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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 08295/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4899/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in VENEZIA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2763/2022 depositata il 20/12/2022.

Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA] convenivanoin giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la società [OSCURATO:SOCIETA] per sentireaccertare, in via principale, l’usucapione del diritto di proprietà sullastriscia di terreno prospiciente l’alveo del Canale del Dolce di proprietà [OSCURATO:SOCIETA], con esclusione della proprietà demaniale relativa all’argine del Canale, e confinante con la proprietà attrice; in subordine per accertar e il diritto di usucapione della servitù di passaggio sulla medesima striscia

2. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo la reiezione delle domande attoree e , in via riconvenzionale , l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di parte attrice sulla medesima striscia. 3.Il Tribunale dopo aver acquisito la CTU resa inter partes in altrogiudizio dinanzi al TRAP descrittiva dello stato dei luoghi e dei lavori ivi effettuati, espletate le prove testimoniali richieste, accoglieva ladomanda di usucapione di parte attrice, respingendo tutte le altre. 4.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia.

5. Si costituivano nel giudizio di appello gli attori in primo grado,Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano la reiezione dell’appello e la conferma dell’appellata sentenza; in via subordinata, chiedevano il riconoscimento dell’usucapione del diritto di servitù di passaggio, negato dal Tribunale perché Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 assorbito nella declaratoria di usucapione del diritto di proprietà sulla striscia contesa.

6. La Corte d’Appello rigettava il gravame.

I testimoni Gasparini,Campello, Milani, Teso e Radaelli, avevano confermato che almeno dal 1980 la famiglia Crosera, dopo avereeffettuato dei lavori di consolidamento della striscia conautorizzazione richiesta e ottenuta dall’autorità amministrativa competente, a veva utilizzato la striscia contesa per la propria attivitàcantieristica e in particolare per accedere all’argine del Canale perl’ormeggio delle barche, effettuando anche attività di manutenzione e di sfalcio dell’erba sulla medesima striscia di terreno.

La descrizio ne dei luoghi e dei lavori effettuati riportati dalla CTU dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi al TRAP di Venezia noncontraddiceva le predette testimonianze, pur precisando che i lavoripiù importanti riguardavano l’intervento sull’argine eseguito nel 1991 dal Magistrato alle Acque, sollecitato dalla famiglia Crosera perovviare al franamento dell’argine; la decisione del TRAP n. 2006/12 agli atti, precisava che nel 1980 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto autorizzazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] per effettuare un intervento di rifacimento dell’argine; ottenuta l’autorizzazione lo aveva effettivamente realizzato.

ICrosera, q uindi , sin dal 1980 , anche tramite il proprio dante causa di cui aveva cumulato il possesso, avevano posseduto uti domini la striscia in questione.

Solo nel 2002 [OSCURATO:SOCIETA] a veva promosso l’azionegiudiziaria con interruzione del possesso, quando però il ventennio funzionale all’usucapione del diritto di proprietà era già decorso.

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7. Il perito ing.

Defina, nel proprio supplemento peritale dinanzi al TRAP, aveva confermato che nel 1980 [OSCURATO:PERSONA] “procedette ad un rifacimento arginale …. dal quale sembra va evincersi con ragionevole verosimiglianza che tale intervento era consistito nella creazione di una fascia di terreno piana ed orizzontale di circa mt.2,5 tra il ciglio della sponda e il muretto di contenimento in calcestruzzo…realizzato dopogli eventi alluvionali del 1966…”.

Questa affermazione era confermata dalle prove testimoniali e conduceva a ritenere esistente dal 1980 la striscia contesa, con opere materiali visibiliquali appunto la realizzazione della striscia stessa.

La sentenza del TRAP a veva dichiarato la demanialità solamente dell’argine del Canale e non della striscia contesa, che quindi era estranea alla concessione, proprio perché non demaniale.

8. La domanda riconvenzionale di negatoria servitutis della [OSCURATO:SOCIETA] eraassorbita nel riconoscimento del diritto di proprietà dei [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

10. Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA] o sera hanno resistito con controricorso.

11. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

12. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

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13. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., tutte le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza per omessa trascrizione integrale delle conclusioni dell’appellante e conseguente mancata decisione sulle domande proposte in via istruttoria, ai sensi dell’art. 132,n.3 e 4, c . p . c . , 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 , c. p . c .

La censura ha ad oggetto la mancata trascrizione delle richieste istruttorie formulate in appello, compresa la richiesta di CTU e il conseguente omesso esame delle medesime istanze istruttorie.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Nullità della sentenza in relazione all’art. 132,comma 2, n. 4 , c . p . c . per omessa e/o apparente motivazione in relazione al primo motivo d’appello relativo all’errata valutazione delle prove con violazione dell’art.116 c.p.c.in riferimento agli artt. 1140 e 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360,n.4, c . p . c .

La Corte d’Appello avrebbe respinto il primo motivo d’appello, con motivazione apparente, senza confrontarsi con le specifiche critiche mosse alla sentenza del Tribunale in merito alla prova dell’usucapione.

La ricorrente aveva segnalato numerose incongruenze nelle varie deposizioni testimoniali, l’inattendibilità dei testi Gasparini, Campello e Milani a dimostrare la realizzazione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] del rifacimento dell’intero tratto dell’argine est e nord del Canale del Dolce, mediante la creazi one di un terrapieno della larghezza di 2,5 metri.

La Corte d’Appello non Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 avrebbe preso in considerazione le critiche alle testimonianze aventi carattere decisivo in relazione alla prova dell’usucapione.

L ’inattendibilità delle predette deposizioni testimonialiera eccepita anche in relazione alle osservazioni tecniche formulate dal geom.

Radaelli nella propria relazione.

Inoltre, non sono state prese in considerazione lecontestazioni di contraddittorietà delle deposizioni testimoniali rispetto alla CTU dell’ing.

Defina.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. per aver posto a fondamento della decisione prove inesistenti in relazione all’art. 360,n.4, c . p . c .

La Corte ha affermato che i testimoni “…Teso e Radaelli, sentiti in primo grado hanno confermato che almeno dal 1980 la famiglia Crosera, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e ottenuta dall’autorità amministrativa competente, ha utilizzato la striscia contesa per la propria attività cantieristica…”.

Tale assunto sarebbe errato in quanto i testimoni Teso e Radaelli non avrebbero reso queste dichiarazioni e non risulterebbe agli atti processuali alcun documento comprovante il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori di consolidamento da parte dell’autorità amministrativa competente, non essendo sufficiente il richiamo fatto alla sentenza TRAP n. 266/12 secondo cui “nel 1980 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto autorizzazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] inferiore per effettuare un intervento di rifacimento dell’argine; ottenuta l’autorizzazione lo aveva effettivamente realizzato”.

La questione riguardante la porzione residua della striscia di terra (oggetto del presente Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 giudizio di usucapione) non costituiva premessa necessaria della decisione né presupposto della stessa.

L’Ente competente era, infatti, il Magistrato alle Acque di Venezia che aveva rilasciato ai Crosera la concessione demaniale per l’utilizzo dello specchio acqueo e delle rive.

La ricorrente inoltre riporta stralci delle deposizioni dei testi Teso e Radaelli.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione di legge in relazione agli artt. 1140 c.c., 1141,comma 2, e 1158 c.c., 2727 e 2729 c.c, 2697 c.c. riguardo alla sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionemai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c..

Nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2 , n.4 , c.p.c. per omessa e/o apparente motivazione sul terzo motivo d’appello.

La censura ha ad oggetto la parte della sentenza che ha ritenuto provato il possesso uti dominidei Crosera sulla striscia di terra contesa sulla base di erronee valutazioni in violazione delle norme sulle presunzioni e dei principi in tema di requisiti del possesso ad usucapioneme di interversione del possesso .

La Corte avrebbe omesso di motivare sulle specifiche censure riguardanti la violazione delle norme degli artt. 1140, 1141 comma 2 e 1158 c.c. in merito, da un lato, all’insussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem e, dall’altro, alla mancanza di interversione del possesso, avendo gli originari attori iniziato ad utilizzare la riva est del canale del Dolce fin dagli anni “50” quali detentori in virtù di concessione demaniale Richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali, la ricorrente ritiene che la Corte veneziana non abbia fatto corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1158, 1140, 1141 comma 2 c.c. perché Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 anche prima dell’intervento di rifacimento della riva est, l’argine demaniale veniva utilizzato per accedere/recedere dalle imbarcazioni ivi ormeggiate, come confermato dai testimoni escussi Gasparini e Milani, dunque la relazione materiale con il bene rimaneva la medesima, consistendo semplicemente nel più agevole passaggio sulla riva per accedere ai natanti ivi ormeggiati e nella manutenzione ordinaria con lo sfalcio dell’erba.

Inoltre , l ’utilizzo della riva – benchè all’epoca fosse più stretta sarebbe in iziato da parte delle controparti in qualità di detentori, in virtù di concessione demaniale, e non di possessori, e si sarebbesempre svolto con le medesime modalità, sia prima sia dopo l’intervento arginale che ha dato alla riva l’attuale conformazione Sarebbe,quindi, irrilevante il richiamo alla sentenza del TRAP 266/12 che ha dichiarato la demanialità della riva est del canale nella sua attuale conformazione fino a 1,5 metri dalla linea d’acqua, in quanto tale accertamento non inficia la circostanza pacifica che l’utilizzo dell’argine est sia iniziato in qualità di detentori, prima dell’ampliamento della riva.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2 , n. 4 , c . p . c . per omessa/apparente motivazione sulla domanda riconvenzionale di negatoria servitutis, ai sensi dell’art. 360,n.4, c . p . c . [OSCURATO:PERSONA], nell’atto d’appello, aveva riproposto la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis volta all’accertamento, ai sensi dell’art. 949 c.c., dell’inesistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo individuato al catasto terreni Comune di Quarto d’Altino foglio 23 mappale 102, asseritamente di proprietà degli originari attori.

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S2 - a d. 06/0 2 /202 4 La C orte territoriale a vrebbe respinto la domanda riconvenzionale mediante acritico richiamo alla sentenza del Tribunale che l’aveva ritenuto assorbita nel riconoscimento del diritto di proprietà dei Croserain violazione dei principi in tema di validità della motivazione per relationem.

6. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è d i i nammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di usucapione (doppia conforme), per le seguenti ragioni: - primo motivo: nel denunciare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., per la omessa pronuncia sulle istanze istruttorie riproposte in appello, il ricorrente non si confronta con l’orientamento della Suprema Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali, come nel caso di specie, l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009). - secondo, terzo e quarto motivo: premesso che la sentenza impugnata presenta una motivazione che supera il minimo costituzionale, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., i motivi – sotto l’apparente deduzione della violazione di legge –contestano in realtà l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici e puntano ad ottenere un diverso e alternativo accertamento degli stessi, Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 censurano inoltre la valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez.

Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez.

Un., n. 5802 del 1998). - quinto motivo: l’accoglimento della domanda di usucapione della proprietà implica il rigetto implicito della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis (correlativa alla domanda subordinata di parte attrice – accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio -rimasta assorbita).

7. La ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e,in sostanziale replica alle conclusioni della proposta,osserva che: -in riferimento al primo motivo, le richieste istruttorie (prova testimoniale su un capitolo e CTU) formulate in appello investono un punto decisivo della controversia, ossia l’epoca e la paternità dell’intervento di rifacimento spondale che ha trasformato un argine largo “qualche decina di centimetri” in una riva larga 2,5 metri, della cui usucapione si discute (fatta eccezione per la sponda demaniale), e che la mancata ammissione di tali prove ha comportato una motivazione insufficiente in relazione a un aspetto decisivo.

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S2 - a d. 06/0 2 /202 4 Il ragionamento della Corte sarebbe intrinsecamente contraddittorio in quanto se i lavori di consolidamento della sponda, che hanno comportato la creazione della riva larga 2,5 metri, fossero stati eseguiti nel 1980 dal de cuiusdegli attori, non avrebbe senso definire “lavori più importanti” quelli eseguiti nel 1991 dal Magistrato alle Acque.

La mancata decisione su prove ammissibili e rilevanti e il successivo rigetto dell’appello possono essere sindacatiin sede di legittimità quando, in relazione anche con altre statuizioni contenute nella sentenza, comportino un vizio motivazionale sotto il profilo di illogicità, contraddittorietà o apparenza della motivazione. - in riferimento al secondo motivo, contesta l’utilizzo di un a CTU svolta in altro giudizio, mentre “ i lavori più importanti riguardavano l’intervento sull’argine eseguito nel 1991 dal Magistrato alle Acque” e la Corte d'Appello non a vrebbe approfondito il tema cruciale della vicenda e cioè se la conformazione attuale della riva di ampiezza variabile tra i 2,5 e i 3,5 metri, di cui è stata affermata l’usucapione, sia frutto della predetta opera di rifacimento.

Secondo la ricorrente la motivazione è apparente quando a fronte di una specifica doglianza sulla attendibilità delle deposizioni dei testimoni la corte di merito non fornisce una risposta adeguata nell’atto d’appello (Cass.2306/22 cit.). - in riferimento al terzo motivo la ricorrente ribadisce la censura di travisamento probatorio in quanto i testi Teso e Radaelli – di cui riporta le dichiarazioni – non hanno mai riferito che dal 1980 la famiglia Crosera, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 ottenuta dall’autorità amministrativa competente, ha utilizzato la striscia contesa… “ (punto 6.1 della sentenza) - in riferimento al q uarto motivo la ricorrente ribadisce la censura di erronea applicazione degli artt. 1140, 1141 comma 2, 1158 c.c., 2727, 2729 e 2697 c.c. riguardo ai requisiti e alla prova del possesso ad usucapionem, nonché di omessa o apparente motivazione sul terzo motivo di appello.

La sentenza impugnata non avrebbespiegato le ragioni per cui ha ritenuto che l’utilizzo della riva per accedere/recedere dalle imbarcazioni ivi ormeggiate e lo sfalcio dell’erba costituiscano manifestazione dello ius excludendi alios tipico del diritto di proprietà e dimostrative del possesso ad usucapionem.

8. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorsoe neanche è idonea a confutare le conclusioni espresse nella proposta regolarmente comunicata.

In particolare, deve ribadirsi in primo luogo che si è in presenza di una c.d.

“doppia conforme”, quindi il sindacato di legittimità è escluso in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c. 8.1 Quanto alla omessa pronuncia sulle istanze istruttorie deve ribadirsi la giurisprudenza indicata nella proposta secondo cui: Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito enon anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Rv. 640358 -01).

D’altra parte, l e prove indicate dalla ricorrente sia quelle testimoniali che la richiesta di CTU non hanno il carattere della decisivitàai fini della risoluzione della controversia e riguardano la circostanza, già accertata , dell ’epoca e della paternità della modifica dell’argine da attribuirsi secondo la ricorrente alle opere di rifacimento da parte del Magistrato delle acque di Venezia nel 1991 e si ricollega alle restanti censure che contestano tale ricostruzione in fatto. 8.2 Anche la richiesta di CTU deve intendersi implicitamente respinta dalla Corte d’Appello che ha utilizzato (v. pag. 5) ai fini della descrizione dello stato dei luoghi quella svolta davanti al TRAP e rivelatasi in linea con le deposizioni dei testi.

Si legge al punto 6.1 della sentenza impugnata che dalle testimonianze era emerso che almeno dal 1980 la famiglia Crosera, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e ottenuta dall’autorità amministrativa competente, ha utilizzato la striscia contesa per la propria attività cantieristica e in particolare per accedere all’argine del Canale per l’ormeggio delle barche, effettuando anche attività di manutenzione e di sfalcio dell’erba sulla medesima striscia di terreno.

La descrizione dei luoghi e dei lavori effettuati riportati dalla CTU dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi al TRAP di Venezia non ha contraddetto le predette testimonianze, pur precisando che i lavori più importanti riguardavano l’intervento sull’argine eseguito nel 1991 dal Magistrato alle Acque, sollecitato dallafamiglia Crosera per ovviare al franamento dell’argine.

Dunque , la circostanza dedotta è stata Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 valutata dalla Corte d’Appello e ritenuta ininfluente ai fini della decisione. 8.3 Infondata anche la censura di nullità della sentenza per motivazione inesistente/apparente in violazione dell’art. 132,n. 4, c.p.c..

In proposito non può che ribadirsi che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830).

Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez.

U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 6 64061; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) Ciò premesso la Corte d’Appello di Venezia ha motivato su tutti le questioni sollevate dalla ricorrente, evidenziando che dalla decisione del TRAP n. 2006/12 agli atti, emergeva che nel 1980 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto autorizzazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] per effettuare un intervento di rifacimento dell’argine; ottenuta l’autorizzazione lo aveva effettivamente realizzato.

La suddetta sentenza unitamente alle prove testimoniali conduceva a ritenere esistente dal 1980 la striscia contesa, con opere materiali visibili, appunto la realizzazione della striscia stessa.

Quanto alla necessità di interversione del possesso la Corte d’Appello ha precisato che la concessione demaniale aveva ad oggetto solamente l’argine del Canale e non la striscia contesa, che quindi era estranea alla concessione demaniale.

Risulta evidente, pertanto, che la motivazione sia pure sintetica, anche perché conforme a quella di primo grado, contiene una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum e offra risposta a tutti i motivi di appello sollevati dal ricorrente. 8.4 Del tutto infondata poi è l’affermazione circa il travisamento della prova in quanto dalla sentenza emerge in modo chiaro ed evidente che la Corte d’Appello ha ritenuto provata Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 l’esistenza della richiesta di autorizzazione ai lavori del 1980 dalla sentenza del Tribunale delle Acque oltre che dalle testimonianze complessivamente considerate.

La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è dunque inammissibile in ossequio al principi affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale: In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01) Il ricorrente, invece, con i motivi in esame tende ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate.

Deve richiamarsi in proposito anche il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.6-5, Ord. n. 29404 del 2017, Sez. 1, Ord. n.19011 del 2017, Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016).

La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento perfino su quanto emergeva da sentenze del Tribunale delle Acque oltre che sulle diverse deposizioni testimoniali.

Come si è detto, la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze istruttorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez.

L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez.

L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

I ricorrenti, dunque, denunziando formalmente il vizio di omesso violazione di legge tendonoin sostanza ad un ’ inammissibile rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie sulla cui base la Corte d’Appello ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’usucapione della striscia di terra contesa in favore dei controricorrenti.

Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 D’altra parte anche con riferimento alle doglianze espresse con il quarto motivo deve ribadirsi che: la valutazione circa la sussistenza o meno delll’animus possidendi e del corpus possessionis- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Le circostanze indicate nel ricorso di utilizzo della riva per accedere/recedere dalle imbarcazioni ivi ormeggiate e lo sfalcio dell’erba non sono quelle su cui si è fondata la decisione e non sono idonee ad escludere il possesso del terreno.

La Corte d'Appello ha considerato, come manifestazioni del possesso ad usucapionem, non sololo sfalcio dell’erba e l’accesso sull’argine, ma anche ma anche le attività di manutenzione e i lavori (v. pagg. 5 e 6) e ha individuato, sempre con apprezzamento in fatto,il dies a quo dal 1980.

La Corte d'Appello, inf ine , (pag. 6 punto 6.4)ha escluso che i controricorrenti detenessero il terreno in forza della concessione sulla scorta della sentenza del TRAP che ha escluso la striscia contesa dalla zona in concessione.

In questa sede deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno dell’animus possidendi e del corpus possessionis- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4 esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Il quinto motivo non è preso in considerazione nella memoria della ricorrente che evidentemente ha preso atto della sua infondatezza.

In ogni caso è sufficiente richiamare quanto già detto circa il fatto che l’accoglimento della domanda di accertamento dell’usucapione ha comportato logicamente l’assorbimento della domanda riconvenzionale sulla negatoria servit utis che era correlata alla domanda subordinata di parte attrice di accertamento quantomeno dell’usucapione della servitù di passaggio , domanda rimasta anch’essa assorbita dall’accoglimento della domanda principale.

9. In conclusione, deve confermarsi la proposta di definizione con la quale si è avvisata la ricorrente della manifesta inammissibilità o infondatezza del suo ricorso.

10. Il ricorso va, pertanto, respinto , con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

11. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrent e , di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della Cassa delle Ammende.

Ric. 2023n. 4899sez.

S2 - a d. 06/0 2 /202 4

12. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 8 00,00 (quattromilaottocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4899/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in VENEZIA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2763/2022 depositata il 20/12/2022. Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA] convenivanoin giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la società [OSCURATO:SOCIETA] per sentireaccertare, in via principale, l’usucapione del diritto di proprietà sullastriscia di terreno prospiciente l’alveo del Canale del Dolce di proprietà [OSCURATO:SOCIETA], con esclusione della proprietà demaniale relativa all’argine del Canale, e confinante con la proprietà attrice; in subordine per accertar e il diritto di usucapione della servitù di passaggio sulla medesima striscia 2. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo la reiezione delle domande attoree e , in via riconvenzionale , l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di parte attrice sulla medesima striscia. 3.Il Tribunale dopo aver acquisito la CTU resa inter partes in altrogiudizio dinanzi al TRAP descrittiva dello stato dei luoghi e dei lavori ivi effettuati, espletate le prove testimoniali richieste, accoglieva ladomanda di usucapione di parte attrice, respingendo tutte le altre. 4.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia. 5. Si costituivano nel giudizio di appello gli attori in primo grado,Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedevano la reiezione dell’appello e la conferma dell’appellata sentenza; in via subordinata, chiedevano il riconoscimento dell’usucapione del diritto di servitù di passaggio, negato dal Tribunale perché Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 assorbito nella declaratoria di usucapione del diritto di proprietà sulla striscia contesa. 6. La Corte d’Appello rigettava il gravame. I testimoni Gasparini,Campello, Milani, Teso e Radaelli, avevano confermato che almeno dal 1980 la famiglia Crosera, dopo avereeffettuato dei lavori di consolidamento della striscia conautorizzazione richiesta e ottenuta dall’autorità amministrativa competente, a veva utilizzato la striscia contesa per la propria attivitàcantieristica e in particolare per accedere all’argine del Canale perl’ormeggio delle barche, effettuando anche attività di manutenzione e di sfalcio dell’erba sulla medesima striscia di terreno. La descrizio ne dei luoghi e dei lavori effettuati riportati dalla CTU dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi al TRAP di Venezia noncontraddiceva le predette testimonianze, pur precisando che i lavoripiù importanti riguardavano l’intervento sull’argine eseguito nel 1991 dal Magistrato alle Acque, sollecitato dalla famiglia Crosera perovviare al franamento dell’argine; la decisione del TRAP n. 2006/12 agli atti, precisava che nel 1980 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto autorizzazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] per effettuare un intervento di rifacimento dell’argine; ottenuta l’autorizzazione lo aveva effettivamente realizzato. ICrosera, q uindi , sin dal 1980 , anche tramite il proprio dante causa di cui aveva cumulato il possesso, avevano posseduto uti domini la striscia in questione. Solo nel 2002 [OSCURATO:SOCIETA] a veva promosso l’azionegiudiziaria con interruzione del possesso, quando però il ventennio funzionale all’usucapione del diritto di proprietà era già decorso. Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 7. Il perito ing. Defina, nel proprio supplemento peritale dinanzi al TRAP, aveva confermato che nel 1980 [OSCURATO:PERSONA] “procedette ad un rifacimento arginale …. dal quale sembra va evincersi con ragionevole verosimiglianza che tale intervento era consistito nella creazione di una fascia di terreno piana ed orizzontale di circa mt.2,5 tra il ciglio della sponda e il muretto di contenimento in calcestruzzo…realizzato dopogli eventi alluvionali del 1966…”. Questa affermazione era confermata dalle prove testimoniali e conduceva a ritenere esistente dal 1980 la striscia contesa, con opere materiali visibiliquali appunto la realizzazione della striscia stessa. La sentenza del TRAP a veva dichiarato la demanialità solamente dell’argine del Canale e non della striscia contesa, che quindi era estranea alla concessione, proprio perché non demaniale. 8. La domanda riconvenzionale di negatoria servitutis della [OSCURATO:SOCIETA] eraassorbita nel riconoscimento del diritto di proprietà dei [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 10. Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA] o sera hanno resistito con controricorso. 11. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 12. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 13. Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., tutte le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza per omessa trascrizione integrale delle conclusioni dell’appellante e conseguente mancata decisione sulle domande proposte in via istruttoria, ai sensi dell’art. 132,n.3 e 4, c . p . c . , 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 , c. p . c . La censura ha ad oggetto la mancata trascrizione delle richieste istruttorie formulate in appello, compresa la richiesta di CTU e il conseguente omesso esame delle medesime istanze istruttorie. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Nullità della sentenza in relazione all’art. 132,comma 2, n. 4 , c . p . c . per omessa e/o apparente motivazione in relazione al primo motivo d’appello relativo all’errata valutazione delle prove con violazione dell’art.116 c.p.c.in riferimento agli artt. 1140 e 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360,n.4, c . p . c . La Corte d’Appello avrebbe respinto il primo motivo d’appello, con motivazione apparente, senza confrontarsi con le specifiche critiche mosse alla sentenza del Tribunale in merito alla prova dell’usucapione. La ricorrente aveva segnalato numerose incongruenze nelle varie deposizioni testimoniali, l’inattendibilità dei testi Gasparini, Campello e Milani a dimostrare la realizzazione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] del rifacimento dell’intero tratto dell’argine est e nord del Canale del Dolce, mediante la creazi one di un terrapieno della larghezza di 2,5 metri. La Corte d’Appello non Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 avrebbe preso in considerazione le critiche alle testimonianze aventi carattere decisivo in relazione alla prova dell’usucapione. L ’inattendibilità delle predette deposizioni testimonialiera eccepita anche in relazione alle osservazioni tecniche formulate dal geom. Radaelli nella propria relazione. Inoltre, non sono state prese in considerazione lecontestazioni di contraddittorietà delle deposizioni testimoniali rispetto alla CTU dell’ing. Defina. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. per aver posto a fondamento della decisione prove inesistenti in relazione all’art. 360,n.4, c . p . c . La Corte ha affermato che i testimoni “…Teso e Radaelli, sentiti in primo grado hanno confermato che almeno dal 1980 la famiglia Crosera, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e ottenuta dall’autorità amministrativa competente, ha utilizzato la striscia contesa per la propria attività cantieristica…”. Tale assunto sarebbe errato in quanto i testimoni Teso e Radaelli non avrebbero reso queste dichiarazioni e non risulterebbe agli atti processuali alcun documento comprovante il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori di consolidamento da parte dell’autorità amministrativa competente, non essendo sufficiente il richiamo fatto alla sentenza TRAP n. 266/12 secondo cui “nel 1980 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto autorizzazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] inferiore per effettuare un intervento di rifacimento dell’argine; ottenuta l’autorizzazione lo aveva effettivamente realizzato”. La questione riguardante la porzione residua della striscia di terra (oggetto del presente Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 giudizio di usucapione) non costituiva premessa necessaria della decisione né presupposto della stessa. L’Ente competente era, infatti, il Magistrato alle Acque di Venezia che aveva rilasciato ai Crosera la concessione demaniale per l’utilizzo dello specchio acqueo e delle rive. La ricorrente inoltre riporta stralci delle deposizioni dei testi Teso e Radaelli. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione di legge in relazione agli artt. 1140 c.c., 1141,comma 2, e 1158 c.c., 2727 e 2729 c.c, 2697 c.c. riguardo alla sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionemai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c.. Nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2 , n.4 , c.p.c. per omessa e/o apparente motivazione sul terzo motivo d’appello. La censura ha ad oggetto la parte della sentenza che ha ritenuto provato il possesso uti dominidei Crosera sulla striscia di terra contesa sulla base di erronee valutazioni in violazione delle norme sulle presunzioni e dei principi in tema di requisiti del possesso ad usucapioneme di interversione del possesso . La Corte avrebbe omesso di motivare sulle specifiche censure riguardanti la violazione delle norme degli artt. 1140, 1141 comma 2 e 1158 c.c. in merito, da un lato, all’insussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem e, dall’altro, alla mancanza di interversione del possesso, avendo gli originari attori iniziato ad utilizzare la riva est del canale del Dolce fin dagli anni “50” quali detentori in virtù di concessione demaniale Richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali, la ricorrente ritiene che la Corte veneziana non abbia fatto corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1158, 1140, 1141 comma 2 c.c. perché Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 anche prima dell’intervento di rifacimento della riva est, l’argine demaniale veniva utilizzato per accedere/recedere dalle imbarcazioni ivi ormeggiate, come confermato dai testimoni escussi Gasparini e Milani, dunque la relazione materiale con il bene rimaneva la medesima, consistendo semplicemente nel più agevole passaggio sulla riva per accedere ai natanti ivi ormeggiati e nella manutenzione ordinaria con lo sfalcio dell’erba. Inoltre , l ’utilizzo della riva – benchè all’epoca fosse più stretta sarebbe in iziato da parte delle controparti in qualità di detentori, in virtù di concessione demaniale, e non di possessori, e si sarebbesempre svolto con le medesime modalità, sia prima sia dopo l’intervento arginale che ha dato alla riva l’attuale conformazione Sarebbe,quindi, irrilevante il richiamo alla sentenza del TRAP 266/12 che ha dichiarato la demanialità della riva est del canale nella sua attuale conformazione fino a 1,5 metri dalla linea d’acqua, in quanto tale accertamento non inficia la circostanza pacifica che l’utilizzo dell’argine est sia iniziato in qualità di detentori, prima dell’ampliamento della riva. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2 , n. 4 , c . p . c . per omessa/apparente motivazione sulla domanda riconvenzionale di negatoria servitutis, ai sensi dell’art. 360,n.4, c . p . c . [OSCURATO:PERSONA], nell’atto d’appello, aveva riproposto la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis volta all’accertamento, ai sensi dell’art. 949 c.c., dell’inesistenza del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo individuato al catasto terreni Comune di Quarto d’Altino foglio 23 mappale 102, asseritamente di proprietà degli originari attori. Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 La C orte territoriale a vrebbe respinto la domanda riconvenzionale mediante acritico richiamo alla sentenza del Tribunale che l’aveva ritenuto assorbita nel riconoscimento del diritto di proprietà dei Croserain violazione dei principi in tema di validità della motivazione per relationem. 6. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è d i i nammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di usucapione (doppia conforme), per le seguenti ragioni: - primo motivo: nel denunciare la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., per la omessa pronuncia sulle istanze istruttorie riproposte in appello, il ricorrente non si confronta con l’orientamento della Suprema Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali, come nel caso di specie, l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del difetto di motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009). - secondo, terzo e quarto motivo: premesso che la sentenza impugnata presenta una motivazione che supera il minimo costituzionale, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., i motivi – sotto l’apparente deduzione della violazione di legge –contestano in realtà l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici e puntano ad ottenere un diverso e alternativo accertamento degli stessi, Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 censurano inoltre la valutazione delle prove acquisite (i giudici di merito hanno ritenuto non provato il possesso ad usucapionem), profili del giudizio che non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 898 del 14/12/1999), risultando la motivazione della sentenza impugnata non apparente né manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi ribadire che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. Un., n. 5802 del 1998). - quinto motivo: l’accoglimento della domanda di usucapione della proprietà implica il rigetto implicito della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis (correlativa alla domanda subordinata di parte attrice – accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio -rimasta assorbita). 7. La ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e,in sostanziale replica alle conclusioni della proposta,osserva che: -in riferimento al primo motivo, le richieste istruttorie (prova testimoniale su un capitolo e CTU) formulate in appello investono un punto decisivo della controversia, ossia l’epoca e la paternità dell’intervento di rifacimento spondale che ha trasformato un argine largo “qualche decina di centimetri” in una riva larga 2,5 metri, della cui usucapione si discute (fatta eccezione per la sponda demaniale), e che la mancata ammissione di tali prove ha comportato una motivazione insufficiente in relazione a un aspetto decisivo. Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 Il ragionamento della Corte sarebbe intrinsecamente contraddittorio in quanto se i lavori di consolidamento della sponda, che hanno comportato la creazione della riva larga 2,5 metri, fossero stati eseguiti nel 1980 dal de cuiusdegli attori, non avrebbe senso definire “lavori più importanti” quelli eseguiti nel 1991 dal Magistrato alle Acque. La mancata decisione su prove ammissibili e rilevanti e il successivo rigetto dell’appello possono essere sindacatiin sede di legittimità quando, in relazione anche con altre statuizioni contenute nella sentenza, comportino un vizio motivazionale sotto il profilo di illogicità, contraddittorietà o apparenza della motivazione. - in riferimento al secondo motivo, contesta l’utilizzo di un a CTU svolta in altro giudizio, mentre “ i lavori più importanti riguardavano l’intervento sull’argine eseguito nel 1991 dal Magistrato alle Acque” e la Corte d'Appello non a vrebbe approfondito il tema cruciale della vicenda e cioè se la conformazione attuale della riva di ampiezza variabile tra i 2,5 e i 3,5 metri, di cui è stata affermata l’usucapione, sia frutto della predetta opera di rifacimento. Secondo la ricorrente la motivazione è apparente quando a fronte di una specifica doglianza sulla attendibilità delle deposizioni dei testimoni la corte di merito non fornisce una risposta adeguata nell’atto d’appello (Cass.2306/22 cit.). - in riferimento al terzo motivo la ricorrente ribadisce la censura di travisamento probatorio in quanto i testi Teso e Radaelli – di cui riporta le dichiarazioni – non hanno mai riferito che dal 1980 la famiglia Crosera, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 ottenuta dall’autorità amministrativa competente, ha utilizzato la striscia contesa… “ (punto 6.1 della sentenza) - in riferimento al q uarto motivo la ricorrente ribadisce la censura di erronea applicazione degli artt. 1140, 1141 comma 2, 1158 c.c., 2727, 2729 e 2697 c.c. riguardo ai requisiti e alla prova del possesso ad usucapionem, nonché di omessa o apparente motivazione sul terzo motivo di appello. La sentenza impugnata non avrebbespiegato le ragioni per cui ha ritenuto che l’utilizzo della riva per accedere/recedere dalle imbarcazioni ivi ormeggiate e lo sfalcio dell’erba costituiscano manifestazione dello ius excludendi alios tipico del diritto di proprietà e dimostrative del possesso ad usucapionem. 8. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorsoe neanche è idonea a confutare le conclusioni espresse nella proposta regolarmente comunicata. In particolare, deve ribadirsi in primo luogo che si è in presenza di una c.d. “doppia conforme”, quindi il sindacato di legittimità è escluso in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c. 8.1 Quanto alla omessa pronuncia sulle istanze istruttorie deve ribadirsi la giurisprudenza indicata nella proposta secondo cui: Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito enon anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 6- 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Rv. 640358 -01). D’altra parte, l e prove indicate dalla ricorrente sia quelle testimoniali che la richiesta di CTU non hanno il carattere della decisivitàai fini della risoluzione della controversia e riguardano la circostanza, già accertata , dell ’epoca e della paternità della modifica dell’argine da attribuirsi secondo la ricorrente alle opere di rifacimento da parte del Magistrato delle acque di Venezia nel 1991 e si ricollega alle restanti censure che contestano tale ricostruzione in fatto. 8.2 Anche la richiesta di CTU deve intendersi implicitamente respinta dalla Corte d’Appello che ha utilizzato (v. pag. 5) ai fini della descrizione dello stato dei luoghi quella svolta davanti al TRAP e rivelatasi in linea con le deposizioni dei testi. Si legge al punto 6.1 della sentenza impugnata che dalle testimonianze era emerso che almeno dal 1980 la famiglia Crosera, dopo avere effettuato dei lavori di consolidamento della striscia con autorizzazione richiesta e ottenuta dall’autorità amministrativa competente, ha utilizzato la striscia contesa per la propria attività cantieristica e in particolare per accedere all’argine del Canale per l’ormeggio delle barche, effettuando anche attività di manutenzione e di sfalcio dell’erba sulla medesima striscia di terreno. La descrizione dei luoghi e dei lavori effettuati riportati dalla CTU dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi al TRAP di Venezia non ha contraddetto le predette testimonianze, pur precisando che i lavori più importanti riguardavano l’intervento sull’argine eseguito nel 1991 dal Magistrato alle Acque, sollecitato dallafamiglia Crosera per ovviare al franamento dell’argine. Dunque , la circostanza dedotta è stata Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 valutata dalla Corte d’Appello e ritenuta ininfluente ai fini della decisione. 8.3 Infondata anche la censura di nullità della sentenza per motivazione inesistente/apparente in violazione dell’art. 132,n. 4, c.p.c.. In proposito non può che ribadirsi che l a riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 6 64061; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145) Ciò premesso la Corte d’Appello di Venezia ha motivato su tutti le questioni sollevate dalla ricorrente, evidenziando che dalla decisione del TRAP n. 2006/12 agli atti, emergeva che nel 1980 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto autorizzazione al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] per effettuare un intervento di rifacimento dell’argine; ottenuta l’autorizzazione lo aveva effettivamente realizzato. La suddetta sentenza unitamente alle prove testimoniali conduceva a ritenere esistente dal 1980 la striscia contesa, con opere materiali visibili, appunto la realizzazione della striscia stessa. Quanto alla necessità di interversione del possesso la Corte d’Appello ha precisato che la concessione demaniale aveva ad oggetto solamente l’argine del Canale e non la striscia contesa, che quindi era estranea alla concessione demaniale. Risulta evidente, pertanto, che la motivazione sia pure sintetica, anche perché conforme a quella di primo grado, contiene una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum e offra risposta a tutti i motivi di appello sollevati dal ricorrente. 8.4 Del tutto infondata poi è l’affermazione circa il travisamento della prova in quanto dalla sentenza emerge in modo chiaro ed evidente che la Corte d’Appello ha ritenuto provata Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 l’esistenza della richiesta di autorizzazione ai lavori del 1980 dalla sentenza del Tribunale delle Acque oltre che dalle testimonianze complessivamente considerate. La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è dunque inammissibile in ossequio al principi affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale: In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U- , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01) Il ricorrente, invece, con i motivi in esame tende ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova complessivamente considerate. Deve richiamarsi in proposito anche il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez.6-5, Ord. n. 29404 del 2017, Sez. 1, Ord. n.19011 del 2017, Sez. 1, Sent. n. 16056 del 2016). La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento perfino su quanto emergeva da sentenze del Tribunale delle Acque oltre che sulle diverse deposizioni testimoniali. Come si è detto, la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze istruttorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557). I ricorrenti, dunque, denunziando formalmente il vizio di omesso violazione di legge tendonoin sostanza ad un ’ inammissibile rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie sulla cui base la Corte d’Appello ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’usucapione della striscia di terra contesa in favore dei controricorrenti. Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 D’altra parte anche con riferimento alle doglianze espresse con il quarto motivo deve ribadirsi che: la valutazione circa la sussistenza o meno delll’animus possidendi e del corpus possessionis- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Le circostanze indicate nel ricorso di utilizzo della riva per accedere/recedere dalle imbarcazioni ivi ormeggiate e lo sfalcio dell’erba non sono quelle su cui si è fondata la decisione e non sono idonee ad escludere il possesso del terreno. La Corte d'Appello ha considerato, come manifestazioni del possesso ad usucapionem, non sololo sfalcio dell’erba e l’accesso sull’argine, ma anche ma anche le attività di manutenzione e i lavori (v. pagg. 5 e 6) e ha individuato, sempre con apprezzamento in fatto,il dies a quo dal 1980. La Corte d'Appello, inf ine , (pag. 6 punto 6.4)ha escluso che i controricorrenti detenessero il terreno in forza della concessione sulla scorta della sentenza del TRAP che ha escluso la striscia contesa dalla zona in concessione. In questa sede deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno dell’animus possidendi e del corpus possessionis- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Il quinto motivo non è preso in considerazione nella memoria della ricorrente che evidentemente ha preso atto della sua infondatezza. In ogni caso è sufficiente richiamare quanto già detto circa il fatto che l’accoglimento della domanda di accertamento dell’usucapione ha comportato logicamente l’assorbimento della domanda riconvenzionale sulla negatoria servit utis che era correlata alla domanda subordinata di parte attrice di accertamento quantomeno dell’usucapione della servitù di passaggio , domanda rimasta anch’essa assorbita dall’accoglimento della domanda principale. 9. In conclusione, deve confermarsi la proposta di definizione con la quale si è avvisata la ricorrente della manifesta inammissibilità o infondatezza del suo ricorso. 10. Il ricorso va, pertanto, respinto , con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrenti, liquidate come in dispositivo. 11. – Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrent e , di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della Cassa delle Ammende. Ric. 2023n. 4899sez. S2 - a d. 06/0 2 /202 4 12. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 8 00,00 (quattromilaottocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell
Sentenza Cassazione n. 08295/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris