CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 15954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14156-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80415740580; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 29/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 14156 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14156/2021 Numero sezionale 855/2022 Numero di raccolta generale 15954/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di equa riparazione nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze per l’inosservanza del termine di ragionevole durata del giudizio amministrativo iniziato il 19 febbraio 1998 innanzi al [OSCURATO:PERSONA] e definito con decreto di perenzione il 12 dicembre 2011. Oggetto del giudizio era il riconoscimento dell’inquadramento del profilo professionale. 2. La Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda di equa riparazione con la liquidazione dell'indennizzo nella misura di euro 2.600,00 (oltre interessi dalla domanda) e la condanna alle spese del Ministero dell'Economia e delle Finanze per complessivi € 405,00. 3. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia. 4. La Corte di Cassazione con ordinanza n.26500 del 2019 accoglieva il ricorso e cassava il decreto. In particolare, nella sentenza di cassazione si dava atto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che precludeva l’indennizzo per il periodo successivo alla previsione per la quale la mancata presentazione dell’istanza di prelievo era ostativa al beneficio, imponendo di rivalutare per il periodo successivo al 25 giugno 2008 l’importo spettante al ricorrente. 5. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Perugia accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare la somma di euro 3200 a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale. 6. La Corte d’Appello riteneva di dover considerare il periodo dal 25 giugno 2008 al 16 marzo 2011 per un totale complessivo di Ric. 2021 n. 14156 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14156/2021 Numero sezionale 855/2022 Numero di raccolta generale 15954/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 anni 10 e mesi 11. Escludeva dal calcolo il periodo dal 13 marzo 2011 al 12 dicembre 2011 perché la parte non aveva presentato istanza di fissazione dell’udienza nel termine di 180 giorni come previsto dall’articolo 1 allegato 3 al codice del processo amministrativo e dunque da tale data il ricorrente non poteva più attendersi alcuna decisione nel merito a causa del suo comportamento processuale. La Corte d’Appello di Perugia fissava in euro 400 per ogni anno di ritardo l’importo dell’indennizzo tenuto conto delle circostanze concrete, della natura del processo presupposto, della non particolare rilevanza degli interessi in gioco e compensava le spese processuali dei precedenti gradi di merito e di legittimità per la grave incertezza risolta solo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale e liquidava le spese del giudizio di riassunzione condannando il ministero convenuto. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso. 8. Il Ministero dell’Economia e Finanze ha resistito con controricorso. 9. Il ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 89 del 2001. La censura ha ad oggetto il calcolo del periodo di durata irragionevole del giudizio presupposto che erroneamente ha comportato l’esclusione del periodo successivo al 16 marzo 2011 fino al decreto di prevenzione del 12 dicembre 2011. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 14156 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14156/2021 Numero sezionale 855/2022 Numero di raccolta generale 15954/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 decisione si porrebbe in contrasto con gli orientamenti del giudice di legittimità. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: «In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, relativamente ai giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010, l'istanza "urgente" di fissazione dell'udienza ex art. 82 c.p.a. è da assimilare ad una istanza di prelievo ed è sufficiente ad impedirne la perenzione in quanto la specifica menzione dell'urgenza evidenzia che l'istante intende richiedere non soltanto che il giudizio perduri e non cada in perenzione ma anche che esso venga trattato con priorità, il che coincide con la funzione tipica dell'istanza di prelievo, disciplinata diacronicamente, prima, dall'art. 51, comma 2, r.d. n. 642 del 1907 e, poi, dall'art. 71, comma 2, c.p.a.» (Sez. 2 - , Sentenza n. 31009 del 28/12/2017, Rv. 647256 - 01). Ne consegue che il periodo che va dal termine ultimo per proporre l’istanza di fissazione dell’udienza all’effettivo decreto di perenzione deve essere ricompreso nell’ambito della durata irragionevole del processo presupposto. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001. La censura attiene alla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’articolo 2 bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001 come modificato dalla l. n. 208 del 2015 entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 essendo il giudizio per l’equa riparazione instaurato nel febbraio 2010 e poi riassunto nell’aprile 2013. Non poteva dunque applicarsi il parametro minimo di liquidazione dell’equa riparazione pari ad euro 400 annui. Ric. 2021 n. 14156 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14156/2021 Numero sezionale 855/2022 Numero di raccolta generale 15954/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: «In assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art.11 disp. att. c.c., l'art. 2 bis, commi 1 e 1 ter, della l. n. 89 del 2001, introdotti dalla l. n. 208 del 2015, dettando una nuova disciplina che prevede l'applicabilità dell'abbassamento a 400 euro del minimo annuo, nonché la riducibilità ulteriore di un terzo in caso di rigetto della domanda nel procedimento cui l'azione per l'equa riparazione si riferisce, costituiscono uno ius superveniens, che trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016» (Sez. 2 - , Sentenza n. 25837 del 14/10/2019, Rv. 655465 - 01). Nella specie la domanda di equa riparazione risulta proposta in data addirittura antecedente l’entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, inserito dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che aveva limitato la misura dell'indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro per anno di ritardo e che al contrario dell’ulteriore modifica del 2015 era stato accompagnato da un espresso regime transitorio, il quale rendeva operante la nuova disciplina per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. L'interpretazione data da questa Corte ha chiarito che le disposizioni in tema di misura dell'indennizzo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, non avevano natura di interpretazione autentica né efficacia retroattiva, pur escludendone l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU, atteso che Ric. 2021 n. 14156 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14156/2021 Numero sezionale 855/2022 Numero di raccolta generale 15954/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione e la ragionevolezza del criterio di 500 euro per anno di ritardo recepivano comunque, nella sostanza, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della stessa Corte di cassazione (Cass. Sez. 2, 22/09/2014, n. 19897; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772). Invero, l'indennizzo calcolato in € 500,00 per anno di ritardo, come fatto nell'originaria formulazione dell'art. 2 bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, non poteva essere di per sé considerato irragionevole, e quindi lesivo dell'adeguato ristoro per violazione del termine di durata ragionevole del processo, essendosi più volte affermato in passato, nei precedenti di questa Corte, che la quantificazione del danno non patrimoniale dovesse essere, di regola, non inferiore ad C 750,00 per i primi tre anni di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, e salire per il periodo successivo ad C 1.000,00, e che, tuttavia, la valutazione dell'entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) potesse giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l'esigenza, posta a fondamento della legge n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione (Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12937; Cass. Sez. 1, 24/07/2009, n. 17404; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772). Il giudice, così, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito Ric. 2021 n. 14156 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14156/2021 Numero sezionale 855/2022 Numero di raccolta generale 15954/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 per ogni anno di ritardo, può scendere anche al di sotto del livello di "soglia minima" ex art. 2-bis, legge n. 89/2001 (la quale è tendenziale, vale cioè "di regola"), là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12937; Cass. Sez. 1, 12/07/2011, n. 15268). Il giudice del rinvio dovrà fare applicazione dei suddetti principi di diritto nella determinazione del moltiplicatore annuo al fine di quantificare l’indennizzo. 3. In conclusione la Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 14156 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e