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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 2022

Cassazione n. 31566/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1998 avverso l'ordinanza del 22 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che con il ricorso in esame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame di Catanzaro, quale giudice dell'appello ex art 310 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame proposto contro la decisione del GIP del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca della misura applicata al ricorrente sul presupposto della perdita di efficacia della stessa, lamentando violazione di legge in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art 297 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perchè tardivo; rilevato in particolare che l'avviso di deposito relativo al provvedimento impugnato risulta notificato all'indagato e ai difensori il 20 aprile 2022 mentre il ricorso che occupa, depositato il 30 aprile 2022 presso il Tribunale di Crotone, è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Catanzaro 1'11 maggio 2022; considerato che, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep 2021, Bottari, Rv. 280167) in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod, proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in esame è pervenuto all'ufficio competente oltre il termine di 10 giorni previsto per l'utile interposizione della relativa impugnazione; ritenuto infine che alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore if

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1998 avverso l'ordinanza del 22 marzo 2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che con il ricorso in esame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame di Catanzaro, quale giudice dell'appello ex art 310 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame proposto contro la decisione del GIP del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca della misura applicata al ricorrente sul presupposto della perdita di efficacia della stessa, lamentando violazione di legge in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art 297 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perchè tardivo; rilevato in particolare che l'avviso di deposito relativo al provvedimento impugnato risulta notificato all'indagato e ai difensori il 20 aprile 2022 mentre il ricorso che occupa, depositato il 30 aprile 2022 presso il Tribunale di Crotone, è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Catanzaro 1'11 maggio 2022; considerato che, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, dep 2021, Bottari, Rv. 280167) in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod, proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in esame è pervenuto all'ufficio competente oltre il termine di 10 giorni previsto per l'utile interposizione della relativa impugnazione; ritenuto infine che alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore if
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