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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42300/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ag) il 10 agosto 1979; avverso la sentenza n. 125/2022 del Tribunale di Padova del 22 febbraio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 febbraio 2022, il Gup del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - imputato per una serie di reati fiscali, affasciati dal vincolo della continuazione, aventi ad oggetto la violazione, in relazione a diverse annualità di imposta, dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, avvalendosi di fatture relative ad operazioni fittizie, indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi di reddito inesistenti, sottraendosi in tale modo al versamento delle imposte, relativamente agli anni di imposta dal 2013 al 2016 - avendo dato atto dell'avvenuta integrale estinzione del debito tributario gravante sull'imputato, la pena patteggiata di mesi 6 di reclusione, disponendo, altresì, la confisca della somma del profitto conseguito attraverso i reati riferito ai singoli anni di imposta oggetto di contestazione.

Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il prevenuto, affidando le proprie doglianze a due motivi di impugnazione, entrambi riferiti all'avvenuta confisca del profitto dei reati contestati; in particolare il ricorrente ha lamentato la violazione di legge per essere stata la misura di sicurezza disposta in ordine al preteso profitto conseguito attraverso la consumazione dei reati di cui in contestazione, sebbene l'art. 12-bis, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000 preveda che la confisca conseguente alla condanna non opera per le somme che il contribuente si sia impegnato a versare; ha aggiunto il ricorrente che in ogni caso, non avendo fatto parte dell'accordo raggiunto fra imputato e pubblica accusa la definizione delle questioni attinenti all'applicazione della misura di sicurezza, in merito ad essa il Tribunale avrebbe dovuto motivare la esistenza delle condizioni per la sua applicazione, cosa nella specie non avvenuta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, riguardante la sola applicazione da parte del Tribunale patavino della misura di sicurezza patrimoniale della confisca quale corollario della sentenza di patteggiamento pronunziata in danno di [OSCURATO:PERSONA], è fondato e, pertanto, nei limiti di cui sopra, deve essere accolto, con il conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata.

Deve, infatti, rilevarsi, conformemente a quanto previsto dall'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, che la misura di sicurezza di carattere patrimoniale della confisca, la cui previsione è dettata come obbligatoria dal primo comma dell'articolo medesimo ogni qual volta che sia pronunziata una condanna ovvero sia applicata una pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti sanzionati per effetto del dlgs n. 74 del 2000, non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario, anche in caso di sequestro.

Una tale disposizione, la quale è stata interpretata nel senso che la stessa, in caso di accordo fra il contribuente e l'Erario volto a regolamentare le modalità di estinzione del debito tributario, esclude la possibilità di procedere alla confisca - ferma restando la possibilità di mantenere, sino all'integrale adempimento del debito, l'eventuale efficacia del sequestro già disposto - se non laddove si sia verificato la inottemperanza da parte del contribuente all'impegno da lui preso con il citato accordo (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 marzo 2021, n. 9355), comporta di necessità la esclusione di tale possibilità da parte del giudice laddove, sia per effetto dell'adempimento degli obblighi connessi all'accordo intervenuto inter partes, sia per avere il contribuente diversamente integralmente esaurito il debito fiscale su di lui gravante, l'obbligazione tributaria sia stata, al momento della pronunzia della sentenza di condanna o, come nel nostro caso, estinta per adempimento ovvero per effetto della novazione negoziale conseguente all'accordo intervenuto fra le parti.

Poiché di tali principi non pare avere fatto corretta applicazione il Tribunale di Padova che, pur avendo dato atto dell'integrale estinzione del debito tributario (condizione peraltro necessaria onde accedere al rito alternativo adottato nell'occasione, secondo la previsione di cui all'art. 13-bis, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000), ha, senza una qualche motivazione sul punto, tuttavia disposto la confisca del profitto conseguito dal prevenuto tramite la commissione del reato contestato, la sentenza impugnata - limitatamente alla previsione concernente l'applicazione della descritta misura di sicurezza - deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Padova, che, in diversa composizione personale, ferma la concordata applicazione della pena e gli altri suoi effetti penali, provvederà nuovamente sul punto controverso.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ag) il 10 agosto 1979; avverso la sentenza n. 125/2022 del Tribunale di Padova del 22 febbraio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 febbraio 2022, il Gup del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] - imputato per una serie di reati fiscali, affasciati dal vincolo della continuazione, aventi ad oggetto la violazione, in relazione a diverse annualità di imposta, dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, avvalendosi di fatture relative ad operazioni fittizie, indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi di reddito inesistenti, sottraendosi in tale modo al versamento delle imposte, relativamente agli anni di imposta dal 2013 al 2016 - avendo dato atto dell'avvenuta integrale estinzione del debito tributario gravante sull'imputato, la pena patteggiata di mesi 6 di reclusione, disponendo, altresì, la confisca della somma del profitto conseguito attraverso i reati riferito ai singoli anni di imposta oggetto di contestazione. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il prevenuto, affidando le proprie doglianze a due motivi di impugnazione, entrambi riferiti all'avvenuta confisca del profitto dei reati contestati; in particolare il ricorrente ha lamentato la violazione di legge per essere stata la misura di sicurezza disposta in ordine al preteso profitto conseguito attraverso la consumazione dei reati di cui in contestazione, sebbene l'art. 12-bis, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000 preveda che la confisca conseguente alla condanna non opera per le somme che il contribuente si sia impegnato a versare; ha aggiunto il ricorrente che in ogni caso, non avendo fatto parte dell'accordo raggiunto fra imputato e pubblica accusa la definizione delle questioni attinenti all'applicazione della misura di sicurezza, in merito ad essa il Tribunale avrebbe dovuto motivare la esistenza delle condizioni per la sua applicazione, cosa nella specie non avvenuta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, riguardante la sola applicazione da parte del Tribunale patavino della misura di sicurezza patrimoniale della confisca quale corollario della sentenza di patteggiamento pronunziata in danno di [OSCURATO:PERSONA], è fondato e, pertanto, nei limiti di cui sopra, deve essere accolto, con il conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata. Deve, infatti, rilevarsi, conformemente a quanto previsto dall'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, che la misura di sicurezza di carattere patrimoniale della confisca, la cui previsione è dettata come obbligatoria dal primo comma dell'articolo medesimo ogni qual volta che sia pronunziata una condanna ovvero sia applicata una pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti sanzionati per effetto del dlgs n. 74 del 2000, non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario, anche in caso di sequestro. Una tale disposizione, la quale è stata interpretata nel senso che la stessa, in caso di accordo fra il contribuente e l'Erario volto a regolamentare le modalità di estinzione del debito tributario, esclude la possibilità di procedere alla confisca - ferma restando la possibilità di mantenere, sino all'integrale adempimento del debito, l'eventuale efficacia del sequestro già disposto - se non laddove si sia verificato la inottemperanza da parte del contribuente all'impegno da lui preso con il citato accordo (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 marzo 2021, n. 9355), comporta di necessità la esclusione di tale possibilità da parte del giudice laddove, sia per effetto dell'adempimento degli obblighi connessi all'accordo intervenuto inter partes, sia per avere il contribuente diversamente integralmente esaurito il debito fiscale su di lui gravante, l'obbligazione tributaria sia stata, al momento della pronunzia della sentenza di condanna o, come nel nostro caso, estinta per adempimento ovvero per effetto della novazione negoziale conseguente all'accordo intervenuto fra le parti. Poiché di tali principi non pare avere fatto corretta applicazione il Tribunale di Padova che, pur avendo dato atto dell'integrale estinzione del debito tributario (condizione peraltro necessaria onde accedere al rito alternativo adottato nell'occasione, secondo la previsione di cui all'art. 13-bis, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000), ha, senza una qualche motivazione sul punto, tuttavia disposto la confisca del profitto conseguito dal prevenuto tramite la commissione del reato contestato, la sentenza impugnata - limitatamente alla previsione concernente l'applicazione della descritta misura di sicurezza - deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Padova, che, in diversa composizione personale, ferma la concordata applicazione della pena e gli altri suoi effetti penali, provvederà nuovamente sul punto controverso. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con ri
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