CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 20367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 MAG. 2024 IL ìUNZiON A1, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, di convalida del provvedimento emesso in data 24/05/2023 dal Questore di Siracusa, con il quale veniva disposto il divieto di accesso nei luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle manifestazioni sportive calcistiche, per la durata di anni cinque. 2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 22/05/2023 alle ore 10,00, e che la convalida da parte del Gip. è stata emessa in cancelleria in data 24/05/2023, senza indicazione di orario. Evidenzia il ricorrente di aver depositato le proprie deduzioni difensive in data 25/05/2023 alle ore 9,24 e di aver tuttavia ricevuto, nella medesima giornata, la notifica del provvedimento di convalida emesso dal Gip, ove nessuna menzione viene fatta della suddetta memoria difensiva. Il giudice non ha, dunque, rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica al prevenuto del provvedimento del questore, non avendo dato atto delle controdeduzioni difensive ritualmente depositate entro lo scadere del termine di 48 ore, omettendo quindi di attendere il termine concesso per il deposito delle memorie difensive. Nel merito, rappresenta altresì il ricorrente la insussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento in relazione alla ascrivibilità della condotta al ricorrente e alla pericolosità. Al riguardo, evidenzia che il giudice si è limitato a riprodurre delle formule di mero stile senza fare alcuna espressa indicazione degli elementi concreti sulla base dei quali il ricorrente sarebbe stato identificato e senza neppure specificare le condotte ad egli effettivamente ascritte né effettuare alcuna valutazione in ordine alla concreta pericolosità. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive contenute nella memoria rivolta al giudice concernenti la congruità della misura e la valutazione della pericolosità, di cui il giudice non ha preso visione, avendo disposto la convalida prima dello scadere delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Tali deduzioni erano state formulate anche con memoria indirizzata al questore (di cui il giudice dà atto) ma erano state oggetto di più ampia ed articolata illustrazione nella memoria rivolta al giudice, ove si era evidenziato anche lo stato di incensuratezza e lo svolgimento di attività lavorativa. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, entrambi concernenti la violazione del termine a difesa e l'omessa valutazione della memoria difensiva, sono fondati. Occorre, al riguardo, richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). 2.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente in data 23/05/2023 alle ore 10,00, e la convalida è stata disposta il 24/05/2023 senza indicazione di orario. Il ricorrente, peraltro, ha depositato deduzioni difensive tempestivamente, in data 25/05/2023 alle ore 9,24, che non sono state vagliate dal giudice e che quindi nulla ha argomentato al riguardo. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 cod. proc. pen., lett. c), con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Bologna del 22/05/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Bologna. Così deciso all'udienza del 26 marz