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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 41918/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 settembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato il reclamo ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 3 gennaio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto la richiesta di permesso premio.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 30-ter Ord. pen. e 27 Cost., perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che Ramirez non fosse stato coinvolto di procedimenti per fatti commessi successivamente all'inizio della sua detenzione, che (nella trentennale e ininterrotta detenzione) non fossero emerse emergenze di alcun tipo e che vi fosse prova del fatto che il detenuto aveva intrapreso un percorso rieducativo.

Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di considerare che la relazione di sintesi conteneva numerosi e particolari passaggi dal valore positivo e che il detenuto già nel 2010 aveva ottenuto un parere positivo dall'area trattamentale della Casa circondariale di Catanzaro in merito alla richiesta di permesso premio.

Il ricorrente, infine, evidenzia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe rilevato in maniera del tutto generica l'attuale operatività dell'associazione di tipo mafioso di riferimento, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Come ha ribadito già altre volte la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 22297 del 10/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) l'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».

L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato 2 I / costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico-propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).

Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 (da applicarsi Jo eIlbffr ro ratíone temporis, anche perché più favorevole, per il condannato, rispettò arftest dell'art. 4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato.

In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei ad escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).

Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo.

In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, ha fornito sul punto una motivazione ineccepibile.

Pur dando atto dell'avvio di un processo critico, di un percorso rieducativo e di un comportamento penitenziario esente da rilievi, ha rigettato la richiesta, dopo aver evidenziato che non fosse stato assolto l'onere di allegazione in merito ai pericoli di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, rilevando l'attuale operatività dell'associazione di tipo mafioso di riferimento e l'incongruità delle condizioni di vita del nucleo familiare del detenuto, elemento sintomatico un plausibile sostentamento dal sodalizio mafioso.

Secondo il giudice di merito, quindi, tali elementi non erano risultati smentiti da circostanze idonee a elidere la presunzione relativa di pericolosità, non potendo intendersi tali il percorso di rivisitazione critica e il comportamento penitenziario corretto, in assenza di una scelta di collaborazione processuale.

La Corte, quindi, impregiudicata in questo caso ogni ulteriore rilievo che possa scaturire dalla sopravveniente disciplina di cui al d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/soatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 15 settembre 2022 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato il reclamo ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 3 gennaio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto la richiesta di permesso premio. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 30-ter Ord. pen. e 27 Cost., perché il Tribunale di sorveglianza non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che Ramirez non fosse stato coinvolto di procedimenti per fatti commessi successivamente all'inizio della sua detenzione, che (nella trentennale e ininterrotta detenzione) non fossero emerse emergenze di alcun tipo e che vi fosse prova del fatto che il detenuto aveva intrapreso un percorso rieducativo. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe omesso di considerare che la relazione di sintesi conteneva numerosi e particolari passaggi dal valore positivo e che il detenuto già nel 2010 aveva ottenuto un parere positivo dall'area trattamentale della Casa circondariale di Catanzaro in merito alla richiesta di permesso premio. Il ricorrente, infine, evidenzia il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe rilevato in maniera del tutto generica l'attuale operatività dell'associazione di tipo mafioso di riferimento, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Come ha ribadito già altre volte la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 22297 del 10/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.) l'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato 2 I / costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico-propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 (da applicarsi Jo eIlbffr ro ratíone temporis, anche perché più favorevole, per il condannato, rispettò arftest dell'art. 4 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei ad escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, ha fornito sul punto una motivazione ineccepibile. Pur dando atto dell'avvio di un processo critico, di un percorso rieducativo e di un comportamento penitenziario esente da rilievi, ha rigettato la richiesta, dopo aver evidenziato che non fosse stato assolto l'onere di allegazione in merito ai pericoli di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, rilevando l'attuale operatività dell'associazione di tipo mafioso di riferimento e l'incongruità delle condizioni di vita del nucleo familiare del detenuto, elemento sintomatico un plausibile sostentamento dal sodalizio mafioso. Secondo il giudice di merito, quindi, tali elementi non erano risultati smentiti da circostanze idonee a elidere la presunzione relativa di pericolosità, non potendo intendersi tali il percorso di rivisitazione critica e il comportamento penitenziario corretto, in assenza di una scelta di collaborazione processuale. La Corte, quindi, impregiudicata in questo caso ogni ulteriore rilievo che possa scaturire dalla sopravveniente disciplina di cui al d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen