CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore KATE: TASSONE che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Foggia in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Chiede un rinvio per verificare l'eventuale presentazione di querela da parte della persona offesa. Si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 aprile 2022 la Corte d'appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.4 cod.pen. e, concesse alla seconda le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lei ascritto ex art. 530 comma 2 cod.proc.pen. per non aver commesso il fatto mentre ha confermato la sentenza nel resto. Il fatto, commesso il 31.8.2015 in Torino di Sangro, come ricostruito dalle sentenze di merito attiene alla sottrazione di un portamonete contenente vari documenti, il bancomat ed Euro 200,00 in contanti posti all'interno di un borsello a tracolla di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato aperto allorché il proprietario, fermo nell'area di servizio [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della cassa, stava consumando un veloce pranzo. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce "l'inconsistenza e l'illogicità della motivazione nonché il "travisamento degli atti", laddove la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 624 n. 4 cod. pen., pur non essendo chiaro se il borsello fosse o meno chiuso. Assume che la Corte territoriale, oltre a non confrontarsi con le doglianze difensive e gli elementi a discarico addotti dalla difesa, ha altresì travisato gli atti ritenendo che dalle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza del locale all'interno del quale si è consumato il furto emerge che il borsello era chiuso e che quindi non è possibile affermare che l'imputato abbia approfittato di una momentanea disattenzione della persona offesa. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va rilevato in primis che il ricorrente, dolendosi di un vizio di motivazione della • sentenza impugnata non lo enuclea nei canoni consentiti dall'ad, 606 lett. e) cod.proc.pen. A prescindere da tale rilievo preliminare, la censura è comunque manifestamente infondata. Con riguardo alla ricorrenza nel caso di specie dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod.pen., la Corte territoriale con accertamento in fatto che non può essere contestato in questa sede in quanto immune da vizi logici, pronunciando specificamente su una censura di analogo tenore mossa con l'atto di appello, ha chiarito che il Barretta, in viaggio verso la Basilic:ata, si era fermato all'area di servizio [OSCURATO:PERSONA] ed in prossimità della cassa in un momento di assembramento, si era accorto che ignoti aveva aperto il borsello che portava a tracolla asportandone il contenuto, così caratterizzandosi la condotta posta in essere dalla Morelli per abilità e scaltrezza nell'eludere il controllo non solo della persona offesa ma anche delle altre persone presenti. Va rilevato invero che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui, ove la parte offesa sia momentaneamente distratta, l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res". (Fattispecie in tema di furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all'interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall'acquisto di prodotti farmaceutici) (Sez. 5, n. 48915 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274018). A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 243, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Nel caso di specie, non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36/18), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e il Supremo collegio ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell