CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 febbraio 1991
Cassazione n. 44448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1991 avverso la sentenza del 20 aprile 2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato e comunque per motivi che esulano quelli ammessi ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il consigliere estensore IfPrsidente