CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 16732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da ARQUA' CINZIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 21 settembre 2022 dalla Corte di Appello di Torino. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di APPELLO di Torino ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 12/11/2000 che ha dichiarato la colpevolezza delle due imputate in ordine al reato di danneggiamento. Avverso detta sentenza ricorrono le due imputate personalmente, deducendo vizi di motivazione. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte personalmente da soggetto non legittimato , dopo l'entrata in vigore della novella e in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 2 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] t'e) l '[OSCURATO:PERSONA]