CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 44710/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Lecce confermava la sottoposizione del Masiello alla custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ritenendo che il giudice per le indagini preliminari avesse autonomamente valutato le risultanze investigative, dalle quali emergevano plurimi episodi di detenzione illecita di stupefacenti. 2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge in ordine alla assenza dell'autonoma valutazione richiesta dall'art. 292 cod. proc. pen. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il Tribunale del riesame valorizzato il sequestro di cocaina asseritamente eseguito il 10 dicembre 2019, nonostante il verbale di perquisizione attestasse l'esito negativo, senza dar conto delle specifiche doglianze difensive ed omettendo di valutare la generale carenza di elementi indiziari a carico del Masiello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In relazione alla doglianza concernente la mancanza di autonoma valutazione, Tribunale del riesame dà atto di come il giudice per le indagini preliminari, pur avendo integralmente richiamato la richiesta cautelare, ha inserito delle "glosse", contenenti la propria valutazione dei fatti addotti e, in tal modo, dimostrando di aver compiuto un autonomo giudizio. È pur vero che la valutazione resa dal giudice per le indagini preliminari è obiettivamente stringata, ma deve anche considerarsi che l'onere motivazionale va necessariamente graduato in ragione della complessità della valutazione dei dati indiziari. La giurisprudenza concordemente ammette la possibilità che l'ordinanza cautelare contenga una motivazione per relationem, a condizione che sia evincibile una autonoma valutazione degli elementi indiziari forniti dall'organo dell'accusa (tra le tante si veda Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez.3, n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv. 268113). Tale principio, va ulteriormente specificato, dovendosi ritenere che l'onere di indicazione del giudizio reso sulla base dei dati di fatto richiamati per relationem sarà tanto più semplificato, quanto maggiore è l'autoevidenza indiziaria del materiale raccolto. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha dato atto di come le intercettazioni siano "talmente chiare da non lasciar adito ad alcun dubbio interpretativo" contenendo chiari riferimenti alle sostanze stupefacenti, ai proventi ed ai soggetti coinvolti nell'attività illecita, inoltre, le indagini avevano fornito idonei elementi di riscontro alle captazioni, il che giustifica la sinteticità del giudizio espresso dal giudice per le indagini preliminari. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Il ricorrente deduce il vizio di motivazione sottolineando alcune presunte discrasie e contradizioni in ordine all'individuazione del Masiello quale soggetto dedito all'attività di spaccio, sottolineando, come il Masiello non intratterrebbe stabili rapporti con i coindagati, cui si contesta anche il reato associativo di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La difesa, inoltre, ha sottolineato come l'ordinanza cautelare avrebbe valorizzato un presunto sequestro di stupefacente, avvenuto in data 10 dicembre 2019, evidentemente non essendosi il giudicante avveduto che la perquisizione eseguita in quel giorno aveva dato esito negativo ed omettendo di rispondere all'espressa sollecitazione difensiva volta ad stigmatizzare tale dato. Nonostante tale contraddizione fosse stata dedotta in sede di riesame, il Tribunale non aveva fornito alcuna espressa risposta alla doglianza difensiva. 3.1. L'argomentazione non è dirimente. Invero, dalla mera lettura dei passaggi delle intercettazioni telefoniche valorizzate dal Tribunale del riesame, emerge chiaramente come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata desunta da tali dati, rispetto ai quali la perquisizione del 10 dicembre 2019 costituisce un mero argomento aggiuntivo e rafforzativo. La doglianza difensiva, pertanto, non supera la prova di resistenza, proprio perché la motivazione dell'ordinanza impugnata si fonda solo in modo marginale e secondario sull'elemento ritenuto oggetto di erronea valutazione. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consigliere