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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14605/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3/6/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione a reati di ricettazione addebitati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (al quale era stato originariamente contestato il concorso nel furto) in relazione al carico di un autoarticolato costituito da alimenti e vino affidati per il trasporto alla ditta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], effettuato da [OSCURATO:PERSONA], carico occultato nel capannone del Lanfredi, nella cui abitazione venivano rinvenuta anche parte della merce, quali dieci scatole di riso e cinquanta scatole di tonno.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione sia il Lanfredi che il Procopio.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione con i quali ha dedotto:

2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto il ricorrente consapevole della provenienza da delitto della merce custodita, sulla base di considerazioni di mero carattere logico e pur non essendo stato neppure denunciato il furto al momento dello scarico della merce presso la proprietà del ricorrente;

2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. senza un'adeguata valutazione di ogni aspetto del fatto e della personalità del suo autore.

2.2. Anche il ricorso del Procopio è affidato a due motivi di impugnazione:

2.2.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., e lesione del diritto di difesa, in considerazione della riqualificazione come ricettazione della condotta contestata come furto nel giudizio di primo grado;

2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente nonostante l'assoluzione del Procopio dal reato di simulazione di reato contestatogli, mentre dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe l'erronea posticipazione - ad opera dei giudici di merito - dell'intervento del ricorrente rispetto al momento di realizzazione del reato considerato presupposto.

3. Con requisitoria scritta del 23/11/2022 il P.G. ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

4.1. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi del tutto ininfluente, ai fini del riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato,. il rilievo che al momento dello scarico di questa presso la proprietà del ricorrente il furto non era stato nemmeno ancora denunciato.

Come ripetutamente rilevato da questa Corte di cassazione, infatti, per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Rv. 235897).

Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, la Corte territoriale, a fronte dell'incontroversa sussistenza dell'elemento materiale del reato di ricettazione, ha ritenuto che una pluralità di convergenti elementi di prova smentissero la prospettazione difensiva secondo cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA], dopo un tentativo di contatto telefonico si sarebbe presentato all'improvviso presso la sua azienda chiedendo di ricoverare in un capannone il carico di un autoarticolato parcheggiato nelle vicinanze: si tratta, infatti, di dichiarazioni smentite dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno evidenziato un primo accesso del [OSCURATO:PERSONA] e di un complice a bordo di un'autovettura e poi, circa un'ora dopo, il ritorno degli stessi unitamente all'autoarticolato.

Inoltre, la sentenza impugnata ha ben evidenziato che la consapevolezza dell'illecita provenienza della merce doveva desumersi anche dall'attivarsi del Lanfredi per sistemare la ghiaia sul piazzale al fine di occultare le tracce del passaggio del camion, così come rilevato dalle telecamere di videosorveglianza, dalla sua pregressa conoscenza dell'autista dell'autoarticolato, già denunciato in passato per avergli intimato di prendere in carico i beni di provenienza furtiva.

Anche il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'ultimo comma dell'ad 648 cod. pen. deve ritenersi adeguatamente giustificato con il riferimento al valore della merce ricettata, di per sé ritenuto sufficiente ad escludere la tenuità del fatto,

4.2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Procopio è manifestamente infondato, in quanto secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata ove l'imputato di furto sia ritenuto colpevole invece del delitto di ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella più ampia previsione dell'originaria contestazione di furto (Sez. 2, n. 857 del 17/12/2003 Rv. 227804).

Più in generale, nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto (Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Rv. 266758).

Peraltro, nel caso di specie, anche la formulazione letterale dell'imputazione attribuiva al Procopio un'attività di intermediazione nella ricerca del luogo ove ricoverare la merce, così contestandogli gli elementi fondamentali della condotta per cui è stato riconosciuto colpevole di ricettazione.

Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali si è ritenuta indimostrata la partecipazione del ricorrente al reato presupposto, di cui all'art. 646 cod. pen., che si è ritenuto consumato nel momento in cui "il conducente del mezzo ha abbandonato il tragitto che lo avrebbe dovuto condurre dalle imprese destinatarie e ha iniziato il diverso percorso che lo ha portato in successione a Carpi (presso la sua abitazione), Gualtieri, Bettolinio di Reggiolo e Reggiolo": si tratta di ricostruzione che non appare confliggere con le emergenze processuali, e che non può essere contrastata con una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).

5. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il idente mped

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3/6/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione a reati di ricettazione addebitati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (al quale era stato originariamente contestato il concorso nel furto) in relazione al carico di un autoarticolato costituito da alimenti e vino affidati per il trasporto alla ditta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], effettuato da [OSCURATO:PERSONA], carico occultato nel capannone del Lanfredi, nella cui abitazione venivano rinvenuta anche parte della merce, quali dieci scatole di riso e cinquanta scatole di tonno. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione sia il Lanfredi che il Procopio. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di impugnazione con i quali ha dedotto: 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto il ricorrente consapevole della provenienza da delitto della merce custodita, sulla base di considerazioni di mero carattere logico e pur non essendo stato neppure denunciato il furto al momento dello scarico della merce presso la proprietà del ricorrente; 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. senza un'adeguata valutazione di ogni aspetto del fatto e della personalità del suo autore. 2.2. Anche il ricorso del Procopio è affidato a due motivi di impugnazione: 2.2.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., e lesione del diritto di difesa, in considerazione della riqualificazione come ricettazione della condotta contestata come furto nel giudizio di primo grado; 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente nonostante l'assoluzione del Procopio dal reato di simulazione di reato contestatogli, mentre dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe l'erronea posticipazione - ad opera dei giudici di merito - dell'intervento del ricorrente rispetto al momento di realizzazione del reato considerato presupposto. 3. Con requisitoria scritta del 23/11/2022 il P.G. ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 4.1. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi del tutto ininfluente, ai fini del riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato,. il rilievo che al momento dello scarico di questa presso la proprietà del ricorrente il furto non era stato nemmeno ancora denunciato. Come ripetutamente rilevato da questa Corte di cassazione, infatti, per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, e la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall'art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla "res" siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Rv. 235897). Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, pertanto, la Corte territoriale, a fronte dell'incontroversa sussistenza dell'elemento materiale del reato di ricettazione, ha ritenuto che una pluralità di convergenti elementi di prova smentissero la prospettazione difensiva secondo cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA], dopo un tentativo di contatto telefonico si sarebbe presentato all'improvviso presso la sua azienda chiedendo di ricoverare in un capannone il carico di un autoarticolato parcheggiato nelle vicinanze: si tratta, infatti, di dichiarazioni smentite dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno evidenziato un primo accesso del [OSCURATO:PERSONA] e di un complice a bordo di un'autovettura e poi, circa un'ora dopo, il ritorno degli stessi unitamente all'autoarticolato. Inoltre, la sentenza impugnata ha ben evidenziato che la consapevolezza dell'illecita provenienza della merce doveva desumersi anche dall'attivarsi del Lanfredi per sistemare la ghiaia sul piazzale al fine di occultare le tracce del passaggio del camion, così come rilevato dalle telecamere di videosorveglianza, dalla sua pregressa conoscenza dell'autista dell'autoarticolato, già denunciato in passato per avergli intimato di prendere in carico i beni di provenienza furtiva. Anche il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'ultimo comma dell'ad 648 cod. pen. deve ritenersi adeguatamente giustificato con il riferimento al valore della merce ricettata, di per sé ritenuto sufficiente ad escludere la tenuità del fatto, 4.2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Procopio è manifestamente infondato, in quanto secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata ove l'imputato di furto sia ritenuto colpevole invece del delitto di ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella più ampia previsione dell'originaria contestazione di furto (Sez. 2, n. 857 del 17/12/2003 Rv. 227804). Più in generale, nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto (Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Rv. 266758). Peraltro, nel caso di specie, anche la formulazione letterale dell'imputazione attribuiva al Procopio un'attività di intermediazione nella ricerca del luogo ove ricoverare la merce, così contestandogli gli elementi fondamentali della condotta per cui è stato riconosciuto colpevole di ricettazione. Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali si è ritenuta indimostrata la partecipazione del ricorrente al reato presupposto, di cui all'art. 646 cod. pen., che si è ritenuto consumato nel momento in cui "il conducente del mezzo ha abbandonato il tragitto che lo avrebbe dovuto condurre dalle imprese destinatarie e ha iniziato il diverso percorso che lo ha portato in successione a Carpi (presso la sua abitazione), Gualtieri, Bettolinio di Reggiolo e Reggiolo": si tratta di ricostruzione che non appare confliggere con le emergenze processuali, e che non può essere contrastata con una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). 5. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il idente mped
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