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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38500/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del Tribunale di Ravenna che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida senza patente di guida (perché revocata), con recidiva nel biennio (Cervia, 25 giugno 2019).

Considerato che il motivo dedotto (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., reputandosi la pena sproporzionata rispetto alla gravità del fatto) è manifestamente infondato, attesa l'illegalità in bonam partem della pena, non essendo stato disposto, unitamente alla ammenda, l'arresto previsto dall'art. 116, comma 15, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore I Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, del Tribunale di Ravenna che lo ha dichiarato colpevole del reato di guida senza patente di guida (perché revocata), con recidiva nel biennio (Cervia, 25 giugno 2019). Considerato che il motivo dedotto (erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., reputandosi la pena sproporzionata rispetto alla gravità del fatto) è manifestamente infondato, attesa l'illegalità in bonam partem della pena, non essendo stato disposto, unitamente alla ammenda, l'arresto previsto dall'art. 116, comma 15, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore I Presidente
Sentenza Cassazione n. 38500/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris