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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16323/2026

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ICOLASTANISCIA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;- intimati -avverso la sentenza n. 2255/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/06/2024 R.G.N. 1343/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24906/2024Numero sezionale 2179/2026Data pubblicazione 26/05/20261.- La Corte di appello di Roma, nell’ambito del gravameavverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accoltol’opposizione dell’INPS al precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA],ha dichiarato la litispendenza con altro giudizio di esecuzionependente presso la III sezione civile del Tribunale di Roma e lacancellazione della causa dal ruolo.La Corte di appello ha rigettato i motivi sui quali si fondava ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’estinzione del giudiziodi riassunzione instaurato dall’INPS e alla nullità dell’attointroduttivo del giudizio e ha compensato le spese del doppio gradodel giudizio in ragione della “particolarità della questione trattata,l’alterno esito del giudizio, l’infondatezza di alcune doglianzeespresse dall’appellante”.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 83, 91, 92 e 132 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nella partein cui la Corte di appello, pur essendo il ricorrente risultatointegralmente vincitore, ha compensato le spese dell’interogiudizio.2.- Il ricorso non è fondato.La parte ricorrente, in sostanza, si duole del fatto che il giudicedi appello, pur dichiarando la litispendenza del giudizio diopposizione agli atti esecutivi instaurato dall’INPS, abbiaNumero registro generale 24906/2024compensato le spese dell’intero giudizio invece di porle a caNrumiceoro sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 16323/2026dell’INPS.Data pubblicazione 26/05/20263.- In tema di spese processuali, con particolare riferimentoalla compensazione delle stesse, costituisce principio consolidatodi questa Corte quello secondo cui “il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitatoad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lestesse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale delgiudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle intutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che inquella di concorso di altri giusti motivi” (così Cass. 24502/2017,nello stesso senso Cass. n. 19613/2017).In senso del tutto analogo Cass. n. 15495/2022 hacondivisibilmente affermato che “la compensazione per "gravi edeccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., comeriformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile),nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a unanozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettivaincertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dalgiudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a unaenunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in talcaso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, inpresenza di motivazione apparente.

Tuttavia, il sindacato dellaCorte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità edeccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione delgiudice non corrispondano le evidenze di causa o allagiurisprudenza consolidata”.4.- Nella fattispecie in esame la Corte di appello ha ritenuto didover integralmente compensare le spese di entrambi i gradi delgiudizio per “la particolarità della questione trattata, l’alterno esitoNumero registro generale 24906/2024del giudizio, l’infondatezza di alcune doglianze esprNeusmseero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 16323/2026dall’appellante”.Data pubblicazione 26/05/20265.- Tali affermazioni non possono certamente essereconsiderate mere affermazioni di stile avulse dall’effettiverisultanze processuali, posto che “la particolarità della questionetrattata” fa chiaro riferimento al peculiare procedimento esecutivodescritto nei paragrafi nn. 1 e 2 della sentenza di appello, “l’alternoesito del giudizio” fa riferimento alla circostanza che il giudice delprimo grado aveva accolto l’opposizione dell’INPS e “l’infondatezzadi alcune doglianze espresse dall’appellante” fa riferimento alrigetto dei motivi di appello di cui ai paragrafi nn. 5 e 7 dellasentenza di appello.6.- Conclusivamente il ricorso va respinto.Nulla sulle spese non avendo l’INPS svolto difese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 aprile 2026La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICOLASTANISCIA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].;- intimati -avverso la sentenza n. 2255/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/06/2024 R.G.N. 1343/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24906/2024Numero sezionale 2179/2026Data pubblicazione 26/05/20261.- La Corte di appello di Roma, nell’ambito del gravameavverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accoltol’opposizione dell’INPS al precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA],ha dichiarato la litispendenza con altro giudizio di esecuzionependente presso la III sezione civile del Tribunale di Roma e lacancellazione della causa dal ruolo.La Corte di appello ha rigettato i motivi sui quali si fondava ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’estinzione del giudiziodi riassunzione instaurato dall’INPS e alla nullità dell’attointroduttivo del giudizio e ha compensato le spese del doppio gradodel giudizio in ragione della “particolarità della questione trattata,l’alterno esito del giudizio, l’infondatezza di alcune doglianzeespresse dall’appellante”.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 83, 91, 92 e 132 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nella partein cui la Corte di appello, pur essendo il ricorrente risultatointegralmente vincitore, ha compensato le spese dell’interogiudizio.2.- Il ricorso non è fondato.La parte ricorrente, in sostanza, si duole del fatto che il giudicedi appello, pur dichiarando la litispendenza del giudizio diopposizione agli atti esecutivi instaurato dall’INPS, abbiaNumero registro generale 24906/2024compensato le spese dell’intero giudizio invece di porle a caNrumiceoro sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 16323/2026dell’INPS.Data pubblicazione 26/05/20263.- In tema di spese processuali, con particolare riferimentoalla compensazione delle stesse, costituisce principio consolidatodi questa Corte quello secondo cui “il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitatoad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lestesse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale delgiudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle intutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che inquella di concorso di altri giusti motivi” (così Cass. 24502/2017,nello stesso senso Cass. n. 19613/2017).In senso del tutto analogo Cass. n. 15495/2022 hacondivisibilmente affermato che “la compensazione per "gravi edeccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., comeriformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile),nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a unanozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettivaincertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dalgiudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a unaenunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in talcaso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, inpresenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato dellaCorte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità edeccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione delgiudice non corrispondano le evidenze di causa o allagiurisprudenza consolidata”.4.- Nella fattispecie in esame la Corte di appello ha ritenuto didover integralmente compensare le spese di entrambi i gradi delgiudizio per “la particolarità della questione trattata, l’alterno esitoNumero registro generale 24906/2024del giudizio, l’infondatezza di alcune doglianze esprNeusmseero sezionale 2179/2026Numero di raccolta generale 16323/2026dall’appellante”.Data pubblicazione 26/05/20265.- Tali affermazioni non possono certamente essereconsiderate mere affermazioni di stile avulse dall’effettiverisultanze processuali, posto che “la particolarità della questionetrattata” fa chiaro riferimento al peculiare procedimento esecutivodescritto nei paragrafi nn. 1 e 2 della sentenza di appello, “l’alternoesito del giudizio” fa riferimento alla circostanza che il giudice delprimo grado aveva accolto l’opposizione dell’INPS e “l’infondatezzadi alcune doglianze espresse dall’appellante” fa riferimento alrigetto dei motivi di appello di cui ai paragrafi nn. 5 e 7 dellasentenza di appello.6.- Conclusivamente il ricorso va respinto.Nulla sulle spese non avendo l’INPS svolto difese.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 aprile 2026La Presidente
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