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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14421/2026

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ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio sez.dist. di Latinan.2438/2019 depositata il 17/04/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 35303/2019Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14421/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.trib.reg. del Lazio sez.dist. di Latinan.2438/2019 depositata il 17/04/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 35303/2019Numero sezionale 1168/2026Numero di raccolta generale 14421/2026Data pubblicazione 15/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.210,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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