CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28741/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /10?Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a) e 181, comma 1 -bis, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo b), ai soli fini della responsabilità civile, articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge in ordine alla specificità della costituzione di parte civile e dei motivi di appello della medesima parte civile; b) con il secondo, vizio di motivazione per le perplessità argomentative manifestate in ordine alla sussistenza del danno; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre a prospettare deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, sono manifestamente infondate perché inerenti a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, in quanto la costituzione di parte civile è avvenuta in data 24 novembre 2022, quindi prima della entrata in vigore della riforma dell'art. 78 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, ed è stata chiaramente indirizzata a far valere i danni derivanti alla servitù di passaggio vantata nei confronti dell'imputata; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre a prospettare deduzioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, sono manifestamente infondate perché inerenti a difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto le "perplessità" della Corte di appello attengono esclusivamente alla entità del risarcimento dei danni, per l'assenza di parametri utili a tal fine, ed hanno correttamente disposto che detto danno deve essere liquidato in separata sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle g\mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M P.Q.Ma „ A r— — 29 L G 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], mente