CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 07438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso straordinario per errore di fatto, proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 4.12.2024 la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che era stato presentato contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 15.5.2023; Rilevato che la suindicata sentenza della Quinta Sezione di questa Corte è stata depositata il 23.1.2025, mentre il ricorso straordinario è pervenuto il 31.7.2025, e dunque oltre il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 625- bis, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere