CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 18 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa e alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'Olaiya, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al provvedimento di espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segna- lato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petti- nelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi prece- denti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfa- vorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat- tesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, $1 j Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, attribuendo rilievo ostativo al quantitativo di sostanza importata, alla significativa attività organizzativa neces- saria per la commissione dell'illecito, alla natura non estemporanea della condotta e alla presumibile sussistenza di collegamenti con ambienti del narcotraffico interna- zionale. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi- derano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda crimi- nosa. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, in tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità e sulla ca- pacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji, Rv. 279388; Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404). Ciò posto, il Tribunale ha disposto l'espulsione in ragione della riconosciuta peri- colosità dell'imputato, ai sensi dell'art. 203 cod. pen. e, in particolare, in considera- zione delle modalità della condotta dimostrative del suo inserimento in un'organizza- zione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, che rendeva altamente proba- bile il rischio di commissione di ulteriori reati analoghi. La Corte di merito, con motivazione logica ed immune da censure, ha evidenziato la gravità del fatto, il precedente penale, la rilevante lesione prodotta ai valori fon- danti la convivenza civile nonché gli accertati contatti con ambienti criminali, fattori ritenuti indicativi di un concreto pericolo di reiterazione del reato. Pertanto, esaminando in via unitaria l'intero complesso motivazionale delle due sentenze di merito, risulta correttamente valutata l'esistenza delle condizioni neces- sarie per formulare il giudizio di pericolosità rilevante ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza in esame. Deve rilevarsi, infatti, che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come nella fattispecie - i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valuta- ione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l'apparato argonnentativo ap- pare completo ed esauriente e non incentrato su valutazioni di natura generica, valide per ogni tipologia di reato analogo. 3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore A