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Teulada, n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI e [OSCURATO:PERSONA]– c.f. S CZCML72E51C352Q – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. S MNSRI63C17A341A – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – STANA’ CARLO– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA]– c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] del CONSIGLIO dei MINISTRI– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,MINISTERO della SALUTE –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] -in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO del l’ECONOMIA e delle FINANZE – c.f. 80 207790587 - in persona del Ministro pro tempore , MINISTERO dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. CONTRORICORRENTI– RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1861/2021della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 4luglio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] gli altri indicati in epigrafe citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della [OSCURATO:PERSONA] , il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Esponevano che, a seguito del diploma di laurea in medicina e chirurgia, avevano conseguitoil diploma di specializzazione nelle discipline mediche meglio indicate, per ciascuno, negli attiintroduttivi del giudizio. Esponevano che avevano “percepitosolamente la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/91, nell’importo fisso di cui all’art. 6 ivi previsto pari a L. 21.500.000 annue, senza alcun incremento e senza alcuna copertura previdenziale e senza la sottoscrizione di alcun contratto di formazione-lavoro” (così ricorso Testoried altri, pag. 3). Chiedevano condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti per l’omesso e/o tardivo recepimento delle direttive e sentenze comunitarie,da liquidarsi nella misura di euro 50.000,00 o n ella diversa somma ritenuta di giustizia per ogni anno del rispettivo corso di specializzazione, in dipendenza, peraltro, della mancata applicazione dei benefici economici e contributivi di cui al d.lgs. n. 368/1999(cfr. ricorso Scozzafava ed altri , pa g g. 6 - 7 ) . Chiedevano altresì condannare i convenuti in solido al pagamento della “somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione (…) nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale (…) di cui alla contrattazione collettiva relativa al personalemedico dipendente del SSN (…)” (così ricorso Scozzafavaed altri, pag. 7). 2.Resistevano l e Amministrazioni convenute. 3.Con sentenza n. 20153/2019 il t ribunale rigettava le azionate pretese. Riteneva il tribunale che l’ammontare della remunerazione corrisposta ai ricorrenti costituiva scelta discrezionale del legislatore(cfr. ricorso Scozzafava ed altri, pag. 7). 4.Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe proponevano appello. Resistevano la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 5. Con sentenza n. 18 61 /202 1 la Corte d’Appello di Rom a rigettava il gravame, confermava l’appellata sentenza e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.Reputava la corte che era da escludere che la retribuzione già corrisposta agli attori/appellanti fosse inadeguata. Reputava segnatamente che non sussisteva un’irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e quelli iscritti negli anni accademici precedenti, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma senza che per ciò solo ne potesse derivare disparità di trattamento. Reputava poi che i riferiti rilievi esplicavano valenza pur in ordine all’adeguamento triennale della borsa di studio. Reputava inoltre, in ordine all’eccepita prescrizione delle azionate pretese, che il termine di prescrizione aveva iniziato il suo decorso il27.10.1999, all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 370/1999(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). 6. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Avverso la medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe hanno propostoseparato ricorso per cassazione articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanzehanno depositato, avverso l’uno e l’altro ricorso, separati controricors i , contenenti ricorsi incidentali condizionati articolati, ciascuno,in due motivi; hanno chiesto rigettarsi gli avversi ricors i e, in ipotesi di accoglimento, accogliersi i ricorsi incidentali condizionati. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe hanno depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.7.[OSCURATO:PERSONA] controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Premettono che con l’atto d’appello, a censura del primo dictum, avevano invocato a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 altresì la corresponsione della rideterminazione triennale e dell’incremento annuale secondo il tasso di inflazionedella borsa di studio. Indi deducono che,con riferimento all’incremento annuale, la Corte di Roma per nulla si è pronunciatae nulla ha statuito (cfr. ricorso, pag. 9). Deducono inoltre che la corte d’appello ha motivato in maniera “apparente”. allorché ha negato il diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio. 9.Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, dell’art. 3 Cost., dell’art. 14 C.E.D.U., dell’art. 2934 cod. civ. e degli artt. 37, 38 e 39 del d.lgs. n. 368/1999. Deducono che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma,unicamente a seguito dell’emanazione dei d.p.c.m. del 2007 “deve dirsi attuato quanto disposto dal legislatore comunitario in merito all’adeguata remunerazione degli specializzandi” (così ricorso, pag. 12), tant’è che si è ritenuto che unicamente a far data dall’emanazione dei d.p.c.m. del 2007 ha iniziato il suo decorso il termine di prescrizione delle pretese de quibus(cfr. ricorso, pag. 14).Deducono più esattamente che, se si opina nel senso che l’adeguata remunerazione è quella di cui al d.lgs. n. 257/1991, “allora tutte le voci afferenti la borsa di studio di cui all’art. 6 del testo normativo (inclusa la rideterminazione e la rivalutazione (…)) dovevano essere corrisposte ai singoli specializzandi” (così ricorso, pag. 13); se si opina, viceversa , così come – assumono - deve opinarsi,nel senso che il completo recepimento delle direttive comunitarie è avvenuto soltantocon i d.p.c.m. del 200 7 , attuativi del d.lgs. n. 368/1999, ne deriva che unicamente le previsioni di tal ultimo decreto prefigurano il trattamento giuridico-economico di riferimento (cfr. ricorso, pag. 13). Deducono al contempo che in maniera del tutto ingiustificata si riservaai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione in anni recenti “il trattamento giuridico ed economico di cui ai D.P.C.M.7 marzo 2007 e 6 luglio 2007” (così ricorso, pag. 19), sicché “risulta in tal modo evidente la disparità di trattamento” (così ricorso, pag. 19). 10.Con il terzo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991. Deducono che la Corte di Roma, benché abbia ritenuto l’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991 norma di recepimento della disciplina comunitaria, nondimenonon ha provveduto ad applicarla nella sua interezza(cfr. ricorso, pag. 23). Deducono invero che, “se i meccanismi di indicizzazione rientrano nella misura della borsa di studio (…) è evidente che (…) la mancata corresponsione costituisce un inadempimento alla normativa comunitaria”(cfr. ricorso, pag. 25).11.Con il quarto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost. Deducono che ha errato la Corte di Roma a negare la riconducibilità dell’attività dei medici specializzandi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (cfr. ricorso, pag. 25). 12.Con il quinto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92, 2° co., cod. proc. civ. Deducono che ha errato la Corte diRoma a non far luogo alla compensazione delle spese di lite. Deducono che la compensazione si sarebbe giustificata , giacché la giurisprudenza si è consolidata a seguito della proposizione dell’appello (cfr. ricorso, pagg. 31 e 32). 13.Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999 e dell’art. 1 della legge n. 266/2005.Deduconoche hanno errato i giudici del merito, poiché nella specie si verte in tema “di mancato adeguamento,nel corso del tempo, dei principi di adeguata remunerazione trasposti con il d.lgs. n. 257/91” (così ricorso, pag. 14). Deducono segnatamente che con la sentenza del 24.1.2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) la C.G.U.E. ha chiarito che adeguata è la remunerazione che assicura ai medici la possibilità di dedicarsi precipuamente alla loro formazione teorico-pratica e non impone loro di ricercare altre fonti di reddito (cfr. ricorso, pagg. 14 -15). Deducono quindi che il parametro di riferimento per la determinazione del danno deve essere ravvisato, previa devalutazione all’anno di iscrizione, nel trattamento economico di cui al d.lgs. n. 368/1999, “che rappresenta l’atto di adempimento con il quale lo Stato italiano ha discrezionalmente e nuovamente stabilito l’importo dell’adeguata remunerazione, prendendo atto della sopravvenuta inadeguatezza dell’importo stabilito dal d.lgs. n. 257/1991” (così ricorso, pag. 18). 14.Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999, dell’art.1 della legge n. 266/2005, dell’art. 7, 5° co., della legge n. 289/2002, dell’art. 1, 33° co., della legge n. 549/1995 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Deducono che hanno errato i giudici del merito a disconoscere gli incrementi retributivi indicizzati al tasso annuale di inflazione nonché le rideterminazioni stipendiali triennali previste dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico alle dipendenze del S.S.N. (cfr. ricorso, pag. 20). 15.Con il terzo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento delle direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16 e 05/36, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, dell’art. 11 della legge n. 370/1999, degli artt. 37, 38,39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368/1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517/1999, dell’art. 1 della legge n. 266/2005 nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione relativamente a fatto controverso e decisivo per il giudizio; la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ, la violazione del giudicato interno. Premettono che le Amministrazioni controricorrenti, innanzi alla Corte d’Appello di Roma, hanno provveduto con appello incidentale a reiterare l’eccezione di prescrizione delle pretese azionate (cfr. ricorso, pag. 25). Indi deduconoche, qualora si ritenesse che la Corte di Roma abbia opinato nel senso che il termine di prescrizione ha iniziato il suo decorso in data 27.10.1999, siffatta opzione ricostruttiva è errata, siccome è destinata ad operare per la diversa ipotesi dei medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione in epoca antecedente al 1991 e non hanno percepito alcuna remunerazione (cfr. ricorso, pagg. 28 –29). Deducono segnatamente che il termine di prescrizione ha iniziato il suo decorso con l’emanazione dei d.p.c.m. del 7.3.2007 (cfr. ricorso, pag. 29). Deducono del resto che, pur nel quadro della pronuncia n. 10813/2011 di questa Corte di legittimità, si giustifica il differimento del dies a quo della prescrizione rispetto alla data del 27.10.1999 (cfr. ricorso, pag. 31). Deducono,invero, che la data del 27.10.1999 è ben anteriore al superamento di talune significative incertezze nella elaborazione del rimedio finalizzato al risarcimento del danno da omessa o tardiva trasposizione di direttiva comunitaria(cfr. ricorso, pagg. 31 - 32 ) . Deducono segnatamente che la situazione di oggettiva incertezza si è protratta quantomeno sino al 2011, siccome unicamente nel 2005 le sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del g.o., siccome unicamente nel 2009 le sezioni unite hanno risolto le quaestionesconcernenti la natura dell’azione e la durata del termine di prescrizione, siccome unicamente nel 2011 si è individuato nello Stato italiano l’unico soggetto responsabile(cfr. ricorso, pag. 32). Deducono dunque che il rimedio giurisdizionale è venuto ad esistenza solo allorquando si è compiuto il relativo percorso di definizione giurisprudenziale (cfr. ricorso, pag. 32), sicché si prospetta la necessità del vaglio da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, cui chiedere “se, alla stregua del diritto dell’Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” (così ricorso, pag. 33). 16. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, siccome afferente alla questione della prescrizione, riveste senza dubbio rilievo preliminare.Il motivo è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacchéla Corte di Roma ha statuito in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 17. È sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., reiterare l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stat o italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna (prosegue la menzionata pronuncia) è stata parzialmente colmata con l’art. 11 dellalegge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; cosicché tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea; nei confronti di costoro pertanto (conclude la menzionata pronuncia) la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (cfr. Cass. 17.5.2011, n. 10813; Cass. 31.8.2011, n. 17868; Cass. 26.6.2013, n. 16104; Cass. (ord.) 20.3.2014, n. 6606; Cass.15.11.2016, n. 23199; Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13758; Cass. sez. un.27.11.2018, n. 30649; Cass. (ord.) 19.6.2019, n. 16452, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; Cass. (ord.) 24.1.2020, n. 1589; Cass. sez. lav. (ord.) 7.7.2020, n. 14112; Cass. 11.9.2020, n. 18961; Cass. (ord.) 14.3.2022, n. 8096). 18.Nel solco della oramai radicata elaborazione di questa Corte si impone la seguente duplice notazione. Per un verso, va rimarcato che appieno si conforma alla surriferita elaborazioneil rilievo de lla Corte di Roma in punto di prescrizione (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Per altro verso, va disattesa la prospettazione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, volta a sollecitare l’intervento della Corte di giustiziaai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. (cfr. Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17174; Cass. (ord.) 15.6.2023, n. 17184; Cass. (ord.) 13.12.2021, n. 39421, secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da tardiva ed incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE concernenti il compenso spettante ai medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione). 19. Il secondo motivo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; comunque, i medesimi motivi sono del pari inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.,giacché la Corte di Roma ha analogamente statuito in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 20. È sufficiente similmente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., reiterare l’elaborazione di questa Corte.Ben vero, tutti i ricorrenti risultano iscritti alle rispettive scuole di specializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2005 (cfr. ricorso Scozzafava ed altri, pag. 2; cfr.ricorso Testori ed altri, pag. 2). Innanzitutto,va ribadita l’indicazionesecondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.(cfr. Cass. (ord.) 14.3.2018, n. 6355; Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449 (Rv. 647457-02); Cass. (ord.) 29.5.2018, n. 13445; Cass. (ord.) 24.5.2019, n. 14168; Cass. (ord.) 27.10.2022, n. 31875). Altresì,va ribadita l’in dicazione secondo cui le direttive comunitarie n. 362 del 1975, n. 363 del 1975 e n. 76del 1982, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; secondo cui la successiva direttiva n. 16 del 1993, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; e secondo cui quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999,che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006 -2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni)e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; cosicché, per gli anni accademici anteriori al 2006 - 2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 16 del 1993 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991( cfr. Cass. (ord.) 6.5.2020, n. 8503. Cfr. Cass. (ord.) 18.10.2022, n. 30507, ove in motivazione si legge testualmente: “pertanto, l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 -causa C- 131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 - causa C - 371/97, Gozza); e il d.lgs. n. 368 del 1999 è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale”). Inoltre, va ribadita l’indicazione secondo cui nella “disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa (vedi: Cass. 26 maggio 2001, n. 11565)” (così in motivazione Cass. sez. lav. 15.6.2016, n. 12346; cfr., analogamente, in motivazione, Cass. sez. lav. 23.9.2016, n. 18710). 21.Si tenga conto dei seguenti aggiuntivi rilievi.Perun verso– e tanto si puntualizza con specifico riferimento al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -questa Corte ha esplicitatoche l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr. Cass. sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Cass. sez. lav. 22.9.2009, n. 20403 (Rv. 610255-01); Cass. sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670 (Rv. 645008-01); Cass. sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103). Per altro verso, questa Corte ha chiarito che l a diversità di trattamento, correlata all’applicabilità della disciplina di cui all ’ art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall ’ anno accademico 2006- 2007 e non a nche ai medici iscritti negli anni antecedenti , non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina; e che nonsussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, nédisparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N., non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica (cfr. Cass. sez. lav. 23.2.2018, n. 4449 (Rv. 647457-02)).Per altro versoancora, questa Corte ha precisato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, la norma transitoria di cui all’art. 46, 2° co., ultimo inciso, d.lgs. n. 368 del 1999 va interpretata nel senso che il termine di riferimento temporale, in essa contenuto, costituito dall ’ anno accademico 2006- 2007 va correlato non alla mera pendenza del corso, ma al suo inizio in quell’anno, dal momento che solo ad un corso non ancora iniziato ma da iniziare può ritenersi applicabile una disciplina, quale quella dettata dalla nuova legge, diretta a regolare la fattispecie in modo del tutto innovativo rispetto al passato (cfr. Cass. (ord.) 7.6.2023, n. 16083). 22.In questo quadro si puntualizza ulteriormente quanto segue. In primo luogo, alla stregua di quanto suesposto, non riveste valenza alcuna la circostanza che i ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbia no concluso i rispettivi cors i di specializzazione nell’anno accademico 2006/2007 oin anni accademici successivi. Invero, pur i suindicati ricorrenti risultano iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione in anni accademici precedenti al 2006/2007 (cfr. ricorso Scozzafava ed altri, pag. 2). In secondo luogo, è in toto ingiustifica to l’assunto dei ricorrenti secondo cui “l’unico vero adempimento all’obbligo comunitario da parte del nostro legislatore si è concretizzato solo con i DPCM del 2007” (cosìricorso Testori ed altri , pag. 23). In terzo luogo, è parimentiimmeritevole di seguito l’assunto dei ricorrenti secondo cui spetta loro, “a titolo danni”, la differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe loro spettato in base al nuovo importo dell’adeguata remunerazione (cfr.segnatamente ricorso Scozzafava ed altri , pag. 1 9 ) . In quarto luogo, alla luce di quanto precede, è del pari immeritevole di seguito (in senso analogo, cfr., in motivazione, Cass. (ord.) 18.10.2022, n. 30507) l’assunto dei ricorrenti secondo cui, qualora si dubitasse che in esito all’attuazione di direttive comunitarie – “nella specie, rispettivamente, il d.lgs. n. 257/1991 e la direttiva comunitaria 82/76/CEE” (così ricorsoScozzafava ed altri, pag. 19) - possa sopravvenire un inadempimento, sarebbe necessario investire della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea con un rinvio pregiudiziale (cfr. ricorsoScozzafava ed altri, pag. 19). 23. Il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché il secondo motivo d el ricorso di [OSCURATO:PERSONA] altri sono senza dubbio connessi; il che ne suggerisce l’esame simultaneo; in ogni caso, i motivi anzidetti sono parimentiinammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di Roma ha egualmente statuito in maniera conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 24. Anche al riguardo è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ribadire l’elaborazione di questa Corte. In particolare, è bastevole reiterare quanto questa Corte ha affermato con l’ordinanza n. 30507 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quivi in motivazione si legge testualmente: Anche questo motivo, che pone questioni relative alla spettanza, anche a titolo di risarcimento danni, dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio percepita dagli attori, secondo quanto previsto dalla stessa normativa che l’aveva istituita, è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis n. 1) cod. proc. civ., posto che la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso la causa sulle questioni proposte con il motivo all’esame in conformità all’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. A partire dalla sentenza di questa Corte n. 4449/2018, espressamente richiamata nella sentenza impugnata, si è consolidato il principio secondo il quale l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1992 al 2005 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 art. 6, comma 1 (v. Cass. n. 13572 del 2019, nn. 8378, 8379, 8506, 9191, 17913, 17995 del 2020, nn. 9104, 27263 del 2021; v. anche da ultimo Cass. nn. 1821 e 15719 del 2022). Questa Corte ha affermato, con riferimento al trattamento economico dei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, che il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare – nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie -la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell’Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018; n. 13572 del 2019, nn. 18106 e 29124 del 2020) . Ebbene, nella specie – si ribadisce - tutti i ricorrenti risultano iscritti a i rispettivi corsi dispecializzazione negli anni compresi tra il 1992 ed il 2005. 25. Negli enunciati termini non ha alcun rilievo che la Corte di Roma non abbia statuito in ordine all’incremento annuale correlato al tasso di inflazione. Difatti, questa Corte spiegache la potestas che l’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ. devolve a questa Corte può esser legittimamente esperita –e nel caso de quo alla stregua dei premessi rilievi senz’altro la si esperisce - pur nell’evenienza in cui l’error che inficia la motivazione di una statuizione di merito,il cui dispositivo sia nondimeno conforme a diritto, sia “ in procedendo ” –sarebbe il caso di specie – e non già “ in iudicando ” (cfr. Cass. 23.4.2001, n. 5962, secondo cui il potere di correzione della motivazione a norma dell’art. 384, 2° co., cod. proc. civ. è esercitabile anche in presenza di “errores in procedendo”, i quali, ove si risolvano in violazione o falsa applicazione di norme processuali, presentano, dal punto di vista logico, la stessa struttura del vizio di violazione e falsa applicazione dilegge al quale in generale fa riferimento il 1° co. dell’art. 384 cod. proc. civ.; cfr. Cass. 14.3.2001, n. 3671; Cass. 28.7.2005, n. 15810; Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731). 26. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Invero, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’ opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421 ; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 19.6.2013, n. 15317). 27.I ricorsi incidentali condizionati sono inammissibili. 28. I ricors i incidental i condizionat i delle A mministrazioni controricorrenti concernonoquestioni – la legittimazione passiva, il primo motivo, la prescrizione in ordine alla indicizzazione annuale ed alla rideterminazione triennale, il secondo motivo -rimaste assorbite. Soccorre perciò l’insegnamentodi questa Corte. Ossia l’ insegnamento secondo cui è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso ad essa sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. sez. un.23 8.10.2002, n. 14382; Cass. 1.3.2007, n. 4804; Cass. 5.11.2014, n. 23558; Cass. (ord.) 16.6.2022, n. 19442). 29.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità e dei ricors i principal i e deiricorsi incidental i si giustifica l’integrale compensazione tra le parti tutte delle spese del presente giudizio di legittimità. 30.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, sia da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri sia da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). Nonostante la declaratoria di inammissibilità de i ricors i incidental i non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002, le Amministrazioni controricorrenti sia no tenut e a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 del medesimo d. P . R . In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essereal tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”. P.Q.M. La Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri indicati in epigrafe; dichiara inammissibili i ricorsi incidentalicondizionati; compensa integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, con vincolo solidale, sia da parte dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] ed
Sentenza Cassazione n. 28565/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris