CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello de L'Aquila dichiarava inammissibile l'atto di appello presentato dagli imputati avverso la sentenza con cui il Tribunale di Avezzano in data 27/09/2021 aveva assolto gli imputati del reato di cui all'articolo 257 d. Igs. n. 152/2006 ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. 2. Gli appellanti sostenevano in particolare che, erroneamente, il Tribunale aveva assolto gli stessi ai sensi del secondo comma della disposizione citata, laddove, al contrario, la formula avrebbe dovuto essere pronunciata ai sensi del comma 1. 3. La Corte di appello, ritenendo che gli appellanti nulla avessero concretamente addotto in ordine al concreto vantaggio che da tale invocata formula assolutoria avrebbero potuto trarre beneficio, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse inaudita altera parte. 4. Avverso tale ordinanza gli imputati propongono, tramite il comune difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione; in particolare, con l'unico motivo di ricorso, lamentano la sussistenza del vizio di cui all'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 568 e 564 cod. proc. pen. ritenendo che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte di appello, erano titolari di uno specifico interesse ad impugnare costituito dall'assenza, in caso di assoluzione con formula piena, del rischio di esposizione ad azioni risarcitorie nei confronti della società ed, eventualmente, anche dei terzi creditori e dei soci. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'articolo 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., l'impugnazione è inammissibile quando è proposta «da chi non è legittimato o non ha interesse». In primo luogo, la Corte ritiene (Sez. U, Sentenza n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815 - 01, citata anche nell'impugnata ordinanza) che «l'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza dell'interesse può peraltro ravvisarsi anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, m. 193743; Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, m. 202018). In particolare, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42/1996, Timpani, m. 203093)», situazione questa non dedotta dinanzi ai giudici di appello, ove il ricorrente ha speso tutte le sue energie nella dimostrazione dell'errore cui sarebbe incorso il t giudice di primo grado, ma nulla ha addotto sul concreto pregiudizio che da tale supposto errore ne sarebbe derivato. In secondo luogo, la Corte evidenzia come la sentenza dianzi citata concerna l'ipotesi in cui l'imputato intenda ottenere il mutamento del «tipo» di formula, ossia un mutamento di natura «orizzontale» (ad esempio, perché «il fatto non sussiste» anziché perché «il fatto non costituisce reato»), non anche il mutamento del «grado» di assoluzione, che il ricorrente evidentemente ritiene essere di tipo «verticale», tra il comma 1 e il comma 2, nell'ambito della stessa formula assolutoria (nel caso di specie, perché «il fatto non sussiste»). Sotto tale aspetto, occorre rimarcare che secondo la giurisprudenza della Corte, che il Collegio condivide (Sez. 3, Sentenza n. 23485 del 07/03/2014, Rv. 260082 - 01 ), «una volta che sia stata pronunciata, a seguito dell'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse dell'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità dell'accusato, e cioè sia che sia stata acquisita la prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. Ed invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi penali derivanti dal provvedimento giurisdizionale, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 (dep. 23/02/1996), P.G. in proc. Fachini, Fachini e altri, Rv. 203762)». In altre parole, col venir meno della c.d. «formula dubitativa» non è configurabile alcun rapporto «verticale» tra i due commi dell'articolo 530, che avrebbe in ipotesi consentito di ritenere sussistente un interesse ad impugnare. In conseguenza, non vi è l'interesse dell'imputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, a proporre impugnazione, atteso che tale formula - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né derivano incidenze pregiudizievoli e l'interesse all'impugnazione non sussiste ove si risolva in una pretesa, meramente teorica ed astratta, all'esattezza giuridica della pronuncia e sia, comunque, tale da non condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento (Sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, Merlo, Rv. 244207). Tale indirizzo è stato ampiamente confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte, la quale ha precisato che l'interesse ad impugnare difetta anche nell'ipotesi in cui le risultanze istruttorie avrebbero consentito un'assoluzione con formula piena (Sez. 3, Sentenza n. 51445 del 15/09/2016, Papotti, Rv. 268397 - 01) e che tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali, ponendosi al vertice di quelle favorevoli all'imputato, oltre le quali ,4 non è possibile conseguire risultato migliore (Sez. 6 - , Sentenza n. 49554 del 11/09/2018 Ud., Buffardeci, Rv. 274433 - 01). 2. La Corte ritiene, conclusivamente, che nei casi previsti dall'articolo 591 cod. proc. pen., «è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio» (Sez. 6, Sentenza n. 52002 del 10/10/2018, Muco, Rv. 274811 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse ad impugnare, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali