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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09760/2022

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MPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2018 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20 giugno 2018, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, riconosciute le attenuanti generiche, di anni due mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 116, 629, comma 1 cod. pen. (capo 1); 629, comma 1, cod. pen. (capo 2); 81 capoverso cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 3), con restituzione di documentazione, cellulare e carta sim, nonché confisca di quant'altro in sequestro.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, deducendo due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato l'illegalità della pena, atteso che la sentenza aveva quantificato la pena base - identificato il reato più grave sub 3 - in anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa, laddove per il periodo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (parimenti oggetto di contestazione) il quadro di riferimento sanzionatorio prevedeva la pena edittale minima di anni otto di reclusione quanto al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 cit..

2.2. Col secondo motivo è stata censurata l'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato, a norma dell'art. 86 t.u. stupefacenti.

Era invero evidente la pericolosità del soggetto, il quale tra l'altro non aveva in corso alcuna pratica di cittadinanza e si era reso comunque protagonista anche di ripetuti fatti di estorsione.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

4.1. Per quanto concerne il primo motivo di censura, si osserva che parte delle condotte contestate sono intervenute anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, per cui in ogni caso correttamente è stata assunta a parametro e pena base il minimo edittale di sei anni all'epoca vigente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Infatti questa Corte di legittimità ha già osservato che, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, di talché per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi (in specie era stata ritenuta corretta la determinazione delle sanzioni inflitte perché coerente con i parametri commisurativi definitivamente fissati per la suddetta ipotesi di reato dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale)(Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni più altri, Rv. 281138).

4.1.1. Ciò posto quanto alla determinazione comunque corretta della pena base, non può non essere rilevato per completezza che tanto la sentenza impugnata quanto il ricorso per cassazione risalgono al 2018 (ancorché il fascicolo sia pervenuto a questa Corte di legittimità solamente il 13 ottobre 2021).

Non era pertanto ancora intervenuta (v. anche supra) la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in forza della quale - come è noto - è stata appunto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui írrarij prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

4.1.2. In tal senso, pertanto, la pretesa illegalità della pena in realtà comunque non sussiste, atteso che la sentenza impugnata ha appunto individuato la pena base del reato di cui all'art. 73, comma 1 cit., ritenuto più grave, in anni sei di reclusione.

4.2. In ordine poi al secondo motivo di ricorso, è insegnamento ribadito che in sede di applicazione della misura di sicurezza personale dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati ivi indicati, il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento", in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, un previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (tra le altre, Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez. 6, n. 34438 del 12/06/2006, Rv. 235063; Sez. 2, n. 28614 del 02/07/2009, Rv. 244882).

Trattasi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. Sez.

F, n. 34978 del 13/08/2015, Totili e altro, Rv. 264576; Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv. 264804)(così, complessivamente in motivazione, Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921).

La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta invece del tutto silente, laddove in ogni caso è stato ritenuto che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).Infatti l'art. 86 del D.p.r. 309 cit. prescrive che la misura "deve" essere disposta ogni volta che si riconosca la pericolosità sociale del condannato.

Tale speciale configurazione obbligatoria impone che sia comunque esplicitata la valutazione in ordine alla pericolosità sociale: questa, pur se negativa (con conseguente mancata applicazione della misura), deve essere comunque espressa (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303).

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla misura dell'espulsione, con rinvio per nuovo esame sul punto al G.i.p. del Tribunale di Cremona.

Nel resto il ricorso è rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla misura dell'espulsione e rinvia per nuovo esame sul punto al Gip del Tribunale di Cremona.

Rigetta nel resto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2018 del Tribunale di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 giugno 2018, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, riconosciute le attenuanti generiche, di anni due mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 116, 629, comma 1 cod. pen. (capo 1); 629, comma 1, cod. pen. (capo 2); 81 capoverso cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 3), con restituzione di documentazione, cellulare e carta sim, nonché confisca di quant'altro in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, deducendo due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato l'illegalità della pena, atteso che la sentenza aveva quantificato la pena base - identificato il reato più grave sub 3 - in anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa, laddove per il periodo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (parimenti oggetto di contestazione) il quadro di riferimento sanzionatorio prevedeva la pena edittale minima di anni otto di reclusione quanto al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 cit.. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata l'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato, a norma dell'art. 86 t.u. stupefacenti. Era invero evidente la pericolosità del soggetto, il quale tra l'altro non aveva in corso alcuna pratica di cittadinanza e si era reso comunque protagonista anche di ripetuti fatti di estorsione. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 4.1. Per quanto concerne il primo motivo di censura, si osserva che parte delle condotte contestate sono intervenute anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, per cui in ogni caso correttamente è stata assunta a parametro e pena base il minimo edittale di sei anni all'epoca vigente per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Infatti questa Corte di legittimità ha già osservato che, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, di talché per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi (in specie era stata ritenuta corretta la determinazione delle sanzioni inflitte perché coerente con i parametri commisurativi definitivamente fissati per la suddetta ipotesi di reato dalla sentenza n. 40 del 2019 della Corte Costituzionale)(Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni più altri, Rv. 281138). 4.1.1. Ciò posto quanto alla determinazione comunque corretta della pena base, non può non essere rilevato per completezza che tanto la sentenza impugnata quanto il ricorso per cassazione risalgono al 2018 (ancorché il fascicolo sia pervenuto a questa Corte di legittimità solamente il 13 ottobre 2021). Non era pertanto ancora intervenuta (v. anche supra) la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, in forza della quale - come è noto - è stata appunto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui írrarij prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. 4.1.2. In tal senso, pertanto, la pretesa illegalità della pena in realtà comunque non sussiste, atteso che la sentenza impugnata ha appunto individuato la pena base del reato di cui all'art. 73, comma 1 cit., ritenuto più grave, in anni sei di reclusione. 4.2. In ordine poi al secondo motivo di ricorso, è insegnamento ribadito che in sede di applicazione della misura di sicurezza personale dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati ivi indicati, il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento", in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, un previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (tra le altre, Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez. 6, n. 34438 del 12/06/2006, Rv. 235063; Sez. 2, n. 28614 del 02/07/2009, Rv. 244882). Trattasi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. Sez. F, n. 34978 del 13/08/2015, Totili e altro, Rv. 264576; Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv. 264804)(così, complessivamente in motivazione, Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921). La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta invece del tutto silente, laddove in ogni caso è stato ritenuto che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).Infatti l'art. 86 del D.p.r. 309 cit. prescrive che la misura "deve" essere disposta ogni volta che si riconosca la pericolosità sociale del condannato. Tale speciale configurazione obbligatoria impone che sia comunque esplicitata la valutazione in ordine alla pericolosità sociale: questa, pur se negativa (con conseguente mancata applicazione della misura), deve essere comunque espressa (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Adna, Rv. 268303). 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla misura dell'espulsione, con rinvio per nuovo esame sul punto al G.i.p. del Tribunale di Cremona. Nel resto il ricorso è rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla misura dell'espulsione e rinvia per nuovo esame sul punto al Gip del Tribunale di Cremona. Rigetta nel resto il
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