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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38359/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ok [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.

1. Il ricorrente, condannato nei due gradi di giudizio ex artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva, a fini di cessione, nella propria abitazione, gr 444,2 di hashish (4.699,7 dosi medie singole), deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla detenzione per uso personale dello stupefacente; 2) in subordine, mancata riqualificazione nel "fatto lieve" (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.).

2. I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, i quali hanno: quanto al primo motivo, argomentato in modo corretto dal dato ponderale (incompatibile con l'uso esclusivamente personale e con l'acquisto di scorte) nonché dal ritrovamento di un bilancino, evidentemente funzionale al frazionamento della droga in dosi; quanto al secondo motivo, condivisibilmente ritenuto che la rilevante quantità di stupefacente denotasse lo svolgimento di un'attività di spaccio abbastanza organizzata e il collegamento dell'imputato con circuiti criminali operanti in materia di stupefacenti.

3. Essendo la motivazione compiuta e non illogica, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ok [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile. 1. Il ricorrente, condannato nei due gradi di giudizio ex artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché deteneva, a fini di cessione, nella propria abitazione, gr 444,2 di hashish (4.699,7 dosi medie singole), deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla detenzione per uso personale dello stupefacente; 2) in subordine, mancata riqualificazione nel "fatto lieve" (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.). 2. I motivi sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, i quali hanno: quanto al primo motivo, argomentato in modo corretto dal dato ponderale (incompatibile con l'uso esclusivamente personale e con l'acquisto di scorte) nonché dal ritrovamento di un bilancino, evidentemente funzionale al frazionamento della droga in dosi; quanto al secondo motivo, condivisibilmente ritenuto che la rilevante quantità di stupefacente denotasse lo svolgimento di un'attività di spaccio abbastanza organizzata e il collegamento dell'imputato con circuiti criminali operanti in materia di stupefacenti. 3. Essendo la motivazione compiuta e non illogica, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 38359/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris