Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05473/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24068/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.56; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Napoli II, in persona del direttore pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimate- avverso la sentenza n.2259 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 6 marzo 2015 e non notificata. tributi r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ricorre, con quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che sono rimaste intimate, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del l a contribuente contro la decisione di primo grado che ha rigettato il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento per Irpef dell’anno 2001, con cui era stato recuperato a tassazioneun credito di imposta di euro 66.686,00, di cui la società aveva usufruito ai sensi dellart.8 l. n.388/2000, a seguito di sentenza irrevocabile del giudice tributario.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver rilevato che la società contribuente aveva dedotto l’illegittimità della cartella, sul presupposto che le somme, accertate giudizialmente, fossero state iscritte nei ruoli solo per importi parziali, in violazione dell’art.15 bis d.P.R. n.602/1973, richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, che fonda la gradualità dell'iscrizione a ruolo, deve essere interpretato estensivamente, includendo nel relativo ambito di applicazione anche la riscossione degli avvisi di recupero di credito d'imposta; infatti la "ratio" della disposizione, ossia il contemperamento delle contrapposte esigenze del Fisco, di celere riscossione dei tributi e del contribuente, di non anticipare il pagamento di somme che potrebbero non essere dovute, non può che operare sia con riferimento agli atti di accertamento di imponibile, che con riferimento alla riscossione degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, in quanto questi contribuiscono a definire l'entità della somma concretamente dovuta dal contribuente (Cass.n.3838/2013). r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], la C.t.r. riteneva che non sussistevano i presupposti per l’annullamento delle sanzioni, ex art. 10 l.n.212/2000 ed art.6 d.lgs. n.472/199, e delle penalità irrogate con l’atto impositivo.

Circa le spese processuali, la C.t.r., infine, riteneva sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197.

4. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, parte ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere per aver aderito alla cd. rottamazione quaterex l. n.197/2022 art.1 co. 231 A. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, n.3 e n.5, cod. proc. civ., per l’assoluta carenza di motivazione e d’istruttoria, nonché l’omesso esame di elementi e/o documenti decisivi ed omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia.

La ricorrente deduce che la C.t.r. avrebbe interpretato erroneamente il quadro normativo di riferimento, applicando l’art. 15- bis del d.P.R. n. 602 del 1973 anziché l’art. 1, comma 421, della l . n.311 del 2004.

In sostanza, il ricorrente si duole del comportamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe atteso sei anni dall’emissione dell’avviso di rettifica per notificare la cartella di pagamento, causandoun illegittimo aumento della somma dovuta per interessi e sanzioni.

1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 e dell’art.360, primo comma, n.3 e n.5, cod. proc. civ., per l’assoluta carenza di motivazione e d’istruttoria, nonché l’omesso r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esame di elementi e/o documenti decisivi ed omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia.

1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, n.3 e n.5, cod. proc. civ., per l’assoluta carenza di motivazione e d’istruttoria.

1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 e dell’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per l’omesso esame dei motivi di appello.

In definitiva, il contribuente denunzia la nullità della sentenza della C.t.r., che avrebbe omesso di pronunziarsi su tutto ciò che è stato sottoposto al suo esame.

Inoltre, il provvedimento sarebbe privo degli elementi minimi idonei alla comprensione dell’iter logico seguito dal giudice del merito nel proprio processo decisionale. 2.1.Preliminarmente deve rilevarsi che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere perché la documentazione prodotta da parte contribuente risulta incompleta, priva della domanda di definizione presentata in sede amministrativa e della prova del pagamento di tutte le rate dovute.

Inoltre, in tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso (Cass. n. 643/2015).

2.2. Nel caso di specie, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, preso atto della mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte dell’Agenzia ricorrentee della mancata costituzione delle partiintimate.

Invero, la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna sia la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017).

Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U. n. 11429/2010), ai fini del rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte, nel termine suddetto, l'originale del ricorso con la prova della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, mentre la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380- bis cod. proc. civ. .

Nel caso di specie, la società ricorrente risulta aver inoltrato il ricorso per la notifica mediante servizio postale con lettera raccomandata a.r. in data 3 ottobre 2015; tuttavia, parte ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui, non essendosi costituite le controparti, il ricorso è inammissibilee nulla deve disporsi in ordine alle spese. r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.3. Solo per completezza, deve rilevarsi che, comunque, il ricorso non avrebbe avuto esito diverso, in quanto, dall’esame dei motivi, si evince che essi sono complessivamente inammissibili per assoluto difetto di specificità.

Invero, le doglianze si palesano ripetitive e senza nessun riferimento alla fattispecie concreta; le censure non colgono la ratio della sentenza impugnata, né riportano i motivi di appello sui quali la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.24068/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.56; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Napoli II, in persona del direttore pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimate- avverso la sentenza n.2259 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 6 marzo 2015 e non notificata. tributi r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C. ricorre, con quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che sono rimaste intimate, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del l a contribuente contro la decisione di primo grado che ha rigettato il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento per Irpef dell’anno 2001, con cui era stato recuperato a tassazioneun credito di imposta di euro 66.686,00, di cui la società aveva usufruito ai sensi dellart.8 l. n.388/2000, a seguito di sentenza irrevocabile del giudice tributario. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver rilevato che la società contribuente aveva dedotto l’illegittimità della cartella, sul presupposto che le somme, accertate giudizialmente, fossero state iscritte nei ruoli solo per importi parziali, in violazione dell’art.15 bis d.P.R. n.602/1973, richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, che fonda la gradualità dell'iscrizione a ruolo, deve essere interpretato estensivamente, includendo nel relativo ambito di applicazione anche la riscossione degli avvisi di recupero di credito d'imposta; infatti la "ratio" della disposizione, ossia il contemperamento delle contrapposte esigenze del Fisco, di celere riscossione dei tributi e del contribuente, di non anticipare il pagamento di somme che potrebbero non essere dovute, non può che operare sia con riferimento agli atti di accertamento di imponibile, che con riferimento alla riscossione degli avvisi di recupero dei crediti d'imposta, in quanto questi contribuiscono a definire l'entità della somma concretamente dovuta dal contribuente (Cass.n.3838/2013). r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], la C.t.r. riteneva che non sussistevano i presupposti per l’annullamento delle sanzioni, ex art. 10 l.n.212/2000 ed art.6 d.lgs. n.472/199, e delle penalità irrogate con l’atto impositivo. Circa le spese processuali, la C.t.r., infine, riteneva sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 26 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. 4. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, parte ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia del contendere per aver aderito alla cd. rottamazione quaterex l. n.197/2022 art.1 co. 231 A. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, n.3 e n.5, cod. proc. civ., per l’assoluta carenza di motivazione e d’istruttoria, nonché l’omesso esame di elementi e/o documenti decisivi ed omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia. La ricorrente deduce che la C.t.r. avrebbe interpretato erroneamente il quadro normativo di riferimento, applicando l’art. 15- bis del d.P.R. n. 602 del 1973 anziché l’art. 1, comma 421, della l . n.311 del 2004. In sostanza, il ricorrente si duole del comportamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale avrebbe atteso sei anni dall’emissione dell’avviso di rettifica per notificare la cartella di pagamento, causandoun illegittimo aumento della somma dovuta per interessi e sanzioni. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 e dell’art.360, primo comma, n.3 e n.5, cod. proc. civ., per l’assoluta carenza di motivazione e d’istruttoria, nonché l’omesso r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esame di elementi e/o documenti decisivi ed omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, n.3 e n.5, cod. proc. civ., per l’assoluta carenza di motivazione e d’istruttoria. 1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112 e dell’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per l’omesso esame dei motivi di appello. In definitiva, il contribuente denunzia la nullità della sentenza della C.t.r., che avrebbe omesso di pronunziarsi su tutto ciò che è stato sottoposto al suo esame. Inoltre, il provvedimento sarebbe privo degli elementi minimi idonei alla comprensione dell’iter logico seguito dal giudice del merito nel proprio processo decisionale. 2.1.Preliminarmente deve rilevarsi che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere perché la documentazione prodotta da parte contribuente risulta incompleta, priva della domanda di definizione presentata in sede amministrativa e della prova del pagamento di tutte le rate dovute. Inoltre, in tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste, salve le ipotesi di abuso del processo, in presenza di un'iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso (Cass. n. 643/2015). 2.2. Nel caso di specie, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, preso atto della mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte dell’Agenzia ricorrentee della mancata costituzione delle partiintimate. Invero, la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna sia la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25912 del 31/10/2017). Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 11429/2010), ai fini del rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte, nel termine suddetto, l'originale del ricorso con la prova della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, mentre la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380- bis cod. proc. civ. . Nel caso di specie, la società ricorrente risulta aver inoltrato il ricorso per la notifica mediante servizio postale con lettera raccomandata a.r. in data 3 ottobre 2015; tuttavia, parte ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui, non essendosi costituite le controparti, il ricorso è inammissibilee nulla deve disporsi in ordine alle spese. r.g. n.24068/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.3. Solo per completezza, deve rilevarsi che, comunque, il ricorso non avrebbe avuto esito diverso, in quanto, dall’esame dei motivi, si evince che essi sono complessivamente inammissibili per assoluto difetto di specificità. Invero, le doglianze si palesano ripetitive e senza nessun riferimento alla fattispecie concreta; le censure non colgono la ratio della sentenza impugnata, né riportano i motivi di appello sui quali la C.t.r. avrebbe omesso di pronunciarsi. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 05473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris